Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 15 luglio 2019, n. 18887
Massima estrapolata:
La normativa in tema di festività infrasettimanali (legge n. 260 del 1949, come modificata dalla legge n. 90 del 1954) è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal prestare la propria attività lavorativa in occasione di determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con la conseguenza che il predetto diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore o di accordi sindacali stipulati da oo.ss. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che – reputato legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente per essersi quest’ultimo rifiutato di espletare attività lavorativa nella giornata del 1° maggio – non aveva previamente verificato se la normativa di legge fosse stata derogata da un accordo individuale col datore o da accordi sindacali stipulati dalle oo.ss. con esplicito mandato da parte del lavoratore).
Sentenza 15 luglio 2019, n. 18887
Data udienza 18 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. CURCIO Laura – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 517-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, anche con facolta’ disgiunte, unitamente agli Avvocati (OMISSIS);
– ricorrente – principale –
contro
(OMISSIS) P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 516/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 459/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso, assorbiti gli altri, assorbito il ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 26.3.2013, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), dipendente della (OMISSIS) spa dall’1.6.1982, diretta ad accertare e dichiarare l’illegittimita’, la nullita’ e l’ingiustificatezza del licenziamento, comminato con lettera del 7.6.2010, con condanna della societa’ alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento di una indennita’ commisurata alla retribuzione globale di fatto dal momento del recesso a quello della effettiva reintegra, alla regolarizzazione assistenziale e previdenziale e al risarcimento degli ulteriori danni alla integrita’ psico-fisica, anche in considerazione della gravita’ del provvedimento di licenziamento da considerarsi ingiurioso, persecutorio e vessatorio; con la suddetta domanda era stata chiesta anche la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive e crediti di lavoro a titolo di mansioni superiori, lavoro straordinario e differenze TFR.
2. Il licenziamento era stato intimato perche’ il (OMISSIS) aveva rifiutato di adempiere, in data 1 maggio 2010, all’incarico conferitogli dal suo collega responsabile (OMISSIS) il giorno precedente, di effettuare un’operazione di controllo della sigillatura delle valvole e di assistenza delle operazioni di misurazione di un serbatoio di gasolio da caricare sulla nave (OMISSIS).
3. Con la pronuncia n. 516 del 2017 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di prime cure, ha convertito il recesso intimato in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e ha condannato la (OMISSIS) spa a corrispondere in favore di (OMISSIS) l’indennita’ di preavviso spettante in base al contratto collettivo, oltre accessori, compensando tra le parti le spese di giudizio.
4. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno precisato che: a) nell’ambito del procedimento disciplinare, doveva considerarsi perentorio solo il termine previsto per la conclusione di tale procedimento, mentre i termini interni erano ordinatori e alla violazione di essi seguiva la nullita’ della sanzione solo nel caso in cui vi fosse stata una lesione del diritto di difesa dell’incolpato; b) ai sensi delle disposizioni del CCNL di settore (articolo 8 lettera E n. 7) era possibile per i dipendenti l’obbligo di prestare attivita’ lavorativa in giorno festivo, entro ovviamente i limiti previsti il cui superamento, nel caso di specie, non risultava documentato; c) il (OMISSIS) non aveva dimostrato l’inidoneita’ a svolgere le mansioni assegnategli; d) non vi era alcuna disposizione che prevedesse, prima di adottare il licenziamento nei confronti di un dirigente sindacale, un previo confronto con le OO.SS.; e) era corretta la qualificazione di insubordinazione rilevata in prime cure circa il comportamento del (OMISSIS) ma, non essendosi svolto con modalita’ violente e non essendovi stato un grave nocumento per il datore di lavoro, il licenziamento avrebbe dovuto essere adottato per giustificato motivo soggettivo e con preavviso.
5. Per la cassazione della sentenza di appello ha presentato ricorso (OMISSIS) articolato su nove motivi.
6. Ha resistito con controricorso la (OMISSIS) spa formulando ricorso incidentale affidato ad un motivo.
7. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi possono essere cosi’ sintetizzati.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per violazione e disapplicazione delle L. n. 260 del 1949, L. n. 90 del 1954 e L. n. 54 del 1977 nonche’ l’erronea e falsa applicazione degli articoli 1418, 1460, 2118 e 2119 c.c., per non avere ritenuto la Corte territoriale legittimo il rifiuto di (OMISSIS) di prestare l’attivita’ infrasettimanale che avrebbe dovuto esplicarsi nella festivita’ del 1 maggio, giorno di riposo previsto dalle leggi sopra richiamate e che le clausole contrattuali non avrebbero dovuto derogare.
