La non rispondenza del fabbricato adibito a scuola materna ai criteri antisismici aggiornati

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 15 maggio 2019, n. 21175.

La massima estrapolata:

La non rispondenza del fabbricato adibito a scuola materna ai criteri antisismici aggiornati non impone di per sé la dichiarazione di inagibilità dell’edificio ma determina soltanto un dovere di programmazione degli interventi edilizi necessari per il suo adeguamento sismico. Pertanto, non è imputabile per il reato di omissione di atti d’ufficio il sindaco che non dispone l’immediata chiusura della scuola tramite ordinanza contingibile e urgente (articolo 54 del Tuel Dlgs 267/2000).

Sentenza 15 maggio 2019, n. 21175

Data udienza 12 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/10/2018 del TRIB. LIBERTA’ di MODENA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. STEFANO MOGINI;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria Giuseppina che chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;
udito il difensore, avvocato (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), che chiede il rigetto del ricorso del PM e si riporta alla memoria depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena ricorre avverso l’ordinanza la quale il Tribunale di Modena ha, in accoglimento del riesame proposto ai sensi degli articoli 322 e 324 c.p.p. dall’indagato (OMISSIS), annullato il decreto col quale il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo dell’immobile adibito a scuola d’infanzia comunale in (OMISSIS) nell’ambito del procedimento avviato nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), sindaci pro-tempore del Comune di (OMISSIS) e pertanto ufficiali di governo, il primo dall’anno 2013 al 10/6/2018 e il secondo a partire da tale ultima data, nonche’ nei confronti di (OMISSIS), Assessore ai lavori pubblici del medesimo Comune dal luglio 2013 ad oggi. Con lo stesso provvedimento impugnato, il Tribunale disponeva la restituzione dell’immobile in questione all’amministrazione comunale proprietaria.
I soggetti sopra nominati sono indagati per il reato di cui agli articoli 110 e 328 c.p. perche’, nelle suddette rispettive qualita’, indebitamente rifiutavano un atto dei loro uffici che, per ragioni di sicurezza pubblica, avrebbe dovuto essere compiuto senza ritardo. Secondo la prospettazione accusatoria essi, preso atto della “Relazione tecnica, valutazione della sicurezza strutturale del fabbricato ad uso scuola materna” di proprieta’ comunale sito in (OMISSIS) che evidenziava un indice di rischio sismico pari a 0,26 – di gran lunga inferiore al limite minimo di 0,6 previsto dalle NCT 2018 con riguardo a interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti, omettevano di dichiarare l’inagibilita’ di detta scuola materna nonche’ di provvedere all’immediata chiusura della stessa previa adozione di ordinanza contingibile e urgente Decreto Legislativo n. 267 del 2000, ex articolo 54.
L’ordinanza impugnata ha in primo luogo ritenuto la mancanza di autonoma valutazione del G.i.p. circa i presupposti legittimanti il disposto sequestro. Ha quindi in ogni caso escluso che la normativa vigente imponga l’obbligatorieta’ della messa fuori servizio dell’opera non appena se ne riscontri l’inadeguatezza rispetto alle azioni ambientali non controllabili dall’uomo e soggette ad ampia variabilita’ nel tempo ed incertezza nella loro determinazione, sicche’ i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o soggetti privati, sono chiamati a definire e programmare i provvedimenti piu’ idonei, commisurati alla vita naturale nominale restante dell’opera, alla sua classe d’uso e alla disponibilita’ di risorse ordinarie o straordinarie allo scopo destinate. Da cio’ consegue, ad avviso del Tribunale del riesame, che la non rispondenza di costruzioni preesistenti agli indici di sicurezza sismica posti dalle Norme tecniche di costruzione (NTC) non determina di per se’ un obbligo di intervento di salvaguardia rilevante ai sensi dell’articolo 328 c.p., comma 1, dovendosi per questo escludere nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi delitti. In tal senso, il mero carattere probabilistico astratto del parametro espresso dall’indice di sicurezza sismica non assumerebbe una valenza autonoma, trattandosi della definizione di un rischio diacronico che proietta la sua funzione sul piano della programmazione degli interventi edilizi necessari all’adeguamento sismico piuttosto che su quello della diagnostica del rischio attuale. Il Tribunale non ha quindi ritenuto in contrasto con i paradigmi tecnico-amministrativi applicabili alla fattispecie l’azione amministrativa intrapresa dal Comune, che ha provveduto in primo luogo a dare soluzione alle rilevate criticita’ statiche mediante la realizzazione di pertinenti interventi strutturali, ed ha programmato, nel piu’ ampio contesto di maggiori e piu’ immediati investimenti per l’adeguamento sismico di altre scuole, un investimento triennale per il miglioramento e l’adeguamento sismico della scuola sottoposta a sequestro.
