La mancata concessione del termine a difesa

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 30 aprile 2020, n. 13401.

Massima estrapolata:

La mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente – e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua – sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Sentenza 30 aprile 2020, n. 13401

Data udienza 5 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Detenzione e porto illegale di arma – Munizionamento – Minaccia – Danneggiamento – Circostanze aggravanti – Condanna – Continuazione – Pene accessorie – Confisca – Presupposti – Articoli 108 e 182 cpp – Mancata concessione dei termini a difesa – Nullità della sentenza – Decadenze – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Articolo 17 decreto legislativo 286 del 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/02/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. TOCCI STEFANO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13.2.2019, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa in data 20.9.2017 con la quale il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, aveva condannato (OMISSIS), in relazione ai reati, avvinti dalla continuazione, di detenzione e porto illegali di una pistola completa di munizionamento (capo A), minaccia e danneggiamento aggravati (questi ultimi commessi in danno di (OMISSIS): capo B), alla pena di tre anni, nove mesi di reclusione e 6.900,00 Euro di multa, con applicazione della pena accessoria di legge e delle misure di sicurezza della liberta’ vigilata per la durata di un anno e dell’espulsione, con la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
1.1. La Corte territoriale respingeva, in primo luogo, l’eccezione di nullita’ della sentenza per mancata concessione del termine a difesa ai sensi dell’articolo 108 c.p.p., richiesto all’udienza del 18.1.2017, osservando che, trattandosi di una nullita’ a regime intermedio, essa avrebbe dovuto essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’articolo 182 c.p.p., comma 2, e, quindi, al piu’ tardi, immediatamente dopo il provvedimento reiettivo della richiesta.
1.2. Nel merito, i Giudici del gravame sottolineavano che il fatto di essere stato l’imputato trovato in possesso dell’arma con la quale, la sera precedente, aveva minacciato la persona offesa, riscontrava le dichiarazioni rese da quest’ultima, neppure costituitasi parte civile, dunque neanche astrattamente sospettata di presunti intenti calunniatori.
Analogamente, la coincidenza cronologica tra la denuncia resa dalla (OMISSIS) e il danneggiamento della sua autovettura, valutata congiuntamente al riconoscimento effettuato dalla donna della sagoma dell’autore del gesto avente evidente significato ritorsivo, inducevano a ritenere provata la responsabilita’ dell’imputato al riguardo.
Essendo il veicolo parcheggiato sulla pubblica via, correttamente il primo Giudice aveva ritenuto la sussistenza della contestata circostanza aggravante.
1.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, non erano emersi elementi suscettibili di positivo apprezzamento per giustificare la concessione delle attenuanti generiche, non potendosi valutare in tal senso l’asserito spontaneo risarcimento del danno, viceversa conseguito tramite il pignoramento del quinto dello stipendio dell’imputato.
Congrua, infine, doveva stimarsi la pena irrogata dal Tribunale di Gela, in quanto proporzionata alla complessiva gravita’ dei fatti, tenuto conto, in particolare, della personalita’ criminale e della pervicacia dei motivi a delinquere palesati dall’appellante, il quale, girando armato di una pistola completa di munizionamento, non si era fatto scrupolo di farne uso per minacciare la cognata quando costei gli si era avvicinata per reclamare quanto le spettava e, non pago, una volta ricollegato il controllo di polizia cui era stato sottoposto alla iniziativa assunta dalla donna, aveva subito posto in essere un’azione dal chiaro significato ritorsivo.
2. (OMISSIS), tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all’articolo 108 c.p.p. e articolo 6 CEDU.
Nella fattispecie in esame, non poteva dirsi che la richiesta di termini a difesa non rispondesse ad alcuna esigenza difensiva, in quanto all’udienza d’interesse erano stati escussi dei testimoni chiave del processo (il teste (OMISSIS)).
Invero, la concessione del termine richiesto era necessaria a permettere al difensore di prendere contezza del processo e approntare la difesa tecnica dell’imputato, finalita’ che risultava vanificata dal diniego espresso dal Tribunale.
Un’ulteriore censura riguardava il rigetto, da parte della Corte di Appello, della richiesta inoltrata dall’imputato, rientrato in Tunisia in esecuzione di un decreto di espulsione nelle more intervenuto e prodotto dalla difesa, di essere autorizzato a presenziare al giudizio di secondo grado.
Tale provvedimento doveva considerarsi violativo dell’articolo 6 della Convenzione EDU.
D’altro canto, una volta appurata l’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato senza che risultasse la rinuncia del diritto del predetto a presenziare al giudizio, la Corte di Appello avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere perche’ l’azione penale era improcedibile.
2.2. Vizio di motivazione e travisamento della prova.
I Giudici di merito avevano ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa nonostante le discrasie evidenziate dalla difesa nei motivi di gravame.
Una prima contraddizione emergeva dalla ricostruzione della donna, la quale, nel corso del suo esame, dapprima aveva riferito di essere stata minacciata con una pistola e, in seguito, aveva precisato che l’imputato custodiva una pistola nella macchina, ma che non gliel’aveva puntata contro nell’occasione.
Nessuna espressione minacciosa, inoltre, risultava proferita dall’imputato (nel capo d’accusa si riporta la frase: “Se non te ne vai ti sparo in testa”).
Neppure il delitto di danneggiamento risultava provato, atteso che l’unica teste escussa sul punto, la persona offesa, aveva riconosciuto, quali caratteristiche identificative, la robustezza dell’imputato e la sagoma vista da dietro.