3. Con il secondo motivo il ricorrente principale si duole della nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per errata interpretazione ed applicazione degli articoli 2119 e 2118, 1460 e 1418 c.c. e dell’articolo 8 lettera e N. 5, 6 E 7 CCNL Lavoratori Industria Chimica del 18.12.2009, nonche’ in relazione agli articoli 50, 51 e 52 del detto CCNL, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto sussumibile nella fattispecie del giustificato motivo soggettivo il rifiuto del dirigente di consentire alla prestazione di attivita’ lavorativa e alla rinunzia al suo correlato diritto di astenersene nella festivita’ infrasettimanale del 1 maggio e per non avere ritenuto illegittima ed inefficace la norma di cui all’articolo 8 lettera E n. 7 del CCNL per quanto atteneva alla pretesa di obbligare i lavoratori dipendenti alla prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali.
4. Con il terzo motivo si deduce la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per l’omesso esame e l’omessa motivazione, da parte della Corte territoriale, circa il punto decisivo della causa rilevabile anche ex officio ed oggetto di discussione tra le parti e risultante dagli atti e dalla sentenza impugnata, della nullita’ del licenziamento per rifiuto della prestazione del lavoro nel giorno della festivita’ del 1 maggio per l’inesigibilita’ della prestazione lavorativa.
5. Con il quarto motivo si eccepisce la nullita’ della sentenza impugnata, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia della Corte territoriale sullo specifico motivo di appello sulla nullita’ della sentenza di primo grado, in ordine alla violazione della L. n. 260 del 1949, della L. n. 90 del 1954 e della L. n. 54 del 1977, in punto di diritto del lavoratore di rifiutarsi di prestare servizio nel giorno del 1 maggio.
6. Con il quinto motivo si sostiene la nullita’ della sentenza impugnata, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 115 c.p.c. in relazione all’articolo 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale ammesso la prova chiesta dal (OMISSIS) in primo grado e reiterata in appello sul giustificato motivo di defedate condizioni di salute per le quali aveva rifiutato la proposta di lavoro per il 1 maggio.
7. Con il sesto motivo il ricorrente principale lamenta la nullita’ della sentenza impugnata ex articolo 36 c.p.c., n. 4, per violazione ed errata applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito deciso in difformita’ delle risultanze non contestate e documentali e delle prove in atti (e non iuxta alligata et probata partium) circa il rifiuto della proposta di prestazione di lavoro nella giornata del 1 maggio e per avere errato, con la sentenza di parziale riforma di quella di primo grado, dichiarando la nullita’ del licenziamento intimato per giusta causa per insussistenza dei presupposti di essa, ma dichiarando convertito il licenziamento in giustificato motivo soggettivo.
8. Con il settimo motivo (OMISSIS) chiede la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione ed errata interpretazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7 e degli articoli 50, 51 e 52 CCNL Lavoratori Industria Chimica nonche’ dell’articolo 2697 c.c., per non avere la Corte di appello considerato violati la L. n. 300 del 1970, articolo 7 e articolo 50 CCNL, ritenendo che non fosse stato eccepito, da esso dipendente, di non avere potuto, per la riduzione arbitraria del termine a difesa concesso, fornire adeguate giustificazioni benche’ risultasse in atti che le giustificazioni erano state date non dal (OMISSIS) ma dalla (OMISSIS) e dagli atti del giudizio emergesse che l’inadeguatezza fosse stata lamentata sin dal ricorso di primo grado.
9. Con l’ottavo motivo e’ prospettata la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione e per violazione ed errata interpretazione ed applicazione degli articoli 2106 e 2118 c.c., articoli 50, 51 e 52 CCNL Chimica del 18.12.2009, per avere proceduto la Corte territoriale alla conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo nonostante la legittimita’ del rifiuto di prestazione nella festivita’ da parte del lavoratore e comunque, in ogni caso, in violazione del principio di proporzionalita’ ex articolo 2106 c.c. e degli articoli 50, 51 e 52 CCNL Industria Chimica del 18.12.2009 che non consentivano sanzioni espulsive.
