Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 febbraio 2021| n. 4492.
La preclusione per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione, di cui all’art. 5, comma 8, l. n. 898 del 1970, di future pretese di carattere economico, non riguarda anche l’azione di accertamento della comunione “de residuo” proposta dall’ex coniuge ai sensi degli artt. 177, lett. b) e c), e 178 c.c., trattandosi di pretesa fondata su presupposti e finalità del tutto diversi, atteso che la detta comunione si costituisce solo su taluni beni dei coniugi e soltanto se ancora esistenti al momento del suo scioglimento.
Ordinanza|19 febbraio 2021| n. 4492
Data udienza 22 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Separazione e divorzio – Coniugi – Comunione legale – Scioglimento – Assegno divorzile – Liquidazione in un’unica soluzione – Comunione de residuo – Accertamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20891/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1075/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 18/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/01/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1075/2016, depositata in data 18/2/2016, ha confermato la decisione di primo grado, che – in controversia promossa da (OMISSIS), all’esito di ottenimento di sequestro conservativo ante causam, nell'(OMISSIS), nei confronti dell’ex marito (OMISSIS), per sentire accertare l’entita’ dei beni (in particolare, la ricomprensione, quali proventi percepiti e non consumati, degli importi accreditati su conto corrente, acceso all’estero, intestato fiduciariamente a figlio di prime nozze del (OMISSIS), (OMISSIS), sul quale erano stati trasferiti i proventi dell’attivita’ artistica del (OMISSIS), con riserva del potere gestorio a se’ medesimo), in comunione de residuo, ex articolo 177 c.c., comma 1, lettera c, con l’ex coniuge (con il quale era stato contratto matrimonio in data (OMISSIS), in regime di comunione legale, con separazione personale pronunciata con sentenza n. 6594 del 25/2/2003 del Tribunale di Roma e successiva declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza n. 16644 del 7/5/2004), e per sentirsi assegnare la quota del 50% delle somme suddetta – aveva, con sentenza parziale n. 23575/2012, respinto le eccezioni di inammissibilita’ della domanda e di prescrizione del diritto, sollevate dal convenuto, con rimessione della causa sul ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) (ed il giudizio era stato successivamente, con sentenza del 22/4/2014 del Tribunale, dichiarato estinto).
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che: a) l’accordo, intervenuto nel corso del giudizio di divorzio, di corresponsione da parte del (OMISSIS) alla (OMISSIS) di assegno divorzile “una tantum” (oltre al trasferimento della proprieta’ di alcune opere d’arte del (OMISSIS)), non rendeva inammissibile la domanda volta alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione della comunione legale, attese le diverse finalita’ dell’assegno divorzile in unica soluzione e dello scioglimento della comunione de residuo, neppure risultando, dal negozio transattivo, la dedotta onnicomprensivita’, non essendovi stato alcun riferimento alla consistenza patrimoniale dei beni da dividere; b) la transazione inter partes del 24/3/2004 non poteva ritenersi onnicomprensiva, in quanto, come ritenuto correttamente dal Tribunale, secondo un’interpretazione sistematica e letterale delle clausole contrattuali, la questione oggetto del presente giudizio (vale a dire l’inclusione o meno del saldo attivo di un conto corrente nei beni della comunione de residuo) non rientrava nella transazione, che aveva riguardato la definizione delle res litigiosae della separazione, dell’annullamento e del divorzio del rapporto matrimoniale tra le parti e che comunque non poteva ricomprendere anche questioni che uno dei contraenti avesse appreso successivamente; c) il termine della prescrizione decennale non era maturato al momento del promuovimento dell’azione, non perche’ sospeso durante il rapporto matrimoniale, compresa la fase della separazione personale dei coniugi, come ritenuto dal Tribunale (che aveva fatto decorrere il termine dalla sentenza di divorzio), ma considerato che lo stesso aveva ripreso a decorrere solo dalla sentenza di separazione personale dei coniugi, nel (OMISSIS) (non potendo operare la Novella 2015, che ha riformulato l’articolo 191 c.c., non ancora entrata in vigore al momento dell’instaurazione del presente giudizio), che la (OMISSIS) aveva interrotto il decorso con il ricorso per sequestro conservativo, notificato nell'(OMISSIS), e che, nella specie, l’azione era stata proposta solo allorche’ l’attrice aveva avuto contezza del denaro dolosamente sottratto dal (OMISSIS), a totale insaputa del coniuge, alla comunione (vale a dire, allorquando il (OMISSIS) aveva promosso un’azione giudiziaria nei confronti del figlio, nel (OMISSIS)), cosicche’ vi era stata sospensione del decorso del termine di prescrizione ex articolo 2941 c.c., n. 8; d) il saldo attivo del conto corrente, nella specie tra l’altro intestato non ad uno dei coniugi ma ad un terzo, con delega di firma in capo al (OMISSIS), nel quale siano confluiti i proventi dell’attivita’ separata svolta dallo stesso, entra a far parte della comunione.
Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 8, deducendo che, per effetto della concordata, in sede di divorzio, corresponsione da parte del (OMISSIS), a favore della (OMISSIS), della somma di vecchie Lire 350.000.000, pari ad Euro 180.760,00, a titolo una tantum, nonche’ per avere il primo gia’ attribuito e consegnato alla seconda, nell'(OMISSIS), in proprieta’ esclusiva, senza corrispettivo, diverse opere d’arte (specificamente elencate), dal primo, scultore, realizzate (altre sculture poi essendo state trasferite in proprieta’ esclusiva alle figlie minori), ogni questione economica riferibile al rapporto matrimoniale (anche alla cessazione della comunione legale tra i coniugi) era stata gia’ definita tra le parti; b) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articoli 1362, 1363, 1965, 2702, 2719, sempre in ordine alla intervenuta transazione, in data 24/3/2004, che avrebbe definito ogni questione economica tra il maestro (OMISSIS) e la signora (OMISSIS), anche alla luce di un’interpretazione corretta del significato complessivo dell’atto e della valenza delle singole clausole contrattuali; c) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articoli 191, 2934, 2941, 2946, 2962 c.c. e L. n. 55 del 2015, articoli 2 e 3, in relazione al ritenuto mancato decorso del termine ordinario di prescrizione della pretesa creditoria della (OMISSIS), laddove, invece, pur dovendo ritenersi, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, in riforma sul punto della motivazione della decisione di primo grado, non operante la sospensione del termine di decorrenza della prescrizione, di cui all’articolo 2941 c.c., n. 1, in costanza di matrimonio, per i coniugi gia’ separati, nella specie, era applicabile il nuovo disposto dell’articolo 191 c.c., per effetto della Novella di cui alla L. n. 55 del 2015 (che lega lo scioglimento della comunione all’adozione dei provvedimenti presidenziali di autorizzazione dei coniugi a vivere separati), essendo pendente il giudizio di separazione personale tra i coniugi, e quindi, essendo lo scioglimento della comunione intervenuto o dal (OMISSIS) (data dell’udienza presidenziale nel giudizio di separazione) o dal (OMISSIS) (data di assunzione dei provvedimenti presidenziali), l’azione di scioglimento della comunione, di accertamento e di restituzione, avviata dalla (OMISSIS) con citazione del 27/2/2009 o, al piu’, con la pregressa domanda cautelare di sequestro conservativo dell'(OMISSIS) era prescritta, come eccepito da esso attore; d) con il quarto motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articoli 177, 178 e 179, in riferimento alla ritenuta “caduta in comunione” anche dei saldi attivi dei conti correnti bancari e dei rapporti bancari intestati ad uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, trattandosi invece di rapporti meramente creditizi, di natura personale, insuscettibili di formare oggetto di comunione legale; e) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 669 novies c.p.c., in relazione alla mancata declaratoria di inefficacia e revoca del sequestro conservativo di beni mobili ed immobili e crediti del maestro (OMISSIS), fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00, autorizzato dal Tribunale di Roma con provvedimento ante causam del 10/10/2008, confermato nel 2009, per effetto dell’estinzione del successivo giudizio di merito, con provvedimento del Tribunale del 16/4/2014, in quanto erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la chiesta revoca fosse oggetto di altra decisione precedente, atteso che la revoca, nel corso del giudizio di merito, era stata disposta per il solo sequestro dei “conti correnti e dei titoli in giacenza”, non anche dei beni immobili, che sarebbero ancora gravati.
