La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 10 agosto 2020, n. 23734.

La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione.

Sentenza 10 agosto 2020, n. 23734

Data udienza 8 luglio 2020

Tag – parola chiave: ESECUZIONE PENALE – ESECUZIONE (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – rel. Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/09/2019 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LIGNOLA Ferdinando, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello dell’Aquila, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di (OMISSIS) al fine di ottenere la dichiarazione: 1) di nullita’ dell’ordine di esecuzione emesso in data 29 febbraio 2019; 2) di non esecutivita’ della sentenza del Tribunale di Sulmona pronunciata in data 25 gennaio 2018; 3) di non esecutivita’ della sentenza del Tribunale di Civitavecchia emessa in data 27 marzo 2018.
2. Il giudice dell’esecuzione rilevava che con un precedente provvedimento, ritualmente notificato a (OMISSIS) e al suo difensore presenti in udienza tramite lettura, veniva accolto l’incidente di esecuzione con il quale era stata eccepita la nullita’ della notificazione della succitata sentenza del Tribunale di Sulmona per il solo (OMISSIS); sicche’, previa sospensione dell’ordine di esecuzione, era stata disposta la rinnovazione della notificazione della sentenza a (OMISSIS) e la restituzione nel termine per proporre l’appello, ma tale impugnazione non era stata proposta nel termine a decorrere dalla data della notificazione di cui sopra; di modo che il titolo relativo alla condanna irrevocabile era divenuto esecutivo.
Con riferimento alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia, si osservava, a supporto della decisione di rigetto, che (OMISSIS), dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio a mani proprie, era stato dichiarato assente, per cui non gli spettava alcuna notificazione, stante il deposito nei termini della sentenza.
Infine, relativamente all’ordine di esecuzione del 29 febbraio 2019, il provvedimento rappresentava che la sua notificazione a difensori diversi dall’Avv. (OMISSIS), nominato di fiducia, nel corso del giudizio di cognizione dinanzi alla Corte di cassazione e per l’esecuzione, non poteva dare causa a una nullita’, non rimanendo pregiudicato il diritto all’assistenza difensiva e stante che l’Avv. (OMISSIS) aveva impugnato l’atto e che la pena detentiva da eseguire non consentiva di inoltrare richieste ai fini delle misure alternative.
3. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione (OMISSIS), tramite il difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi con i quali denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione.
3.1. Con il primo motivo deduce che e’ stata immotivatamente esclusa la nullita’, invece sussistente a tutti gli effetti, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, in ragione dalla mancata notificazione dell’ordine di esecuzione in data 29 febbraio 2019 al difensore designato per l’esecuzione.
3.2. Con il secondo motivo rileva, con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale, che l’ordinanza di restituzione nel termine per l’impugnazione non era stata ritualmente notificata, non potendo rilevare a tal fine la lettura in udienza del dispositivo, trattandosi della fase dell’esecuzione e di procedimento camerale.
3.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, che avrebbe dovuto correttamente considerarsi ai fini della restituzione nel termine che il ricorrente nel corso del giudizio era stato tratto in arresto, cosi’ non potendo avere poi contezza degli sviluppi processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ nel complesso infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Quanto al primo motivo, va rilevato che la nomina del difensore di fiducia da parte dell’imputato nel corso del giudizio di cognizione non puo’ avere efficacia anche nell’autonoma e distinta fase dell’esecuzione, che solo eventualmente potra’ essere instaurata a seguito dell’irrevocabilita’ della sentenza (Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, Rv. 264027; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014; dep. 2015, Rv. 262307; Sez. 4, n. 28950 del 11/04/2002, Rv. 222225; del 11/04/2002). Tanto coerentemente con la previsione generale dell’articolo 96 c.p.p., comma 2, secondo cui “la nomina” del difensore di fiducia “e’ fatta con dichiarazione resa all’autorita’ procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore…”. Se, dunque, tale dichiarazione interviene nel corso del giudizio di cognizione, rimangono irrilevanti le espressioni in essa contenute nel senso della sua generica estensione anche alla futura fase dell’esecuzione, in quel momento priva di causa e di oggetto (Sez. 1., n. 14177 del 14/03/2018, Rv. 272629).
Il principio di cui sopra, che circoscrive la validita’ della nomina alla fase di cognizione in cui essa e’ intervenuta, non opera, pero’, per l’esecuzione della pena detentiva secondo la particolare disciplina dell’articolo 656 c.p.p., comma 5. Infatti, tale norma, regolando la materia dell’ordine di esecuzione al quale deve accompagnarsi il decreto che lo sospende in ragione della possibilita’ di presentare nei termini indicati la richiesta di misure alternative, prevede specificatamente che i due provvedimenti di cui sopra siano notificati, oltre al condannato, al difensore che lo ha assistito nella fase di cognizione, laddove non sia poi sopraggiunta una diversa nomina in quella dell’esecuzione ormai in corso.
