La possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 28 maggio 2020, n. 10065.

La massima estrapolata:

L’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del “de cuius”, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.

Ordinanza 28 maggio 2020, n. 10065

Data udienza 12 novembre 2019

Tag – parola chiave: Successioni – Testamento non autentico – Eredi – Figli – Conferma delle disposizioni – Volontaria esecuzione in sede di pubblicazione – Sanatoria – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25578-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2212/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Per quanto ancora interessa in questa sede la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza, adito da (OMISSIS) per far dichiarare, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la non autenticita’ del testamento olografo di (OMISSIS), coniuge di (OMISSIS) e madre delle altre parti in causa, deceduta il 28 agosto 2003. Tale testamento conteneva la designazione del coniuge (OMISSIS) quale unico erede. La sentenza di primo grado era fondata sul rilievo l’attore aveva prestato adesione e acquiescenza alle disposizioni del testamento, con espressa rinuncia ad ogni eccezione o riserva al riguardo.
La corte d’appello osservava che la scheda era in effetti non autentica, tuttavia i tre figli della de cuius (l’attuale ricorrente, (OMISSIS) e (OMISSIS)), in sede di pubblicazione del testamento, avevano confermato le disposizioni testamentarie, dando ad esse volontaria esecuzione. Essendo cio’ avvenuto con la consapevolezza della falsita’ della scheda, il collegio giudicante riteneva che dovesse operare, nel caso di specie, la sanatoria prevista dall’articolo 590 c.c..
La corte osservava ancora che la non autenticita’ della scheda era circostanza nota a tutti gli interessati, la cui adesione si spiegava in considerazione della comune consapevolezza che il contenuto fosse conforme alla volonta’ della de cuius. L’iniziativa postuma dell’attore trovava la sua origine in dissidi insorti con il padre, a causa della richiesta di rilascio di immobili compresi nell’eredita’, concessi in comodato a una societa’ riconducibile a (OMISSIS).
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 590 c.c..
La sanatoria prevista dalla norma non opera nel caso di non autenticita’ del testamento.
La Corte, pertanto, una volta accertato che la scheda non era stata scritta dalla defunta, ma verosimilmente dalla figlia (OMISSIS), avrebbe dovuto farne discendere l’inesistenza del testamento e la conseguente apertura della successione legittima.
Il secondo motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.
La sentenza e’ oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito ha riconosciuto che la scheda rispecchiasse l’effettiva volonta’ della defunta.
Il terzo motivo denuncia ancora omessa o insufficiente motivazione la’ dove la Corte ha ritenuto che l’attuale ricorrente, nel momento in cui presto’ acquiescenza al testamento, fosse consapevole della falsita’ del testamento stesso.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza della censura riguardante la violazione dell’articolo 590 c.c., con la conseguente possibilita’ di definizione nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
Il primo motivo e’ fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi.
Costituisce orientamento di questa Corte che l’articolo 590 c.c., nel prevedere la possibilita’ di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operativita’, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria, che sia comunque frutto della volonta’ del de cuius, “sicche’ detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilita’ di esso al testatore” (Cass. n. 11195/2012; n. 13487/2005).
La corte milanese non si e’ attenuta a tale principio.
La riconosciuta non autenticita’ della scheda metteva fuori gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall’articolo 590 c.c., senza che avesse a quel punto alcuna rilevanza ne’ la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso, ne’ l’indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volonta’ espressa in vita dalla defunta.
In dottrina si discute se sia suscettibile di conferma il testamento olografo privo di sottoscrizione o con firma falsa, quando si riesca a fornire la prova che la omissione della firma non sia l’indice di un progetto decisionale non ancora giunto a compimento, ma sia dipesa da altre circostanze (disattenzione, dimenticanza, ecc.). Trattasi di ipotesi comunque estranea a quella ricorrente nel caso in esame, in presenza non di una scheda incompleta, ma di una scheda falsa.
Nella memoria dei controricorrenti si sostiene che non potrebbe essere “tacciata di giuridica inesistenza la dichiarazione resa dalla de cuius, la quale e’ certamente esistita nella realta’ fattuale, come nel caso in esame, in cui il testatore ha disposto delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte”.
La riflessione sembra alludere all’ipotesi del testamento orale (c.d. testamento nuncupativo), rispetto al quale e’ controverso se sia suscettibile di conferma ai sensi dell’articolo 590 c.c. Senza che sia minimamente utile o necessario prendere posizione su tale problema, agli effetti che qui rilevano e’ sufficiente considerare che non e’ quella del testamento nuncupativo la fattispecie ravvisata dalla corte d’appello. Questa ha assunto quale oggetto della convalida non un atto testamentario fatto oralmente, ma una dichiarazione scritta non autentica, sul presupposto che il contenuto rispecchiasse la volonta’ manifestata in vita della defunta. Si legge testualmente nella sentenza impugnata: “(…) Pur volendo ammettere l’interesse dell’attore a far valere la nullita’ del testamento, per difetto di autografia, questo collegio ritiene che operi, nel caso di specie, la sanatoria prevista dall’articolo 590 c.c. Risulta infatti dagli atti che il testamento rispecchiasse l’effettiva volonta’ della de cuius, piu’ volte manifestata quando la stessa era in vita (…)., e si puo’ ragionevolmente desumere che fosse noto a tutti gli eredi la non riconducibilita’ della grafia del testamento alla signora (OMISSIS)”.
Per completezza di esame si ritiene di evidenziare che la convalida ai sensi dell’articolo 590 c.c. del testamento nuncupativo, qualora ritenuta ammissibile, suppone l’esistenza di una dichiarazione testamentaria definitiva e interamente formata, benche’ non compiuta per iscritto. Un mero progetto di dichiarazione testamentaria non e’ suscettibile di conferma.
Si impone quindi la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, perche’ provveda a nuovo esame dell’impugnazione attenendosi al principio di cui sopra.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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