La preclusione endo-processuale del giudicato cautelare

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43193.

La massima estrapolata:

La preclusione endo-processuale del giudicato cautelare opera allo stato degli atti, ed e’ preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa puo’ essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito.
La preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame puo’ essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva.
Anche i fatti processuali possono essere valutati alla stregua di “fatti nuovi” se ne hanno l’attitudine alla luce dei principi sopra esposti. Il decreto che dispone il giudizio (o il decreto di citazione diretta a giudizio), per esempio, puo’ costituire fatto nuovo se con esso viene precisata l’imputazione in modo da alterare i presupposti della decisione gia’ presa ; la condanna dell’imputato puo’ costituire fatto nuovo idoneo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare formatosi sulla insussistenza del “fumus commissi delicti”.
Non costituisce, invece, fatto nuovo, la diversa valutazione dei medesimi fatti, da parte di altro giudice del riesame, a seguito della richiesta proposta da un co-indagato dello stesso reato.

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43193

Data udienza 3 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/11/2016 del Tribunale di Siena;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ACETO Aldo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, in persona dell’avv. MARTELLINO Giorgio, che ha concluso per l’inammissibilita’ o comunque per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 07/11/2016 di quel medesimo Tribunale che, accogliendo l’appello presentato dal sig. (OMISSIS) avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo del 08/01/2015 del G.i.p. del Tribunale di Siena, ha revocato il decreto in questione e ha ordinato la restituzione dei fabbricati alla societa’ ” (OMISSIS) soc. coop. a r.l.” da lui rappresentata.
1.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione dell’articolo 321 cod. proc. pen. in punto di giudicato cautelare.
Deduce che il Tribunale ha illegittimamente esteso i principi di diritto di cui alla sentenza di questa Corte, Sez. 4, n. 2598 del 2016, pronunciata in ordine alla lottizzazione abusiva relativa ad altro comparto edificatorio, il TU12, alla lottizzazione abusiva riguardante il comparto TU11, oggetto di odierno scrutinio, in relazione alla quale questa stessa Corte, con sentenza Sez. 3, n. 38795 del 2015, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal (OMISSIS) avverso l’ordinanza del tribunale che aveva respinto la richiesta di riesame del sequestro preventivo. Aggiunge, in particolare, che il Tribunale ha illegittimamente considerato fatti nuovi, idonei a superare l’effetto preclusivo endo-procedimentale del cd. “giudicato cautelare” formatosi nei confronti del (OMISSIS), la citata sentenza del 2016 e la riunione dei procedimenti disposti dal pubblico ministero in sede di indagine preliminare.
1.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c).
Deduce, al riguardo, che il Tribunale ha escluso la macroscopica illegittimita’ della variante al regolamento urbanistico del Comune di Monteriggioni sul rilievo che tale variante era stata adottata all’unanimita’ dal consiglio comunale e che l’organo regionale al quale il provvedimento era stato trasmesso non aveva posto in essere alcun intervento, non aveva formulato rilievi e si era astenuta dall’esercitare il potere di annullamento. Contesta il criterio adottato dal Tribunale secondo il quale, in disparte l’inidoneita’ del mancato esercizio del potere di annullamento a costituire elemento di giudizio della macroscopica illegittimita’ dell’atto, tale macroscopica illegittimita’ si identifica, sostanzialmente, con la carenza (assoluta o relativa) di potere, laddove anche la violazione di legge o l’eccesso di potere assumono rilevanza, che’ anzi e’ proprio in tali vizi che si annidano le forme piu’ insidiose e subdole delle illegittimita’.
Nel caso di specie la macroscopica violazione di legge consiste nel fatto che l’intervento edilizio per il quale si procede e’ stato realizzato in maniera diretta, in assenza, cioe’, di un piano attuativo intermedio che prevedesse specificamente le opere di urbanizzazione da realizzare o da potenziare, secondo quanto espressamente richiesto dalla Legge Regionale Toscana n. 1 del 2005 e dalla L. n. 1150 del 1942, articolo 28.
