La natura previdenziale della prestazione dovuta dal Fondo di garanzia

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1654.

La massima estrapolata:

Una volta acclarata la natura previdenziale della prestazione dovuta dal Fondo di garanzia e la sua autonomia rispetto alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, deve escludersi la possibilità che un terzo che abbia pagato i debiti del datore di lavoro insolvente, possa surrogarsi nei diritti del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. Il committente che estingua l’obbligazione retributiva per TFR a favore del lavoratore dipendente dell’obbligato principale appaltatore, non ha accesso alle prestazioni a carico del Fondo di garanzia

Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1654

Data udienza 9 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15660/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., con socio unico soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento di (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 205/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 08/04/2014, r.g.n. 187/2013.

RILEVATO

che:
1. la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello principale proposto dall’INPS, per quello che qui ancora rileva, respingeva le domande proposte da (OMISSIS) s.p.a., dirette ad ottenere il pagamento in restituzione a carico del Fondo di garanzia di quanto corrisposto a titolo di TFR a (OMISSIS) ed altri litisconsorti, dipendenti di (OMISSIS) s.p.a., appaltatrice dei servizi di pulizia del materiale rotabile. Rigettava l’appello incidentale condizionato proposto da (OMISSIS) avverso il capo della sentenza gravata che l’aveva condannata, quale committente obbligata con vincolo di solidarieta’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, a pagare ai lavoratori i ridetti importi.
2. Di tale sentenza (OMISSIS) s.p.a. chiede la cassazione, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso (OMISSIS) ed i suoi litisconsorti nonche’ l’Inps, che ha depositato anche memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:
3. con il primo motivo di ricorso, deducendo plurime violazioni di legge (Decreto Legislativo n. 267 del 2003, articolo 29, L. n. 1369 del 1960, articolo 3, articoli 1676, 2120, 2697, 2909 c.c., articoli 10, 11 preleggi, articoli 112, 115, 116, 324, 346 c.p.c.) e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, (OMISSIS) s.p.a. assume che erroneamente la Corte di merito avrebbe fondato la sua responsabilita’ solidale per le quote di TFR maturate prima del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, sia sul Decreto Legislativo n. 276, articolo 29, sia sull’articolo 1676 c.c., sia sulla L. n. 1369 del 1960, articolo 3, in tal modo riconoscendo un’obbligazione di pagamento anche per le quote di TFR maturate prima del 24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 276 cit.) e violando il giudicato interno, considerato che la sentenza di primo grado aveva limitato l’applicazione del Decreto Legislativo n. 276, articolo 29, alle quote di TFR maturate dopo l’indicato discrimine temporale.
4. Come secondo motivo (OMISSIS) s.p.a. denunzia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1203 c.c., n. 3, in relazione al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, L. n. 297 del 1982, articoli 1 e 2, anche in relazione agli articoli 1 e 2 delle Direttive 80/987/CE del 20.10.1980 e 2008/94/CE del 22.10.2008 e dell’articolo 3 Cost. e censura la ritenuta esclusione del suo diritto alla surrogazione nei diritti dei lavoratori nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, sul rilievo che l’adempimento di un obbligo ex lege da parte del committente, coobbligato solidale, non puo’ escludere il diritto di quest’ultimo a rivalersi sul Fondo di Garanzia per effetto di surroga rispetto alla posizione del lavoratore, in applicazione dell’articolo 1203 c.c..
5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755-757, Decreto Ministeriale 30 gennaio 2007, in relazione all’articolo 2120 c.c., nonche’ in relazione al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 29: la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui non ha dichiarato l’estraneita’ di (OMISSIS) spa al pagamento delle quote del TFR maturate a far data dal 1 gennaio 2007, per essere la relativa obbligazione a carico del Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS e non del datore di lavoro – appaltatore. Per la ricorrente poiche’ il pagamento effettuato al Fondo tesoreria Inps estingue l’obbligazione del datore di lavoro, non essendovi inadempimento datoriale si estinguerebbe anche la solidarieta’ del committente. Ne conseguirebbe altresi’ la carenza di legittimazione passiva di (OMISSIS) per il pagamento del TFR successivamente al 1 gennaio 2007, data entro cui era stato effettuato il conferimento del TFR maturato. La ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata sarebbe errata nella parte in cui non ha dichiarato l’estraneita’ di (OMISSIS) spa al pagamento delle quote del TFR maturate a far data dal 1 gennaio 2007, per essere la relativa obbligazione a carico del Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS e non del datore di lavoro – appaltatore.
