La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 aprile 2021| n. 10129.

La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche il suo domiciliatario, atteso che all’eventuale elezione di domicilio fuori dal circondario del tribunale cui il difensore è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo.

Ordinanza|16 aprile 2021| n. 10129

Data udienza 13 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Società – Amministrazione straordinaria – Revoca pagamento – Impugnazione – Notificazione sentenza a uno dei difensori della parte – E’ idonea a far decorrere il termine breve per impugnare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9828/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 60/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il 19/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/01/2021 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

Che:
1. – (OMISSIS) S.r.l. ricorre per sei mezzi, nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonche’ di (OMISSIS) S.p.A., contro la sentenza del 19 gennaio 2015 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile per tardivita’ il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara che, accogliendo la domanda di (OMISSIS) S.p.A. in amministrazione straordinaria, aveva revocato il pagamento effettuato dalla societa’, anteriormente all’apertura della procedura, in favore di (OMISSIS) S.r.l. per l’importo di Euro 87.926,13, condannando quest’ultima al relativo pagamento.
2. – (OMISSIS) S.p.A. in amministrazione straordinaria resiste con controricorso, mentre (OMISSIS) S.p.A. non spiega difese.

CONSIDERATO

Che:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 83 c.p.c., articolo 125 c.p.c., comma 2, articolo 166 c.p.c., nonche’ 36 e 74 delle disposizioni di attuazione al codice di rito, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto tardivo l’appello, sul presupposto della decorrenza del termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., a seguito della notificazione della sentenza di primo grado presso il domiciliatario (OMISSIS), quantunque quest’ultimo fosse stato sostituito dall’avvocato (OMISSIS), con conseguente inesistenza della notificazione effettuata.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 83 c.p.c., articolo 125 c.p.c., comma 2, articolo 182 c.p.c., commi 1 e 2 e articolo 354 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver negato il conferimento della procura all’avvocato (OMISSIS), ed in ogni caso per non avere dato corso alla sanatoria dell’eventuale difetto di ius postulandi del medesimo avvocato.
Il terzo mezzo denuncia in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, omesso esame concernente “i verbali di causa tenutasi davanti al Tribunale di Pescara” dai quali risultava la costituzione dell’avvocato (OMISSIS).
Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, articoli 170 e 285 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il termine breve per la proposizione dell’appello decorresse in ogni caso dalla notificazione della sentenza di primo grado all’avvocato (OMISSIS), non domiciliatario, in applicazione di un principio affermato da questa Corte, ma non pertinente al caso, giacche’ applicabile nel caso in cui “il procuratore destinatario non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio Regio Decreto n. 37 del 1934, ex articolo 83”.
Il quinto mezzo denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, articolo 12 preleggi e articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, motivazione obiettivamente incomprensibile perplessa, irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili, omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si osserva che la pronuncia impugnata “per un verso decide in merito alla carenza del potere rappresentativo in sostituzione, per poi proseguire affermando che l’ingresso di altro difensore in un giudizio determini una associazione tra procuratori e giammai un ipotesi (cosi’ nel testo: n.d.r.) di sostituzione tra essi. Orbene questa ricorrente ritiene che sia in presenza di affermazioni assolutamente confliggenti la cui evidente illogicita’ non puo’ non impattare sulla tenuta della motivazione in se’, posto che anche ammesso… che vi fu’ (cosi’ nel testo: n.d.r.) carenza di documentazione comprovante il mandato in sostituzione, non appare seriamente comprensibile di come la Corte abbia successivamente argomentato (o meglio rammendato) in ordine al fatto che “l’indicazione di altro difensore in primo grado comporta che il nuovo difensore si aggiunga al vecchio ma non si sostituisce ad esso””. Si sostiene successivamente che la giurisprudenza di questa Corte sarebbe orientata nel ritenere che la nomina di un nuovo difensore domiciliatario comporti la revoca tacita del precedente difensore. Si aggiunge che dagli atti di causa risulterebbe che l’avvocato (OMISSIS) aveva sostituito l’avvocato (OMISSIS).
