La possibilità di un adeguato esercizio del diritto di difesa

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 6 luglio 2020, n. 20020.

Massima estrapolata:

La norma di cui all’art. 429 ter, comma 5, cod. proc. pen. deve trovare applicazione anche nella fase di esecuzione del processo e dunque nel procedimento di sorveglianza di cui all’art. 666 c.p.p. La possibilità di un adeguato esercizio del diritto di difesa costituisce infatti condizione indefettibile che deve essere assicurata in qualunque modulo procedimentale, dunque anche nei procedimenti camerali.

Sentenza 6 luglio 2020, n. 20020

Data udienza 22 giugno 2020

Tag – parola chiave: Difensore – legittimo impedimento – Concomitante impegno professionale – Rinvio d’udienza anche per il procedimento innanzi al tribunale di sorveglianza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – rel. Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/12/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere TALERICO Palma;
lette le conclusioni del P.G. dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 dicembre 2019, il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava nei confronti di (OMISSIS) la misura della detenzione domiciliare concessa al predetto con provvedimento del medesimo Tribunale in data 27.6.2019.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato (OMISSIS), denunciando con un unico motivo violazione di legge in relazione agli articoli 178, 179, 678, 666 e 420 quater cod. proc. pen. ed evidenziando che l’udienza dinnanzi al Tribunale di sorveglianza era stata celebrata nonostante fosse stata avanzata richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore e per impedimento dello stesso condannato, citato a comparire per la stessa data dinnanzi al Tribunale di Sondrio per il giudizio direttissimo a suo carico in relazione ai fatti reato che avevano determinato la revoca della misura alternativa in precedenza concessagli.
Il ricorrente ha precisato che l’istanza di differimento di che trattasi (inviata dal difensore anche via p.e.c.) era stata spedita al Tribunale di sorveglianza di Milano con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e che la stessa era pervenuta al suddetto Tribunale il 17.12.2019 (cioe’ due giorni prima della celebrazione dell’udienza); che nell’ordinanza impugnata non vi e’ alcun cenno in ordine alla impossibilita’ del difensore e del (OMISSIS) a comparire dinnanzi al Tribunale di sorveglianza nonche’ delle ragioni che hanno determinato il rigetto della richiesta difensiva.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, Dott. Alfredo Pompeo Viola, ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.
Dall’esame degli atti, consentito a questa Corte al fine di verificare i presupposti di fatto per risolvere la questione processuale posta con l’impugnazione, risulta che, effettivamente, in data 17 dicembre 2019 (due giorni prima della celebrazione dell’udienza camerale) era pervenuta presso il Tribunale di sorveglianza di Milano l’istanza di differimento avanzata dal difensore del (OMISSIS) per concomitante documentato impegno processuale; risulta, altresi’, dal verbale di udienza che il difensore di fiducia del condannato era assente e che il Tribunale aveva proceduto alla nomina di un difensore prontamente reperito, ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, senza, pero’, valutare la richiesta in parola.
Cio’ posto, ritiene il Collegio che la questione di diritto prospettata dal ricorrente e cioe’ se l’articolo 420-ter c.p.p., comma 5, si applichi o meno anche nel procedimento di sorveglianza e se, conseguentemente, il legittimo impedimento del difensore per motivi professionali costituisca o meno causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, da’ luogo alla nullita’ di quest’ultima, deve essere risolta in senso positivo.
E in vero, si intende dare continuita’ all’orientamento – affermato da ultimo con sentenza di questa stessa Sezione della Corte n. 10565 del 16/01/2020, Rv. 278488 secondo il quale “la norma di cui all’articolo 429 ter c.p.p., comma 5, si applica anche nel procedimento di cui all’articolo 666 c.p.p. e, quindi, anche nel procedimento di sorveglianza e anche nel caso di impedimento del difensore per impegno professionale”.