10. Con il nono motivo e’ denunciata la nullita’ della sentenza impugnata, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 92 c.p.c., per avere la Corte di merito ingiustificatamente compensato le spese dei due gradi di giudizio, pur avendo parzialmente riformato la sentenza di primo grado.
11. Con l’unico articolato motivo del ricorso incidentale la societa’ lamenta la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 52 CCNL Industria Chimica del 18.12.2009, in relazione agli articoli 2106 e 2119 c.c., per avere la Corte di appello valutato il licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo, operando, in riforma della sentenza del Tribunale, una diversa qualificazione di fatto posta a fondamento del provvedimento espulsivo, perche’ non era stato contestato l’uso violento e/o il danno patito dall’azienda, ma unicamente l’insubordinazione verso i superiori che, in modo esemplificativo, ai sensi della lettera K dell’articolo 52 del CCNL citato, contemplava il licenziamento senza preavviso.
12. Il primo motivo del ricorso principale e’ fondato.
13. La L. n. 260 del 1949 (come modificata dalla L. n. 90 del 1954) e’ completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attivita’ in determinate festivita’ celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline (Cass. n. 22482 del 2016).
14. La legge citata n. 260 del 1949 non ha, poi, esteso alle festivita’ infrasettimanali quelle eccezioni, alla inderogabilita’ previste da una legge anteriore (la L. n. 370 del 1934) per il riposo infrasettimanale (Cass. 7.8.2015 n. 16592).
15. Solo per il “personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private” e’ stato statuito l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festivita’ (“nel caso che l’esigenza del servizio non permetta tale riposo”) in presenza di esigenze di servizio.
16. Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attivita’ lavorativa in occasione delle festivita’ infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili e’ un diritto soggettivo ed e’ pieno con carattere generale (Cass. 19.10.2016 n. 21209).
17. Tale diritto non puo’ essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festivita’ infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore e non gia’ in virtu’ di una scelta unilaterale (ancorche’ motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo (cfr. Cass. n. 9176/1997; Cass. n. 16634 del 2005; Cass. n. 4435 del 2004).
18. La rinunciabilita’ al relativo riposo e’ rimessa al solo accordo delle parti individuali (Cass. n. 16592 del 2015) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n. 22482 del 2016; Cass. n. 16634 del 2005).
19. I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festivita’ infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori – indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176 del 1997) – di astenersi dalla prestazione.
20. In sintesi, l’orientamento di legittimita’, cui si intende dare seguito, e’ nel senso che la possibilita’ di svolgere attivita’ lavorativa sia rimessa alla volonta’ esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo invece- derivare da un loro accordo.
21. Cio’ premesso, osserva il Collegio che la Corte di merito non si e’ attenuta ai suddetti principi incorrendo nelle denunziate violazioni di legge.
22. In primo luogo, infatti, i giudici di seconde cure hanno ritenuto che l’articolo 8, lettera E, n. 7 del CCNL Industria Chimica del 2009 (“Nessun lavoratore puo’ esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, prestazioni eccedenti o straordinarie nonche’ lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento…”) prevedesse espressamente l’obbligo di prestare attivita’ lavorativa in giorno festivo entro ovviamente i limiti previsti dalla legge e dal contratto e salvi i giustificati impedimenti personali, senza considerare la genericita’ della dizione “festivo” sulla disciplina, sovraordinata, di cui alla L. n. 260 del 1949, articolo 5, comma 3 (cfr. in termini Cass. n. 27948 del 2017).
23. In secondo luogo, la Corte territoriale non ha accertato se la norma di legge citata fosse stata derogata, nel caso in esame, da un accordo individuale col datore di lavoro o da accordi sindacali stipulati dalle OOSS con esplicito mandato, in tali sensi, da parte del lavoratore (Cass. 22482 del 2016; Cass. n. 16634 del 2005; Cass. n. 27948 del 2017).
24. Tali indagini erano prodromiche alla valutazione del rifiuto del (OMISSIS) di prestare la propria attivita’ lavorativa nella giornata del 1 maggio e, quindi, della sussistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo dell’intimato licenziamento.
25. Alla stregua di quanto esposto, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, assorbiti gli altri motivi nonche’ il ricorso incidentale; la gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Messina, che procedera’ ad un nuovo esame, attenendosi ai principi e alle direttive sopra enunciati e provvedera’ alla determinazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri nonche’ il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Messina cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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