La mancata riproposizione nella memoria ex art. 378 c.p.c. dell’istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. non ne comporta la tacita rinuncia

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 7 luglio 2020, n. 14098.

La massima estrapolata:

La mancata riproposizione nella memoria ex art. 378 c.p.c. dell’istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. non ne comporta la tacita rinuncia, con la conseguenza che l’omessa considerazione della istanza, ritualmente formulata nell’originario controricorso, giustifica la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo

Ordinanza 7 luglio 2020, n. 14098

Data udienza 13 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Sentenza – Errore materiale – Istanza di distrazione delle spese articolata nel ricorso – Difetto di espressa attività assertiva che segni una rinuncia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28565-2019 proposto da:
(OMISSIS) difensore di (OMISSIS) LTD, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 23975/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO GABRIELE.

RILEVATO

che:
con provvedimento del 3 aprile 2007 il Tribunale di Trieste aveva autorizzato, ai sensi dell’articolo 437 c.n., (OMISSIS) al deposito, nei magazzini pubblici, del carico di 63.310 t di cemento clinker, trasportato dalla Cina all’Italia, per conto di (OMISSIS) S.p.A., nei confronti della quale vantava un credito relativo al contratto di nolo, per l’importo di 1.899.327 dollari. In considerazione del rilevante quantitativo di cemento, il Tribunale di Trieste aveva successivamente autorizzato il deposito presso due differenti siti, il terminal (OMISSIS) S.p.A. di Trieste e la societa’ (OMISSIS) S.p.A. di Porto Marghera. Con successiva ordinanza emessa nel contraddittorio delle parti il 29 maggio 2007, il Tribunale di Trieste aveva confermato il provvedimento di autorizzazione, limitatamente al quantitativo di cemento pari al valore del credito, da determinare sulla base della quotazione di mercato della merce, autorizzando (OMISSIS) a vendere tale quantitativo di clinker, provvedendo alla restituzione della restante parte in favore del destinatario e proprietario, (OMISSIS) S.p.A.. I titolari dei depositi, rispettivamente, (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A, venivano nominati custodi. Il provvedimento era confermato in sede di reclamo e, nella fase di attuazione ai sensi dell’articolo 669 duodecies c.p.c., era stata disposta consulenza tecnica che aveva stabilito il prezzo corrente di mercato della merce la quale, a seguito della restituzione di parte del quantitativo gia’ prima della vendita, non risultava sufficiente a coprire il credito vantato da (OMISSIS);
sulla base di tali premesse, con atto di citazione del 5 giugno 2008, (OMISSIS) evocava in giudizio davanti al Tribunale di Venezia (OMISSIS) S.p.A, (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A. lamentando che la restituzione di parte della merce prima della vendita costituiva violazione dell’obbligo di custodia, con conseguente responsabilita’ ai sensi dell’articolo 67 c.p.c.. Con particolare riferimento a quella depositata presso (OMISSIS) S.p.A, la custodia era avvenuta in modo inadeguato, poiche’ la merce era rimasta all’aperto per lungo tempo, con conseguente deperimento per effetto degli agenti atmosferici. Inoltre, il clinker risultava confuso con altro materiale dello stesso tipo, di proprieta’ di (OMISSIS) S.p.A. Concludeva chiedendo accertarsi la responsabilita’ dei due custodi, (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. a causa della consegna della merce adottata in violazione degli obblighi di custodia e, con riferimento alla posizione di quest’ultima, accertare l’inadeguatezza delle modalita’ di custodia;
si costituiva (OMISSIS) S.p.A. deducendo di avere restituito il materiale a (OMISSIS) S.p.A. su richiesta di quest’ultima societa’, che aveva dedotto di avere mantenuto in deposito presso il porto di Marghera materiale sufficiente a garantire il privilegio vantato da (OMISSIS). In ogni caso, l’ordinanza del 29 maggio 2007 consentiva la restituzione della merce in eccedenza rispetto alle necessita’ del privilegio ed il valore della stessa andava riferito alla data dell’ordinanza e non della vendita. Inoltre, sul deperimento della merce aveva avuto influenza decisiva una inondazione eccezionale che aveva interessato la citta’ di Mestre nei giorni 25 e 26 settembre 2007. Peraltro, poiche’ risultava depositata merce della stessa natura, e di proprieta’ della medesima (OMISSIS) S.p.A., si poteva ritenere che il privilegio fosse esteso anche a tale ulteriore materiale, attesa l’identita’ oggettiva e soggettiva, con cio’ rendendo sufficiente la garanzia. Concludeva chiedendo la dichiarazione di corresponsabilita’ di (OMISSIS) S.p.A. per avere assunto su di se’ il rischio relativo al deperimento della merce;