Solo sulla base di tali labili caratteristiche, non essendovi altri testimoni e impianti di videosorveglianza sul posto, era stata affermata la responsabilita’ dell’accusato.
Del resto, non poteva valere, da sola, la mera coincidenza cronologica tra la denuncia per minaccia sporta dalla JAZZAR e il danneggiamento della sua autovettura a provare la responsabilita’ dell’imputato.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
I Giudici dell’appello avevano confermato la pena irrogata in primo grado, senza motivare adeguatamente con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla entita’ della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato, perche’, nel complesso, infondato.
2. E’ infondato il primo motivo di ricorso, poiche’ non sussiste alcuna violazione, nel caso di specie, dell’articolo 108 c.p.p..
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che qui va ribadito, la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’articolo 108 c.p.p. determina una nullita’ generale a regime intermedio (in quanto attiene all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore), che deve essere eccepita” a pena di decadenza, entro il termine di cui all’articolo 182 c.p.p., comma 2, dal difensore presente – e, quindi, al piu’ tardi, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua -, essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all’articolo 180 c.p.p. e ss., sicche’ essa non puo’ essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 11030 del 25/2/2010, Del Gaudio, Rv. 246777 – 01; Sez. 5, n. 20475 del 14/2/2002, Avini, Rv. 221905 – 01; Sez. 5, n. 15098 del 7/3/2002, Braccini, Rv. 221685 01).
E’ stato precisato, anche di recente, che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’articolo 108 c.p.p., comma 1, non da’ luogo ad alcuna nullita’ quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna esigenza difensiva (nel senso che la difesa non abbia subito alcuna lesione o menomazione), ma integri un’evidente tattica dilatoria con “abuso del processo”, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso e in violazione dei doveri di lealta’ e correttezza che devono orientare l’esercizio del mandato difensivo e delle facolta’ processuali (Sez. 5, n. 23884 dell’1/3/2019, Trevisan, Rv. 277244 – 01; Sez. 2, n. 5773 del 10/1/2019, Ciervo, Rv. 275523 01; Sez. 2, n. 12306 del 15/3/2016, P.G. in proc. Acciari, Rv. 266772 – 01; Sez. 5, n. 32135 del 7/3/2016, Di Mauro ed altro, Rv. 267804 – 01).
2.1. Cio’ posto, risulta dagli atti processuali che all’udienza del 18.1.2017, nel corso della quale il Tribunale di Gela rigetto’ la richiesta difensiva, il difensore presente avv. (OMISSIS), sostituto processuale del titolare della difesa avv. (OMISSIS), non articolo’ alcuna deduzione critica, ne’ cio’ fu fatto dall’avv. (OMISSIS) nelle successive udienze celebratesi l’8.3.2017, il 31.5.2017 e il 20.9.2017.
Il motivo e’, dunque, infondato, essendo maturata, nel giudizio di merito, la decadenza prevista dall’articolo 182 c.p.p..
2.2. Parimenti infondata e’ la censura formulata avverso il provvedimento con il quale la Corte di Appello ha rigettato la richiesta dell’imputato, nelle more rientrato in Tunisia in esecuzione di un decreto di espulsione, di essere autorizzato a presenziare al giudizio di secondo grado, in quanto egli, sebbene espulso, avrebbe potuto e dovuto, anche per il tramite del difensore, esercitare la facolta’ di rientro nel territorio dello Stato per partecipare al processo, prevista dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 17, inoltrando documentata richiesta di autorizzazione al Questore competente, eventualmente attraverso il canale di una rappresentanza diplomatica o consolare.
Proprio perche’ il citato articolo 17 gli conferisce la facolta’ di rientrare temporaneamente in Italia per l’esercizio del diritto di difesa, questa Corte di legittimita’ ha statuito che non costituisce legittimo impedimento dell’imputato straniero l’avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato (Sez. 6, n. 15739 del 28/2/2018, Daja e altri, Rv. 272774 – 01; Sez. 5, n. 18708 del 27/2/2013, T., Rv. 256247 – 01).
Tale facolta’ non risulta essere stata esercitata dall’interessato in relazione al procedimento sottoposto all’odierno vaglio, sicche’ la sua censura appare destituita di fondamento.
3. Il secondo motivo, con cui si deducono vizio di motivazione e travisamento della prova, e’ inammissibile.
Le relative censure si risolvono, invero, nella mera reiterazione di quelle articolate in appello, sulle quali la Corte di merito ha fornito una risposta logicamente adeguata, come messo sinteticamente in luce nella superiore esposizione in fatto.
Inoltre, il motivo non rispetta il canone dell’autosufficienza del ricorso sulle dichiarazioni rese da (OMISSIS) (non e’ stato prodotto il testo dell’esame, neppure per estratto o per incorporazione), con particolare riguardo all’atto del puntare la pistola ascritto all’imputato.
In ogni caso, non e’ superfluo rilevare che, dal testo dell’esame della persona offesa, non risulta alcuna contraddizione nel narrato della donna, la quale preciso’ chiaramente che l’arma era tenuta dal (OMISSIS) a bordo della sua autovettura e che venne puntata contro di lei dall’interno dell’abitacolo.
Meramente confutativa e’ la censura sul reato di danneggiamento, che si limita al mero dissenso rispetto alla ricostruzione operata dalla Corte nissena.
4. Manifestamente infondato, infine, il motivo sul trattamento sanzionatorio, in quanto, alle considerazioni sviluppate dal primo Giudice, tendenti ad apprezzare, in senso negativo, la pluralita’ di precedenti documentati a carico del ricorrente, dei quali uno specifico, e la gravita’ del fatto, la Corte territoriale ha convenientemente aggiunto il riferimento alla non spontaneita’ della restituzione della somma prestata dal (OMISSIS), dovuta, viceversa, al pignoramento del quinto del suo stipendio.
5. Il ricorso, in definitiva, va rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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