Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 settembre 2021| n. 26399.
La notificazione è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione, non soltanto nei giudizi contenziosi, ma anche nei procedimenti che, coinvolgendo gli interessi di una pluralità di parti, postulano l’instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggetto controinteressato. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un professionista che aveva omesso di notificare il ricorso di legittimità a tutti i controinteressati all’impugnazione del provvedimento di revoca dall’incarico di commissario giudiziale, individuati nella società in concordato preventivo, nei creditori e nei nuovi commissari giudiziali nominati in sua sostituzione).
Ordinanza|29 settembre 2021| n. 26399. La notificazione è requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione
Data udienza 20 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Ricorso per cassazione – Omessa notifica alle controparti – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32098-2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il decreto 53031/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 27/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Roma ha dichiarato la improcedibilita’ del “reclamo ex articolo 26 L.F. proposto dal Prof. Avv. (OMISSIS) avverso la revoca della sua nomina a Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo RG 63/18 (OMISSIS) Spa, disposta con decreto del tribunale di Roma Sezione Fallimentare pubblicato il 20/11/2019”;
1.1. in particolare la corte territoriale ha ritenuto infondata la tesi del reclamante per cui “nel procedimento di impugnazione del decreto di revoca “devono partecipare gli stessi organi che sono stati presenti in primo grado” e pertanto”, non essendo in quella sede “previsto il necessario intervento del Pubblico Ministero, ne’ quello della societa’ in concordato e neppure dei commissari giudiziali attualmente in carica, la Corte non avrebbe dovuto onerare il reclamante di alcuna notifica a soggetti temi”;
1.2. al contrario, ha sostenuto il giudice a quo, l’articolo 26 L.F. -“applicabile alla revoca del commissario giudkiale in virtu’ del richiamo fatto dall’articolo 165 L. Fall., comma 2, all’articolo 37 L. Fall., che a sua volta richiama appunto l’articolo 26 L. Fall.” – “prevede espressamente la notifica del reclamo “al curatore e ai controinteressati”, precisando che, nell’ipotesi di revoca del commissario giudiziale, detti soggetti sono da intendersi, rispettivamente, la societa’ in concordato (OMISSIS) s.p.a. – che, conservando l’amministrazione e gestione dell’impresa, non solo e’ soggetto “direttamente interessato al corretto svolgimento e buon esito della procedura, interesse tutelato dall’articolo 37 L. Fall.(Cass. civ. n. 5094/15) ed espressamente posto a fondamento del decreto impugnato”, ma e’ anche “controinteressato” (cioe’ “soggetto che ha interesse contrario alla revoca del provvedimento, in quanto lo stesso avrebbe effetti pregiudizievoli sulla sua sfera giuridico-patrimoniale”) “poiche’ il compenso del commissario reintegrato sarebbe liquidato a suo carico, in aggiunta a quelli dei tre commissari nominati in sostituzione di quello revocato e degli altri dimissionari” – nonche’, in mancanza di un comitato dei creditori, tutti i creditori concordatari (ai quali la notifica potrebbe essere effettuata, per pubblici proclami ex articolo 150 c.p.c.), “sia quali soggetti portatori del medesimo interesse al corretto svolgimento e buon esito della procedura sul quale e’ fondato il provvedimento impugnato e sia poiche’ il compenso aggiuntivo, da liquidarsi in prededuzione, comporterebbe inevitabilmente una riduzione delle somme destinate al soddisfacimento dei loro diritti di credito”;
2. avverso detta decisione il Prof. Avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex articolo 360 c.p.c. e ex articolo 111 Cost., comma 7, affidato a quattro motivi, seguiti dalla esposizione dei “vizi del decreto emesso dal Tribunale di Roma con cui e’ stata disposta la revoca (..) gia’ dedotti nei singoli motivi di reclamo, rimasti assorbiti per effetto dell’intervenuta pronuncia di improcedibilita’”;
2.1. all’esito del deposito della proposta ex articolo 380-bis c.p.c. e della fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio il ricorrente ha depositato “memoria difensiva ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.”.
CONSIDERATO
che:
3. il Collegio condivide la proposta formulata dal relatore in termini di inammissibilita’ del ricorso in quanto non notificato ad alcuno, con conseguente difetto di instaurazione del contraddittorio, per ragioni analoghe a quelle che hanno fondato la declaratoria di improcedibilita’ del reclamo ex articolo 26 L.F. da parte della Corte d’appello di Roma;
4. va in primo luogo sottolineata la pertinenza, per analogia di fattispecie, del precedente di cui alla sentenza n. 12925 del 2014, con cui le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciandosi in un procedimento disciplinare aperto a carico di un magistrato onorario -segnatamente, un avvocato, vice procuratore onorario, cui il C.S.M. aveva irrogato la sospensione cautelare dalle funzioni “per la ritenuta incompatibilita’ dell’esercizio delle stesse con l’apertura di un procedimento penale per un delitto doloso punito con la pena della reclusione”, ha dichiarato il ricorso del vice procuratore onorario “inammissibile in quanto non notificato ad alcuno” e cio’ sul rilievo che “la notificazione, pure in assenza di una espressa previsione, e’ infitti, nella giurisdizione civile contenziosa, requisito di ammissibilita’ del ricorso per cassazione, poiche’ soltanto con la notificazione si instaura il rapporto processuale, presupposto per l’esercizio dell’attivita’ giurisdizionale”;
4.1. tale approdo e’ stato integrato dalla piu’ recente affermazione per cui la notificazione costituisce un requisito di ammissibilita’ dell’impugnazione non solo per i giudizi contenziosi, ma “anche per i procedimenti con pluralita’ di parti”, con esclusione dei soli casi nei quali l’impugnazione ha ad oggetto un provvedimento emesso all’esito di un procedimento del tutto unilaterale – come, ad esempio, il provvedimento di chiusura dell’amministrazione di sostegno, in cui, “ai fini dell’instaurazione del rapporto processuale, deve considerarsi irrilevante la mancata notificazione del ricorso al P.M. presso il giudice “a quo””, poiche’ “l’unica parte necessaria e’ il beneficiario dell’amministrazione” – e dunque in tutti (e soli) i casi nei quali “non e’ individuabile un interesse diverso da quello del soggetto istante”, facente capo ad altro soggetto “cui notificare il ricorso” (Cass. 7241/2020);
4.2. al riguardo e’ stato ribadito che “il principio secondo il quale la notificazione del ricorso per cassazione e’ requisito per la sua ammissibilita’ deve ritenersi operante anche nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, non occorrendo la notificazione nel solo caso in cui non sia individuabile un soggetto portatore di un interesse diverso da quello attribuito al soggetto istante” (Cass. 8291/2005, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dal tutore di un malato in stato vegetativo permanente, per essere autorizzato alla disattivazione del presidio sanitario che lo teneva artificialmente in vita, in quanto non notificato al protutore);
4.3. deve quindi concludersi che “il principio secondo il quale la notificazione, pur in assenza di un’espressa previsione, e’ requisito ordinario di ammissibilita’ del ricorso per cassazione – instaurandosi solo per effetto di essa il rapporto processuale, presupposto per l’esercizio dell’attivita’ giurisdizionale – “si applica non soltanto ai giudizi contenziosi, ma anche ai procedimenti che coinvolgono gli interessi di una pluralita’ di parti, non risultando applicabile solo qualora ricorra “una fattispecie procedimentale di volontaria giurisdizione nella quale non sia individuabile un interesse diverso da quello attribuito alla cura del soggetto istante, non esistendo, in tal caso, un’altra parte” cui notificare il ricorso” (Cass. 6167/2002);
5. vi sono ulteriori precedenti nei quali questa Corte e’ pervenuta alle stesse conclusioni in fattispecie diverse, ma che presentano alcune analogie: si veda Cass. Sez. U, 4209/1982 per cui “nel procedimento d’impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale degli ingegneri, dei provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio provinciale dell’ordine sono parti necessarie questo consiglio provinciale, cui spetta la tutela del prestigio e dell’interesse dell’ordine nonche’ il procuratore della repubblica della sede del detto consiglio provinciale, al quale compete il potere di vigilanza sull’esercizio delle pubbliche funzioni da parte dei consigli degli ordini professionali e sullo svolgimento delle professioni; pertanto, il ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. avverso la pronuncia del consiglio nazionale resa in esito a detto procedimento