2. La prima censura e’ infondata.
Il ricorrente, a sostegno dell’eccepita inammissibilita’ dell’azione di accertamento della comunione de residuo proposta dall’ex coniuge (oggetto dell’attuale contendere, atteso il contenuto della sentenza
parziale qui impugnata), deduce una lettura estensiva dell’inciso della L. n. 898 del 1970, articolo 5 comma 8, in base al quale se le parti optano per la corresponsione in unica soluzione dell’assegno divorzile, non possono piu’ essere avanzate pretese economiche di alcun tipo; tale divieto dovrebbe ricomprendere anche pretese patrimoniali correlate alla cessazione del regime patrimoniale di comunione legale dei coniugi ed allo scioglimento della c.d. comunione de residuo.
Occorre anzitutto procedere ad una breve disamina degli istituti a confronto.
La comunione de residuo o differita ed eventuale, ex articoli 177 c.c., lettera b) e c) e articolo 178 c.c., si costituisce su beni (i frutti dei beni propri, i proventi dell’attivita’ separata di ciascun coniuge ed i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e degli incrementi di impresa, pur costituita precedentemente), solo se ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione. Il coniuge vanta nei confronti dell’altro il diritto di ottenere la meta’ del residuo.
La pronuncia di divorzio determina la fine ex nunc dello status coniugale e il prodursi di determinati effetti di diversa natura: la conseguenza economica piu’ significativa e’ rappresentata dall’obbligo di corresponsione da parte di un coniuge nei confronti dell’altro di un assegno di mantenimento, che, peraltro, rappresenta anche il presupposto per l’attribuzione di ulteriori emolumenti patrimoniali. La L. n. 898 del 1970, articolo 5, come modificato della L. n. 74 del 1987, articolo 10, prevede espressamente che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, quando uno dei coniugi non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, dispone l’obbligo per l’altro coniuge di somministrare periodicamente in favore di questi un assegno. La misura di tale contributo e’ determinata discrezionalmente, tenendo conto di svariati fattori: le condizioni economiche e sociali dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi. I suddetti elementi sono valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. Dopo l’approdo delle Sezioni Unite nel 2018 (Cass. SU. n. 18287/2018), puo’ individuarsi una triplice funzione dell’assegno, assistenziale, compensativa e perequativa, e si e’ ribadito che il riconoscimento dello stesso in capo al coniuge istante richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque l’impossibilita’ di procurarseli per ragioni oggettive, requisiti da valutarsi attraverso l’analisi comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’eta’ dell’avente diritto.
La novella del 1987 ha introdotto la possibilita’ di liquidare l’assegno in unica soluzione, anche mediante il trasferimento della proprieta’ o altro diritto reale su beni determinati a favore dell’avente diritto, ove questa forma di liquidazione sia ritenuta equa dal tribunale. La L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 8, stabilisce che, una volta formulata la scelta per tale tipo di corresponsione dell’assegno divorzile, non puo’ essere successivamente proposta alcuna domanda avente contenuto economico. In base al testo della norma, al beneficiario sara’ preclusa non solo ogni eventuale richiesta volta ad ottenere un assegno periodico, ma anche la possibilita’ di percepire il contributo meramente alimentare, essendo stato “il diritto all’assegno divorzile definitivamente soddisfatto” (Cass. SU 22434/2018).
Ora, stante anche la differente finalita’ dei diversi istituti, deve escludersi, come correttamente ritenuto in sede di merito nel presente giudizio, che la preclusione, per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione, di future pretese di carattere economico, di cui dell’articolo 5, comma 8 della Legge sul divorzio, valga a ricomprendere anche quella relativa alla quota del 50% attribuibile al coniuge sui beni ricadenti nella comunione de residuo, trattandosi di pretesa fondata su presupposti e finalita’ del tutto diversi.