La deroga di cui trattasi, per la specificita’ della sua ratio, non si applica alle procedure esecutive diverse da quelle regolate dalle disposizioni di cui all’articolo 656 c.p.p., comma 5, (Sez. 1, n. 22945 del 04/05/2017, Rv. 270071).
Pertanto, al di fuori di tale particolare fattispecie, in assenza di una nomina di fiducia sopraggiunta in sede di esecuzione e di conseguenza efficace per tale fase, legittimamente si procede alla nomina del difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., senza che, peraltro, le violazioni delle regole previste per individuazione della persona fisica di tale difensore possano incidere sul diritto all’assistenza difensiva e, pertanto, dare luogo a nullita’ di ordine generale (Sez. 1, n. 19357 del 15/10/2016, dep. 2017, Rv. 270096; Sez. 3, n. 20935 del 11/03/2009, Rv. 243620; Sez. 3, n. 14742 del 18/02/2004, Rv. 228528).
3. La motivazione del provvedimento impugnato, oltre a collocare la nomina dell’Avv. (OMISSIS) nella fase della cognizione – si’ da non avere effetti in quella di esecuzione a prescindere da ogni generica espressione al riguardo adoperata da’ conto dell’assenza (in ragione dell’entita’ della pena inflitta) dei presupposti che potevano collegare funzionalmente la notificazione dell’ordine di esecuzione al possibile inoltro di richieste di misure alternative e, allo stesso tempo, alla sospensione del predetto ordine ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 5.
Da cio’ l’irrilevanza della mancanza di notificazione al predetto difensore, non potendo avere effetti la nomina nella fase precedente a quella dell’esecuzione.
L’intero percorso argomentativo del giudice dell’esecuzione spiega, inoltre, come nella situazione data la notificazione dell’ordine di esecuzione agli altri due precedenti difensori di fiducia non puo’ aver pregiudicato il diritto di assistenza, avendosi infatti solo l’erronea individuazione ai sensi dell’articolo 97 c.p.p..
Tanto conformemente ai principi in materia come sopra illustrati.
Di conseguenza, le doglianze mosse nel primo motivo, che eccepiscono la nullita’ in forza di rilievi tutti riconducibili alla mancata notificazione dell’ordine di esecuzione all’Avv. (OMISSIS) nominato in sede di cognizione, risultano infondate.
4. Il secondo motivo, riguardante la sentenza del Tribunale di Sulmona, non ricostruisce esattamente la scaturigine della precedente restituzione nel termine quando fa riferimento a un provvedimento emesso ex articolo 175 c.p.p..
Infatti, nella specie, come chiaramente risulta dalla motivazione del provvedimento, e’ invece intervenuta una decisione del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 670 c.p.p., comma 1. Essa, invero, riconoscendo le nullita’ della notificazione della sentenza nei confronti di (OMISSIS) – e non anche del suo difensore – ne ha dichiarata la non esecutivita’, da cio’ derivando la sospensione dell’esecuzione e la rinnovazione della predetta notificazione (dichiarata nulla). Sicche’ i termini per proporre appello sono decorsi dalla data di tale notificazione, secondo quando specificatamente previsto dal comma 1 del suddetto articolo.
Risultano, quindi, prive di confronto con la decisione le censure mosse che citando i principi operanti nel diverso caso della restituzione nel termine ex articolo 175 c.p.p., asseriscono che il nuovo termine per proporre l’appello sarebbe dovuto decorrere dalla data della notificazione dal provvedimento che aveva accolto la precedente istanza (invece) ai sensi dell’articolo 670 c.p.p..
Ad ogni modo, va pure chiarito che tale notificazione, come rappresentato dalla Corte di appello, e’ stata ritualmente effettuata mediante la lettura del provvedimento in udienza alla presenza sia dell’interessato, sia del difensore.
Le doglianze in proposito, da un lato, ignorano che si tratta di una modalita’ di notificazione riguardante tutti i provvedimenti secondo la previsione di carattere generale contenuta nell’articolo 148, comma 5, c.p.p., dall’altro asseriscono, senza ricevere alcun supporto dalla rappresentazione della motivazione, che sarebbe stato letto in quella sede solamente il dispositivo di un provvedimento che avrebbe dovuto essere poi depositato con la motivazione.
Tale secondo motivo, dunque, non supera neppure il vaglio di ammissibilita’.
5. Le stesse conclusioni vanno rassegnate in ordine al terzo motivo che si riferisce alla sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, poiche’ si pongono nuove questioni, riguardanti in definitiva la validita’ del processo in assenza secondo la disciplina introdotta dalla L. n. 67 del 2014, che avrebbero dovuto essere dedotte attraverso la proposizione di istanza di rescissione del giudicato e che peraltro neppure smentiscono le considerazioni svolte nel provvedimento, che rappresentano la valida conoscenza del procedimento da parte dell’assente stante la notificazione a mani proprie del decreto di citazione a giudizio.
6. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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