si costituiva (OMISSIS) S.p.A. deducendo che la consegna di 8000 tonnellate sarebbe stata autorizzata da (OMISSIS) per il tramite dell’agente raccomandatario (OMISSIS) S.p.A. e che, comunque, la restituzione era intervenuta prima che l’ordinanza del 29 maggio 2007 fosse notificata il 12 giugno 2007. In ogni caso, il danno sarebbe stato imputabile esclusivamente alla inerzia di (OMISSIS) nel procedere alla vendita;
si costituiva (OMISSIS) S.p.A. rilevando che, dalla corretta interpretazione del provvedimento del 29 maggio 2007, emergeva che il Tribunale di Trieste aveva autorizzato la restituzione immediata della merce eccedente rispetto a quella necessaria per coprire il credito relativo al contratto di nolo, con valutazione da operare alla predetta data del 29 maggio 2007. In quella fase la quantita’ di merce copriva ampiamente il credito. In ogni caso, la responsabilita’ era da imputare alla inerzia di (OMISSIS) nell’attivare la procedura esecutiva di vendita;
con sentenza del 27 giugno 2012, il Tribunale di Venezia accertava la responsabilita’ del custode (OMISSIS) S.p.A., nei confronti di (OMISSIS), a causa della restituzione a (OMISSIS) S.p.A. di 8000 tonnellate di cemento nel mese di giugno 2007. Nello stesso modo accertava la responsabilita’ del custode (OMISSIS) S.p.A. per la restituzione di 25.367 tonnellate. Dichiarava anche la responsabilita’ concorrente di (OMISSIS) S.p.A, unitamente al solo custode (OMISSIS) S.p.A. e provvedeva sulle spese;
avverso tale sentenza proponevano autonomi atti di appello (OMISSIS) S.p.A, (OMISSIS) S.p.A, (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS). I giudizi venivano riuniti ai sensi dell’articolo 335 c.p.c. e la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 10 febbraio 2017 limitava l’accoglimento all’impugnazione di (OMISSIS) S.p.A., precisando che la domanda proposta da (OMISSIS) S.p.A., nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., riguardava la circostanza che quest’ultima avesse assunto su di se’ il rischio relativo al deperimento della merce, avendo aderito alla modalita’ di deposito all’aperto. Al contrario, la domanda accolta in primo grado si fondava su un profilo diverso, mai dedotto da (OMISSIS) S.p.A., e cioe’ quello della responsabilita’ extracontrattuale di (OMISSIS) S.p.A. per non avere correttamente interpretato il provvedimento del 29 maggio 2007, chiedendo la restituzione di tutta la merce in esubero depositata presso il custode (OMISSIS) S.p.A. Annullava pertanto il capo n. 3 del dispositivo della sentenza, rigettando le altre impugnazioni;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) S.p.A. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A, proponendo ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS);
con sentenza n. 23975 del 26 settembre 2019 questa Corte rigettava il ricorso principale e quello incidentale, compensava le spese nei rapporti tra Terminal e (OMISSIS), che condannava al pagamento delle spese processuali in favore di (OMISSIS);
con ricorso ai sensi dell’articolo 391 bis c.p.c., l’avvocato (OMISSIS), in proprio, e (OMISSIS) LTD, rappresentata dall’avvocato (OMISSIS) nel predetto procedimento, richiedono la correzione di errore materiale riguardo all’omessa pronunzia di distrazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’articolo 93 c.p.c. Con controricorso resiste (OMISSIS) S.p.A. Entrambe le parti depositano memorie ex articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:
il professionista ricorrente deduce che, quale difensore di (OMISSIS) Ltd, si era dichiarato antistatario, con dichiarazione in calce al controricorso, chiedendo la distrazione delle spese in proprio favore ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., mentre per mera svista, nel liquidare le spese in favore della controricorrente (OMISSIS) Ltd questa Corte non avrebbe provveduto alla distrazione delle stesse. Sulla base di tali elementi, in considerazione dell’orientamento costante della Corte di legittimita’, insiste per la distrazione delle spese in sede di correzione di sentenza;
il rimedio del procedimento di correzione di errore materiale e’ esperibile nell’ipotesi di omessa pronunzia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore sensi dell’articolo 93 c.p.c. quando questo rappresenti una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto cio’ che attiene al processo formativo della volonta’;
il difensore e’ legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale, fermo restando che, concernendo la correzione, sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercito’ il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) debbono essere notificati all’uno e all’altro (Cass. Sez. 3, n. 15346 del 12/07/2011). Nel caso di specie il ricorso e’ proposto dall’avvocato (OMISSIS), in proprio e da (OMISSIS) LTD rappresentata dall’avvocato (OMISSIS), con la conseguenza che correttamente il ricorso non e’ stato notificato a tale ultima societa’;
