La nozione di nullità della sentenza che consente la produzione nel giudizio di legittimità di nuovi documenti, ex art 372 c.p.c., va interpretata in senso ampio

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 11 settembre 2018, n. 22095.

La massima estrapolata:

La nozione di nullità della sentenza che consente la produzione nel giudizio di legittimità di nuovi documenti, ex art 372 c.p.c., va interpretata in senso ampio, comprendendo nella stessa non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle correlate a vizi del procedimento che influiscono direttamente sulla decisione medesima: ne deriva che assumono rilievo anche le certificazioni “postume” rilasciate dalla cancelleria del giudice d’appello in ordine al rispetto degli adempimenti processuali.

Ordinanza 11 settembre 2018, n. 22095

Data udienza 18 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 564-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2414/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 22/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
R.G. 564/17.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, sezione di Catania, relativa a un avviso d’accertamento Irpef 2003, deducendo il vizio di nullita’ della sentenza, per violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, erroneamente la CIR aveva dichiarato inammissibile il gravame, per mancato deposito della ricevuta postale di spedizione dell’atto d’appello, al momento della costituzione in giudizio.
Il motivo e’ infondato.
Infatti, con recentissimo insegnamento di questa Corte a sezioni unite, si e’ statuito che Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilita’ del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di speditone, purche’ nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso, l’avviso di ricevimento e’ idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneita’ della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento puo’ essere superata, ai fini della tempestivita’ della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza” (Cass. sez. un. 13453/17).
Inoltre, va ricordato che – laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo – la Corte e’ anche giudice del fatto e puo’ accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito; il che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, e’ in gioco la ammissibilita’/procedibilita’ dell’appello e quindi il passaggio o no in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d’ufficio ex actis (Sez. U. n. 6994 del 2010; conf. Cass. n. 16780 del 2015 e n. 12885 del 2002), anche ai fini dell’articolo 382 c.p.c., comma 3 (Cass. n. 3004 del 2004; conf. Cass. n. 27300 e n. 19222 del 2013; v. n. 24743 del 2011). Cio’ e’ ribadito in sede materiae dalle precitate decisioni delle sezioni unite riguardo alla cd. “prova di resistenza” (vedasi 55.13 e 56 delle motivazioni). Il tutto va, poi, integrato dal vasto orientamento secondo cui la “nullita’ della sentenza”, ai fini della produzione di nuovi documenti consentita dall’articolo 372 c.p.c., va interpretata in senso ampio, comprendendovi non solo le nullita’ derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle derivanti da vizi del procedimento che si ripercuotono direttamente sulla decisione medesima (es. Cass. n. 3155 del 1982, n. 653 del 1989, n. 13139 del 1991, n. 23576 del 2004, n. 19977 del 2005, n. 13535 del 2007). In tal senso vanno valorizzate anche le certificazioni rilasciate postume dalla cancelleria o segreteria del giudice d’appello circa l’effettivita’ di adempimenti processuali, in disparte il controllo diretto del fascicolo del giudizio di merito da parte del giudice di legittimita’ (Cass. n. 22246 e n. 23100 del 2017).
Nel caso di specie, dall’esame della ricevuta di spedizione dell’appello inviato alla parte contribuente lo stesso risulta ricevuto in data 8.10.12, quindi, entro i termini di scadenza dell’appello stesso, in quanto la sentenza della CTR risulta depositata in cancelleria il 22.6.16, mentre, la costituzione in giudizio da parte dell’ufficio e’ avvenuta il 26.10.2012, quindi, tempestivamente, come risulta dalla ricevuta di deposito in atti. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, affinche’, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, in diversa composizione.

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