Il ricorso indiscriminato allo strumento diretto per assentire e realizzare gli interventi per i quali si procede, anche se autorizzati dalla variante all’articolo 31 del RU del Comune di Monteriggioni, integra la macroscopica illegittimita’ per diretta violazione di legge che ne consente lo scrutinio in ordine al profilo dell’esistenza e/o insufficienza delle opere di urbanizzazione primaria, nella specie senz’altro insufficienti, come gia’ conclamato da questa Corte con sentenza Sez. 3, n. 38795 del 2015.
1.3. Con il terzo motivo eccepisce il vizio di omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato di lottizzazione abusiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), per contrasto con le norme e gli strumenti urbanistici.
Deduce che il Tribunale ha omesso di motivare sulla questione, posta in sede di discussione dal Pubblico Ministero, relativa alla sussistenza del reato di lottizzazione abusiva che e’ configurabile anche per il mero contrasto degli interventi con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati (nel caso di specie, la L. n. 1150 del 1942, articoli 28 e 41 quinquies, e le norme della Legge Regionale Toscana n. 1 del 2005 indicate nella rubrica), a prescindere dall’esistenza di atti autorizzativi, la cui presenza non comporta alcuna problematica in ordine ai limiti del sindacato degli atti stessi.
1.4. Con il quarto motivo eccepisce l’omessa motivazione in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, contestato al capo D della rubrica provvisoria.
Deduce che il Tribunale ha completamente omesso di motivare sulla sussistenza indiziaria del reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, e sul “periculum”, che da soli, prosegue, avrebbero giustificato il permanere della misura cautelare, considerata la assenza della autorizzazione della soprintendenza.
2.1 difensori di fiducia del (OMISSIS) hanno depositato una memoria difensiva con cui hanno esposto le ragioni a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilita’ o di rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. E’ fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
4. La rubrica provvisoria imputa al (OMISSIS) di aver proceduto, in concorso con altre persone, ad una lottizzazione abusiva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza anche della relativa autorizzazione.
4.1. Per questo motivo, il G.i.p. del Tribunale di Siena, con provvedimento del 08/01/2015, aveva decretato il sequestro preventivo di sedici unita’ abitative divise in quattro fabbricati realizzati tutti in zona TU11 del comune di Monteriggioni. Il Tribunale del riesame di Siena, con ordinanza del 02/02/2015, aveva respinto il ricorso del (OMISSIS); questa Corte, con sentenza Sez. 3, n. 38795 del 14/05/2015, aveva rigettato il ricorso proposto dal (OMISSIS) avverso la detta ordinanza, validando integralmente la fondatezza della rubrica provvisoria e la sussistenza delle esigenze cautelari.
4.2. Il 12/08/2016, il G.i.p. del Tribunale di Siena aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo in conseguenza dell’effetto preclusivo del cd. “giudicato cautelare”, formatosi in conseguenza della citata pronuncia di questa Corte.
4.3. Nell’accogliere i rilievi difensivi, l’ordinanza impugnata ha cosi’ argomentato:
4.3.1. richiamati i principi in materia di cd. “giudicato cautelare”, il Tribunale ha osservato che le questioni dedotte con i motivi di ricorso rigettati da questa Corte riguardavano: a) l’eccepita insussistenza della ipotizzata lottizzazione, sia perche’, nel caso di specie, avrebbe trovato applicazione la L. n. 1150 del 1942, articolo 41 quinquies che prevarrebbe sul D.P.G.R. n. 3/R/2007, articolo 15, comma 8, sia perche’, comunque, nell’area oggetto di intervento sussisterebbero le opere di urbanizzazione; b) l’estraneita’ dell’indagato alla commissione del reato; c) l’inesistenza del nesso teleologico tra il sequestro dei beni e la loro confisca;
4.3.2. su tali questioni, afferma il Tribunale, si e’ formato il cd. “giudicato cautelare”;
4.3.3. la questione relativa ai limiti del sindacato del giudice ordinario sugli atti amministrativi a contenuto normativo era estranea ai motivi di ricorso e non e’ stata trattata nemmeno in via indiretta o implicita con la citata sentenza n. 38795 del 2015, benche’ la questione fosse ben nota allo stesso relatore (estensore di altra sentenza aveva condiviso i principi successivamente fatti propri da Sez. 4, n. 2598 del 2016);
4.3.4. e’ vero che il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza Sez. 4, n. 2598 del 2016 (che aveva pronunciato sulla lottizzazione abusiva, oggetto di diverso procedimento, contestata come consumata in zona TU12 dello stesso Comune) e’ minoritario e che dunque non puo’ costituire un “novum” suscettibile di essere considerato fatto nuovo, tuttavia, nel caso di specie, il fatto nuovo e’ costituito dal provvedimento del 10/06/2015 del Pubblico Ministero che ha riunito i due procedimenti (quello relativo all’area TU11 e quello relativo all’area limitrofa TU12), evidentemente ritenendo che si tratta di vicende analoghe o gemelle perche’ riguardanti attivita’ edificatoria realizzata sulla base dei medesimi presupposti normativi e amministrativi;
4.3.5. stando cosi’ le cose, il superamento dell’effetto preclusivo del giudicato cautelare trova valido sostegno nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale il provvedimento favorevole emesso nei confronti del coindagato puo’ costituire fatto nuovo sopravvenuto del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario;
4.3.6. nel caso di specie, adeguandosi al principio di diritto espresso in sede rescindente dalla citata sentenza Sez. 4, n. 2598 del 2016, il Tribunale aveva revocato il sequestro preventivo gravante sull’area T12;
4.3.7. tale decisione ben puo’ costituire fatto nuovo idoneo a superare la preclusione del cd. “giudicato cautelare”.