Giova poi aggiungere che, prima della riforma di cui alla L. n. 55 del 2015, state la ritenuta necessita’ di attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (o di una diversa causa di cessazione della comunione legale), secondo l’orientamento espresso da questa Corte (Cass. 9325/1998; Cass. 4351/2003; Cass. 324/2012; cfr. Cass. 4757/2010, in base alla quale pero’ il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, o l’omologazione di quella consensuale, rappresentante il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, “non e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell’azione”, con conseguente proponibilita’ della domanda, nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia), in quanto i provvedimenti presidenziali, per il loro carattere provvisorio e non definitivo, non erano idonei ad offrire sufficiente certezza nei rapporti tra i coniugi ed i terzi, si riteneva improponibile la domanda divisoria del regime legale di comunione dei beni, sia in seno alla procedura di separazione, che nel contesto di un distinto procedimento.
Cosicche’, al 2004, epoca dell’accordo tra gli ex coniugi, che ha dato luogo alla corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione da parte del (OMISSIS) all’ (OMISSIS), non era stata ancora proposta l’azione di accertamento e divisione della comunione de residuo e la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi risaliva solo al (OMISSIS).
3. La seconda censura e’ inammissibile.
Con essa il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione della normativa in materia di interpretazione di clausole contrattuali rispetto alla transazione intercorsa tra le parti, in pendenza del giudizio di divorzio, nel marzo 2004.
La Corte d’appello ha rilevato che l’accordo transattivo aveva riguardato la definizione delle res litigiosae della separazione, dell’annullamento e del divorzio relative al rapporto matrimoniale tra le parti e che comunque non poteva ricomprendere anche questioni (in particolare, la ricomprensione nella comunione de residuo anche di denaro che si asseriva essere stato dolosamente occultato) che uno dei contraenti, la (OMISSIS), avesse appreso solo successivamente, allorche’, nel (OMISSIS), era sorta la lite tra il (OMISSIS) ed il figlio di prime nozze (OMISSIS).
Questa Corte ha da tempo chiarito che “in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volonta’ delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita’ nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., cosicche’, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimita’” (Cass. 13242/2010; Cass. 17168/2012; Cass. 27136/2017).
Peraltro, si e’ ritenuto che, quando il ricorrente per cassazione censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice del merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perche’ al giudice di legittimita’ e’ precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 (Cass. 12518/2001; Cass. 24461/2005; Cass. 2560/2007).
Il ricorrente non trascrive il contenuto della transazione (se non per uno stralcio, a pag. 11 del ricorso: “…con la presente transazione, nessun ulteriore rapporto di dare/avere sussistera’ tra le parti, per alcun titolo e/o ragione…”), limitandosi a rinviare al documento 8 depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Inoltre, il ricorrente invoca la violazione dei criteri di interpretazione delle clausole contrattuali (letterale, in primis) ma non censura la specifica ratio decidendi basata sul non potere essere ricompresa nelle res litigiosae oggetto di definizione nel negozio transattivo anche la questione della comunione differita ed eventuale, conseguente all’asserita dolosa occultazione posta in essere dal maestro (OMISSIS), di cui la (OMISSIS) ignorava l’esistenza.
In ultimo, all’interpretazione del contratto di transazione plausibilmente fornita nella sentenza impugnata e’ contrapposta una interpretazione difforme, senza spiegare perche’ l’altra sia incompatibile con il dato testuale, sicche’ il motivo si risolve in una impropria critica del convincimento cui e’ pervenuto il giudice di merito.
Questa Corte ha chiarito che “qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti piu’ liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l’avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver piu’ nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell’articolo 1364 c.c., le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire. Ne consegue che, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle stesse, esso non si estende, malgrado l’ampiezza dell’espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all’accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con apprezzamento che sfugge al controllo di legittimita’ qualora sorretto da congrua motivazione” (Cass. 6351/1981; Cass. 12367/2018).
4. Il terzo motivo e’ inammissibile.
La doglianza risulta inammissibile perche’ non e’ stata specificamente censurata un’autonoma ratio decidendi sulla questione della prescrizione, avendo la Corte d’appello affermato non solo che, nella specie, il termine decennale di prescrizione aveva iniziato a decorrere dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi, intervenuta nel (OMISSIS) (non operando, ad avviso della Corte di merito, la nuova formulazione dell’articolo 191 c.c.), cosicche’ esso non era decorso allorche’, nell'(OMISSIS), era stata presentata dalla (OMISSIS) istanza cautelare di sequestro conservativo ante causam, ma anche perche’, nella specie, l’azione era stata proposta solo allorche’ l’attrice aveva avuto contezza del denaro dolosamente sottratto dal (OMISSIS), a totale insaputa del coniuge, alla comunione (vale a dire, allorquando il (OMISSIS) aveva promosso un’azione giudiziaria nei confronti del figlio, nel (OMISSIS)), cosicche’ vi era stata sospensione del decorso del termine di prescrizione ex articolo 2941 c.c., n. 8.
