Contratto autonomo di garanzia ed eccezioni riguardanti il rapporto principale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|7 novembre 2022| n. 32720.

Contratto autonomo di garanzia ed eccezioni riguardanti il rapporto principale

In tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell’”exceptio doli”, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia; sicché, se la garanzia viene prestata esclusivamente in rapporto all’adempimento dovuto da un determinato soggetto, ove questi venga liberato (mediante una novazione soggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante può sollevare nei confronti del creditore l’eccezione di estinzione della garanzia

Sentenza|7 novembre 2022| n. 32720. Contratto autonomo di garanzia ed eccezioni riguardanti il rapporto principale

Data udienza 5 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto autonomo di garanzia – Ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione – Garante – Eccezioni riguardanti il rapporto principale – Proposizione – Esclusione – Possibilità di avvalersi della excpetio doli generalis – Non sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28147/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. (gia’ s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
Nonche’ contro
(OMISSIS) S.P.A., iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario (OMISSIS), quale mandataria con rappresentanza di (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale
avverso la sentenza n. 1413/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE.

Contratto autonomo di garanzia ed eccezioni riguardanti il rapporto principale

FATTI DI CAUSA

1. Il 26 marzo 2002 la societa’ (OMISSIS), ora s.r.l. e gia’ s.p.a., e la societa’ algerina (OMISSIS) stipularono un contratto con cui la prima si impegnava a vendere alla seconda un impianto per la macinazione del grano duro, con montaggio e messa in opera dello stesso, nonche’ addestramento dei tecnici addetti. Dopo la sottoscrizione del contratto, l’acquirente chiese il rilascio di apposita garanzia di buona esecuzione in misura corrispondente al 10% del valore complessivo del prezzo, garanzia che venne rilasciata dalla venditrice in forma bancaria presso la Banca algerina (OMISSIS), controgarantita dalla (OMISSIS) filiale di (OMISSIS).
Successivamente alla consegna dell’impianto e alla sua messa in opera, in data 18 novembre 2003, la societa’ acquirente segnalo’ la presenza di guasti all’impianto stesso; la venditrice rispose imputando il guasto ad erronea manutenzione e inviando, comunque, alcuni pezzi di ricambio. Senonche’, a fronte della necessita’ di trasferire l’impianto in Italia per le eventuali trasformazioni, la societa’ algerina sospese le trattative ed attivo’ la garanzia di buona esecuzione. Pertanto, in data 2 aprile 2004, la (OMISSIS) invito’ la societa’ venditrice a provvedere alla copertura finanziaria della garanzia posta in esecuzione dalla societa’ algerina e, per essa, dalla banca algerina di riferimento.
Dopo il vano tentativo della (OMISSIS) di ottenere l’inibitoria ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. nei confronti della (OMISSIS) (inibitoria inizialmente concessa dal Tribunale di Modena, ma poi revocata in sede di reclamo), quest’ultima procedette al versamento in favore della societa’ acquirente, presso la banca (OMISSIS), della somma garantita, che addebito’ quindi nel conto corrente della societa’ venditrice.
La (OMISSIS) con atto di citazione notificato nel giugno 2006, convenne dinanzi al Tribunale di Modena la societa’ algerina acquirente e la (OMISSIS), affinche’ venissero accertati il corretto funzionamento dell’impianto oggetto di vendita e l’illegittimita’ dell’escussione della garanzia, con conseguente inibizione alla (OMISSIS) di provvedere al suo pagamento e/o negazione dell’azione di regresso della banca e condanna della stessa alla restituzione di quanto pagato, nonche’ condanna dell’acquirente al risarcimento dei danni causati dalla abusiva escussione della garanzia.
La convenuta societa’ algerina rimase contumace, mentre la (OMISSIS), costituendosi in giudizio, eccepi’ la presenza di clausola compromissoria, nonche’ la rinuncia dell’attrice a qualsiasi eccezione relativa al rapporto fondamentale.

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2. Il Tribunale, con sentenza del 22 febbraio 2011, statui’ quanto segue: a) con riferimento alla questioni riguardanti il rapporto di vendita tra (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiaro’ d’ufficio, ai sensi del L.n. 218 del 31 maggio 1995, articolo 11, stante la contumacia della societa’ algerina, il difetto di nella clausola n. 25 del contratto di compravendita, che tutte le controversie derivanti o relative al contratto dovessero essere risolte, in difetto di accordo, a mezzo di un arbitrato estero applicando il regolamento arbitrale della Camera di commercio internazionale di Parigi e secondo il diritto algerino; b) quanto alle questioni riguardanti il rapporto di garanzia prestata nell’interesse della societa’ venditrice dalla (OMISSIS), rigettava le domande attoree per avere la (OMISSIS) rinunciato al diritto di formulare eccezioni e contestazioni in ordine alla fondatezza della richiesta del creditore garantito.
3. La Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame della soccombente. In particolare riteneva, per un verso, rilevabile d’ufficio, nella contumacia della societa’ algerina convenuta, ai sensi del L. n. 218 del 1995 articolo 11, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in virtu’ della gia’ richiamata clausola compromissoria di cui all’articolo 25 del contratto di compravendita, e, per altro verso, che la societa’ appellante avesse rinunciato – mediante la sottoscrizione della clausola n. 2) del modulo-richiesta del 25 giugno 2002 – al suo diritto a sollevare eccezioni e contestazioni nei confronti della (OMISSIS).
4. La societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello sulla base di otto motivi.
5. L’intimata (OMISSIS) ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale fondato su di un solo motivo, mentre la (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
6. La ricorrente principale ha altresi’ resistito con controricorso al ricorso incidentale.
7. Il ricorso e’ stato trattato all’udienza dell’8 marzo 2022 dalle Sezioni Unite di questa Corte limitatamente alla questione relativa alla giurisdizione.
8. Le Sezioni Unite hanno dichiarato sussistere la giurisdizione del giudice italiano anche in ordine al rapporto, dedotto in giudizio, intercorrente tra la (OMISSIS) e la societa’ di diritto algerino (OMISSIS) e hanno rimesso alla Seconda Sezione della Corte l’esame dei restanti motivi del ricorso principale, nonche’ del ricorso incidentale.
9. Fissato all’udienza pubblica del 5 ottobre 2022, il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge n. 137 del 2020 articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dal Decreto Legge n. 105 del 2021 articolo 7, convertito nella L. n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
10. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del settimo motivo del ricorso principale, l’inammissibilita’ del sesto e ottavo e del ricorso incidentale.
11. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi cinque motivi del ricorso principale riguardano la questione di giurisdizione, risolta dai giudici di merito nel senso della sottrazione al giudice italiano del rapporto tra Officine Romanazzi e (OMISSIS), per essere la relativa controversia oggetto di clausola compromissoria per arbitrato estero, ai sensi dell’articolo 25 del contratto di compravendita.
2. Questa Corte a Sezioni Unite ha accolto le doglianze della ricorrente affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano anche con riferimento al rapporto, dedotto in giudizio, intercorrente tra la (OMISSIS) e la societa’ di diritto algerino (OMISSIS), che, invece, dai giudici di merito e’ stato riservato all’arbitrato estero previsto dall’articolo 25 del contratto di compravendita, di cui si e’ detto.
In particolare, le sezioni Unite con sentenza n. 17244 del 2022 hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non e’ rilevabile d’ufficio, stante l’imprescindibile carattere volontario dell’arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell’eccezione di compromesso, ne’, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile L. n. 218 del 1995 articolo 11, che non contempla espressamente l’ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero” (Sez. U -, Sentenza n. 17244 del 27/05/2022, Rv. 664757 – 01).
Infatti “il fondamento di qualsiasi arbitrato e’ da rinvenirsi nella libera scelta della parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto contenuto nell’articolo 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all’articolo 24, comma 1, Cost., con la conseguente esclusione della possibilita’ d’individuare la fonte dell’arbitrato in una volonta’ autoritativa, e la necessita’ di attribuire alla norma di cui all’articolo 806 c.p.c. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell’intero ordinamento (cfr. Corte Cost. sent. n. 127 del 1977). Ma se e’ la volonta’ delle parti a costituire l’unico fondamento della competenza degli arbitri, deve necessariamente riconoscersi che le parti, cosi’ come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi, anziche’ al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest’ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l’adozione di condotte processuali convergenti verso l’esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato”; sicche’ non puo’ giustificarsi l’affermazione “della rilevabilita’ d’ufficio dell’incompetenza del giudice ordinario, la cui dichiarazione resta pertanto subordinata alla proposizione della relativa eccezione da parte del convenuto”. Dunque, le ragioni della affermata non rilevabilita’ d’ufficio della competenza arbitrale sono basate sull’imprescindibile carattere volontario dell’arbitrato in se’ stesso – a prescindere dalla sua nazionalita’ – radicata nei principi di cui agli articoli 102 e 24 Cost.”.

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3. In accoglimento dei primi cinque motivi del ricorso principale, e’ stata, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice italiano anche sul rapporto tra la societa’ italiana attrice e la societa’ algerina convenuta.
4. Le sezioni Unite hanno rimesso l’esame dei restanti motivi del ricorso principale, cosi’ come del ricorso incidentale, a questa sezione.
5. Devono pertanto esaminarsi i motivi dal sesto all’ottavo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS).
6. Il sesto motivo del ricorso principale e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 132 c.p.c., 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 c.c., e in ogni caso nullita’ della sentenza o del procedimento e omesso esame di un fatto decisivo della controversia discussa tra le parti.
A parere della societa’ ricorrente la Corte d’Appello di Bologna sarebbe incorsa nella palese violazione dei principi di ermeneutica negoziale nell’interpretare il contratto di garanzia intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (che contro-garantiva il credito tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e che sottendeva la vendita tra (OMISSIS) e il cliente algerino) nella parte in cui prevedeva la rinuncia di (OMISSIS) a qualsiasi eccezione e contestazione.
La ricorrente riporta la seguente clausola contrattuale oggetto della supposta erronea interpretazione:… a mettere a vostra disposizione, rispettivamente a rimborsarmi a semplice vostra richiesta, tutta la somma che foste chiamati a pagare o avrete gia’ pagato, per qualsiasi titolo causa, in dipendenza della prestata garanzia, rinunciando nell’uno o nell’altro caso a qualsiasi eccezione e contestazione nei vostri riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, e quindi autorizzandoli fin d’ora ad eseguire a vostro insindacabile giudizio ed anche senza darcene preventivo avviso, il pagamento a favore del creditore, e cio’ anche se sorgesse o fosse sorta in qualunque sede giudiziale arbitrale contestazione sulla sua pretesa.
La ricorrente in giudizio aveva sostenuto che la suddetta clausola non comportasse rinuncia alla cosiddetta exceptio doli e che comunque doveva intendersi nulla per contrarieta’ alla norma inderogabile nazionale ed internazionale di buona fede e per essere clausola di stile. Dalla lettura della decisione non si ricaverebbe alcuna vera motivazione rispetto ai principi che governano l’interpretazione della volonta’ contrattuale. Non sarebbe pertanto possibile capire in base a quali criteri la Corte abbia effettuato l’interpretazione contestata salvo un laconico riferimento all’articolo 1362 c.c. ignorando qualsiasi riferimento agli altri canoni ermeneutici. Vi sarebbe pertanto una totale omissione della motivazione sul punto.
7. Il settimo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1418, 1325, 1374, 1375 e 1175 c.c. articolo 2 della Costituzione, nonche’ articolo 17.7 delle clausole Unidroit, dell’articolo 14 della United Nation Convention on Indipendent Garantees and stand-by e in ogni caso nullita’ della sentenza o del procedimento e omesso esame di un fatto decisivo della controversia.
La censura si appunta sulla statuizione della Corte d’Appello di Bologna circa il fatto che, per accordo tra le parti, l’istituto di credito non fosse abilitato a sollevare l’exceptio doli Tale principio sarebbe contrario non solo alla normativa nazionale ma anche a quella internazionale.
I contratti di garanzia autonoma sono caratterizzati da una parziale dipendenza con il rapporto fondamentale nel senso che vi sono dei limiti all’autonomia che non possono essere derogati. Il venir meno del rapporto che si pone alla base della garanzia, la sua nullita’ ed illiceita’, nonche’ l’estinzione dell’obbligazione fondamentale non possono non avere effetti riflessi sul contratto accessorio che diversamente rimarrebbe privo di causa. Simili circostanze giustificherebbero il rifiuto del pagamento da parte del garante al beneficiario anche nelle ipotesi in cui vi siano clausole di rinuncia alle eccezioni inerenti il rapporto fondamentale perche’ una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi generali ed inderogabili dell’ordinamento fra i quali figura quello della buona fede che si erge peraltro a disposizione integrativa della volonta’ delle parti ed inderogabile. La cosiddetta exceptio doli sarebbe il rimedio concesso dall’ordinamento al debitore per far valere l’illiceita’ della causa del rapporto fondamentale e l’abuso del diritto da parte del beneficiario. Eccezione che lo stesso garante dovrebbe sollevare, autonomamente, a tutela sua e del garantito (Cass. n. 21398 del 2013). Un uso distorto dello strumento di garanzia si realizzerebbe come nel caso di specie quando l’escussione pervenga dopo l’adempimento dell’obbligazione principale da parte del garantito e sia priva di motivazione. In applicazione del principio della buona fede, la garanzia autonoma non comporta una rinuncia sic et simpliciter a tutte le eccezioni riguardanti il rapporto sottostante, sussistendo precisi limiti che l’ordinamento impone, come evidenziato nella nota pronuncia delle sezioni unite n. 3947 del 2010. Il garante non sarebbe autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimati a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale. Nello stesso senso anche la disciplina internazionale.
Pertanto, la Corte d’Appello non poteva dedurre che l’istituto di credito fosse autorizzato a non sollevare alcuna eccezione alla richiesta di pagamento e comunque pretendere dal garantito le somme eventualmente versate anche ove l’eccezione fosse stata sollevata da quest’ultimo.
8. L’ottavo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Costituzione, articolo 2697 c.c., articoli 99 e 101 c.p.c., 132 c.p.c. 115 e 116 c.p.c., articoli 15.20 United Nation Convention on Indipendent Garantees and stand-by e le ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, articoli 1341 e 1342, 1370, 1374, 1375 e 1175 c.c. e in ogni caso nullita’ della sentenza o del procedimento, omesso esame di un fatto decisivo della controversia.
L’escussione fraudolenta si realizza, come nel caso di specie, quando pervenga dopo l’adempimento dell’obbligazione principale da parte del garantito e sia priva di motivazione. La ricorrente ha dato dimostrazione dell’adempimento dell’obbligazione contrattuale e della pretestuosita’ delle lamentele avversarie. (OMISSIS), infatti, aveva contestato la sussistenza dei vizi con comunicazione immediata nella quale si precisava che il mal funzionamento dei cuscinetti era dovuto a errata manutenzione, il guasto al motore elevatore ed alla coclea ad infiltrazioni di acqua piovana dovute all’acquirente, quanto al sistema di bagnatura era l’acquirente che non aveva effettuato le connessioni necessarie, veniva infine rilevato il perfetto funzionamento della sezione pulitura sebbene si raccomandasse l’utilizzo di buona qualita’ del grano. Tali aspetti sarebbero stati completamente ignorati nella decisione appellata nonostante fossero stati ampiamente discussi nel corso del giudizio. Tale omissione rileverebbe anche sotto il profilo della valutazione delle prove. Altra questione ignorata dalla Corte d’Appello sarebbe quella della necessita’ di motivazione dell’escussione e la prova dell’inadempimento del debitore. In sostanza il creditore garantito che escute una garanzia a prima richiesta senza giustificare i motivi della sua escussione, come nel caso di specie, viola la regola di buona fede e di chiarezza commerciale che contempla anche l’onere di giustificare i motivi dell’escussione della garanzia. Peraltro, la clausola era stata predisposta dalla banca senza possibilita’ di modifica da parte di (OMISSIS). Infine, non vi sarebbe alcun riferimento alla rinuncia dell’exceptio doli. Tanto piu’ se si pensa che trattandosi di contratto predisposto unilateralmente le clausole vanno interpretate contro il predisponente ex articolo 1370 c.c.
La Corte d’Appello non avrebbe statuito nel merito circa la fraudolenta escussione e, dunque, vi sarebbe un omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione riguardante la malafede del beneficiario che ha escusso la garanzia nonostante il puntuale adempimento del debitore. L’impianto fornito era infatti perfettamente funzionante e i vizi lamentati erano esclusivamente riconducibili all’erroneita’ delle scelte imprenditoriali algerine. L’ordine riguardava l’impianto per la produzione della semola rivelatasi difficile da commercializzare cosi’ che veniva richiesta la modifica per la produzione della farina. I pretestuosi e non provati malfunzionamenti dell’impianto sarebbero riconducibili all’errata manutenzione ed utilizzo dello stesso e sarebbero eccezioni proposte a ridosso della scadenza della garanzia ed a distanza di oltre un anno dalla consegna. La banca, quindi, avrebbe dovuto rifiutare la richiesta di escussione e, in applicazione del dovere di protezione del garantito da abusi del beneficiario, avrebbe dovuto sollevare l’exceptio doli essendo evidente nel caso di specie la pretestuosita’ dell’escussione della garanzia della societa’ algerina. Peraltro, (OMISSIS) era consapevole della fraudolenta escussione avendo ricevuto la notifica del ricorso ex articolo 700 c.p.c. in cui tutto era stato puntualmente illustrato.

Contratto autonomo di garanzia ed eccezioni riguardanti il rapporto principale

9. Il ricorso incidentale della (OMISSIS) e’ cosi’ rubricato: violazione dell’articolo 112 c.p.c. e, comunque, violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per aver omesso ogni statuizione ed ogni esame sulla richiesta di rigetto dell’azione avversaria, in riferimento, anzitutto, all’assoluta mancanza di ogni prova liquida ed incontestabile sulla pretesa natura manifestamente pretestuosa e fraudolenta dell’escussione della garanzia autonoma prestata dalla (OMISSIS).
La censura si appunta sulla mancata affermazione da parte della Corte d’Appello circa la manifesta insussistenza della indispensabile prova liquida di mala fede nell’escussione della garanzia. In altri termini, la Corte d’Appello avrebbe fatto riferimento esclusivamente alla rinuncia ad ogni eccezione pattuita dalla (OMISSIS) senza considerare che, nel caso di specie, mancava comunque una prova evidente della malafede del beneficiario della garanzia. La ricorrente incidentale richiama il proprio atto di costituzione nel giudizio di appello evidenziando che, dall’istruttoria espletata e dalle clausole contrattuali, emergeva l’assenza di immediata riconoscibilita’ della malafede del beneficiario della garanzia tale da consentire alla banca convenuta di sollevare l’exceptio doli.
La mancanza di una prova liquida della pretesa malafede del beneficiario risultava peraltro dalle stesse richieste istruttorie di (OMISSIS) che rendevano evidente che mancava la prova manifesta della pretestuosita’ della richiesta di escussione del beneficio della garanzia.
La medesima censura e’ posta anche sotto il profilo della violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per la mancanza di motivazione in ordine alla evidente impossibilitàdi sollevare l’exceptio doli permancanza di prova evidente di malafede.
9. Preliminarmente deve ribadirsi che i primi cinque motivi sono stati gia’ accolti con sentenza n. 17244 del 2022 delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato la giurisdizione del giudice italiano per implicita rinuncia della convenuta rimasta contumace ad avvalersi della clausola arbitrale.
10. I motivi sesto e settimo sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento dell’ottavo cosi’ come dell’unico motivo proposto con il ricorso incidentale.
La Corte d’Appello ha ritenuto che la clausola contrattuale oggetto di contestazione non consentisse alla banca di rifiutare il pagamento neanche avvalendosi della c.d. expecito doli. Tale statuizione e’ in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell’assenza dell’accessorieta’ propria della fideiussione, il garante non puo’ opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilita’ del rimedio generale dell'”exceptio doli”, potendo pero’ sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia; sicche’, se la garanzia viene prestata esclusivamente in rapporto all’adempimento dovuto da un determinato soggetto, ove questi venga liberato (mediante una novazione soggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante puo’ sollevare nei confronti del creditore l’eccezione di estinzione della garanzia. (Sez. 3 -, Ordinanza n. 31956 del 11/12/2018, Rv. 651947 – 01). In altri termini, nel contratto autonomo di garanzia, l’inopponibilita’ delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all’articolo 1945 c.c., non puo’ comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicche’ al primo e’ riconosciuta la possibilita’ di avvalersi del rimedio generale delrexceptio doli”, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purche’ alle alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (Sez. 1 -, Sentenza n. 16345 del 21/06/2018, Rv. 649780 – 01).
Nel caso in esame, come evidenziato dallo stesso ricorrente incidentale con i propri motivi, la Corte d’Appello ha escluso in radice la possibilita’ di avvalersi della excpetio doli generalis, e ha affermato che la Banca doveva in ogni caso soddisfare la richiesta di pagamento del creditore. La sentenza, dunque, deve essere cassata anche sotto questo profilo, spettando al giudice del rinvio di valutare la sussistenza dei presupposti in concreto di avvalersi della suddetta eccezione come sostenuto nel ricorso incidentale della (OMISSIS), che lamenta il mancato riconoscimento della impossibilita’ per la banca di avvalersi del rimedio generale delrexceptio doli”, non risultando “prima facie” o comunque da una prova c.d. liquida, cioe’ di pronta soluzione, la strumentalita’ o abusivita’ della richiesta di pagamento.
L’ottavo motivo del ricorso principale e quello del ricorso incidentale sono assorbiti in quanto, come si e’ detto, l’esame della Corte d’Appello si e’ arrestato alla mera interpretazione della clausola negoziale senza verificare la possibile azione fraudolenta del creditore e mancando una pronuncia di merito sulla sussistenza o meno dei presupposti per avvalersi della suddetta eccezione.
In conclusione, la Corte accoglie il sesto e il settimo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito l’ottavo motivo cosi’ come l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata anche con riferimento ai primi cinque motivi gia’ accolti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17244 del 2022 e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, che dovra’ esaminare la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della societa’ algerina (OMISSIS) e l’eventuale sussistenza delle condizioni per eccepire da parte della (OMISSIS) l’abusivita’ della richiesta di escussione della garanzia. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto e il settimo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito l’ottavo motivo cosi’ come l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata anche con riferimento ai primi cinque motivi gia’ accolti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17244 del 2022 e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

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