2. Il pubblico ministero ricorrente deduce i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale processuale con riferimento all’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c), articolo 309 c.p.p., comma 9, e articolo 324 c.p.p., comma 7, in punto di ritenuta mancanza di autonoma valutazione del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., poiche’ la motivazione di quel decreto, seppur sintetica, adempie agli obblighi motivazionali previsti dal codice di rito, facendo espresso rimando sia alle considerazioni in fatto e in diritto enucleate nella richiesta del pubblico ministero, sia, soprattutto, ai rilevanti atti di indagine contenuti nel fascicolo processuale.
2.2. Violazione dell’articolo 328 c.p. in relazione alla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti, per il cui accertamento il Tribunale avrebbe dovuto considerare che dagli elaborati tecnici redatti su incarico del Comune di (OMISSIS), e acquisiti agli atti, emergono importanti criticita’ strutturali dell’edificio, che non lo rendono idoneo a fornire le necessarie garanzie in caso di sisma e a fronte delle quali si evidenzia il dovere di azione del Sindaco ai sensi dell’articolo 54 del Testo Unico Enti Locali (TUEL).
3. Con memoria difensiva depositata in data 1/2/2018 nell’interesse dell’indagato (OMISSIS) sono state esposte le ragioni per le quali il ricorso del p.m. dovrebbe ritenersi infondato. L’immobile pubblico in questione, pur astrattamente vulnerabile in caso di terremoto, e’ munito di agibilita’ perche’ e’ stato adeguato sotto il profilo statico nel 2015. Inoltre, le pertinenti norme tecniche (NTC del 2008 e del 2013) non impongono, pur a fronte di un basso indice di sicurezza sismica, alcun obbligo di intervento, ma piuttosto un dovere di programmazione, nel caso di specie puntualmente adempiuto. Infine, il potere sindacale di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 54, comma 4, trova fondamento e limite nei presupposti della contingibilita’ e dell’urgenza, nel caso di specie mancanti poiche’ la situazione di pericolo sismico e’ tipizzata e disciplinata dalla pertinente normativa, che prevede appunto specifici doveri di programmazione ai quali non potrebbe sostituirsi un intervento sindacale impeditivo dell’uso del bene pubblico ex articolo 54 TUEL.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile, poiche’ del tutto aspecifico.
A fronte del rilievo del Tribunale del riesame secondo il quale il provvedimento di sequestro preventivo del G.i.p. ripete pedissequamente i contenuti della richiesta del p.m. con minime variazioni sintattiche ed evidenzia dunque la mancanza di un apprezzamento indipendente rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, integrando cosi’ il vizio di violazione di legge (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, P.M. in proc. Burani, Rv. 268800), il ricorso si limita ad assumere la sussistenza in quel provvedimento di un’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento (imposta dal rinvio operato dall’articolo 324 c.p.p., comma 7, alle disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale del riesame, introdotte dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell’articolo 309 stesso codice; Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789), senza peraltro individuare in alcun modo i passaggi del decreto impositivo della misura ritenuti allo scopo rilevanti ed anzi prefigurando l’esistenza in quel provvedimento di un mero richiamo per relationem alla richiesta del p.m. e agli atti di indagine, tanto per quanto riguarda i profili espositivi del fatto, che per le ragioni ritenute idonee a supportare l’applicazione della misura.
Osserva a tale riguardo il Collegio che il ricorso proposto avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che abbia ritenuto il difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l’adozione della misura cautelare deve, a pena di inammissibilita’, precisare in quali punti, passaggi o pagine del provvedimento genetico della misura possano rinvenirsi gli elementi valutativi che l’articolo 292 c.p.p. richiede a pena di nullita’ (vedi, per quanto attiene l’analogo, speculare obbligo di motivazione incombente al Tribunale in sede di riesame proposto avverso il provvedimento genetico per asserita mancanza di autonoma valutazione, Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 267994; Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273451).
L’assolvimento di tale onere di specifica indicazione, che l’articolo 581 c.p.p., lettera c) riferisce espressamente tanto alle ragioni di diritto che agli elementi in fatto che sorreggono ogni richiesta, costituisce in vero il necessario presupposto perche’ il giudice di legittimita’ possa procedere alla verifica di quel “fatto processuale”, in quanto tale oggetto di prova ai sensi dell’articolo 187 c.p.p., comma 2, (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv. 265984), anche mediante l’accesso diretto al provvedimento genetico (Sez. 6, n. 53940 del 19/09/2018, D’Arrigo, Rv. 274584).
Si tratta di un rilievo dirimente di inammissibilita’, che da solo determina la definitivita’ dell’accertamento dell’originaria e insanabile nullita’ del decreto col quale il G.i.p. ha imposto al bene sequestrato il vincolo cautelare e risulta pertanto assorbente dell’ulteriore motivo di ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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