In ogni caso, questa Corte ritiene opportuno esaminare la questione giuridica sottesa, nell’interesse della legge, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., posto che su di essa non si registrano precedenti.
Assume il ricorrente, ai fini della dedotta prescrizione del diritto dell’ex coniuge sulla quota divisionale di spettanza sul patrimonio della comunione de residuo, costituito, secondo la domanda svolta dall’attrice, dai proventi della attivita’ separata del maestro (OMISSIS) non consumati alla data dello scioglimento della comunione e dal medesimo occultati, che la disposizione transitoria di cui della L. n. 55 del 2015, articolo 3, legge con la quale e’ stato modificato il regime del momento di insorgenza della cessazione della comunione dei beni tra i coniugi, contemplerebbe l’applicazione della nuova norma anche al procedimento di divisione della comunione de residuo, in corso al momento dell’entrata in vigore della Riforma 2015, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, che ne ha escluso l’applicabilita’ al presente giudizio.
La L. 6 maggio 2015, n. 55, articolo 2 (contenente disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione legale tra coniugi, tra cui il c.d. “divorzio breve”, in quanto con la nuova legge sono stati ridotti i tempi di separazione necessari per giungere allo scioglimento definitivo del vincolo), entrata in vigore il 26/5/2015, ha aggiunto, all’articolo 191 c.c., il seguente comma: “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche’ omologato”. In ordine al regime transitorio, l’articolo 3 della legge stabilisce testualmente che “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data”.
L’articolo 1 ha modificato il secondo capoverso della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 3, lettera b), n. 2), inerente al termine per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio rispetto alla previa separazione personale del coniugi (al di fuori dei casi limitati di c.d. divorzio immediato), che cosi’ oggi deve essersi protratta ininterrottamente “da dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
L’articolo 2 e’, per l’appunto, quello che contiene dell’articolo 191 c.c., nuovo comma 2.
Orbene, i “procedimenti in corso”, di cui alla norma in esame, cui applicare sia l’articolo 1, sul c.d. divorzio breve, sia l’articolo 2, cioe’ le nuove condizioni autonome di scioglimento descritte dell’articolo 191 c.c., nuovo u.c. (vale a dire, il provvedimento presidenziale emanato all’inizio delle separazioni giudiziali ovvero l’omologa delle separazioni consensuali), non possono che essere quelli di separazione o di divorzio.
Una dottrina ha proposto di ritenere operante la Novella 2015, che ha, in sostanza, inciso sugli effetti delle ordinanze presidenziali ex articolo 708 c.p.c., solo in relazione alle autorizzazioni presidenziali dei coniugi a vivere separati, ovvero alle sottoscrizioni dei verbali di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, intervenute dopo l’entrata in vigore della novella, in coerenza con il principio di irretroattivita’ dettato dall’articolo 11 preleggi.
Ma, per quanto in questa sede interessa, deve escludersi che per “procedimenti in corso”, cui applicare immediatamente la Novella 2015, possa intendersi anche il giudizio di divisione della comunione, perche’ altrimenti, cosi’ interpretata la disposizione di cui alla L. n. 55 del 2015, articolo 3, si applicherebbe uno ius superveniens che ha anche anticipato, individuando il momento in cui si verifica la cessazione della comunione dei beni tra coniugi in quello in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la decorrenza del termine ordinario decennale di prescrizione dell’azione correlata di divisione, a situazioni, quale quella oggetto del presente giudizio, in cui tali provvedimenti erano intervenuti oltre dieci anni prima, in violazione del principio generale di irretroattivita’ della legge.
