Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 aprile 2022| n. 12686.
La modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui il ricorrente, in qualità di architetto, aveva convenuto una società di capitali onde ottenerne la condanna al pagamento di compensi professionali relativi ad un incarico “per la redazione del progetto di ristrutturazione e direzione lavori” di un bene immobile, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, in totale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato inammissibile la domanda di pagamento proposta, condannando lo stesso a restituire alla controparte la somma dalla stessa corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata; in particolare, osserva il giudice di legittimità, il ricorrente, con l’atto introduttivo di primo grado, premesso che per l’incarico conferito era stato concordato un corrispettivo di euro 25.000 e dopo aver precisato di aver sollecitato il pagamento di euro 10.000 con richiesta rimasta senza esito, aveva chiesto di accertare che la società convenuta era debitrice nei suoi confronti di euro 10.240 chiedendo che fosse condannata al pagamento di tale importo; a fronte della eccezione della convenuta di avere pagato quanto richiesto con il sollecito, il ricorrente precisava nella prima memoria di cui all’articolo 183, comma 6, cod. proc. civ. che “…la domanda attorea non trae fondamento dal mancato pagamento della pro forma [..], bensì dal conferimento d’incarico di progettazione e ristrutturazione nonché di direzione dei lavori…”; si è pertanto di fronte ad una mera precisazione della domanda, conclude la decisione in esame, non essendo mutato il “petitum” e rimanendo fermo il fondamento della pretesa nell’incarico di progettazione e direzione lavori, così che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto trattarsi di una domanda nuova e in quanto tale inammissibile). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 12310).
Ordinanza|21 aprile 2022| n. 12686. La modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 cod. proc. civ.
Data udienza 1 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: PROCEDIMENTO CIVILE – DOMANDA GIUDIZIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10934/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), PRESSO L’AVV. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3995/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO
Che:
1. L’architetto (OMISSIS) conveniva in giudizio la societa’ (OMISSIS) s.r.l., chiedendo che fosse condannata a pagare Euro 10.240 a titolo di compensi professionali relativi all’incarico “per la redazione del progetto di ristrutturazione e direzione lavori” di un immobile in (OMISSIS). Il Tribunale di Milano, esclusa la configurabilita’ di una mutatio libelli e ritenendo che la convenuta non avesse fornito la prova liberatoria che i lavori non erano finiti, condannava la societa’ a pagare Euro 10.000.
2. La societa’ (OMISSIS) ha impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Milano – con sentenza 26 ottobre 2016, n. 3995 – ha accolto il gravame e, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda di pagamento proposta da (OMISSIS), condannando lo stesso a restituire alla controparte la somma di Euro 14.587,29 dalla stessa corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata.
3. Avverso la sentenza del Tribunale (OMISSIS) ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.r.l..
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso denuncia “violazione dell’articolo 183 c.p.c., mancata applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, sezioni unite, n. 12310/2015 in materia di mutatio/emendatio libelli”.
Il motivo e’ fondato. Il ricorrente, con l’atto introduttivo di primo grado, premesso di essere stato incaricato dalla ricorrente della redazione di un progetto di ristrutturazione e direzione dei lavori di una unita’ immobiliare e che era stato concordato un corrispettivo di Euro 25.000 e dopo aver precisato di aver sollecitato il pagamento di Euro 10.000 e che tale richiesta era rimasta senza esito, aveva chiesto di accertare che la societa’ convenuta era debitrice nei suoi confronti di Euro 10.240 chiedendo che fosse condannata al pagamento di tale importo. A fronte della eccezione della convenuta di avere pagato quanto richiesto con il sollecito, il ricorrente precisava nella prima memoria di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, che “la domanda attorea non trae fondamento dal mancato pagamento della pro forma (..), bensi’ dal conferimento d’incarico di progettazione e ristrutturazione nonche’ di direzione dei lavori”. Si e’ pertanto di fronte ad una mera precisazione della domanda, non essendo mutato il petitum e rimanendo fermo il fondamento della pretesa nell’incarico di progettazione e direzione lavori, cosi’ che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che si trattasse di una domanda nuova e in quanto tale inammissibile. La conclusione risulta rafforzata alla luce della posizione espressa da questa Corte con la pronuncia delle sezioni unite n. 12310/2015, pur ampiamente esaminata dalla Corte d’appello (v. pp. 4-6 della sentenza impugnata). Secondo le sezioni unite, infatti, “la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c., puo’ riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda cosi’ modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio’ solo, si determini la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali”.
II. Il ricorso va quindi accolto.
La sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, che provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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