La Pa gode nella materia del governo del territorio di ampi margini di discrezionalità nel determinare l’assetto del territorio

Consiglio di Stato, Sentenza|5 maggio 2021| n. 3495.

La Pa gode, nella materia del governo del territorio (articolo 117 Cost.; Legge n. 1150/1942), di ampi margini di discrezionalità nel determinare l’assetto del territorio, con la conseguenza che le scelte operate, che possono valorizzare alcune aree mortificando altre, costituiscono apprezzamenti di merito che, in quanto tali, sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate. Funzione esclusiva dello strumento urbanistico è quella di predisporre un ordinato assetto del territorio comunale, prescindendo dalle posizioni dei titolari di diritti reali e dai vantaggi o dagli svantaggi che ad essi possono derivare dalla pianificazione.

Sentenza|5 maggio 2021| n. 3495

Data udienza 27 aprile 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Strumenti urbanistici – PRG – Variante di assestamento – Scelte di pianificazione – Ampia discrezionalità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9157 del 2011, proposto da
Ho. Ce. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fl. Ma. Bo., con domicilio eletto presso lo studio Gu. Fr. Ro. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis) e Commissario ad Acta, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00107/2011, resa tra le parti, concernente l’adozione di variante di assestamento al P.R.G. del Comune di (omissis).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2021 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