Va quindi affermato il seguente principio di diritto: “In materia di comunione legale tra coniugi, la disposizione transitoria di cui alla L. 6 maggio 2015, n. 55, articolo 3, legge con la quale e’ stato anche modificato il regime del momento di insorgenza della cessazione della comunione dei beni tra i coniugi, con introduzione dell’articolo 191 c.c., nuovo comma 2, laddove dispone l’applicazione della Novella “ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”, deve essere intesa, incidendo sul termine di prescrizione dell’azione, come non operante per il procedimento di divisione della comunione de residuo, che sia gia’ in corso al momento dell’entrata in vigore della Riforma 2015, in coerenza con il principio di irretroattivita’ dettato dall’articolo 11 preleggi”.
4. Il quarto motivo e’ infondato.
Assume il ricorrente che, tra i beni propri che cadono in comunione alla sua cessazione, se non prima consumati, e quindi tra i proventi dell’attivita’ separata svolta dal coniuge, non rientrano i crediti nascenti da saldi attivi di conto corrente intestato ad un coniuge (e tanto piu’, nella specie, ove si assume che titolare effettivo sia il (OMISSIS), rispetto a conto intestato formalmente ad un terzo).
Il precedente indicato dal ricorrente come conforme a tale indirizzo (Cass. 1197/2006), in realta’, ha affermato qualcosa di diverso, vale a dire che “il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilita’ del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente”, e quindi anche se il denaro, proveniente dalla vendita di un bene personale, sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, confermando la statuizione di merito, ove si era affermato che il coniuge potesse utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall’alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all’articolo 179 c.c., comma 1, lettera a). In sostanza, si e’ ritenuto che il denaro, ricavato dalla vendita di un bene personale e depositato su di un conto corrente personale del coniuge titolare del bene stesso, non forma oggetto della comunione legale immediata di cui all’articolo 177 c.c., lettera a), (disposizione questa riferibile ai soli “acquisti”) e vi sia libera, esclusiva e piena disponibilita’ da parte del coniuge, titolare del conto corrente, sino al momento della cessazione della comunione dei beni tra coniugi. Non si e’ fatto quindi riferimento ai beni che entrano a far parte della comunione tra i coniugi solo al momento dello scioglimento della stessa e sempre che non siano stati consumati (c.d. comunione de residuo, che interessa nel presente giudizio).
Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, sia pure con specifico riferimento al profilo della tassazione fiscale, questa Corte ha gia’ affermato che il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato in regime di comunione legale dei beni – soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell’attivita’ separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente, entra a far parte della comunione legale dei beni, ai sensi dell’articolo 177 c.c., comma 1, lettera c), al momento dello scioglimento della stessa, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolarita’ comune dei coniugi sul predetto saldo (Cass. 19567/2008; Cass. 4393/2011).
5. La quinta censura e’ invece fondata, nei sensi di cui in motivazione.
Invero, in ordine alla richiesta formulata, in appello, in sede di precisazione delle conclusioni, dal (OMISSIS), di revoca-inefficacia del sequestro conservativo autorizzato ante causam, per effetto dell’estinzione del giudizio di merito, pronunciata dal Tribunale di Roma, per inattivita’ delle parti, in data 16/4/2014, la Corte d’appello ne ha sinteticamente affermato l’infondatezza, per essere stata l’inefficacia gia’ dichiarata nel corso del giudizio di primo grado.
Il ricorrente deduce che la disposta inefficacia aveva riguardato pero’ soltanto i “conti correnti e dei titoli in giacenza”, non anche i beni immobili, pure gravati dalla misura cautelare, e quindi denuncia il mancato esame dell’estensione della domanda proposta, di declaratoria della revoca-inefficacia del sequestro conservativo ante causam, anche ai beni immobili.
Ora, questa Corte a SU (Cass. n. 12103/2012) ha chiarito che “la misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall’articolo 669-novies c.p.c., comma 2”.
Nella specie, non e’ contestato che il giudizio di merito sia stato dichiarato estinto, nel 2014, e che tale pronuncia non abbia subito riform;, tuttavia, spettera’ al giudice di merito verificare l’estensione del disposto sequestro, ai fini della chiesta inefficacia, ai sensi dell’articolo 669 novies c.p.c..
6.Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del solo quinto motivo di ricorso, respinti tutti gli altri, enunciato principio di diritto nell’interesse della legge, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvedera’ alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, respinti tutti gli altri, enunciato principio di diritto nell’interesse della legge, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply