Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 15 luglio 2019, n. 18888

Massima estrapolata:

Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l’insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell’esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l’obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto – cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari – presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente.

Sentenza 15 luglio 2019, n. 18888

Data udienza 14 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1520-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 505/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 15/12/2017 R.G.N. 628/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocati (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 505/2017, riuniti i giudizi di appello aventi ad oggetto due sentenze emesse dal Tribunale della Spezia, la prima recante il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l’arch. (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) e la seconda di annullamento del licenziamento intimato al lavoratore, riformava entrambe le pronunce di primo grado e rigettava integralmente ogni domanda.
2. Con il primo giudizio l’arch. (OMISSIS) aveva adito il Tribunale della Spezia rivendicando il riconoscimento di un rapporto di lavoro alle dipendenze della predetta societa’ a partire dal 14 dicembre 2013 e il pagamento delle relative differenze retributive. Con il secondo giudizio, promosso ai sensi della L. n. 92 del 2012, aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli dalla societa’ nelle more del primo giudizio in data 31 marzo 2015 per violazione dell’obbligo di fedelta’. Il Tribunale, con sentenze separate, aveva accolto entrambe le domande e, quanto al licenziamento, aveva riconosciuto la tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5, come modificato dalla L. n. 92 del 2012.
3. Il (OMISSIS) aveva lavorato come addetto alla contabilita’ presso il cantiere della c.d. variante (OMISSIS) alla SS n. (OMISSIS), in provincia della Spezia, alle dipendenze della ditta (OMISSIS), la quale aveva stipulato con (OMISSIS) un contratto di affitto di ramo di azienda avente ad oggetto il predetto cantiere, contratto sottoposto pero’ ad una condizione sospensiva che riguardava il consenso delle stazioni appaltanti. Non essendosi avverata tale condizione sospensiva, l’ingresso della convenuta nel cantiere non ebbe luogo e ad essa subentro’ invece la societa’ (OMISSIS), che assunse il (OMISSIS).
4. La Corte di appello riteneva fondata la tesi di (OMISSIS) secondo cui non era mai esistito un rapporto di lavoro subordinato tra stessa societa’ e il ricorrente, poiche’ il (OMISSIS) aveva svolto gli incarichi affidatigli dalla sua datrice di lavoro (OMISSIS) e comunque non si era mai realizzata la condizione cui era subordinata l’assunzione del ricorrente, cioe’ la cessione di ramo d’azienda. La validita’ e l’efficacia del predetto accordo dovevano intendersi sospensivamente condizionate all’avverarsi di tutte le condizioni sospensive previste dal contratto di affitto, tra cui l’approvazione delle stazioni appaltanti. Era pacifico in giudizio che la condizione sospensiva non ebbe mai ad avverarsi e che non venne neppure attuato il trasferimento del personale previsto dall’accordo sindacale del 31 gennaio 2014.
Benche’ dalla documentazione prodotta in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi fosse emerso che il (OMISSIS) aveva ricevuto da Intercantieri rimborsi in denaro e che l’attivita’ era stata da lui resa anche nell’interesse di Intercantieri, cio’ nondimeno non poteva dirsi costituito un rapporto di lavoro tra queste parti, poiche’ mai la societa’ era divenuta titolare dell’appalto del cantiere presso cui aveva lavorato il ricorrente.
I compiti svolti dal ricorrente rientravano, in parte, tra quelli che la soc. (OMISSIS) era tenuta a compiere nel cantiere e, in parte, tra quelli che la stessa si era obbligata a garantire in vista il trasferimento dell’appalto. In tale contesto la qualificazione dei fatti non muta per il fatto che il (OMISSIS) avesse ricevuto istruzioni e direttive da parte dei funzionari della convenuta, considerato che cio’ avvenne con il consenso di (OMISSIS) alla quale, secondo quanto riferito dai testi, (OMISSIS) si era rivolta per avere qualcuno che l’affiancasse nella verifica contabile dei lavori. La situazione venutasi a creare era piuttosto assimilabile a un distacco e consisteva nel fatto che il lavoratore era stato assegnato dal datore di lavoro – che ne aveva interesse – a collaborare con un terzo, il quale esercito’ poteri direttivi funzionali a quella collaborazione, poteri direttivi che peraltro non risultavano essere stati particolarmente pregnanti. Facevano capo a (OMISSIS) la titolarita’ del rapporto di lavoro, l’appartenenza alla medesima societa’ del cantiere in cui tale rapporto si era svolto e la riferibilita’ delle attivita’ del ricorrente a quella propria del suo rapporto di lavoro. Quanto poi alla circostanza che gli accordi contrattuali prevedessero che (OMISSIS) avrebbe assorbito una parte del personale di (OMISSIS), il (OMISSIS) era titolare di una mera aspettativa rispetto alla sua futura assunzione da parte di (OMISSIS), aspettativa che non puo’ essere tutelata neppure sotto il profilo del risarcimento del danno da perdita di chances, come richiesto in via subordinata del ricorrente, in quanto la sua mancata assunzione dipese non gia’ dal comportamento colpevole dell’appellante, ma dal mancato avverarsi della condizione sospensiva a cui era subordinata l’assunzione stessa e la cui esistenza era ben nota al ricorrente; pertanto, non vi erano i presupposti per ritenere che il (OMISSIS) potesse nutrire un legittimo affidamento nella sua assunzione. Il ricorrente venne invece assunto dalla societa’ (OMISSIS), che subentro’ nell’affitto del ramo di azienda in questione.
3. Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a sei motivi. Ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a..
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, articolo 1, commi 47, 48, 49, 51, 58, 59 e 60, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte di appello di Genova, violando il c.d. rito Fornero, riunito dinanzi a se’ le due cause, quella avente ad oggetto il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza resa in sede di opposizione, confermativa della illegittimita’ del licenziamento, e quella che invece aveva seguito il rito ordinario, avente ad oggetto la pronuncia sull’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, cosi’ ritardando ingiustificatamente la trattazione della prima.
2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 40 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omessa motivazione su fatto decisivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si duole per altro verso della predetta riunione, trattandosi di cause connesse assoggettate a differenti riti speciali, che debbono essere trattate e decise con il rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, con il rito previsto per la causa di maggior valore. Assume che la causa avente ad oggetto l’accertamento del rapporto lavoro subordinato involgeva una pretesa pari agli stipendi non pagati (periodo dal dicembre 2013 all’aprile 2014 o fino al dicembre 2014, giorno dell’assunzione presso (OMISSIS)), mentre il valore della causa di licenziamento era superiore (pari a quindici mensilita’ dell’indennita’ sostitutiva della reintegra). Pertanto, la Corte di merito avrebbe dovuto trattare la causa del licenziamento con il c.d. rito Fornero e, ove ritenuta la connessione tra le due cause, avrebbe dovuto procedere secondo lo stesso rito e accertare incidentalmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 245 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omessa motivazione su fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la Corte territoriale, con ordinanza del 16 giugno 2017, non abbia ammesso alcuni capitoli di prova articolati in primo grado in ordine all’accertamento del rapporto lavoro subordinato.
4. Con il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2094 c.c. nonche’ del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 30, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Censura la sentenza per avere dato prevalenza all’elemento del mancato perfezionamento del contratto di affitto di ramo d’azienda, riferendo altresi’ di una sorta di distacco, senza fornire gli elementi per comprendere il percorso logico-giuridico attraverso il quale era pervenuta a tale conclusione.
5. Con il quinto motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la Corte territoriale totalmente omesso di prendere in esame, ancorche’ per confutarne l’efficacia probatoria, una serie di documenti rilevanti ai fini del decidere.
6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia nullita’ della sentenza per incomprensibilita’ delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Assume che la sentenza aveva contraddittoriamente escluso un rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, pur avendo accertato che le direttive erano impartite dalla stessa societa’, e per avere affermato che si sarebbe trattato di una sorta di distacco, del quale non vi era traccia documentale. Il ricorrente aveva prodotto decine e decine di atti dai quali risultava che venivano impartite disposizioni, se non veri e i propri ordini, da parte della societa’ convenuta, mentre nessun documento attestava l’ipotesi del distacco.
7. Quanto ai primi due motivi, da trattare congiuntamente, e’ preliminare il rilievo del difetto di interesse (articolo 100 c.p.c.), da cui l’inammissibilita’ delle censure.
7.1. E’ principio ormai consolidato che l’appello proposto avverso la sentenza che si limita a disporre il mutamento del rito (nella specie, da ordinario a quello del lavoro per connessione) e’ inammissibile per difetto di interesse ad agire a meno che la parte non deduca e dimostri lo specifico pregiudizio processuale subito in conseguenza del rito erroneamente applicato (Cass. n. 22325 del 2014). L’omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non e’ ne’ inesistente ne’ nulla, e la relativa doglianza, che puo’ essere dedotta come motivo di impugnazione, e’ inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, in quanto l’esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma puo’ essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (Cass. n. 19942 del 2008, conf. Cass. n. 24561 del 2013, n. 1448 del 2015, n. 7199 del 2018).
7.3. Nel caso in esame, l’odierno ricorrente non ha rappresentato alcun concreto pregiudizio che gli sarebbe derivato dalla trattazione congiunta delle due cause e neppure invero in quali termini si sarebbe realizzata in concreto la divergenza dei due riti in appello, atteso che, pure a norma della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 60, la Corte di appello “…procede nel modo che ritiene piu’ opportuno agli atti di istruzione ammessi….” e dunque puo’ esercitare i poteri istruttori, come previsto anche per il rito del lavoro dall’articolo 437 c.p.c.. Nei fatti, la Corte territoriale ha ritenuto di dovere ulteriormente indagare in ordine all’accertamento della subordinazione, stante il carattere di pregiudizialita’ logica di tale verifica rispetto alla questione oggetto della seconda causa e anche per evitare l’eventualita’ di giudicati contrastanti.
8. Quanto al terzo motivo, innanzitutto va ribadito che nel rito del lavoro l’acquisizione di nuovi documenti o l’ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli articoli 421 e 437 c.p.c. e tale esercizio e’ insindacabile in sede di legittimita’ anche quando manchi un’espressa motivazione in ordine alla indispensabilita’ o necessita’ del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (Cass. n. 26117 del 2016, n. 209 del 2007).
8.1. Il ricorrente si duole della mancata ammissione di alcuni suoi capitoli di prova, che trascrive integralmente. Le circostanze ivi dedotte vertono principalmente sulle modalita’ della prestazione lavorativa resa dal (OMISSIS) e sul fatto che il suo operato era diretto da referenti aziendali della (OMISSIS). Tuttavia, le modalita’ della prestazione lavorativa sono state integralmente ricostruite dalla Corte di appello, mentre quanto alle direttive impartite dalla societa’ convenuta la sentenza ne da’ atto, valutandole diversamente da quanto prospettato dall’odierno ricorrente. Pure l’ulteriore circostanza costituita dalle presunte rassicurazioni circa l’imminente perfezionamento della cessione di ramo di azienda e il passaggio ex articolo 2112 c.c. alle dipendenze della convenuta e’ circostanza di fatto valutata nella sentenza impugnata, che ne ha fornito una precisa qualificazione in termini di mera aspettativa di fatto, priva di rilievo giuridico.
8.2. Il ricorso tende quindi ad una inammissibile rivisitazione delle risultanze istruttorie in relazione a fatti accertati e gia’ valutati dalla Corte di appello.
9. Il quarto, il quinto e il sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
9.1. Quanto alla assimilabilita’ della fattispecie, come ricostruita nella sentenza impugnata, ad un’ipotesi di distacco, va osservato che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 30, comma 1, “l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu’ lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attivita’ lavorativa”.
Come e’ noto, prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30, la figura del “distacco” o “comando” del lavoratore non era disciplinata dalla legge. Nel nuovo regime, questa Corte ha affermato che la figura del “distacco” o “comando” del lavoratore comporta un cambio nell’esercizio del potere direttivo – perche’ il dipendente viene dislocato presso altro datore di lavoro, con contestuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest’ultimo – ma non incide sulla titolarita’ del rapporto, in quanto il datore di lavoro distaccante continua ad essere titolare del rapporto di lavoro, con la conseguenza che il rapporto di lavoro resta disciplinato ai fini economici dalle regole applicabili al datore distaccante (Cass. n. 14314 del 2013). Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l’insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell’esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l’obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto – cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari – presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente (Cass. n. 26138 del 2013).
9.2. Tenuto conto che il distacco e’ figura giuridica che non richiede requisiti di forma, la sentenza di appello non presenta alcun vizio logico o giuridico, laddove ha ritenuto che la gestione della contabilita’ del cantiere, cui venne preposto il (OMISSIS) quale dipendente della societa’ (OMISSIS), trovava la sua ragiona giustificativa nell’assetto negoziale del contratto sottoscritto tra le due societa’, avente ad oggetto la cessione di ramo di azienda (contratto sottoposto a condizione sospensiva, poi non avveratasi), e dunque ad un interesse di (OMISSIS) insito o comunque correlato a tale assetto negoziale. L’accertamento relativo all’interesse della datrice di lavoro a distaccare il proprio dipendente presso (OMISSIS) s.p.a., basato su dati oggettivi, con giudizio immune da vizi logici o giuridici, e’ questione di merito, non sindacabile in questa sede.
10. Il quinto motivo e’ inammissibile. L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014).
10.1. Orbene, non e’ stato chiarito innanzitutto quali sarebbero i fatti decisivi omessi, tenuto conto che la Corte di appello ha distintamente e compiutamente esaminato le allegazioni di parte ricorrente, fornendone una ragionevole lettura interpretativa alla luce delle risultanze istruttorie.
10.2. Nel contestare tale soluzione, parte ricorrente denuncia un’errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini di una alternativa ricostruzione dei fatti, con l’inammissibile intento di sollecitare una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal giudice del merito. Secondo costante giurisprudenza di legittimita’, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v. tra le tante, Cass. n. 27197 del 2011 e n. 24679 del 2013).
10.3. Inoltre, anche nella vigenza del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass. S.U. sent. 8053/14).
10.4. La sentenza ha dato conto, puntualmente, delle ragioni poste a base del decisum; la motivazione non e’ assente o meramente apparente, ne’ gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori.
11. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 2.
12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilita’ o di inammissibilita’ della stessa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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