La manifesta ubriachezza deve essere facilmente percepibile

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 luglio 2021| n. 27896.

La manifesta ubriachezza deve essere facilmente percepibile .

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 691 cod. pen., per “manifesta ubriachezza” deve intendersi uno stato di ebbrezza facilmente percepibile da chiunque in base a segni o comportamenti esteriori, quali la presenza di alito fortemente alcolico, di un’andatura barcollante e di una pronuncia incerta e balbettante. (Vedi Sez.4, n. 6336 del 1985, Rv. 173234)

Sentenza|19 luglio 2021| n. 27896. La manifesta ubriachezza deve essere facilmente percepibile

Data udienza 9 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Art. 691 c.p. – Inutilizzabilità di deposizione testimoniale – Art. 195, comma 4, c.p.p. – Testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di pg – Nozione di manifesta ubriachezza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente
Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. CARUSILLO Elena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/04/2019 del GIUDICE DI PACE di MODENA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GUARDIANO ALFREDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LORI PERLA.

La manifesta ubriachezza deve essere facilmente percepibile

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Modena condannava (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex articolo 691, c.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza de giudice di pace, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando: 1) violazione di legge in relazione all’articolo 195 c.p.p., comma 4, con riferimento alla inutilizzabilita’ della deposizione testimoniale dell’agente carabiniere (OMISSIS), inviato nel circolo privato, in risposta ad una chiamata di soccorso, dove sarebbe avvenuta la somministrazione di birra a (OMISSIS), in stato di manifesta ubriachezza, da parte di (OMISSIS), posto che il suddetto (OMISSIS), in violazione del disposto dell’articolo 195 c.p.p., comma 4, ha riferito di circostanze apprese dal (OMISSIS), soggetto assunto a sommarie informazioni testimoniali ex articolo 351 c.p.p., in data 3.12.2017, il quale gli aveva rivelato che era stato il ricorrente a servirgli la bevanda alcolica.
Senza tacere che dall’esame del menzionato verbale di s.i.t., acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti, non emerge in alcun modo che il (OMISSIS) abbia fatto riferimento all’imputato, indicandolo come il soggetto che gli aveva effettivamente somministrato le bevande alcoliche, circostanza che contrasta con quanto riferito dal (OMISSIS); 2) vizio di motivazione, poiche’, come si evince dal contenuto dal verbale relativo all’udienza del 2.4.2019, il teste (OMISSIS) non ha mai affermato, contrariamente a quanto si sostiene nella motivazione della sentenza impugnata, che il (OMISSIS), al suo arrivo nel circolo, fosse in evidente stato di ebbrezza, ma solo che quest’ultimo “non era completamente ubriaco”, anzi era cosciente di se’ e ci raccontava di questa aggressione”.
Del resto se il (OMISSIS) si fosse trovato in stato di manifesta ubriachezza, vi sarebbero dubbi sulla attendibilita’ di quanto da lui dichiarato al teste; inoltre, rileva il ricorrente, nessun ulteriore elemento consente di affermare che sia stato proprio l’imputato a somministrare al (OMISSIS) la birra, difettando, al tempo stesso, ogni motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, con particolare riferimento al profilo della consapevolezza dello stato di manifesta ubriachezza del (OMISSIS).
Infine il ricorrente deduce l’omessa risposta da parte del giudice di merito alle questioni rappresentate dalla difesa con la memoria depositata in cancelleria in data 8.4.2019; 3) violazione di legge con riferimento alla disposta sanzione accessoria “della sospensione dell’esercizio dell’attivita’ per la durata di mesi sei”, che, per come formulata dal giudice di pace, sembra far intendere che la sanzione sia stata applicata non nei confronti dell’imputato, ma dell’intera associazione privata, gestrice del locale dove si e’ verificata la somministrazione, senza peraltro che in motivazione siano indicate le ragioni per cui e’ stata ritenuta congrua la durata di sei mesi di sospensione.
3. Con requisitoria scritta del 15.3.2021, depositata sulla base della previsione del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalita’ di celebrazione e’ stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto solo con riferimento alla sanzione accessoria e dichiarato inammissibile nel resto.

