Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile da industriale a commerciale

Consiglio di Stato, Sentenza|5 maggio 2021| n. 3512.

Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile da industriale a commerciale, anche a prescindere dalla realizzazione di nuove opere, comporta una variazione tra categorie funzionali distinte e non omogenee, che determina un aumento del carico urbanistico, a cui consegue il pagamento degli oneri concessori connessi all’aggravio del carico urbanistico. In altre parole, il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello intervenuto tra categorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico, come accade nel passaggio dalla destinazione industriale a quella commerciale: ciò trova conferma sia nell’art. 5 del d.m. n. 1444/1968, il quale indica tali destinazioni nell’ambito di categorie ben distinte, per la notevole diversità di incidenza percentuale degli standard urbanistici, sia nell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001.

Sentenza|5 maggio 2021| n. 3512

Data udienza 30 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Mutamento di destinazione d’uso di un immobile – Da industriale a commerciale – Aumento del carico urbanistico – Onero concessori – Pagamento – Obbligo – Sussistenza – Art. 5 del d.m. n. 1444/1968 – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4199 del 2013, proposto dalle società
Im. Ef. S.a.s. di Sa. Di. & C. e Sa. Pn. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore di ambedue, sig. Di. Sa., rappresentate e difese dagli avv.ti Pi. St. e Pa. Ro. e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via (…)
contro
Comune di (omissis) (TV), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gu. Ma. e Lu. Ma. e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via (…)
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Seconda, n. 1449/2012 del 26 novembre 2012, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. 1560/2012 proposto per l’accertamento della non debenza del contributo di costruzione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oneri smaltimento rifiuti ed impatto ambientale, da versare in riferimento alla pratica edilizia del Comune di (omissis) (TV) n. 120/2010, così come richiesto dal Comune con nota prot. n. 15839/2010-10876 del 26 giugno 2012, e per la rideterminazione delle somme da versare per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione, oneri smaltimento rifiuti ed impatto ambientale in relazione alla suddetta pratica edilizia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dalle società appellanti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) (TV);
Visti la memoria difensiva e il documento depositati dal Comune di (omissis);
Vista l’ordinanza della Sezione IV n. 2371/2013 del 26 giugno 2013, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;
Viste le memorie finali, le repliche e le note d’udienza delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;
Dato atto della presenza ai sensi di legge dei difensori delle parti;
Relatore nell’udienza del giorno 30 marzo 2021 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe le società appellanti, Im. Ef. S.a.s. di Sa. Di. & C. e Sa. Pn. S.r.l. (d’ora in poi anche, rispettivamente, “Im. Ef.” e “Sa.”), impugnano la sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1449/12 del 26 novembre 2012, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.
1.1. La sentenza appellata, emessa in forma semplificata ai sensi degli art. 60 e 74 c.p.a., ha respinto il ricorso presentato dalle odierne appellanti per ottenere: a) l’accertamento della non debenza del contributo di costruzione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oneri smaltimento rifiuti ed impatto ambientale, da versare in riferimento alla pratica edilizia del Comune di (omissis) (TV) n. 120/2010, così come richiesto dal Comune con nota prot. n. 15839/2010-10876 del 26 giugno 2012, e il conseguente annullamento di detta nota; b) la rideterminazione delle somme da versare per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione, oneri smaltimento rifiuti ed impatto ambientale in relazione alla medesima pratica edilizia, avente ad oggetto il mutamento di destinazione d’uso con opere del capannone artigianale di proprietà dell’I. Ef..
2. In fatto, l’I. Ef. è proprietaria in (omissis) di un immobile (capannone) composto da due piani, locato alla Sa.. In data 11 maggio 2010 l’I. Ef. presentava al Comune istanza di permesso di costruire per rinnovo della concessione edilizia n. 100/2001 con cambio di destinazione d’uso con opere (pratica edilizia n. 120/2010). Il progetto prevedeva la realizzazione di una piccola officina, in cui svolgere l’attività artigianale; venivano, poi, individuati i locali ad uso ufficio e ad uso magazzino, utilizzati dalla Sa.: quest’ultima – precisa l’appello – svolge attività di produzione e commercio di pneumatici e di autofficina e gommista.
2.1. Nel rilasciare il titolo edilizio, il Comune di (omissis), avendo rilevato come, tranne la porzione del fabbricato dedicata all’installazione degli pneumatici, per il resto il fabbricato avesse destinazione commerciale, con nota prot. n. 15839/2010-10876 del 26 giugno 2012 chiedeva il versamento degli oneri dovuti per il rinnovo della concessione edilizia per l’importo di Euro 119.678,65.
2.2. Il Comune addiveniva a tale richiesta di pagamento applicando per il conteggio degli oneri dovuti il criterio della qualificazione dell’immobile come commerciale. Le appellanti lamentano sul punto che il calcolo delle somme dovute sia stato eseguito applicando la tabella 3 della delibera della Giunta Comunale n. 61 del 6 aprile 2004 (relativa alle superfici commerciali), anziché la tabella 2 (relativa alla destinazione direzionale uffici – magazzino artigianale): l’applicazione di quest’ultima tabella (limitando, semmai, la tabella 3 per la destinazione commerciale alla sola porzione degli uffici del piano terra ed ammezzato) avrebbe comportato – sostengono le appellanti – la quantificazione degli oneri nella ben differente somma di Euro 33.601,96.
3. L’I. Ef. e la Sa. adivano, dunque, il T.A.R. Veneto per ottenere la declaratoria di non debenza delle somme richieste dal Comune con la suindicata nota del 26 giugno 2012, nonché per la rideterminazione del dovuto.
3.1. Il T.A.R., tuttavia, respingeva il ricorso, osservando come il Comune di (omissis), considerata l’attività svolta all’interno del capannone dalla Sa. Pn. S.r.l., che esercita il commercio di pneumatici “in tutte le sue forme”, avesse correttamente ritenuto che la stessa dovesse ricondursi al commercio, seppure all’ingrosso, di pneumatici, con utilizzo a tal fine di tutto lo spazio disponibile e non solo di quello adibito ad uffici. L’attività svolta – afferma la sentenza appellata – consiste infatti nell’intermediazione di merci, e non rileva a tal riguardo il fatto che non vi sia accesso fisico da parte della clientela, assumendo importanza l’oggettivo svolgimento dell’attività di vendita dei materiali ivi depositati.
3.2. Il primo giudice ha aggiunto che l’attività di autofficina, considerate le ridotte dimensioni rispetto agli spazi ulteriori utilizzati, non è determinante per la destinazione impresa alla parte restante del manufatto. A conferma di quanto evidenziato, la sentenza ha ricordato che, in precedenza, la società proprietaria aveva presentato richiesta di cambio di destinazione d’uso dei locali in contestazione, da artigianale a commerciale.
4. Nell’appello l’I. Ef. e la Sa. deducono i seguenti motivi:
a) erroneità della sentenza di primo grado nella valutazione dei presupposti di fatto circa la corretta qualificazione dell’attività svolta dalla Sa. Pn. S.r.l. nel novero dell’attività d’industria e non delle attività commerciali; illegittimità della sentenza per aver qualificato l’attività della stessa Sa. sulla base del solo elemento soggettivo (comunque erroneamente qualificato), senza aver considerato anche l’elemento oggettivo; errata valutazione dei presupposti di fatto; violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 16 e segg. del d.P.R. n. 380/2001 e della l.r. n. 61/1985; eccesso di potere per carente attività istruttoria e travisamento dei fatti, nonché per violazione, falsa ed errata applicazione dei criteri di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 61 del 6 aprile 2004; eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicità ed incongruenza delle conclusioni rispetto al corretto inquadramento di premessa circa la determinazione delle somme dovute per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione, oneri per lo smaltimento dei rifiuti e l’impatto ambientale, avuto riguardo alle indicazioni contenute nella pratica edilizia n. 120/2010;
b) erroneità della sentenza di primo grado nella valutazione dei presupposti di fatto circa la corretta qualificazione dell’attività svolta dalla Sa. Pn. S.r.l. nel novero dell’attività d’industria e non delle attività commerciali; illegittimità della sentenza per aver applicato in maniera errata un criterio di qualificazione civilistico delle attività commerciali onde giustificare l’applicazione di un diverso criterio urbanistico di qualificazione delle attività commerciali; violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 16 e segg. del d.P.R. n. 380/2001 e della l.r. n. 61/1985; eccesso di potere per carente attività istruttoria e travisamento dei fatti, nonché per violazione, falsa ed errata applicazione dei criteri di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 61/2004; eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicità ed incongruenza delle conclusioni rispetto al corretto inquadramento di premessa circa la determinazione delle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione, oneri per lo smaltimento dei rifiuti e l’impatto ambientale, avuto riguardo alle indicazioni contenute nella pratica edilizia n. 120/2010;
c) erroneità della sentenza di primo grado per aver omesso di considerare comunque che il magazzino al primo piano è al servizio dell’attività artigianale di officina ricambi e non di quella commerciale della Sa. Pn. S.r.l.;
d) erroneità della sentenza di primo grado per aver omesso di non considerare la superficie destinata a magazzino o deposito, violazione, falsa ed errata applicazione del d.lgs. n. 114/1998.
4.1. Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis) (TV), depositando successivamente memoria difensiva e resistendo all’altrui appello.
4.1.1. Nelle sue difese il Comune ha precisato, tra l’altro, di avere tenuto ferma la valutazione sulla destinazione d’uso commerciale dell’intera superficie (piano terra e primo) dell’immobile, con la sola eccezione del “laboratorio-autofficina” rimasto ad uso artigianale.
4.2. L’istanza cautelare formulata dalle appellanti è stata respinta con ordinanza della Sezione IV, n. 2371/2013 del 26 giugno 2013, attesa la carenza sia del fumus boni juris, sia del pregiudizio grave ed irreparabile.
4.3. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie finali e repliche, nonché brevi note d’udienza.
4.4. All’udienza del 30 marzo 2021, tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con la l. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
5.1. In sintesi, con i motivi di gravame le appellanti lamentano:
– che il T.A.R. avrebbe qualificato come commerciale l’attività della Sa. senza considerare che è prevista anche l’attività di produzione e tralasciando le caratteristiche oggettive del capannone per cui è causa (edificio a vocazione industriale). Inoltre, l’attività della Sa. sarebbe commerciale “in senso lato”, ma solo le attività commerciali “in senso stretto” determinerebbero un aggravio del carico urbanistico, con le conseguenze che vi si riconnettono: detta attività non avrebbe aumentato il carico urbanistico sulla zona, né variato la destinazione d’uso dell’immobile e del resto il Comune di (omissis) si è espresso favorevolmente sulla pratica edilizia proprio perché ha ritenuto che non vi fosse alcun contrasto con la destinazione d’uso ammessa dal P.R.G. vigente;