5. E’ principio consolidato attraverso reiterate pronunce delle Sezioni unite di questa Corte (sentenze 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, rv. 227359; 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, rv. 208313; 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, rv. 198213; 12 ottobre 1993, n. 20, Durante, rv. 195354) che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all’esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata piu’ modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perche’ e’ limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Di conseguenza una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non puo’ essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli gia’ presi in esame. Ne’ puo’ valere a rimuovere l’effetto preclusivo il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che esprime un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da quello seguito dall’ordinanza che ha gia’ deciso la questione controversa (cosi’, testualmente in motivazione, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908; nello stesso senso, piu’ recentemente, Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338, secondo cui l’efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime; Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009, Bidognetti, Rv. 246026; Sez. 3, n. 21344 del 23/04/2002, De Biase, Rv. 221925).
5.1. Sarebbe sufficiente rilevare che la questione della sindacabilita’ degli atti normativi a contenuto normativo e’ stata implicitamente risolta dalla citata sentenza Sez. 3, n. 38795 del 2015, allorquando ha affrontato anche il problema della esistenza o meno delle opere di urbanizzazione, ritenendolo, evidentemente, rilevante ai fini del giudizio. Il punto, infatti, e’ proprio questo: in conseguenza della modifica dell’articolo 31 del Regolamento edilizio del Comune di Monteriggioni, e’ stata consentita la realizzazione diretta di interventi edilizi in assenza di un piano attuativo. La sentenza Sez. 3, n. 38795, cit., nel liquidarla come una questione di fatto, ha chiaramente preso posizione sulla imprescindibilita’ della preesistenza delle opere di urbanizzazione ai fini dell’edificazione diretta richiamando la L. n. 1150 del 1942, articolo 41 quinquies, comma 6, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 12. Tale passaggio della motivazione si salda a quello immediatamente precedente (e ne costituisce il logico sviluppo) che, nel ritenere irrilevante il fatto che l’intervento sia stato comunque assentito con permesso di costruire, richiama (e applica) i principi affermati da Sez. U, n. 11635 del 12/11/1993, Borgia, Rv. 195359, secondo cui, dovendosi aver riguardo al parametro di legalita’ urbanistica ed edilizia dell’intervento, costituito dalle prescrizioni della concessione edilizia (oggi permesso di costruire), richiamata dalla norma penale ad integrazione descrittiva della fattispecie penale, nonche’ dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, ed – in quanto applicabili – da quelle della stessa legge, deve essere escluso che, sussistendo difformita’ dell’opera edilizia rispetto agli strumenti normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, il giudice penale dovrebbe comunque concludere per la mancanza di illiceita’ penale nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione edilizia, osservando che la concessione non e’ idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell’opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle rappresentazioni grafiche del progetto approvato, di tal che nella specie non si configura una non consentita “disapplicazione” da parte del giudice penale dell’atto amministrativo concessorio.