Tale orientamento era stato gia’ affermato in alcune sentenze di legittimita’ (cfr. Cass. Sez. 1, 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343; Cass. Sez. 1, 07/02/2019, Ferretti, Rv. 275329), che avevano ritenuto la rilevanza dell’impedimento a comparire del difensore per motivi di salute non solo nel rito camerale di appello ma anche in quello a partecipazione necessaria disciplinato dall’articolo 666 c.p.p.; ed e’ stato ribadito nella recente pronuncia n. 34100 del 04/07/2019 Rv. 277310 in una fattispecie in cui il Tribunale di sorveglianza aveva pronunciato l’ordinanza impugnata all’esito dell’udienza camerale celebrata in assenza del difensore di fiducia che ne aveva chiesto il rinvio per impedimento determinato da motivi di salute.
2. Tutte dette sentenze hanno attribuito particolare rilievo, nella effettivita’ del diritto di difesa, alla presenza in udienza del difensore, sia esso fiduciario ovvero nominato d’ufficio, e, quindi, al superamento della gia’ affermata equivalenza, a tali fini, tra il difensore titolare del mandato, di fiducia o d’ufficio, defensionale e il sostituto nominato per l’udienza ai sensi dell’articolo 97, comma 4, codice di rito.
Peraltro, la possibilita’ di un esercizio adeguato di difesa che costituisce condizione indefettibile che deve essere assicurata in qualunque modulo procedimentale e in qualunque fase processuale e’ argomento che era stato valorizzato al fine di sostenere l’operativita’ dell’istituto del legittimo impedimento del difensore anche nei procedimenti camerali e, in particolare, nel procedimento camerale di appello a seguito di rito abbreviato e che e’ stato condiviso dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 41432 del 03/10/2016, Nifo Sarrapochiello.
3. Occorre, altresi’, rilevare che la sentenza delle Sezioni Unite 30/10/2014, n. 15232, Tibo ha affermato il principio per il quale anche nelle udienze camerali a partecipazione non necessaria del difensore, il giudice e’ tenuto a disporre il rinvio del procedimento in presenza di una rituale dichiarazione di adesione del difensore stesso a un’astensione di categoria.
Indipendentemente dalla peculiarita’ della fattispecie, costituita dall’astensione del difensore non riconducibile al legittimo impedimento, non possono ignorarsi, a giudizio del Collegio, le ricadute in punto di tutela del diritto di difesa nei riti camerali.
Non tutelare il diritto al contraddittorio del difensore che, pur volendo comparire in udienza camerale, non puo’ farlo per legittimo impedimento e, comunque, tutelare, nei riti camerali, l’astensione dello stesso in misura maggiore rispetto al legittimo impedimento, costituisce certamente una contraddizione che va evitata.
4. Conclusivamente, si ritiene che in tutti i casi in cui l’ordinamento prevede la presenza in udienza del difensore, questi, se legittimamente impedito a comparire, abbia diritto a ottenere il differimento dell’udienza stessa; come e’ stato osservato nella recentissima pronuncia di questa Sezione in precedenza citata, “le diverse ragioni dell’impedimento”, se tali da farlo qualificare legittimo, non giustificano una diversa disciplina processuale, in quanto comune e’ il dato della obiettiva impossibilita’ a che il diritto di difesa possa essere esercitato con la modalita’, scelta dal legislatore, della personale presenza del difensore all’udienza ove si attua il contraddittorio processuale”.
Alla stregua delle superiori argomentazioni, non vanno condivise le ragioni sottese ad alcune pronunce di legittimita’ che hanno affermato l’irrilevanza dell’impedimento professionale del difensore nel procedimento camerale di sorveglianza, in alcuni casi, valorizzando la specificita’ dello stesso che risiede nella necessita’ di assicurare celerita’ nell’applicazione del giudicato e, in altri, facendo riferimento alle concrete fattispecie nelle quali si poneva la questione della ritualita’ delle istanze proposte.
5. Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

 

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