Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 novembre 2022| n. 32571.

La motivazione meramente apparente

La motivazione meramente apparente, equiparabile, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del “decisum”. In particolare, la motivazione può dirsi solo apparente, e la sentenza è nulla in quanto affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittoria da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum” medesimo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello emesso una pronuncia fondata su una motivazione sostanzialmente inesistente, limitata all’affermazione che le argomentazioni svolte nell’atto di appello erano di mero stile, tali da non poter essere approfondite e valutate nel merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20112).

Ordinanza|4 novembre 2022| n. 32571. La motivazione meramente apparente

Data udienza 14 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Sentenza – Sentenza fondata su una motivazione apparente – Nullità – Relativi presupposti elaborati dalla casistica giurisprudenziale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 19054/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA elettivamente domiciliata in Roma, via Prenestina n. 45 presso lo studio dell’Avv.to (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE, COMUNE ROCCARASO, COMUNE DI CESENA, COMUNE DI FIRENZE, COMUNE DI ASTI, COMUNE DI ROVIGO, PREFETTURA DI BOLOGNA, MINISTEO DELL’INTERNO;
– intimati –
avverso la sentenza del Tribunale DI ROMA n. 7802/2021 depositata il 05/05/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere VARRONE LUCA.

La motivazione meramente apparente

RILEVATO IN FATTO

CHE:
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettato l’appello avverso la sentenza del locale Giudice di Pace, in materia di opposizione a sollecito di pagamento e sottostanti cartelli di pagamento relative a sanzioni amministrative.
2. L'(OMISSIS) spa ha resistito con controricorso.
3. Agenzia Entrate e Riscossione, Roma Capitale, Comune Roccaraso, Comune Di Cesena, Comune Di Firenze, Comune Di Asti, Comune Di Rovigo, Prefettura Di Bologna, Ministero dell’interno sono rimasti intimati;
4. Su proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., comma 4 e articolo 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
1. Il ricorso e’ affidato a due motivi.
Con il primo, il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, per vizio di motivazione, avendo il Tribunale respinto l’appello sul presupposto che avrebbe contenuto solo argomentazioni di mero stile, laddove il gravame conteneva specifiche censure.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.:
Il motivo e’ fondato.
Il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione in quanto le cartelle sottese al sollecito di pagamento risultavano notificate. Il ricorrente aveva proposto gravame eccependo che le notifiche delle cartelle e dei verbali di accertamento prodotte dagli Enti impositori erano nulle, in quanto eseguite a mezzo posta con consegna al portiere, senza invio della raccomandata informativa al destinatario. Affermava, ancora, il ricorrente, che l’opposizione era stata respinta anche nei confronti del Comune di Asti, laddove l’Ente territoriale aveva versato in atti un provvedimento di discarico del verbale di accertamento. L’opponente eccepiva ancora che il giudice di prime cure non aveva ordinato la produzione degli originali delle notifiche a fronte del disconoscimento della conformita’ delle copie prodotte dagli Enti impositori, nonche’ la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e, da ultimo, la nullita’ del ruolo per difetto di sottoscrizione.
Le censure articolate dall’appellante erano dunque intellegibili e chiaramente individuabili, ragion per cui sulle stesse il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, in ossequio al principio di diritto secondo cui “Non puo’ considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessita’ di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che e’ previsto per l’impugnazione a critica vincolata” (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019, Rv. 653027).
All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento della seconda e della terza censura, con cui il ricorrente lamenta, rispettivamente, l’erroneita’ della pronuncia nella parte in cui, rispettivamente, ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle, nonche’ ha omesso di prendere atto del discarico del ruolo con riferimento alla cartella di pagamento relativa alla sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Asti.
3. Nessuna delle parti costituite ha depositato memoria.
4. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, e in particolare rileva che la motivazione del Tribunale non soddisfa il minimo costituzionale.
La motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. E’ stato, in particolare, precisato che la motivazione e’ solo apparente, e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da error in procedendo, quando, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioe’ di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09(2009 n. 20112).
Nella specie la motivazione del Tribunale e’ sostanzialmente inesistente, essendo limitata all’affermazione che le argomentazioni svolte nell’atto di appello sono di mero stile, tali da non poter essere approfondite e valutate nel merito.
La suddetta motivazione e’ essa stessa di mero stile e la sentenza impugnata e’ nulla per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
5. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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