Ancora, si dice che la Corte d’appello sarebbe incorsa in una irrimediabile contraddizione affermando da un lato che in sede di memoria di replica in primo grado erano stati indicati oltre agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), anche la (OMISSIS) e dall’altro lato che su detta memoria era riportata ancora l’indicazione dei due avvocati originari. La Corte d’appello avrebbe ulteriormente travisato il significato della redazione dell’atto in Lecco, comparsa di risposta in primo grado, giacche’ “se essa Corte si fosse accorta che la sostituzione del procuratore e’ avvenuta successivamente alla data di redazione della comparsa del 21.12.2006, e vale a dire cioe’ in cancelleria del Tribunale il 09.01.2007 come ampiamente evidenziato in precedenza, avrebbe di sicuro compreso non solo che vi fu’ (cosi’ nel testo: n.d.r.) la sostituzione del precedente procuratore (Avv. (OMISSIS)) ma che il riferito sub ingresso dell’Avv. (OMISSIS) aveva sterilizzato il precedente mandato congiunto alle liti (rilasciato in memoria di costituzione) e la correlata elezione di domicilio contenuto in comparsa di risposta”.
Il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., nonche’ dell’articolo 324 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare il giudicato derivante da una sentenza della Corte d’appello di Torino del 5 giugno 2012, che aveva respinto una domanda di revocatoria intentata nel quadro di un “contenzioso (OMISSIS) srl/ (OMISSIS) s.r.l. in a.s.”.
5. – Il ricorso e’ inammissibile.
5.1. – In ossequio al principio della ragione piu’ liquida ritiene il Collegio di muovere dall’esame del quarto motivo, che e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1.
5.1.1. – La giurisprudenza di questa Corte e’ difatti ferma nel ribadire che la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte e’ idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’articolo 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte, sicche’ all’eventuale elezione di domicilio, realizzata all’atto di costituzione in giudizio da procuratore che svolge attivita’ al di fuori del tribunale cui e’ assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo e dunque nel caso di notifica effettuata presso lo studio del non domiciliatario decorre il termine breve ex articolo 325 c.p.c. (Cass. 31 agosto 2017, n. 20625; Cass. 27 maggio 2011, n. 11744; Cass. 31 maggio 2006, n. 12963; Cass. 10 maggio 2000, n. 5961).
Nel caso in esame la sentenza di primo grado e’ stata notificata tanto all’avvocato (OMISSIS), non domiciliatario, quanto all’avvocato (OMISSIS), domiciliatario.
5.1.2. – Il richiamo fatto dalla ricorrente all’autorita’ di Cass. 3 giugno 2014, n. 12375, secondo cui il principio sopra trascritto varrebbe “nella misura in cui “il procuratore destinatario non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio Regio Decreto n. 37 del 1934, ex articolo 82″” non e’ effettuato a proposito.
La pronuncia ha difatti ad oggetto una arata questione tutt’affatto distinta, concernente l’individuazione dei casi in cui, in mancanza di una domiciliazione della parte presso il giudice adito, essa debba reputarsi domiciliata presso la sua cancelleria, potendo conseguentemente notificarsi presso la cancelleria, a seconda dei casi, dai contrapposti versanti, tanto la sentenza quanto l’atto di impugnazione. Il che non ha nulla a che vedere con l’idoneita’ della notificazione della sentenza al procuratore non domiciliatario (che questi sia esercente o meno in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale egli e’ assegnato, secondo la previsione dettata dal Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82, su cui v. da ult. Cass. 9 luglio 2020, n. 14616) a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., per la proposizione dell’impugnazione.
La ratio acceleratoria sottesa alla previsione dell’articolo 325 c.p.c., si giustifica cioe’ nell’ottica del rispetto del principio di effettivita’ della difesa: tale diritto viene cosi’ tutelato dall’impostazione accolta nel codice di procedura civile il quale, tramite il combinato disposto degli articoli 285 e 170 c.p.c., individua nel procuratore costituito il soggetto abilitato a ricevere le notificazioni e le comunicazioni effettuate a seguito della costituzione in giudizio delle parti, in quanto dotato delle necessarie capacita’ e competenze professionali, funzionali alla decisione circa l’opportunita’ di procedere all’impugnazione (v. da ult. Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20866). Per il che la domiciliazione non rileva evidentemente ne’ punto ne’ poco.