va rammentato che l’istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, puo’ essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 12111 del 29/05/2014 (Rv. 630965 – 01), non ricorrendo l’esigenza di rispettare il principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastare la domanda (Cass. Sez. 2, n. 2455 del 18/07/1972);
costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l’istanza istruttoria, l’eccezione o la domanda che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22887 del 13/09/2019) assumendo rilievo solo la volonta’ espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile;
la controricorrente in ossequio al principio di autosufficienza codificato nell’articolo 366 c.p.c., n. 6, ha correttamente documentato che (OMISSIS) non ha riproposto la richiesta di distrazione delle spese nelle conclusioni oggetto della memoria del 1 marzo 2019 e che, pertanto, secondo la controricorrente, non ricorrerebbe “l’evidenza” della svista. Cio’ in quanto, la mancata riproposizione della richiesta di distrazione delle spese nelle conclusioni oggetto della memoria del 1 marzo 2019 di (OMISSIS) porrebbe un problema di interpretazione della volonta’ espressa dalla parte, incidendo sul processo formativo della volonta’ del decidente;
il Collegio non ritiene di condividere tale impostazione, in quanto la memoria, salva l’introduzione di fatti nuovi sopravvenuti, con opportuna documentazione ed attivazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., ha la diversa funzione di illustrare i motivi o le difese, articolate rispettivamente nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese svolte nel controricorso, compresa l’invocazione di mutamenti di giurisprudenza o di sopravvenienze normative rilevanti e, eventualmente, di richiedere la distrazione delle spese;
difetta, invece, la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte nei rispettivi atti introduttivi, nel senso che non segna un momento necessario in cui cio’ si debba fare;
d’altra parte, la memoria non e’ idonea a far venire meno una causa di inammissibilita’ del ricorso per cassazione, e in particolare a sanare eventuali vizi di genericita’ o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione, sostituendosi quoad effectum ad essi. Questa Corte, anche a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27843/2019), ha ribadito che la funzione della memoria di cui all’articolo 378 c.p.c. e’ quella di meramente illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi gia’ debitamente enunziati nel ricorso, e non gia’ di integrare quelli originariamente inammissibili (Cass., 25/2/2015, n. 3780; Cass., 18/12/2014, n. 26670; Cass., 23/8/2011, n. 17603; Cass., 7/4/2005, n. 7260), sicche’ non puo’ al riguardo assegnarsi rilievo alla memoria ex articolo 378 c.p.c. depositata dalla parte ricorrente che, ad esempio, integri il testo di un motivo di appello asseritamente non esaminato;
pertanto, non e’ possibile applicare nel giudizio di legittimita’ la regola per cui le istanze non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni sono da ritenersi rinunziate, poiche’ la memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. non e’ deputata a precisare le conclusioni (Cass. n. 30760 del 2018 e Cass. S.U. n. 11097 del 2006);
come deve escludersi che la mancata riproposizione nella memoria di una domanda formulata con il ricorso comporti la rinuncia al ricorso medesimo, nello stesso modo la mancata riproposizione dell’istanza di distrazione ex articolo 93 c.p.c. “anche nelle conclusioni della memoria del 1 marzo 2019” non pone un problema di interpretazione della volonta’ espressa dalla parte, poiche’ cio’ che rileva e’ il dato oggettivo dell’omessa considerazione della istanza (di distrazione delle spese di lite), ritualmente formulata nell'(originario) controricorso;
ne segue che l’istanza di distrazione delle spese articolata nel ricorso, come qualsiasi conclusione formulata negli atti introduttivi, si deve intendere mantenuta in difetto di espressa attivita’ assertiva che segni una rinuncia;
cio’ vale sia per l’ipotesi di decisione in camera di consiglio ai sensi degli articoli 380-bis o 380-bis.1 c.p.c., sia, a maggior ragione, per il caso di – come nella specie – di pubblica udienza;
cio’ premesso, il ricorso deve essere accolto e va corretto il dispositivo della decisione di questa Corte con il riferimento alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 23975 del 26 settembre 2019 venga corretto aggiungendo, dopo le parole “ed accessori di legge”, l’inciso “da distrarsi in favore dell’avvocato (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 93 c.p.c.”.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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