6. Il primo e il terzo motivo sono inammissibili, risultando fondata l’eccezione di intervenuto giudicato formulata dalla difesa dei lavoratori controricorrenti.
7.Occorre premettere che nel caso in rassegna, l’appello dell’Inps non contestava la responsabilita’ di (OMISSIS) verso i lavoratori quale presupposto della garanzia, e quindi l’an o il quantum della sua obbligazione verso il creditore del TFR, ma l’esistenza della propria posizione di garanzia. L’interesse da parte dell’obbligato (OMISSIS) a proporre l’appello (pur qualificato come incidentale condizionato) nei confronti dei lavoratori-creditori per negare il proprio obbligo nei loro confronti era sorto dunque non gia’ dall’impugnazione principale, ma dalla stessa sentenza impugnata, con la conseguenza che non poteva essere proposto nel termine previsto dall’articolo 334 c.p.c., per l’impugnazione incidentale tardiva (v., in termini, Cass. nn. 19286 del 2009 e 17030 del 2017).
8. Questa Corte ha gia’ chiarito (v., fra le altre, Cass. n. 17030 del 2017, Cass. n. 50 del 2009) che nelle cause scindibili o indipendenti, l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non puo’ determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non puo’, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno.
9. Neppure puo’ nel caso dubitarsi della scindibilita’ delle due cause, considerata la diversita’ di titoli tra la domanda per il pagamento del TFR proposta dal creditore (lavoratore dipendente dell’appaltatore) verso l’obbligato (committente dell’appalto) e la domanda di garanzia impropria proposta dal debitore (committente) verso il terzo chiamato (Inps), quest’ultima oggetto dell’appello principale.
10. Non e’ di ostacolo al rilievo in questa sede dell’inammissibilita’ dell’appello incidentale al fine di ritenere l’inammissibilita’ dei motivi qui proposti il fatto che di tale questione non vi sia cenno nella sentenza gravata, che ha rigettato nel merito l’appello incidentale condizionato, considerato che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 16979 del 25/06/2019) hanno chiarito che la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestivita’ o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimita’ (v. anche Cass. n. 13427/2001, Cass. n. 15705/2006 e Cass. n. 1188/2007).
11. Il secondo motivo e’ poi infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte in numerosi arresti (v. da ultimo Cass. 10/03/2017 n. 6361, Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544), che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della societa’ committente non sia riconducibile a quella dell’avente diritto che beneficia della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, articolo 2; e’ stato in proposito rilevato che il committente, solidalmente responsabile con il proprio appaltatore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un’obbligazione propria, istituita ex lege, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad un’azione di regresso ai sensi dell’articolo 1299 c.c., nei confronti dell’appaltatore, obbligato principale; che, pertanto, nei suoi confronti, quando si renda inadempiente, il medesimo committente puo’ agire anche in surrogazione dei diritti del lavoratore, ai sensi dell’articolo 1203 c.c., n. 3, in base al diverso titolo del rapporto di appalto assistito dal particolare obbligo di garanzia legale, posto che: “Ai fini dell’operativita’ della surrogazione legale di cui all’articolo 1203 c.c., n. 3, non e’ necessario ne’ che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, ne’ che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell’accipiens, richiedendo la norma soltanto e che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell’obbligazione” (cfr. Cass. 16 dicembre 2013, n. 28061);
12. per tale ragione, e’ stato escluso che (OMISSIS) s.p.a. possa essere qualificata ad alcun titolo avente diritto del lavoratore, il quale riceve la propria garanzia attraverso il meccanismo predisposto dalla speciale normativa in materia di appalto, cosi’ essendo soddisfatto del proprio credito, ed e’ stato chiarito che, per effetto di cio’, vengono meno, per la parte cosi’ soddisfatta, i presupposti di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall’Inps, avendo l’adempimento del committente, obbligato solidale dell’appaltatore datore di lavoro, rimediato alla sua insolvenza, in virtu’ della garanzia istituita dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, sicche’, quest’ultimo non puo’ sicuramente accedere, sulla base di un titolo autonomo, non di derivazione diretta da quello del lavoratore (quale appunto suo “avente diritto”), a detto Fondo (cfr., nei termini richiamati, Cass. 10543 e 10544/2016 cit.).
13. In conclusione, il ricorso e’ da rigettare.
14. Le spese del giudizio di legittimita’ vanno regolate in ragione del principio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
15. Sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nei riguardi del ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nei confronti dell’Inps in Euro 13.000,00 00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge e nei confronti di (OMISSIS) ed altri in Euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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