La notificazione richiesta ai sensi dell’art. 3 bis c. 3, della L. 53/1994

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22136.

La massima estrapolata:

La reductio ad legitimitatem della disposizione si realizza con l’applicazione della regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche con la conseguenza, in particolare che, nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi dell’art. 3 bis c. 3, della L. 53/1994, si perfeziona ove ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24, il giorno stesso in cui è eseguita.

Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22136

Data udienza 16 settembre 2020

Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Opposizione – Declaratoria di inammissibilità – Impugnazione – Notifiche – Notificazione telematica – Scissone soggettiva degli effetti – Notifica effettuata dopo le 21 – Perfezionamento il giorno stesso ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le 24.00

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17647-2019 proposto da:
(OMISSIS) S.N.C., (OMISSIS) E (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la SENTENZA n. 2936/2018 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 27/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/9/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che la (OMISSIS) s.n.c. nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano proposto nei confronti della sentenza con la quale, il 10/10/2017, il tribunale aveva dichiarato l’inammissibilita’ dell’opposizione dagli stessi a suo tempo proposta avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti su ricorso della Banca (OMISSIS) s.p.a..
La corte, in particolare, ha condiviso il giudizio del tribunale secondo il quale l’opposizione, in quanto proposta con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, si era perfezionata, a norma degli del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 septies e articolo 147 c.p.c., alle ore 7 del giorno successivo, vale a dire il quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, ed era, quindi, tardiva e, come tale, inammissibile.
La (OMISSIS) s.n.c. nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso notificato il 27/5/2019, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
La Banca (OMISSIS) s.p.a. e’ rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo che hanno articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 179 del 2012, articolo 16-septies, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’opposizione proposta dagli ingiunti con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, era tardiva, laddove, al contrario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-septies li’ dove prevedeva che la notifica eseguita con modalita’ telematiche la cui ricevuta di accettazione e’ generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziche’ al momento di generazione della predetta ricevuta, l’opposizione in esame, sebbene spedita oltre le ore 21 del quarantesimo giorno successivo alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto, deve essere ritenuta tempestiva.
2. Il motivo e’ fondato.
3. Il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-quater, comma 3, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, dispone, in effetti, che la notifica eseguita con modalita’ telematica a mezzo di posta elettronica certificata “si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, articolo 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, articolo 6, comma 2”.
4. Il citato d.L. n. 179, articolo 16-septies ha aggiunto che la notificazione eseguita con modalita’ telematica e’ assoggettata alla norma prevista dall’articolo 147 c.p.c. (secondo il quale, nella vigente formulazione, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21) e che tale notifica, quando e’ eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
5. Ora, la Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, in merito alle notifiche eseguite con modalita’ telematiche, ha “dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost. – il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-septies (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 45-bis, comma 2, lettera b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalita’ telematiche la cui ricevuta di accettazione e’ generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziche’ al momento di generazione della predetta ricevuta”.
6. In effetti, la fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24, e’ giustificata nei confronti del destinatario, poiche’ il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell’articolo 16 septies, tramite il rinvio all’articolo 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica.
7. Nei confronti del mittente, al contrario, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiche’ gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa – che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell’articolo 155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno – senza che cio’ sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta.
8. Inoltre, la restrizione delle potenzialita’ (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato “all’apertura degli uffici” e’ intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l’affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo.
9. La reductio ad legitimitatem della disposizione si realizza con l’applicazione della regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalita’ telematiche con la conseguenza, in particolare, che, nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis, comma 3, si perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24, il giorno stesso in cui e’ eseguita (Cass. n. 4712 del 2020; Cass. n. 12050 del 2020).
10. La corte d’appello, quindi, li’ dove ha ritenuto che l’opposizione, in quanto proposta con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, era tardiva perche’ perfezionatasi anche nei confronti del mittente alle ore 7 del giorno successivo, non si e’, evidentemente, attenuta alla conclusione sopra esposta.
11. La sentenza impugnata dev’essere, quindi, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bologna che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bologna che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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