– che l’attività svolta dalla Sa. comporterebbe l’accesso dei terzi avventori solo ai locali dei laboratori, ovvero degli uffici e pertanto il subentro di tale ditta nell’uso dell’immobile non avrebbe determinato una modifica delle sue caratteristiche, né un cambio di destinazione d’uso con aggravio del carico urbanistico e conseguente debenza di maggiori oneri concessori. La Sa. offrirebbe infatti un servizio, nei locali “ufficio”, che comporta la gestione degli ordini di acquisto presso i propri uffici, dove li riceve, e la spedizione degli pneumatici richiesti (custoditi nel magazzino al piano terra) a mezzo corriere, con effettuazione del pagamento del corrispettivo sul c.c. in banca, di tal ché i soli ad avere accesso al magazzino sarebbero i dipendenti della stessa Sa.;
– che, dunque, non vi sarebbe l’accesso fisico degli acquirenti, ma tutto avverrebbe con la gestione degli ordini di acquisto e senza che nei magazzini sia svolta attività commerciale, essendo essi adibiti al solo immagazzinamento della merce. Mancherebbe, in particolare, l’incontro fisico tra venditore e acquirente, tale da giustificare l’accesso di un numero indifferenziato di acquirenti in quei luoghi e ciò comporterebbe la non configurabilità di un’attività di intermediazione commerciale in senso stretto, con il conseguente maggior carico urbanistico;
– che neppure si potrebbe parlare di commercio all’ingrosso, poiché l’attività svolta dalla Sa., basandosi sulla commercializzazione mediante ordini scritti, comporterebbe l’accesso al magazzino dei soli corrieri per la consegna della merce e il ritiro, senza che vi sia accesso né di terzi commercianti al minuto, né di terzi commercianti che si recano in quei locali per acquistare merce da rivendere al dettaglio. Quella della Sa. sarebbe, in conclusione, attività di prestazione di servizi e non già commerciale;
– che, ancora, la sentenza appellata non avrebbe considerato come il magazzino al primo piano sia al servizio dell’attività artigianale di officina ricambi e non dell’attività commerciale della Sa.: tale magazzino, perciò, avrebbe dovuto essere stralciato dal conteggio eseguito dal Comune e ana stralcio avrebbe dovuto farsi per le superfici dei locali ad uso deposito, che non sarebbero destinati all’attività di vendita.
6. Le censure delle appellanti, che possono essere trattate congiuntamente, attese le loro connessioni sul piano logico-giuridico, non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
6.1. In linea generale, occorre richiamare l’insegnamento della costante giurisprudenza, secondo cui il mutamento di destinazione d’uso di un immobile da industriale a commerciale, anche a prescindere dalla realizzazione di nuove opere, comporta una variazione tra categorie funzionali distinte e non omogenee, che determina un aumento del carico urbanistico, a cui consegue il pagamento degli oneri concessori connessi all’aggravio del carico urbanistico. In altre parole, il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello intervenuto tra categorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico, come accade nel passaggio dalla destinazione industriale a quella commerciale: ciò trova conferma sia nell’art. 5 del d.m. n. 1444/1968, il quale indica tali destinazioni nell’ambito di categorie ben distinte, per la notevole diversità di incidenza percentuale degli standard urbanistici, sia nell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6388; Sez. VI, 25 settembre 2017, n. 4469; Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1062, e 27 dicembre 2001, n. 6411; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 21 settembre 2020, n. 1674).
6.1.1. In particolare, l’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 dispone, al comma 1, che:
“1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.”
6.1.2. Né è utile obiettare, al riguardo, che trattasi di disposizione posteriore ai fatti, perché introdotta dall’art. 17, comma 1, lett. n), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, poiché essa altro non ha fatto che ribadire la non assimilabilità delle categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, ossia la scelta già operata dal d.m. n. 1444/1968 (C.d.S., Sez. IV, n. 6388/2018, cit.).
6.2. Dunque, l’incremento del carico urbanistico è presupposto sufficiente a determinare la debenza di maggiori oneri concessori, in virtù dei diversi flussi di traffico e clientela, nonché della redditività, e, quindi, dei vantaggi economici connessi alla destinazione ed all’attività (cfr., per tutte, C.d.S., Sez. V, n. 1062/2016, cit.).