FATTO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Sezione Unica, 6 aprile 2011, n. 107 ha respinto il ricorso, proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento delle deliberazioni del Commissario ad acta del Comune di (omissis):
– n. 1 di data 20.3.2009, relativa alla prima adozione della variante n. 9 di assestamento al P.R.G. del Comune di (omissis);
– n. 2 di data 31.8.2009, parzialmente modificata dalla successiva deliberazione n. 3 di data 16.2.2009, riguardante la seconda adozione della variante sopraccitata;
– n. 4 di data 19.11.2009 relativa alla definitiva adozione della variante di cui sopra;
– nonché della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3148 di data 22.12.2009 avente ad oggetto l’approvazione, con modifiche, della suddetta variante.
Secondo il TAR, sinteticamente:
– la Variante di assestamento al PRG di (omissis) è stata impugnata nella parte in cui, disattendendo parzialmente le richieste modifiche urbanistiche per il complesso immobiliare della ricorrente, per un verso non conferisce la destinazione alberghiera alle aree pertinenziali esterne (parcheggi, aree di accesso, ecc.) al sedime occupato dal fabbricato dell’hotel Pi.; per altro verso prevede per la p.ed. (omissis), manufatto accessorio, avente superficie di 74 mq., collocato a monte dell’immobile principale (p.ed. (omissis)), l’eliminazione della zonizzazione alberghiera attribuita in prima adozione con la conferma della classificazione a bosco;
– l’Amministrazione gode in materia urbanistica, di ampi margini di discrezionalità nel determinare l’assetto del territorio, con la conseguenza che le scelte in concreto operate, che possono valorizzare alcune aree mortificando le prospettive di utilizzazione di altre, costituiscono apprezzamenti, che restano soggetti ad un mero sindacato esterno per l’eventuale individuazione di vizi di eccesso di potere, nella specie, peraltro, non ravvisabili, atteso anche il fatto che l’avversata reiterazione delle precedenti previsioni urbanistiche non ha inciso su aspettative qualificate del privato;
– destinazione a bosco e manufatti alberghieri ben possono convivere, atteso che il mantenimento della destinazione a bosco sulla suddetta area non integra solo una scelta dell’Amministrazione comunale rispettosa del voto espresso dalla CUP in considerazione della pericolosità del sito dal punto di vista dei rischi idrogeologici contemplati dal Piano Generale Utilizzazione Acque Pubbliche (PGUAP): infatti, l’avversata destinazione è giustificata anche alla luce dell’esigenza, insita nel conclamato rispetto dei vincoli del PUP “al fine di una ulteriore tutela dei beni ambientali e paesaggistici”, di voler perseguire obiettivi di contenimento dell’espansione degli esistenti manufatti, per preservare ciò che rimane di boschivo;
– d’altronde, la previsione urbanistica in parola riflette pure la tipologia dei luoghi;
– la classificazione urbanistica della p.ed. (omissis) come zona a bosco discende dal puntuale adeguamento a vincoli conformativi circa l’assetto idrogeologico del territorio, richiesto dalla CUP relativamente ai casi di trasformazioni insediative determinanti un incremento delle condizioni di pericolo;
– è insussistente anche la denunciata incongruenza della motivazione in ordine alla proposta “osservazione” avanzata da parte della società deducente sulla delibera n. 4 di adozione definitiva della variante;
– per disattendere le contestazioni, prospettate con il quarto motivo, di assunta illegittimità derivata dei provvedimenti successivi a quelli di seconda adozione della variante vale richiamare quanto svolto nella motivazione che precede.
L’appellante contestava la sentenza del TAR, eccependo l’erroneità e riproponendo, in sostanza, i motivi del ricorso di primo grado.
Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Il Comune appellato, non costituito, depositava una relazione di chiarimenti, richiesti da questo Consiglio con ordinanza 27 gennaio 2021, n. 820.
All’udienza pubblica del 27 aprile 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appellante sostiene, nel suo primo motivo di appello, che il noto orientamento giurisprudenziale (del tutto condivisibile) che riconosce ampi margini di discrezionalità alla Pubblica Amministrazione nell’effettuazione delle scelte di pianificazione territoriale, con conseguente assoggettabilità delle stesse ad un c.d. mero sindacato esterno riferibile alle forme tipiche di eccesso di potere, non sarebbe pertinente nel caso in esame.
La parte appellante sostiene che, nella sostanza, il ricorso di primo grado conterrebbe doglianze riconducibili all’alveo del travisamento della realtà cagionato “da errori di fatto” o da “illogicità abnormi” o, in ogni caso, da insufficienza della motivazione soprattutto se correlata ad una scelta manifestamente illogica.
In effetti, con riferimento alla p.ed. (omissis) C.C. (omissis), la scelta di dettaglio effettuata pare, prima facie, porsi in contrasto con il fine pianificatorio perseguito dalla variante di assestamento al P.R.G. comunale di (omissis), individuato proprio nell’eliminazione degli errori cartografici che caratterizzavano il P.R.G. vigente.
E’ stata, inoltre, conservata una zonizzazione a bosco sulla parte esterna al sedime del volume fuori terra del compendio alberghiero Pi., pur non essendo la zonizzazione de qua stata estesa alle relative aree pertinenziali edificate sulle quali sono ubicati i parcheggi rialzati e tutte le infrastrutture ed i servizi dell’albergo stesso.
Tuttavia, tali elementi, che di per sé potrebbero indicare una realizzazione approssimativa del Piano, devono relazionarsi con la circostanza che la stessa Variante urbanistica n. 9 al P.R.G. di (omissis) è una Variante, definita di “assestamento”, adottata per esclusive ragioni di recepimento di prescrizioni geologiche dettate dalla Provincia di Trento, da applicare sulle aree ad elevata pericolosità individuate dal P.G.U.A.P. (Piano generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche).
Pertanto, nelle more di quel procedimento pianificatorio, il Comune non ha potuto liberamente intervenire sull’individuazione della pedemontana n. (omissis) C.C. (omissis), divenuta oggetto di contestazione in quanto non veniva più conferita una destinazione alberghiera sul sedime occupato dal fabbricato, mentre, nella specie, veniva confermata la precedente classificazione boscata alla luce di considerazioni riguardanti la pericolosità e l’aggravamento del rischio idrogeologico prospettate durante la valutazione preventiva della Variante n. 9 da parte della Provincia di Trento; considerazioni che non appaiono irragionevoli e sostanzialmente impongono al Comune una soluzione di prudenza, come è quella in concreto adottata.
Peraltro, come conferma il Comune appellato in sede di relazione di chiarimenti, la Giunta provinciale di Trento ha provveduto all’approvazione conclusiva dei documenti cartografici con deliberazione n. 3148 del 22.12.2009 (cfr. pagg. 2, 3 e 10 in relazione alla vulnerabilità idrogeologica dell’area).
2. Alla luce di tale presupposto, resta evidente che il potere di pianificazione comunale godeva, nella specie, di margini di discrezionalità minima, in considerazione della situazione del rischio idrogeologico segnalato per la sua elevata pericolosità dalla Provincia di Trento, a cui spettava l’approvazione finale della Variante urbanistica n. 9 al P.R.G., che ha espresso l’apposito parere n. 5/2009 di data 28.5.2009 della CUP (Commissione urbanistica provinciale) in senso negativo e prescrittivo, in termini non favorevoli ad intervenire sullo stato dei luoghi sopracitati, rendendo così improponibile qualunque intervento modificativo sulle destinazioni già attribuite ed in atto, confermano così che non sussiste alcuna carenza motivazionale, così come invece deduce parte appellante.
Infatti, i contenuti della Variante n. 9 sono stati adeguati alle prescrizioni della Provincia di Trento, come dettate e definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 di data 22 settembre 2006, avente ad oggetto “Metodologia per l’aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche” (cfr. doc. 7 allegato alla Relazione).
3. Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del P.G.U.A.P., avvenuta in data 8 giugno 2006, è stata precauzionalmente e condivisibilmente vietata ogni attività di trasformazione, a carattere permanente, proposta per ampliare edifici ricadenti in aree ad elevata pericolosità geologica del PUP (cfr. doc. 8, provvedimento provinciale riferito alle problematiche connesse con la disciplina del pericolo idrogeologico).
La zonizzazione finale del P.R.G., individuata ed approvata sulla p.ed. (omissis) C.C. (omissis) come area a bosco, rispetta e recepisce le prescrizioni di competenza della CUP sugli effetti dell’aggravamento del rischio derivante dalla destinazione alberghiera inizialmente impressa dal Comune sul solo sedime dell’edificio, attraverso la prima adozione della Variante n. 9 di “assestamento” al P.R.G.
Peraltro, gli aggiornamenti comunali di natura urbanistica, sopravvenuti nel P.R.G. in termini conformativi attraverso la seconda adozione della predetta Variante n. 9 al P.R.G., hanno confermato la sussistenza del rischio idrogeologico, e di questo viene dato conto, in sostanza, nella valutazione tecnica provinciale n. 1355 del 19 ottobre 2009, prot. n. 10931 di data 10 novembre 2009.
Quanto al carattere di “accessorietà “, dalle iniziative progettuali di cui alla p.ed. (omissis) C.C. (omissis), piccolo fabbricato ricadente a tutti gli effetti all’interno della vegetazione boschiva sovrastante alla costruzione alberghiera principale, ne risulta un utilizzo come stanze per il personale addetto (cfr. doc. 10, relazione tecnica illustrativa redatta per un progetto in deroga del 2006), non computabili come capacità ricettiva di posti letto per i clienti.
Gli interventi di adeguamento, proposti dalla parte privata, non erano assentibili dall’Amministrazione comunale, né mediante deroghe, né con una variante allo strumento urbanistico generale a causa del pericolo idrogeologico in cui versa quel territorio che condiziona il conferimento di nuove possibilità insediative, giustificando sul piano della legittimità, pertanto, tutti gli atti che dipendono da tale primaria valutazione.
4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio, in assenza di costituzione del Comune appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda,
Definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.
Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore
Italo Volpe – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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