5.2. Peraltro, trattandosi di lottizzazione abusiva materiale, costituisce principio di diritto consolidato che tale reato sussiste nel caso in cui, in difetto degli strumenti attuativi previsti dal P.R.G. (adozione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionati), siano stati assentiti interventi edilizi destinati a creare nuovi insediamenti abitativi in area priva d’opere d’urbanizzazione primaria, ne’ il reato e’ escluso dall’eventuale preesistenza d’opere d’urbanizzazione secondaria (Sez. 3, n. 23646 del 12/05/2011, Tarantino, Rv. 250521; Sez. 3, n. 35880 del 25/06/2008, Mancinelli, Rv. 241031; Sez. 3, n. 12426 del 07/02/2008, Bardini, Rv. 239343).
5.3. Il principio contenuto nella sentenza Sez. 4, n. 2598 del 2016, secondo cui la delibera di variante di piano puo’ essere “disapplicata” dal giudice ordinario solo se macroscopicamente illegittima, anche se consente la realizzazione di interventi in assenza di opere di urbanizzazione primaria, ancorche’ in base a titolo edilizio rilasciato proprio in attuazione della variante, non tiene conto dell’indirizzo prevalente di questa Corte, secondo il quale, invece, il rilascio del permesso di costruire non esclude l’affermazione della penale responsabilita’ per i reati di edificazione abusiva o di lottizzazione abusiva ove emerga una difformita’ tra la normativa urbanistica ed edilizia e l’intervento realizzato, ne’ impone l’eventuale “disapplicazione” dell’atto amministrativo, limitandosi il giudice ad accertare la conformita’ del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato, prescindendo da qualunque giudizio su detto atto amministrativo (Sez. 3, n. 33051 del 10/05/2017, Puglisi, Rv. 270644; Sez. 3, n. 36366 del 16/06/2015, Faiola, Rv. 265034; Sez. 3, n. 26144 del 22/04/2008, Papa, Rv. 240728; Sez. 3, n. 41620 del 02/10/2007, Emelino, Rv. 237995).
5.4. In ogni caso, non rileva in questa sede la astratta fondatezza indiziaria del reato di lottizzazione abusiva contestato al (OMISSIS), quanto il fatto che la questione relativa alla sua sussistenza in costanza di norma di piano che autorizzava gli interventi contestati era stata gia’ implicitamente affrontata dalla sentenza Sez. 3, n. 38795 del 2015, non potendosi evidentemente desumere il contrario dal sol fatto che altra sentenza di questa Corte, redatta dal medesimo estensore, aveva affermato un principio di diritto conforme a quello affermato nella sentenza Sez. 4, n. 2598 del 2016.
6. In ogni caso, il Tribunale compie un secondo errore di diritto.
6.1. L’ordinanza ha correttamente richiamato l’insegnamento di questa Corte gia’ citato secondo il quale non puo’ valere a rimuovere l’effetto preclusivo del cd. “giudicato cautelare” il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che esprime un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da quello seguito dall’ordinanza che ha gia’ deciso la questione controversa (Sez. U, Librato, cit.; Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651; Sez. 3, n. 47042 del 07/10/2015, Rv. 265543).
6.2. Il Tribunale considera, pero’, un “novum” la decisione del Pubblico Ministero di riunire il procedimento iscritto nei confronti del (OMISSIS) a quello iscritto nei confronti di altre persone per i fatti relativi all’area TU12, procedimento nell’ambito del quale e’ stata pronunciata la sentenza Sez. 4, n. 2598, cit., i cui principi sono stati applicati anche ai fatti relativi all’area TU11 del medesimo Comune.
6.3. Premesso che il (OMISSIS) non concorre con nessuno degli altri indagati iscritti nel procedimento riunito e che non v’e’ identita’ di fatti, in ogni caso il provvedimento di riunione dei procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari non costituisce fatto nuovo idoneo a superare la preclusione del giudicato cautelare, trattandosi di provvedimento di natura meramente organizzativa del pubblico ministero adottato in vista delle proprie determinazioni per l’esercizio dell’azione penale, privo, peraltro, di qualsiasi stabilita’ e significativita’ ai fini del mutamento del quadro accusatorio. Ne’ la novita’ puo’ essere desunta dall’interpretazione che del provvedimento il Tribunale (o lo stesso (OMISSIS) con la memoria difensiva) intendono dare, trattandosi di scelta del pubblico ministero non sindacabile, ne’ valutabile a fini diversi.