6.3. Con riguardo al caso ora in esame, si osserva che la giurisprudenza ha ritenuto urbanisticamente rilevante e comportante il passaggio ad una diversa categoria funzionale, l’utilizzo di un capannone industriale come magazzino per gestione di prodotti finiti, essendo questa un’attività da considerare non come produttiva, ma di intermediazione commerciale e conseguentemente legata al ciclo della commercializzazione (C.d.S., Sez. V, n. 6411/2001, cit.).
6.3.1. Ancora di recente la giurisprudenza (C.d.S., Sez. IV, n. 6388/2018, cit.) ha evidenziato come il magazzino posto al servizio di un’attività di commercio all’ingrosso sia attratto, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione dovuti per il passaggio da “artigianale” a “commerciale”, nell’ambito dell’intermediazione commerciale.
6.3.2. In particolare, tale pronuncia – il cui iter motivazionale è condiviso dal Collegio – ha ritenuto di discostarsi dall’orientamento minoritario che, ai fini della determinazione del carico urbanistico connesso ad un immobile e, pertanto, della sua destinazione d’uso, ha distinto il caso in cui l’accesso al fabbricato sia generalizzato da quello in cui venga invece limitato ad una data categoria di utenti. Per detto orientamento, ai fini dell’aumento del carico urbanistico varrebbe solo l’accesso al pubblico per l’acquisto di beni all’ingrosso e al dettaglio e non anche l’ipotesi dell’afflusso limitato soltanto ai trasportatori, perché in questa seconda ipotesi il magazzino dovrebbe essere considerato quale luogo finale del processo produttivo: ma siffatta linea ermeneutica non può essere condivisa, perché – nota la sentenza – imporrebbe all’Amministrazione di effettuare un controllo continuativo degli accessi al fabbricato, in concreto non esigibile.
6.3.3. La pronuncia in commento richiama invece l’orientamento prevalente (seguito tra le altre dalla già citata C.d.S., Sez. V, n. 6411/2001, cit.), secondo cui, ai fini dell’individuazione del mutamento di destinazione d’uso che causerebbe, in ragione del passaggio ad una diversa categoria funzionale, l’aumento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) è necessaria la valutazione dell’utilizzo in concreto dell’immobile e, nel caso in cui questo svolga una funzione servente per un altro immobile, della natura e destinazione d’uso di quest’ultimo.
6.3.4. Pertanto, uno stesso magazzino “può determinare (….) un differente carico urbanistico se è funzionale all’esercizio di attività produttiva, venendo utilizzato per la gestione di materiali derivanti da un fabbricato industriale, ovvero se è strumentale all’esercizio di attività commerciale, fungendo da deposito di prodotti finiti pronti per essere immessi nel mercato. In quest’ultima ipotesi, invero, la gestione del magazzino si inserisce, come fase autonoma, nel ciclo della commercializzazione, svolgendo esso un ruolo di intermediazione commerciale, in quanto, mediante il deposito, viene di fatto regolato il flusso ed il deflusso delle scorte”. Di tal ché – si conclude – la funzionalizzazione del magazzino all’attività commerciale comporta, nella fattispecie esaminata, il verificarsi del mutamento di destinazione d’uso da “artigianale” a “commerciale”.
6.4. Calando le ora viste coordinate giurisprudenziale nella vicenda in esame, si deve ritenere, alla luce degli elementi fattuali, che nel manufatto per cui è causa si svolga attività commerciale, essendo irrilevante che una parte di esso sia adibita a magazzino. Ciò, del resto, viene ammesso nello stesso appello, pur se in esso si cerca vanamente di distinguere l’attività svolta della Sa. Pn. S.r.l. dall’attività “commerciale in senso stretto” e di qualificarla come “commerciale in senso lato”. Una simile distinzione, tuttavia, anche se fosse ipotizzabile, non porterebbe alle conclusioni pretese dalle appellanti: in specie, non porterebbe all’applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella 2 della delibera n. 61/2004, che si riferisce ad una destinazione funzionale dell’immobile diversa da quella commerciale, in senso stretto o in senso lato che sia.
6.5. In realtà, sono le stesse appellanti, nella parte dedicata alla ricostruzione storica della vicenda, a precisare che, poiché la Sa. (società che ha il medesimo legale rappresentante dell’I. Ef.) doveva liberare i locali della vecchia sede e non disponeva di altro spazio, la famiglia Sa. decise di trasferire la predetta società nei locali del capannone industriale (il quale nel frattempo era stato ricostruito, previa demolizione del fabbricato preesistente, ed era già utilizzabile).
6.5.1. Ed invero, nonostante tutti i dubbi sollevati dall’appello, l’attività praticata dalla Sa. nel capannone di cui si discute consiste nella vendita di pneumatici (e altri articoli in gomma), nonché in parte residua nei servizi di autofficina. Non può dunque dubitarsi che (a parte l’autofficina) si tratti di attività commerciale, la quale – secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Sez. V, n. 6411/2001, cit.) – si qualifica essenzialmente, anche sotto il profilo giuridico, per la sua funzione di intermediazione nella circolazione dei beni (art. 2195, primo comma, n. 2, c.c.). Il Comune, a pag. 4 della sua memoria difensiva, ha peraltro precisato di aver stralciato il “laboratorio-autofficina” dalla valutazione del capannone come manufatto con destinazione commerciale, tenendo ferma per esso la destinazione artigianale: né tale precisazione ha trovato una specifica confutazione nelle successive memorie delle appellanti.
6.6. Va, pertanto, condivisa l’obiezione della difesa comunale, che contesta la pretesa delle società appellanti di scorporare i locali adibiti a magazzino dal computo dei locali commerciali, atteso che – in base alla giurisprudenza sopra riportata – una locale magazzino, senza altra specificazione, mutua la propria destinazione dalla categoria di destinazione d’uso dell’attività principale, a servizio della quale si pone con vincolo di complementarietà : nel caso di specie le appellanti confermano esse stesse che gli spazi dell’immobile destinati a magazzino sono a servizio dell’attività commerciale di vendita all’ingrosso di pneumatici svolta dalla Sa. ed anzi ne sono il centro operativo, nel quale avviene lo scambio della merce, che il venditore consegna/inoltra alla clientela a fronte del pagamento del relativo prezzo.
7. Negli ultimi scritti difensivi le appellanti invocano anch’esse la pronuncia sopra richiamata (C.d.S., Sez. IV, n. 6388/2018, cit.) affermando che la stessa conferma la differenza del carico urbanistico in tema di commercio all’ingrosso insita nella distinzione tra attività con, o senza avventori. Ma si tratta di argomentazione che non coglie nel segno, perché ancora una volta non conduce ad applicare alla fattispecie all’esame i coefficienti di cui alla tabella 2 della delibera n. 61/2004, come pretendono le appellanti.
7.1. Sempre negli ultimi scritti difensivi le appellanti lamentano poi che il Comune non avrebbe mai effettuato verifiche in loco (sul concreto utilizzo dei locali) e che neppure si sarebbe mai preoccupato di riqualificare nell’ultimo decennio il contesto urbanistico, sebbene le società lo avessero richiesto espressamente, cosicché la richiesta di un più elevato contributo di costruzione non si presenterebbe quale forma di compensazione verso la collettività per dotare il contesto urbano dei servizi necessari. Si tratta, tuttavia, di elementi che, in disparte la loro novità e, pertanto, la loro inammissibilità, restano comunque estranei al thema decidendum, su cui non riescono ad incidere.
8. In conclusione, perciò, l’appello è nel suo complesso infondato e deve essere respinto, meritando la sentenza impugnata di essere confermata.
9. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II^), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido le società appellanti a rifondere al Comune di (omissis) le spese del giudizio di appello, che liquida in via forfettaria in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021, tenutasi, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020, tramite collegamento da remoto in videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Pietro De Berardinis – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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