 

La manifesta ubriachezza deve essere facilmente percepibile

4. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
5. Preliminarmente appare opportuno precisare che non puo’ essere condivisa la censura del ricorrente volta a far valere la inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS).
Come affermato, infatti, da un orientamento della giurisprudenza di legittimita’, condiviso dal Collegio, il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell’articolo 195 c.p.p., comma 4, non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorche’ non ancora acquisita nel processo, ma e’ solo illustrativa dello sviluppo dell’indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti, anche con riferimento all’evidenziazione di eventuali contrasti tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella dallo stesso resa in sede dibattimentale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020, Rv. 278974; Cass., Sez. 1, n. 44219 del 17/09/2014, Rv. 262067).
Tale appare la deposizione del (OMISSIS), il cui contenuto ne evidenzia la natura illustrativa dello sviluppo delle indagini e della coerenza degli elementi di prova raccolti, senza surrogarsi alla deposizione del teste primario (OMISSIS) (cfr. 2 della sentenza oggetto di ricorso).
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell’articolo 195 c.p.p., comma 4, non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, gia’ acquisita nel processo, ma e’ solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi e’ contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell’esame dibattimentale.
6. Cio’ posto va rilevata una mancanza assoluta di motivazione, che si traduce in vizio di violazione di legge, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimita’, ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza, con riferimento alla configurabilita’ del reato di cui si discute, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.
Ai sensi dell’articolo 691 c.p., comma 1, e’ punito con l’arresto da tre mesi a un anno “chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza”.
Come e’ stato correttamente rilevato in dottrina, la finalita’ di tale previsione normativa consiste nel tutelare la salute del soggetto affetto da ubriachezza, che rappresenta la vittima della somministrazione. La norma in questione, tuttavia, non definisce la nozione di “manifesta ubriachezza”, che e’ compito dell’interprete ricostruire, costituendo elemento costitutivo della fattispecie legale.
In tale opera ricostruttiva soccorre l’elaborazione svolta dalla giurisprudenza di legittimita’ in sede di interpretazione del testo dell’articolo 688, c.p., secondo cui la “manifesta ubriachezza” costituiva di per se’ reato, prima che tale fattispecie venisse trasformata in illecito amministrativo dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, articolo 54.
Per individuare il concetto di manifesta ubriachezza bisogna, pertanto, fare riferimento alla giurisprudenza relativa all’articolo 688 c.p., prima che il reato di ubriachezza venisse depenalizzato, in quanto l’intervenuta depenalizzazione del reato in questione, non fa venir meno la rilevanza della nozione di “manifesta ubriachezza”, elaborata dalla giurisprudenza di legittimita’ in passato, con riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 691 c.p., in cui tale condizione rappresenta uno degli elementi costitutivi del reato.
Si e’ cosi’ affermato che la contravvenzione di ubriachezza punita dall’articolo 688 c.p., concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall’articolo 186 C.d.S., data la diversita’ degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l’articolo 688 mira alla prevenzione dell’alcolismo e alla tutela dell’ordine pubblico, in quello stradale, invece, l’articolo 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l’incolumita’ di chi vi si trova. La differenza tra l’ebbrezza e l’ubriachezza sta nell’intensita’ dell’alterazione psicofisica, piu’ grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonche’ nel fatto che mentre l’ebbrezza puo’ non essere manifesta, l’ubriachezza e’ punibile solo quando lo e’. L’ubriachezza, quindi, in se’ comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l’ebbrezza, perche’ ne costituisce uno stato piu’ avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta (cfr. Cass., Sez, U, n. 1299 del 27/09/1995, Rv. 203633).

 

La manifesta ubriachezza deve essere facilmente percepibile

Ed ancora: il reato di cui all’articolo 688 c.p., deve ritenersi pienamente sussistente laddove il comportamento in pubblico dell’agente denunci inequivocabilmente uno stato di manifesta ubriachezza, tale da essere facilmente percepite da chiunque, come nel caso in cui lo agente presenti un alito fortemente alcoolico, abbia un’andatura barcollante e presenti una pronuncia incerta e balbettante (cfr. Cass., Sez. 4, n. 6336 del 20/12/1985, Rv. 173234).
Ed infine che l’ubriachezza e’ manifesta quando il grado di intensita’ sia tale che tutti possano avvedersene. Alla stregua di tale principio, conforme al testo dell’articolo 688 c.p., lo stato di ubriachezza in luogo pubblico e’ oggetto di comune apprezzamento senza bisogno di indagini peritali, non richieste dalla legge (cfr. Cass., Sez. 6, n. 1965 del 26/05/1975, Rv. 132301).
Orbene la consapevolezza di tale tematica risulta del tutto assente nella concisa motivazione della sentenza oggetto di ricorso, in cui il giudice di pace deduce la sussistenza della manifesta ubriachezza del (OMISSIS), esclusivamente dal suo stato di ebbrezza, che, come si e’ detto, e’ condizione diversa dalla manifesta ubriachezza.
7. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice di pace di Modena in diversa composizione fisica per nuovo esame sul punto, da svolgere in conformita’ ai principi di diritto in precedenza enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Modena in diversa persona fisica.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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