Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 8 maggio 2020, n. 8662.
La massima estrapolata:
La persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito può essere considerato un “consumatore” secondo quanto disposto dall’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13. I requisiti soggettivi ai fini dell’applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in merito ad un contratto di fideiussione stipulato da un soggetto in favore di una società, vengono valutati con riferimento alle parti dello stesso, e non già del distinto contratto principale.
Ordinanza 8 maggio 2020, n. 8662
Data udienza 23 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Regolamento di competenza – Polizza fideiussoria – Competenza per territorio – Regolamento necessario ex art.42 c.p.c. – Individuazione giudice competente – Criteri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12458-2019 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 16566/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI GIACALONE che chiede che codesta S.C., in camera di consiglio, rigetti il ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.
RILEVATO
che:
1.- l’ (OMISSIS) – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare – propone ricorso per regolamento necessario di competenza ex articolo 42 c.p.c., nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso l’ordinanza n. 2657/2019 del Tribunale di Roma in data 14.3.2019, comunicata in pari data, con la quale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il tribunale ha separato le posizioni dell’obbligato principale e quella dei garanti, rimettendo per queste ultime al Tribunale di Matera quale foro del consumatore;
– gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede;
– il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2. – Questi i fatti, per quanto ancora qui rilevanti:
– nel 2010, l’imprenditore agricolo (OMISSIS) otteneva un cospicuo finanziamento di Euro 1.100.000,00 stipulando un contratto di mutuo agrario con il (OMISSIS), garantito da fideiussioni personali di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) fino a concorrenza dell’importo di 1.320.000,00 Euro, nonche’ da fideiussione prestata da SGFA, incorporata nell’ (OMISSIS), in misura pari all’80 % del debito;
-nel 2014, la banca, preso atto del mancato pagamento di alcune rate scadute, comunicava al mutuatario e ai fideiussori la risoluzione del contratto di mutuo, la decadenza dal beneficio del termine e chiedeva la restituzione del residuo dovuto;
-escussa la garanzia, l’ (OMISSIS) pagava al creditore l’intero importo garantito dall’istituto, pari ad Euro 880.000,00, quindi invitava il debitore principale e gli altri fideiussori al pagamento nei suoi confronti, e, non avendo ottenuto il pagamento spontaneo, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma, rispetto al quale i debitori proponevano opposizione;
– con l’opposizione, i fideiussori eccepivano preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Matera, che indicavano quale foro del consumatore, qualificandosi tali.
3. Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza impugnata, separava i giudizi, disponendo la prosecuzione dinanzi a se’ del giudizio nei confronti del debitore principale, e rimettendo i fideiussori dinanzi al Tribunale di Matera, in accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente proposta.
4. L’ (OMISSIS) propone ricorso per regolamento di competenza, e segnala, secondo la linea ricostruttiva uniformemente seguita dalla giurisprudenza di questa Corte fino al 2016, con percorso analogo a quello svolto a proposito del contratto autonomo di garanzia (da ultimo, con Cass. n. 24846 del 2016) la natura accessoria del rapporto di fideiussione rispetto alla obbligazione principale, e quindi la necessita’ di guardare alla figura dell’obbligato principale per individuare la condizione o meno di consumatore e le altre qualita’ rilevanti ai fini della individuazione della competenza territoriale.
4.1. Osserva che il debito agrario era stato contratto dal (OMISSIS), imprenditore agricolo, a finanziamento delle attivita’ della sua impresa, che esso era superiore al milione di Euro, e che i parenti che avevano prestato la garanzia non potevano comunque, dato l’elevatissimo importo, non essere coinvolti con i loro interessi personali e patrimoniali nell’affare e nella gestione della azienda agricola.
4.2. Richiama anche l’articolo 122, comma 1, lettera A) del TUB, che prevede che le norme sul credito ai consumatori non si applicano per i finanziamenti di importo superiore a 75.000 Euro, norma che prevarrebbe sul codice del consumo.
4.3. Segnala altresi’ che la diversa affermazione della Corte di giustizia, risalente al 2015, e’ precedente alla pronuncia di legittimita’ richiamata, e che l’eccezione relativa al foro del consumatore non puo’ essere fatta valere dagli altri fideiussori nei suoi confronti, perche’ tra le parti non esiste nessun contratto, tanto meno di consumo.
4.4.Conclusivamente ritiene che, sia prendendo in considerazione la condizione del debitore principale che prendendo in considerazione la condizione dei fideiussori, non possa ritenersi che essi avessero sottoscritto il contratto di garanzia in qualita’ di consumatori.
5. Il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso, affermando che la ricostruzione giurisprudenziale alla base del ricorso, che si fonda sul richiamo a Cass. n. 24846 e 16827 del 2016, deve considerarsi superata dal piu’ recente orientamento, emerso a seguito della giurisprudenza Eurounitaria (richiama in particolare Cass. n. 32225 del 2018), secondo cui i requisiti soggettivi della applicabilita’ della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un soggetto in favore di una societa’, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, e non gia’ del distinto contratto principale, dando rilievo, alla stregua della giurisprudenza comunitaria, alla entita’ della partecipazione al capitale sociale nonche’ all’eventuale qualita’ di amministratore della societa’ garantita assunto dal fideiussore.
6. Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
7. Il ricorso per regolamento di competenza deve essere rigettato.
Rettamente e’ stata indicata, quanto alla causa tra l’istituto ricorrente e i fideiussori del (OMISSIS), la competenza
territoriale del Tribunale di Matera quale foro del consumatore.
7.1. La corte territoriale ha fondato le sue valutazioni sulla ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa il 19 novembre 2015 nella causa C-74/15 Tarcau contro Banca Comerciala’ Intesa Sanpaolo Romania SA e altri, (cui ha fatto seguito l’ordinanza sez. X, 14/09/2016, n. 534). Le due pronunce forniscono l’interpretazione – come e’ ben noto, vincolante per il giudice nazionale – degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13, secondo la quale ” tale direttiva puo’ essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una societa’ commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attivita’ professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta societa’” (cosi’ nella motivazione della ordinanza del 2015, § 30). E gia’ in precedenza, nei §§ 26- 29 della medesima ordinanza del 2015 si era precisato che: “quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una societa’ commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un “consumatore” ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti… si presenta come un contratto distinto quando e’ stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E’ dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualita’ in cui queste hanno agito. A tale proposito e’ necessario ricordare che la nozione di “consumatore”, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea,3 settembre 2015, C-110/14, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito delle attivita’ estranee all’esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, 3 settembre 2015, C-110/14,punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una societa’ commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attivita’ professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale societa’, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”.
7.2. Le due pronunce richiamate hanno indotto a modificare l’orientamento precedente di questa Suprema Corte, secondo il quale, per determinare la qualita’ di consumatore, occorreva invece rapportarsi alla natura della obbligazione garantita (v. Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25212 e Cass. sez. 1, 9 agosto 2016 n. 16827), riconoscendo dunque che il parametro identificativo della qualita’ di consumatore non si colloca nella obbligazione in se’ che il soggetto assume.
7.3. Si inseriscono nel nuovo orientamento, al quale non puo’ in questa sede che darsi seguito, Cass. n. 28162 del 2019,Cass. n. 25914 del 2019 e Cass. sez. 3, ord. 13 dicembre 2018 n. 32225, che ha puntualizzato: “I requisiti soggettivi di applicabilita’ della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della societa’ devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non gia’ del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all’entita’ della partecipazione al capitale sociale nonche’ all’eventuale qualita’ di amministratore della societa’ garantita assunto dal fideiussore.”.
7.4. La giurisprudenza della Corte di giustizia, con interpretazione vincolante resa in sede di rinvio pregiudiziale, ha inteso dare una tutela rafforzata al garante, soggetto che viene rappresentato in condizioni di disparita’ di trattamento con la banca, ed ha indicato chiaramente, in sede di rinvio pregiudiziale, che e’ alle condizioni personali del garante e non del garantito che bisogna guardare per vedere se definirlo come consumatore o meno, con le necessarie ricadute anche procedurali.
Altrettanto chiaramente, pero’, la Corte di giustizia demanda al giudice di merito di accertare se, nel caso concreto, il garante abbia prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee alla sua attivita’ professionale. Preclude comunque di poter escludere la qualita’ di consumatore solo in ragione dei legami personali con il debitore principale.
Correttamente, il Tribunale e’ pervenuto all’accertamento che (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non potevano che qualificarsi consumatori in relazione alla loro assunzione della garanzia de qua, non essendo emerso che essa fosse connessa allo svolgimento di loro attivita’ professionali ovvero funzionalmente collegate alla societa’.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato a va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Matera per la causa tra le parti.
Attesa la relativa novita’ della questione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Matera. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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