6.4. “Fatto nuovo” e’ solo quello che altera i termini di fatto e di diritto della decisione precedente. La preclusione endo-processuale del giudicato cautelare opera allo stato degli atti, ed e’ preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa puo’ essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, Femia, Rv. 261724; Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, Amico, Rv. 252151, secondo cui la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame puo’ essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva; nello stesso senso Sez. 6, n. 4112 del 30/11/2006, dep. 2007, Di Silvestro, Rv. 235610; Sez. 6, n. 26743 del 06/05/2003, Arnesto, Rv. 226991; Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, Galluccio, Rv. 195806, richiede un cambio delle condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione; un mutamento del fatto che secondo Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195354, deve essere apprezzabile; in questo senso anche Sez. 5, n. 17986 del 09/01/2009, Massone Brega; sulla necessita’ di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, cfr. Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227359).
6.5. Anche i fatti processuali possono essere valutati alla stregua di “fatti nuovi” se ne hanno l’attitudine alla luce dei principi sopra esposti. Il decreto che dispone il giudizio (o il decreto di citazione diretta a giudizio), per esempio, puo’ costituire fatto nuovo se con esso viene precisata l’imputazione in modo da alterare i presupposti della decisione gia’ presa (Sez. 3, n. 10976 del 19/01/2016, Grasso, Rv. 266712; Sez. 6, n. 10662 del 04/02/2009, Iervolino, Rv. 243472); la condanna dell’imputato puo’ costituire fatto nuovo idoneo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare formatosi sulla insussistenza del “fumus commissi delicti” (Sez. 2, n. 5381 del 13/01/2015, Di Lauro, Rv. 262284; Sez. 1, n. 13904 del 11/12/2008, Genovese, Rv. 243129; Sez. 6, n. 30582 del 12/03/2003, Zavettieri, Rv. 226103).
6.6. Non costituisce, invece, fatto nuovo, la diversa valutazione dei medesimi fatti, da parte di altro giudice del riesame, a seguito della richiesta proposta da un co-indagato dello stesso reato (Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056; Sez. 3, n. 26385 del 09/06/2011, Scibilia, Rv. 250678; Sez. 6, n. 4993 del 03/12/2009, Di Martino, Rv. 246076; cfr., altresi’, Sez. 2, n. 6288 del 15/12/1999, Grillo, Rv. 216997; nello stesso senso Sez. 2, n. 5165 del 04/11/1999, Rv. 214667; il principio e’ confermato anche da Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889 che, pronunciando sul diversissimo tema della revoca di misura cautelare per il reato di 416-bis cod. pen., ha ricordato come “l’orientamento di legittimita’ secondo cui, in tema di valutazione dell’istanza di sostituzione della misura cautelare, l’analogo provvedimento emesso nei confronti di un coimputato puo’ costituire un fatto nuovo sopravvenuto del quale tener conto (Cass. pen., Sez. 5, 23/04/2002, n. 21344; Cass. pen., Sez. 1, 11/03/1997, n. 1988; Cass. pen., Sez. 4, 22/08/1996, n. 2033) non sottintende alcun automatismo dell’effetto che, solo impropriamente, puo’ definirsi estensivo, avendo, anzi, questa Suprema Corte rimarcato che l’identita’ di posizione processuale, che induce la “estensione” della valutazione favorevole al coindagato, va analiticamente, sia pure sinteticamente, argomentata e giustificata dal giudice (sez. 5, 09/10/1995 n. 2204 del 09/10/1995). Appare allora evidente che il caso in cui la “novita’” si risolva in una rivalutazione del quadro indiziario (cfr. Cass. n. 21344/2002, n. 39785/2007) e’ diverso dal caso, che qui ci occupa”).
6.7. Appare dunque evidente come la riunione di procedimenti disposta dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari costituisce fatto “neutro” insuscettibile, di per se’, di modificare il precedente quadro cautelare.
6.8. In conclusione, l’ordinanza impugnata e’ stata adottata in assenza di fatti nuovi diversi dalla dedotta riunione di procedimenti ed in contrasto, quindi, con il “giudicato cautelare” formato sulla precedente decisione del medesimo Tribunale a seguito della citata sentenza Sez. 3, n. 38795 del 2015.
6.9. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente ripristino della situazione cautelare precedente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p., comma 1.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *