Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 2 luglio 2019, n. 28782.

La massima estrapolata:

La nuova legittima difesa è una norma di maggiore vantaggio per chi reagisce alle illegittime intrusioni nel proprio domicilio, o comunque per chi reagisce in maniera violenta a un pericolo in atto, con conseguente portata retroattiva nel segno del principio de favor rei.

Sentenza 2 luglio 2019, n. 28782

Data udienza 28 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente

Dott. MONTAGNI Andr – rel. Consigliere

Dott. TORNESI Daniela R – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/10/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. ANDREA MONTAGNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott. ROMANO GIULIO, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Prato, con sentenza in data 22.04.2016, dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di lesioni colpose, ai sensi degli articoli 55 e 590 c.p., per aver cagionato lesioni personali in danno di (OMISSIS), agendo per eccesso colposo di legittima difesa. In punto di fatto, e’ risultato accertato che il (OMISSIS) e lo (OMISSIS), vicini di casa, avevano avuto un diverbio verbale, degenerato in uno scontro fisico, in esito al quale lo (OMISSIS) aveva riportato le refertate lesioni.
2. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, sostituiva la pena detentiva irrogata con quella di Euro duemila di multa, confermando nel resto. Il Collegio, dato atto delle difformi versioni dell’accaduto rese dall’imputato e dalla persona offesa, ha riferito che il (OMISSIS), aggredito dallo (OMISSIS) prima a parole e poi con spintoni, al fine di far cessare il morso che lo (OMISSIS) gli stava dando sotto una ascella, aveva attinto il contendente con un pugno al volto. La Corte territoriale evidenziava che il (OMISSIS), per far cessare il morso, avrebbe potuto allontanare lo (OMISSIS) con modalita’ diverse e meno violente, anziche’ colpire l’antagonista con un pugno chiuso al volto. I giudici rilevavano che la reazione del (OMISSIS) era stata sproporzionata e che correttamente il primo giudice l’aveva ritenuta eccessiva e fonte di responsabilita’ colposa. La Corte di Appello precisava in motivazione di confermare anche le statuizioni civili, senza liquidare alcuna spesa, stante la mancata comparizione in udienza della parte civile.
3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore.
L’esponente si sofferma sulle contrastanti versioni del fatto riferite dall’imputato e dalla parte civile, nel corso del giudizio di primo grado.
Cio’ posto, con unico articolato motivo denuncia il vizio motivazionale, in ordine alla ritenuta eccessivita’ della reazione difensiva posta in essere dal (OMISSIS), oltre alla violazione di legge in riferimento agli articoli 52 e 55 c.p..
Il ricorrente rileva che la Corte di Appello ha mal governato la disciplina dell’eccesso colposo nella causa di giustificazione. Al riguardo, richiama arresti giurisprudenziali ove si e’ chiarito che il giudizio concernente la proporzionalita’ della difesa deve essere effettuato ex ante. Osserva che si tratta di un giudizio che implica il raffronto tra i beni giuridici in conflitto ed i mezzi usati; e sottolinea che l’eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione tra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, nel calcolare il pericolo ed i mezzi di salvezza.
L’esponente rileva che i giudici non hanno considerato lo stato di invalidita’ del (OMISSIS), nel valutare la reazione difensiva posta in essere. Censura altresi’ le valutazioni svolte dalla Corte di Appello, sulle modalita’ alternative con le quali sarebbe stato possibile far aprire la bocca dello (OMISSIS), il quale stava mordendo l’ascella dell’imputato, senza mollare la presa.
Il ricorrente considera che i giudici non hanno adeguatamente considerato la fase iniziale del diverbio; e che hanno ascritto apoditticamente al (OMISSIS) la violazione di regole cautelari, la cui osservanza risultava in concreto non esigibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso impone i rilievi che seguono.
2. Il ricorrente introduce il tema della proporzionalita’ della reazione posta in essere dal (OMISSIS), a fronte del diverbio verbale e della successiva aggressione fisica perpetrata dallo (OMISSIS), come accertata in giudizio. Al riguardo, la Corte di Appello ha considerato che la condotta lesiva, realizzata dall’imputato per liberarsi dal persistente morso dello (OMISSIS), aveva travalicato i limiti della necessita’ difensiva; che l’imputato era incorso nell’eccesso colposo di cui all’articolo 55 c.p.; e che pertanto il (OMISSIS) doveva rispondere del delitto di cui all’articolo 590 c.p..
Giova ricordare che, secondo l’orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimita’, ai fini della configurabilita’ dell’eccesso colposo nella legittima difesa, occorre preliminarmente accertare l’eventuale inadeguatezza della reazione difensiva, per eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito nel particolare contesto spaziale e temporale nel quale si svolsero i fatti e, successivamente, procedere all’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, poiche’ soltanto il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo, mentre il secondo costituisce scelta volontaria, estranea alla predetta scriminante (Sez. 1, n. 47662 del 22/11/2011, Fioramonte, Rv. 252182).
E bene: nel caso di specie la Corte di Appello ha rilevato che il (OMISSIS) aveva ecceduto nella reazione difensiva, a seguito del morso che lo (OMISSIS) gli stava dando nella zona ascellare. Secondo i giudici di merito l’imputato aveva colposamente errato nell’impiego dei mezzi difensivi, posto che per far cessare l’aggressione in atto sarebbe stato sufficiente stringere il naso dell’aggressore – manovra che obbliga il soggetto ad aprire la bocca per respirare – laddove il (OMISSIS) aveva attinto con un forte pugno il volto dello (OMISSIS). Alternativamente, la Corte territoriale ha rilevato che l’imputato avrebbe potuto appoggiare la mano aperta sul volto dell’aggressore.
Deve convenirsi con il ricorrente nel rilevare che il descritto ragionamento risulta, da un lato, del tutto disancorato dalla piattaforma probatoria acquisita negli atti e, dall’altro, frutto di un astratto riferimento a regole esperienziali. In particolare, il delineato passaggio motivazionale e’ inficiato dalle dedotte aporie di ordine logico, posto che la massima di esperienza richiamata dai giudici, in base alla quale la chiusura delle narici obbliga fisicamente il soggetto che tiene serrata la mandibola nell’azione mordace ad aprire la bocca per respirare, non tiene conto della concitazione del momento e dell’elevato grado di aggressivita’ palesata dallo (OMISSIS), che stava realizzando una pervicace manovra offensiva, in danno del (OMISSIS).
3. Le svolte considerazioni conducono all’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, per nuovo esame.
3.1. E’ appena il caso di rilevare che, in sede di rinvio, dovra’ pure essere valutata l’eventuale applicabilita’ della nuova disciplina dell’eccesso colposo nella legittima difesa, atteso che il diverbio tra l’odierno imputato e la parte civile ha preso avvio – secondo le indicazioni che emergono dalle sentenze di merito mentre il (OMISSIS) si trovava all’interno del giardino recintato posto al piano terra dell’edificio. Detta circostanza di fatto dovra’ essere adeguatamente verificata e chiarita, per la rilevanza sostanziale che puo’ assumere alla luce della novella del 2019. Il riferimento e’ al disposto di cui agli articoli 52 e 55 c.p., come modificati dalla L. n. 36 del 2019. Invero, il novellato articolo 55 c.p. stabilisce: “Nei casi di cui all’articolo 52, commi 2, 3 e 4, la punibilita’ e’ esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita’ ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, comma 1, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Come si vede, la novella riguarda espressamente le ipotesi in cui la reazione all’offesa ingiusta e’ stata posta in essere a seguito della violazione del domicilio. E si tratta di disposizione certamente piu’ favorevole in quanto ampliativa dei casi di non punibilita’, rispetto alla previgente fattispecie di eccesso colposo. Pertanto, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4, la stessa puo’ trovare applicazione retroattiva, anche rispetto a fatti anteriormente commessi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze per nuovo esame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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