Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 dicembre 2021| n. 40285.

La notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza.

A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata con la quale la corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado, aveva erroneamente ritenuto idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione la notificazione della stessa al difensore mero domiciliatario del ricorrente nel giudizio di prime cure e non al procuratore costituito, il quale, a sua volta, non era domiciliato presso il predetto difensore). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 30 settembre 2020, n. 20866).

Ordinanza|15 dicembre 2021| n. 40285. La notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza

Data udienza 21 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Processo civile – Notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito – Inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5315-2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 986/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA ANDREA.
RILEVATO
– che viene proposto da (OMISSIS), affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso avverso la sentenza n. 986/2019, depositata il 19 giugno 2019, con la quale la Corte d’Appello di Bologna di Brescia ha dichiarato inammissibile per tardivita’ l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 263/2016 del 26.1.2016;
– che, in particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto che, pur essendo la notifica della sentenza di primo grado stata effettuata dal procuratore della Banca (OMISSIS) s.p.a. presso l’avvocato domiciliatario e non presso il procuratore costituito, la dichiarazione dell’odierno ricorrente di volere ricevere presso il procuratore costituito solo le “comunicazioni di cancelleria” era chiaro indice della volonta’ di delegare al domiciliatario la ricezione delle notificazioni;
– che il (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

1. che e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 170, 285, 325, 326 e 327 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo del giudizio;
– che espone il ricorrente che essendo lui solo elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), e non anche i suoi procuratori costituiti, ed essendo la relazione di notifica della sentenza di primo grado stata indirizzata solo alla parte personalmente, senza riferimento alcuno ai procuratori costituiti, tale notifica non e’ idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’atto di appello, con conseguente tempestivita’ del proposto mezzo di impugnazione;
2. che il ricorso e’ fondato;
– che, in proposito, questa Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 20866/2020, ha enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuita’ – secondo cui” A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunita’ della condotta processuale piu’ conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicche’ essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella e’ eseguita, non e’ idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione…”;
– che, nel caso di specie, emerge dalla lettura della sentenza impugnata che la sentenza di primo grado e’ stata notificata all’avvocato (OMISSIS), mero domiciliatario del ricorrente nel giudizio di primo grado e non al procuratore costituito – il quale non era, a sua volta, domiciliato presso l’avv. Zampetti – e che tale modalita’ di notifica e’ stata (erroneamente) ritenuta dalla Corte d’Appello idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione;
– che, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *