Il termine breve per l’impugnazione decorre solo dalla notificazione della sentenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 febbraio 2021| n. 4689.

In tema di impugnazioni, il principio generale è che il termine breve di cui all’articolo 325 del codice di procedura civile decorre solo dalla notificazione della sentenza, non essendo sufficiente, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, che la parte abbia avuto conoscenza in qualsiasi modo della sentenza o del suo contenuto. Alla suddetta regola si fa tuttavia eccezione quando la parte abbia acquisito conoscenza legale della sentenza e l’abbia acquisita con un atto destinato esclusivamente a provocarne l’impugnazione, ovvero a impugnarla.

Ordinanza|22 febbraio 2021| n. 4689

Data udienza 16 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Diffamazione a mezzo stampa – Risarcimento – Procedimento penale per reati di natura edilizio – urbanistica – Presunto coinvolgimento del diffamato – Verità e continenza – Revocazione – Ricorso per cassazione – Termine – Decorrenza – Tardività

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 4457/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti rappresentati e difesi, in forza di procura in calce al ricorso per cassazione, dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in (OMISSIS).
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi, per procure speciali a margine del controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), e dal Prof. Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo a (OMISSIS).
– controricorrenti –
Avvocato dello Stato (OMISSIS), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. (OMISSIS), e dall’avv. (OMISSIS), e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di TRENTO n. 312/2012, depositata in data 9 ottobre 2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:
1. Con atto di citazione del 20 febbraio 2008 (OMISSIS) e (OMISSIS), giudici in servizio presso il Tribunale di Rovigo, hanno convenuto in giudizio (OMISSIS), avvocato dello Stato in servizio presso l’Avvocatura distrettuale di Venezia, (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo giornalista e il secondo direttore responsabile del quotidiano ” (OMISSIS)”, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale subito in seguito alla pubblicazione di dichiarazioni dal contenuto diffamatorio nei loro confronti rese dal convenuto (OMISSIS) nel corso di un’intervista rilasciata al (OMISSIS) in relazione ad un’ordinanza emessa in data 10 ottobre 2007, depositata in data 18 ottobre 2007, dal Collegio giudicante del quale essi avevano fatto parte (la (OMISSIS) quale Presidente e il (OMISSIS) quale giudice a latere), in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, con la quale era stato rigettato l’appello proposto dal P.M. nell’ambito di un complesso procedimento penale aventi ad oggetto reati di natura edilizio-urbanistica ed ambientale.
2. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 370 depositata il 16 maggio 2011, ha accolto in parte le domande degli attori, rilevando che gli attori, anche se non nominati nel contesto dell’articolo, erano identificabili senza alcun dubbio e condannando i convenuti al pagamento in solido della somma di Euro 15.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno, oltre che della somma di Euro 3.000,00 ciascuno a titolo di riparazione pecuniaria, oltre interessi e spese legali.
3. La sentenza di primo grado e’ stata impugnata da (OMISSIS) e (OMISSIS) ha proposto appello incidentale e cosi’ anche i due magistrati e la Corte di appello di Trento ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale del giornale e ha accolto l’appello incidentale dei magistrati, rideterminando le spese legali del primo grado di giudizio.
4. La sentenza n. 312/2012 della Corte di Appello di Trento e’ stata impugnata per revocazione da (OMISSIS) perche’ la Corte di appello aveva ritenuto inesistente il quarto motivo di appello sulla scriminante di cui all’articolo 51 c.p., per l’esercizio del diritto di critica; con ordinanza del 4 aprile 2013 la Corte di appello ha disposto la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione e il giudizio di revocazione si e’ concluso con la sentenza n. 208 del 22 maggio 2014, depositata in data 1 luglio 2014, che ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione.
5. Avverso la sentenza n. 312/2012 della Corte di Appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) S.p.a., affidato a due motivi di ricorso.
6. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato controricorso.
7. Anche (OMISSIS) ha depositato controricorso.
8. (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) hanno depositato memorie difensive.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) S.p.a. lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di diffamazione a mezzo stampa, con riferimento all’articolo 21 Cost., articolo 595 c.p., articolo 110 c.p., nonche’ dell’articolo 2043 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riguardo al dovere di controllo sulla verita’ e sulla continenza nella pubblicazione di una intervista, alla qualita’ dei soggetti (intervistato e presunti diffamati) e alla sussistenza dell’interesse pubblico alla pubblicazione.
2. Con il secondo motivo la societa’ (OMISSIS) S.p.a. lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 1226 c.c. e del combinato disposto degli articoli 2059 e 2043 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (pag. 33 del ricorso), con particolare riguardo all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione del danno liquidato.
3. In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione in quanto tardivo, sollevata dai controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Assumono i controricorrenti che con atto di citazione notificato il 2628 marzo 2013 – ed istanza di sospensione depositata il 28 marzo 2013 – (OMISSIS) aveva proposto istanza per la revocazione della sentenza della Corte di appello di Trento n. 312/2012, che si era conclusa con la sentenza della Corte di appello di Trento n. 208 depositata in data 1 luglio 2014, comunicata in pari data alle parti, sicche’ il ricorso per cassazione, proposto con ricorso notificato il 13 febbraio 2015 era inammissibile.
3.1 L’eccezione e’ fondata.
In tema di impugnazioni, il principio generale e’ che il termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., decorre solo dalla notificazione della sentenza (articolo 326 c.p.c.), non essendo sufficiente, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, che la parte abbia avuto conoscenza in qualsiasi modo della sentenza o del suo contenuto.
Alla regola secondo cui la notificazione della sentenza non ammette equipollenti, per i fini di cui all’articolo 326 c.p.c., si fa tuttavia eccezione quando la parte abbia acquisito conoscenza legale della sentenza e l’abbia acquisita con un atto destinato esclusivamente a provocarne l’impugnazione, ovvero ad impugnarla (Cass., 8 marzo 2017, n. 5793).
In particolare questa Corte ha affermato che “la notificazione di una impugnazione equivale (sia per la parte notificante sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestivita’ va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all’articolo 325 c.p.c., salva l’ipotesi di sospensione del termine di impugnazione ove prevista dalla legge (Cass. 5 settembre 2019, n. 22220, citata; Cass., 22 marzo 2013, n. 7261; Cass. 19 giugno 2007, n. 4267; Cass., 20 dicembre 2004, n. 23592).
Si e’ in questa prospettiva precisato che la cosiddetta efficacia bilaterale della notificazione della sentenza comporta che detta scienza legale si configuri non solo relativamente al notificante, il quale con la proposizione della domanda di revocazione ha dimostrato di aver acquisito piena conoscenza della pronuncia impugnata, ma anche nei confronti del destinatario della notifica.
Tale orientamento costituisce evidente espressione di un principio generale di equipollenza della notifica della impugnazione alla notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine stabilito dall’articolo 325 c.p.c. (Cass., 19 giugno 2006, n. 1196).
3.2 Nel caso in esame, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione e’ iniziato a decorrere con la notifica dell’atto di citazione per revocazione avvenuta, come si legge nel ricorso per cassazione, nei confronti del ricorrente in data 26 marzo 2013.
Il termine e’ stato poi sospeso, su istanza presentata il 28 marzo 2013, con ordinanza del Presidente della prima sezione civile della Corte di appello di Trento del 4 aprile 2013.
3.3 Al riguardo, questa Corte ha statuito che la presentazione dell’istanza di sospensione formulata ai sensi dell’articolo 398 c.p.c., non ha l’effetto di sospensione immediata ed automatica del termine stesso, fino al momento della comunicazione della pronuncia del Giudice su di essa; la norma richiamata, nel prevedere in via di principio che, a differenza di quanto sancito nel precedente testo, la proposizione della revocazione non sospende il termine per ricorrere per Cassazione, salva l’ipotesi che il Giudice della revocazione ne disponga, su istanza di parte, la sospensione, configura con chiarezza un sistema che nega efficacia sospensiva automatica del termine alla proposizione dell’impugnazione per revocazione, ma rimette la relativa decisione all’apprezzamento discrezionale del Giudice della revocazione, sulla base di una delibazione sommaria di non manifesta infondatezza della revocazione stessa (Cass., 19 giugno 2006, n. 1196, citata).
Ne consegue che il termine per la proposizione del ricorso per cassazione inizia a decorrere dalla data di notifica dell’atto di citazione per revocazione e continua a decorrere fino al provvedimento che concede la sospensione o, nel caso di rigetto dell’istanza di sospensione, non viene mai sospeso.
E difatti, la proposizione dell’istanza di revocazione avverso la sentenza impugnabile in cassazione in pendenza del relativo termine comporta, ex articolo 398 c.p.c., comma 4, la sospensione (e non l’interruzione) di quest’ultimo fino al momento della comunicazione della sentenza sulla revocazione, sicche’ il ricorso per cassazione puo’ ritenersi tempestivo solo se, dalla data di quella comunicazione (che spetta al ricorrente dimostrare), non sia decorsa la parte residua del termine sospeso (Cass., 17 aprile 2013, n. 9239; Cass., 24 febbraio 2016, n. 3680).
Anche le Sezioni Unite di questa Corte, quanto alla decorrenza dell’effetto sospensivo del termine per ricorrere per cassazione, hanno affermato che l’articolo 398 c.p.c., comma 4, secondo inciso, deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo (come, del resto, l’eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice (Cass., Sez. U., 30 agosto 2019, n. 21874).
3.4 Nel caso di specie la societa’ ricorrente ha ricevuto la comunicazione della sentenza che ha deciso sulla revocazione n. 208 depositata in data 1 luglio 2014 in pari data.
Pertanto, da questa data e’ iniziato a decorrere il periodo di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione.
Deve, tuttavia, tenersi conto anche del periodo decorso dalla data di notifica dell’atto di citazione per revocazione (26 marzo 2013) alla data del provvedimento di sospensione (4 aprile 2013).
Il ricorso per cassazione e’ stato notificato in data 10 febbraio 2015, ben oltre il termine di sessanta giorni, considerato anche il termine di sospensione feriale.
3.5 In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La dichiarata inammissibilita’ del ricorso preclude l’esame della domanda di cessazione della materia del contendere formulata nel controricorso dall’Avv. (OMISSIS) con riguardo al rapporto tra il medesimo e i dottori (OMISSIS) e (OMISSIS).
Segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) delle spese del giudizio di legittimita’, nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese processuali tra la societa’ ricorrente e l’avv. (OMISSIS) vanno, invece, compensate, tenuto conto del fatto che nessuna domanda e’ stata spiegata nel ricorso per cassazione nei suoi confronti e che l’atto introduttivo del presente giudizio gli e’ stato notificato in quanto litisconsorte nel giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Compensa interamente le spese processuali tra la societa’ ricorrente e l’Avv. (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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