La morte di una parte nel corso del giudizio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24639.

Poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché in fase di appello deve essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e quindi anche in sede di legittimità ove la non integrità del contraddittorio emerga “ex se” dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.

Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24639

Data udienza 2 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contraddittorio – Integrazione – Omissione – Eredi diversi dall’appellante – Litisconsorzio necessario – Nullità della sentenza rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 31860-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa (OMISSIS);
– controricorrente
avverso la sentenza n. 933/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 22/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:
con atto di citazione del 1 aprile 2010, (OMISSIS), proprietaria di un terreno con annesso fabbricato nel comune di (OMISSIS), esponeva di essere proprietaria, unitamente alla sorella (OMISSIS) di un vecchio fabbricato nel comune di (OMISSIS) e di avere presentato, unitamente alla germana, un progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato. Evocava in giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore la sorella per sentir accertare le differenze volumetriche esistenti in rapporto alle effettive quote di proprieta’ e condannare la convenuta al pagamento di una somma pari alla differenza accertata, oltre al risarcimento dei danni. Si costituiva (OMISSIS) contestando quanto dedotto e spiegando domanda riconvenzionale per l’appropriazione di suolo da parte dell’attrice, per circa 90 metri quadri;
il Tribunale, con sentenza del 12 giugno 2014, accoglieva la domanda condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 12.690 oltre interessi e rivalutazione e spese di lite, rigettando la domanda riconvenzionale. Successivamente alla sentenza di primo grado decedeva (OMISSIS), in data 8 settembre 2013, lasciando quali eredi le tre figlie (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Solo quest’ultima proponeva gravame avverso la sentenza e si costituiva l’appellata chiedendo il rigetto dell’impugnazione;
con sentenza del 22 giugno 2018 la Corte d’Appello di Salerno rilevava il difetto di legittimazione attiva dell’appellante che, quale erede di (OMISSIS), unitamente ad altre due sorelle, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei loro confronti, non sussistendo una legittimazione della stessa a contestare l’intero debito ereditario, rappresentato dalla pretesa della controparte. Non avendo l’appellante provato la titolarita’ dell’intero rapporto debitorio fatto valere, rigettava l’impugnazione;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Rosanna (OMISSIS) affidandosi ed un unico motivo. Resiste con controricorso (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:
con il ricorso si lamenta la violazione dell’articolo 331 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si censura la parte della sentenza emessa dalla Corte appello di Salerno dichiarativa del difetto di legittimazione attiva in capo alla appellante, la quale avrebbe dovuto integrare il contraddittorio anche nei confronti delle altre eredi. Nel caso di specie, al contrario, gli eredi che si trovano in una situazione di litisconsorzio necessario processuale, indipendentemente dalla scindibilita’ o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nella fase di gravame, devono integrare il contraddittorio nell’ipotesi in cui l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti gli eredi. A cio’ avrebbe dovuto provvedere, d’ufficio, la Corte di Appello. Pertanto, in sede di legittimita’, la Corte di Cassazione, ai sensi degli articoli 331 e 383 c.p.c., dovrebbe rimette) te parti davanti al giudice di appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio;
preliminarmente occorre esaminare le eccezioni formulate dalla controricorrente. Si deduce l’irrituale denominazione “procura alle liti” riferita al documento allegato al ricorso introduttivo. Si sostiene che si tratterebbe di una semplice procura alle liti e non di una procura speciale, necessaria a proporre un ricorso per cassazione;
l’eccezione e’ infondata, poiche’ dal contenuto dell’atto emerge che la procura e’ riferibile al ricorso per cassazione e pertanto e’ rituale, mentre le censure sono solo genericamente dedotte, senza farsi carico del contenuto effettivo dell’atto;
si eccepisce, altresi’, la nullita’ della notifica effettuata a mezzo PEC del ricorso perche’, nella parte dedicata al testo, mancherebbe il riferimento alle norme di legge che disciplinano l’efficacia della notifica; in particolare il rinvio alla disciplina della L. n. 53 del 1994;
anche tale questione e’ infondata, poiche’ la relata di notifica fa espresso riferimento alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3 bis e, sotto tale profilo, appare rituale. Peraltro, la relata di notifica e’ identica a quella del difensore della controricorrente;
si eccepisce, altresi’, il difetto di legittimazione della controparte, intesa quale titolarita’ del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, non avendo la ricorrente dimostrato la propria qualita’ di erede. L’eccezione e’ infondata poiche’ si tratta di un dato non controverso, affermato nella sentenza impugnata e contestato per la prima volta in sede di legittimita’;
per il resto il ricorso e’ fondato. Poiche’ la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioe’, dalla scindibilita’ o meno del rapporto sostanziale), sicche’ in fase di appello deve essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullita’ assoluta, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e quindi anche in sede di legittimita’, ove la non integrita’ del contraddittorio emerga “ex se” dagli atti senza necessita’ di nuovi accertamenti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20874 del 28/10/2004 – Rv. 577875 – 01);
la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della relativa legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, per cui costoro vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioe’, dalla scindibilita’ o meno del rapporto sostanziale), sicche’ in fase di appello deve essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorche’ contumace in primo grado. In mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce, come nel caso di specie, sono affetti da nullita’ assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimita’, laddove la non integrita’ del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessita’ di nuovi accertamenti (Cass., 17/9/2008, n. 23765; Cass., 28/11/2003, n. 18264; Cass., 19/6/2002, n. 8862);
va dunque dichiarata la nullita’ per violazione dell’articolo 331 c.p.c., con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Salerno che, in diversa composizione, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi procedera’ a nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio con gli eredi della (OMISSIS). Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per il rinnovo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio con gli eredi di (OMISSIS), nonche’ per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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