deve essere dichiarato inammissibile quando – senza che possa rilevare la eventuale notifica al consiglio nazionale, ovvero al procuratore generale presso la corte di cassazione – non sia stato notificato ad alcuno degli indicati contraddittori”; si veda altresi’ Cass. 2233/2012, per cui “e’ inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal professionista avverso la decisione, confermativa dell’irrogazione di sanzione disciplinare, adottata dal consiglio nazionale degli ingegneri, qualora l’atto di impugnazione non venga notificato, ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, articolo 48, ad alcuno dei contraddittori necessari, che si identificano nel consiglio provinciale degli ingegneri (cui spetta la tutela del prestigio e dell’interesse dell’ordine professionale) e nel procuratore della Repubblica della sede del consiglio medesimo (al quale compete il potere di vigilanza sull’esercizio delle pubbliche funzioni da parte dei consigli degli ordini e sullo svolgimento delle professioni, senza che possa rilevare l’eventuale notifica dell’impugnazione al consiglio nazionale o al P.G. presso la Corte di cassazione”; si veda infine, sullo stesso tema e ancor piu’ di recente, Cass. 7255/2015, per cui “e’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione disciplinare del Consiglio nazionale dei chimici, qualora notificato soltanto al medesimo Consiglio, che, essendo giudice speciale, non puo’ assumere la qualita’ di contraddittore; tale qualita’ spetta, invece, all’Ordine provinciale dei chimici, che tutela il prestigio e l’interesse della professione, nonche’ al Procuratore della Repubblica della relativa sede, che vigila sull’esercizio delle pubbliche funzioni degli ordini professionali e sullo svolgimento delle professioni”;
6. risulta dunque decisivo che, proprio in base al referente normativo in cui va sussunta la fattispecie in esame, individuato nel combinato disposto (mutatis mutandis) dell’articolo 165 e 37 L.F. e dell’articolo 26 L. Fall., comma 8, in fase di reclamo (e dunque anche nel giudizio di legittimita’ in tesi percorribile) va instaurato il contraddittorio con i soggetti controinteressati alla impugnazione del provvedimento di revoca dall’incarico di commissario giudiziale, tra i quali figurano certamente – anche alla luce della Dir. (UE) 2019/1023, articolo 26, par. 1, lettera d), che impone il coinvolgimento del debitore e dei creditori nella scelta e sostituzione del professionista di nomina giudiziale, quantomeno “per evitare qualsiasi conflitto di interessi – la societa’ in concordato preventivo (che, per la natura di questa procedura concorsuale, subisce solo il cd. “spossessamento attenuato”), i creditori e, ad avviso del Collegio, anche i nuovi commissari giudiziali nominati in sostituzione di quello revocato, che in caso di accoglimento del reclamo potrebbe subire un pregiudizio analogo – e speculare – rispetto a quello lamentato dal ricorrente;
7. ne’ appare convincente la critica sulla configurabilita’ di un contraddittorio “a geometria variabile”, posto che, se il ricorrente avesse osservato le prescrizioni ordinatorie della corte d’appello, il perimetro del contraddittorio sarebbe stato identico nelle fasi impugnatorie (piu’ procedimentalizzate) del giudizio in esame; peraltro, sarebbe stato sufficiente attivare almeno in questa sede un principio di contraddittorio, per evitare una pronuncia nuovamente in rito;
8. tutto cio’ senza trascurare l’orientamento di questa Corte, di cui si da’ atto a pag. 14 del ricorso, che in ambito fallimentare ritiene inammissibile il “ricorso straordinario per cassazione del curatore, del fallito o di qualunque altro interessato” (a testimonianza che simili controversie non sono di interesse esclusivo del soggetto revocato) “avverso il decreto della Corte d’appello che si sia pronunciata sul reclamo contro il provvedimento del tribunale di accoglimento o di rigetto dell’istanza di revoca del curatore fallimentare per giustificati motivi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 e 37 L. Fall.”, trattandosi di disciplina “dettata unicamente a tutela dell’interesse pubblicistico al regolare svolgimento e al buon esito della procedura concorsuale, incidendo solo indirettamente sull’interesse del curatore, sicche’ il provvedimento di revoca di quest’ultimo ha natura amministrativa ed ordinatoria ed e’ privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo” (Cass. 5094/2015, 11888/2016).
9. l’assenza di parti intimate esclude una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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