La “potestas iudicandi” in relazione al merito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 giugno 2022| n. 19661.

La “potestas iudicandi” in relazione al merito

Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del giudice del gravame che aveva rigettato l’appello avverso sentenza del giudice di prime cure che aveva disatteso la domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale proposta dal ricorrente; il tribunale, specifica la decisione in esame, una volta ritenuta la tardività dell’allegazione in appello dell’imputabilità dell’infortunio alla caduta dal motociclo, si è spogliato del potere di decidere la controversia (cd. “potestas iudicandi”), e non poteva, pertanto, decidere nel merito la controversia, sicché, per un verso, doveva essere impugnata dal ricorrente la ragione del decidere di tardività dell’allegazione delle modalità dell’incidente, il che non risulta essere stato fatto, e dall’altro, vi è carenza di interesse ad impugnare la statuizione sul merito in applicazione dell’enunciato principio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 febbraio 2007, n. 3840).

Ordinanza|17 giugno 2022| n. 19661. La “potestas iudicandi” in relazione al merito

Data udienza 11 maggio 2022. La “potestas iudicandi” in relazione al merito

Integrale

Tag/parola chiave Assicurazioni – Incidente stradale – Allegazione tardiva – in Appello – Carenza di interesse ad impugnare – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. VALLE Cristino – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 24289-2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1557/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 03/05/2021;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) impugna, con atto affidato a tre motivi, la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1557 del 3/05/2021, che ha rigettato l’appello avverso sentenza del Giudice di Pace che aveva disatteso la domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale, proposta dallo stesso (OMISSIS).
(OMISSIS) S.p.a. e’ rimasta intimata.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui agli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilita’ per tardivita’ dell’impugnazione e’ stata ritualmente comunicata.
Non consta il deposito di memorie.
L’impugnazione, a differenza di quanto ritenuto nella proposta originaria, e’ tempestiva in quanto il timbro postale, comprovante la spedizione dell’atto, reca la data del 17/9/2021, e pertanto all’interno del termine di scadenza dei sessanta giorni dal 18/6/2021, data di notifica della sentenza d’appello.
I tre motivi censurano come segue la sentenza.
Il primo mezzo deduce nullita’ della sentenza o del procedimento ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 74 disp. att. c.p.c. e afferma che la prova dell’incidente poteva desumersi dalla consulenza tecnica di ufficio.
Il secondo motivo afferma violazione, erronea e (o) falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il terzo e ultimo motivo deduce violazione, erronea e (o) falsa applicazione degli articoli 115 e 116 e 416 c.p.c. e articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il secondo e il terzo mezzo sostengono che doveva essere la compagnia assicuratrice a fornire la prova della non indennizzabilita’ dell’incidente
Il ricorso e’ inammissibile.
Ha affermato il Tribunale che l’attore soltanto in appello ha allegato che l’infortunio era stato determinato dalla caduta dalla moto Honda sul quale egli si trovava. Ha quindi rilevato che soltanto “tardivamente” e’ stato allegato che l’infortunio e’ stato determinato per caduta dalla moto; inoltre, aggiunge il Tribunale che “a tutto voler concedere” il fatto non e’ provato.
I tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto il Tribunale, una volta ritenuta la tardivita’ dell’allegazione in appello dell’imputabilita’ dell’infortunio alla caduta dal motociclo, si e’ spogliato del potere di decidere la controversia (cd. potestas iudicandi), e non poteva, pertanto, decidere nel merito la controversia, per cui per un verso doveva essere impugnata dal (OMISSIS) la ragione del decidere di tardivita’ dell’allegazione delle modalita’ dell’incidente, il che non risulta essere stato fatto (e per vero l’incidente nei termini asseritamene prospettati non risulta adeguatamente descritto neppure in questa sede, con conseguente verosimile carenza ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e dall’altra vi e’ carenza di interesse ad impugnare la statuizione sul merito, secondo la nota nomofilachia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. n. 03840 del 20/02/2007 Rv. 595555 – 01): “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita’ (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si e’ spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere ne’ l’interesse ad impugnare; conseguentemente e’ ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed e’ viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata.”, pienamente condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare seguito.
Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite non avendo (OMISSIS) S.p.a. svolto attivita’ difensiva.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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