La notificazione dell’impugnazione a parti diverse

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7031.

La massima estrapolata:

La notificazione dell’impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell’art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall’art. 331 c.p.c., relativo all’integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una “vocatio in jus” per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una “litis denuntiatio” allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l’impugnazione principale; in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l’indicata notificazione, l’unico effetto è che il processo, per facilitare l’ingresso dell’eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d’appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l’appello, laddove, se questi sono scaduti, l’inosservanza dell’art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto.

Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7031

Data udienza 1 ottobre 2019

Tag – parola chiave: Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Cause scindibili e inscindibili – In genere notificazione dell’impugnazione – Cause scindibili e inscindibili – Differenze – Omessa notifica nelle cause scindibili – Conseguenze – Durata del processo irragionevole – Compensi avvocato – Liquidazione – Minimi ex DM 55/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29774 – 2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) (quale erede di (OMISSIS)), elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende in virtu’ di procure speciali in calce al ricorso.
– ricorrenti –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
– controricorrente –
avverso il decreto della corte d’appello di Perugia dei 6.11.2017/6.4.2018,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 ottobre 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto dei 6.11.2017/6.4.2018 la corte d’appello di Perugia, in accoglimento del ricorso ex L. n. 89 del 2001 proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), condannava il Ministero della Giustizia a pagare a ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto”, la somma di Euro 2.500,00, oltre interessi; condannava il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato (OMISSIS), difensore anticipatario dei ricorrenti, le spese di lite, liquidate in Euro 405,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
2. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (quale erede di (OMISSIS)); ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine – con distrazione – alle spese.
Il Ministero della Giustizia si e’ costituito ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
3. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex articolo 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
4. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2233 c.c., dell’articolo 91 c.p.c., del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 1 e 4, nonche’ del al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, allegata tabella n. 12.
Deducono che la corte di Perugia, in rapporto al quantum – Euro 2.500,00 – dell’indennizzo accordato e dunque allo scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi.
Deducono che il compenso liquidato – Euro 405,00 – non e’ adeguato al decoro professionale.
5. Si da’ atto previamente che il ricorso a questa Corte non e’ stato proposto da (OMISSIS), ricorrente, unitamente a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), innanzi alla corte d’appello di Perugia.
Nondimeno la circostanza alla stregua dei seguenti rilievi non ha valenza.
6. L’obbligazione all’indennizzo dovuto a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo insorge autonomamente per ciascuna parte del giudizio (“presupposto”) e dunque, nel giudizio di equa riparazione, non si da’ eventualmente luogo a litisconsorzio necessario, bensi’ a litisconsorzio facoltativo.
Cosicche’ i molteplici rapporti processuali eventualmente instauratisi conservano la loro autonomia.
7. Soccorre pertanto l’insegnamento di questa Corte secondo cui la notificazione dell’impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali e’ stata proposta ai sensi dell’articolo 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dal precedente articolo 331 c.p.c., relativo all’integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una vocatio in ius per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una litis denuntiatio allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessita’ di proporre le impugnazioni, che non siano gia’ precluse o escluse, nel processo instaurato con l’impugnazione principale (cfr. Cass. 6.6.1983, n. 3858).
Cosicche’, in caso di omissione dell’indicata notificazione (sia stata o meno essa ordinata dal giudice), si produce l’unico effetto per cui il processo, per facilitare l’ingresso dell’eventuale interveniente, e’ da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza (onde la sentenza non puo’ essere utilmente emessa) fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli articoli 325 e 327 c.p.c. e la sentenza d’appello, ove non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, in relazione a cause scindibili, e’ annullabile dalla Corte di Cassazione soltanto se, quando essa e’ chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l’appello, laddove, se questi sono scaduti, l’inosservanza dell’articolo 332 c.p.c. non produce alcun effetto (cfr. Cass. 6.6.1983, n. 3858; Cass. sez. lav. 15.4.2013, n. 9080).
8. Nel solco del riferito insegnamento si rimarca, nel caso di specie, che il termine “lungo” per la proposizione, da parte di (OMISSIS), del ricorso a questa Corte di legittimita’ avverso il decreto dei 6.11.2017/6.4.2018 della corte d’appello di Perugia era gia’ alla data – 1.10.2019 – dell’adunanza camerale ampiamente decorso.
Cosicche’ per nulla si prospetta la necessita’ di ordinare ex articolo 332 c.p.c. la notificazione allo stesso (OMISSIS) del ricorso a questa Corte.
9. Il ricorso e’ fondato e va accolto.
10. Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – del medesimo Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, tabelle allegate (non si applica al caso de quo, ratione temporis, il Decreto Ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, in G.U. n. 96 del 26.4.2018).
Difatti, alla stregua del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, allegata tabella n. 12, ed in rapporto alla scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 255,00, fase introduttiva Euro 255,00, fase istruttoria Euro 283,50, fase decisionale Euro 405,00.
Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 1.198,50. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 405,00.
11. In accoglimento del ricorso il decreto della corte di appello di Perugia dei 6.11.2017/6.4.2018 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimita’.
Il giudice di rinvio valutera’ l’applicabilita’ al caso di specie della previsione di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 2.
12. Al di la’ del buon esito del ricorso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 10, non e’ soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, sicche’ e’ inapplicabile il citato D.P.R., articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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