Ed invero – e’ stato gia’ evidenziato in un precedente di questa Corte – l’articolo 285 c.p.c., prevede che “la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 c.p.c., commi 1 e 3”. A sua volta l’articolo 170 c.p.c., comma 1, dispone che “dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge non disponga diversamente”. E’ allora evidente dalle disposizioni teste’ richiamate l’irrilevanza della domiciliazione, essendo richiesto unicamente che la notificazione avvenga presso il procuratore costituito, senza necessita’ che la parte elegga domicilio presso di lui, in quanto la norma lo individua sulla base della relazione che si determina con la parte rappresentata. La domiciliazione ha rilievo infatti solo se la notificazione debba essere fatta nei confronti della parte e non gia’ allorche’ debba essere indirizzata, come nel caso in esame, al suo procuratore. La nomina – contemporanea o successiva di un secondo difensore presso il quale ha eletto domicilio – determina che entrambi i difensori, quali procuratori costituiti, devono considerarsi legittimati a ricevere la notificazione la quale, una volta perfezionata, e’ idonea quindi a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Pertanto, nell’ipotesi in esame, la notifica della sentenza, correttamente (Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82) avvenuta presso uno dei due procuratori deve ritenersi, indipendentemente dalla domiciliazione operata presso l’altro procuratore, idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (in questi termini, alla lettera, Cass. 27 maggio 2011, n. 11744).
5.1.3. – Non e’ chiaro se, nel corpo del quinto motivo, nella parte in precedenza virgolettata, la societa’ ricorrente abbia inteso sostenere che la asserita nomina dell’avvocato (OMISSIS) avrebbe comportato la revoca della procura rilasciata all’avvocato (OMISSIS), con conseguente invalidita’ della notifica della sentenza di primo grado effettuata presso di lui: parrebbe di no.
Tuttavia, se questa fosse la tesi, essa sarebbe destituita di fondamento, come spetta a questa Corte verificare, quale giudice del fatto processuale, a fronte della deduzione di un asserito error in procedendo.
Posto che la nomina nel corso del giudizio di un secondo procuratore non autorizza, di per se’ sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’articolo 1716 c.c., comma 2 (Cass. 31 marzo 2017, n. 8525; Cass. 27 luglio 2007, n. 16709; Cass. 4 maggio 2005, n. 9260; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2071), e’ da escludere che possa desumersi dagli atti una volonta’ di revoca della procura conferita all’avvocato (OMISSIS). Al di la’ del fatto che una procura alle liti rilasciata all’avvocato (OMISSIS) non era agli atti, sta di fatto che il testo dei verbali di causa invocati dalla ricorrente depongono, contrariamente a quanto essa sostiene, nel senso che quest’ultima non fosse affatto dotata di procura, essendo comparsa in udienza, nel corso del giudizio di primo grado, soltanto “in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS)” (udienza del 6 giugno 2007, 25 ottobre 2007 e 29 gennaio 2009): la comparizione in sostituzione, cioe’, testimonia inequivocamente che l’avvocato (OMISSIS) non fosse investita dalla procura, nel qual caso sarebbe comparsa per se’ e non in sostituzione, ma sia invece comparsa in applicazione, quoad tempus, della norma, il R.Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 9, comma 3, dettata in tema di sostituzione del difensore.
Ma in ogni caso, anche a voler accedere alla lettura patrocinata dalla ricorrente, non v’e’ dubbio che, ove pure la formula “in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS)” dovesse essere intesa nel senso della nomina dell’avvocato (OMISSIS) in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), con conseguente revoca dell’incarico a quest’ultimo, la revoca non avrebbe certo riguardato l’avvocato (OMISSIS).
Sicche’ resta fermo che la sentenza di primo grado e’ stata notificata a quest’ultimo con conseguente decorrenza del termine breve e con conseguente tardivita’ dell’appello proposto.
5.2. – Il primo, secondo, terzo e quinto motivo sono inammissibili per carenza d’interesse, in quanto la constatata effettuazione della notificazione all’avvocato (OMISSIS) e’ sufficiente a sostenere la pronuncia di inammissibilita’ adottata dalla Corte territoriale. Il sesto motivo e’ assorbito.
6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *