La mancata ammissione di un mezzo istruttorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 giugno 2021| n. 18285.

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale subito dalla madre della neonata deceduta, sebbene la parte avesse formulato capitoli di prova – poi non ammessi – volti a dimostrare le sofferenze patite in conseguenza del lutto).

Ordinanza|25 giugno 2021| n. 18285. La mancata ammissione di un mezzo istruttorio

Data udienza 13 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità medica – Tardiva effettuazione di parto cesareo – Perdita del congiunto – Danno iure proprio – Consistenza ed effettività della relazione – Valutazione equitativa del danno non patrimoniale – Obbligo di motivazione del giudice del percorso logico – giuridico scelto per la liquidazione del danno – Tabelle Milanesi – Utilizzabilità per la liquidazione del danno non patrimoniale – Obbligo di motivazione del mancato utilizzo delle Tabelle Milanesi – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3723/2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 306/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/6/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/6/2018 la Corte d’Appello di Trieste, rigettato quello in via incidentale spiegato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. (OMISSIS) Alto Friuli, ha sostanzialmente respinto – tranne che in punto spese di giudizio – (anche) il gravame in via principale interposto dai sigg. (OMISSIS) ed altri in relazione alla pronunzia Trib. Udine 16/12/2015, di parziale accoglimento della domanda da questi ultimi proposta nei confronti della predetta Azienda di risarcimento dei danni rispettivamente sofferti in conseguenza dell’essere la figlia della predetta (OMISSIS) nata morta per ipossia cerebrale ischemica, a causa della tardiva effettuazione del parto cesareo.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. (OMISSIS) ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. (OMISSIS) Alto Friuli.

 

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’articolo 183 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Si dolgono non essersi ammessa la prova testimoniale dedotta ed articolata in 1 grado diretta a provare fatti poi ritenuti non dimostrati, con conseguente rigetto in particolare della domanda di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla madre della neonata e dalla sorella (OMISSIS).
Lamentano che erroneamente tale domanda e’ stata quindi rigettata per ravvisato difetto di prova.
Con il 2 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1223, 2059, 2697, 2727 c.c., articolo 132 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si dolgono essersi erroneamente negato il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dei nonni, in ragione del difetto di convivenza con la vittima, laddove la stessa non e’ elemento costitutivo del diritto al risarcimento dei danni del superstite; e, per altro verso, della “concreta effettivita’ del naturale vincolo nonno-nipote”, nella specie invero non concepibile, non essendo il feto nato vivo.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di porre in rilievo, la perdita del congiunto determina per i prossimi parenti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull’affettivita’, sulla condivisione, sulla quotidianita’ dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter piu’ fare cio’ che per anni si e’ fatto, nonche’ nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i congiunti superstiti (v. Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all’intangibilita’ della sfera degli affetti e della reciproca solidarieta’ nell’ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attivita’ realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli articoli 2, 29, 30, Cost. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

 

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Da tale perdita puo’ al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l’integrita’ psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacita’ di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a cagionargli fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21060; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 23/1/2014, n. 1361).
Nell’escludere la possibilita’ di limitare la “societa’ naturale” cui fa riferimento l’articolo 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto gia’ occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, e’ risarcibile ove venga provata l’effettivita’ e la consistenza di tale relazione, e in particolare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarieta’ con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresi’ dalla convivenza, quest’ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (v. Cass., 30/8/2019, n. 21837; Cass., 19/11/2018, n. 29784; Cass., 15/2/2018, n. 3767; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230. Cfr. altresi’ Cass., 1/12/2010, n. 24:362. Cfr., con specifico riferimento ai nonni, Cass., 8/4/2020, n. 7743; Cass., 30/4/2018, n. 10321, ove si e’ affermato essere contraria all’ordine pubblico, ai sensi della L. n. 218 del 1995, articolo 16, comma 1, la legge straniera che subordini la risarcibilita’ del danno non patrimoniale da perdita del congiunto al presupposto della convivenza tra il danneggiato e la vittima; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230. Cfr. altresi’ Cass., 21/3/2013, n. 7128; Cass., 17/1/2013, n. 1025. Contra, ma isolatamente (con particolare riferimento ai nonni), v. Cass., 16/3/2012, n. 4253).
A tale stregua, il danno da perdita del rapporto parentale si differenzia invero dai pregiudizi dai congiunti superstiti subiti iure hereditatis.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, diversamente dal danno patrimoniale, il cui ristoro deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (articoli 1223, 1224, 1225, 1227 c.c.) valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e a restituire al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183. V. gia’ Cass., 18/7/1989, n. 3352) sicche’ viene in rilievo il danno effettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814), e cioe’ l’effettivo pregiudizio derivatone al titolare del diritto leso, non essendo previsto l’arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all’altro (v. Cass., 8/2/2012, n. 1781)), il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non puo’ mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E gia’ Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresi’ Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106).

 

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Attenendo alla qualificazione e non gia’ all’individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell’onere probatorio imposto all’articolo 2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; Cass., 4/11/2014, n. 23425; e, da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8508), la valutazione equitativa e’ volta a determinare “la compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio, quella che “l’ambiente sociale accetta come compensazione equa” (in ordine al significato che nel caso assume l’equita’ v. Cass., 7/6/2011, n. 12408) e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravita’ della lesione (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645).
Al riguardo, si e’ da questa Corte posto in rilievo che, come avvertito anche in dottrina, l’esigenza di una tendenziale uniformita’ della valutazione di base della lesione non puo’ d’altro canto tradursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti personalistici che rendono necessariamente individuate e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto (cfr. Cass., 31/5/2003, n. 8828).
Il danno non patrimoniale non puo’ essere in ogni caso liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all’effettiva natura o entita’ del danno (v. Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394), ma deve essere congruo.
E’ invero compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul patrimonio e sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
Ai fini della valutazione equitativa del danno (sia, se del caso, patrimoniale che) non patrimoniale si e’ a tale stregua esclusa la possibilita’ di applicarsi in modo “puro” parametri rigidamente fissati in astratto giacche’, non essendo in tal caso consentito discostarsene, risulta garantita la prevedibilita’ delle decisioni ma assicurata una uguaglianza in realta’ meramente formale, non anche sostanziale (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361).
Del pari inidonea si e’ ravvisata una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice, in assenza cioe’ di qualsivoglia criterio generale valido per tutti i danneggiali a parita’ di lesioni e pertanto in effetti rimessa al suo mero arbitrio (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361).
Se una siffatta valutazione vale a teoricamente assicurare un’adeguata personalizzazione del risarcimento, non altrettanto puo’ infatti dirsi circa la parita’ di trattamento e la prevedibilita’ della decisione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).

 

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio

Fondamentale, si e’ da questa Corte sottolineato, e’ che qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, il criterio deve essere idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equita’, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando quanto assunto a base del procedimento valutativo adottato (v., da ultimo, Cass., 30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; Cass., 6/5/2009, n. 10401), al fine di consentire il controllo di relativa logicita’, coerenza e congruita’.
Atteso che con particolare riferimento alla liquidazione equitativa (financo nella sua forma c.d. “pura”), deve tenersi in considerazione che – come detto-essa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, si e’ da questa Corte posto in rilievo come il giudice, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, sia chiamato a dare in motivazione conto della operata valutazione di ciascuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralita’ del risarcimento, sicche’ ove non risultino indicate le ragioni dell’operato apprezzamento ne’ richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre nel vizio di nullita’ per difetto di motivazione (v. Cass., 13/9/2018, n. 22272).
Com’e’ noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale idonea soluzione si e’ ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. V. altresi’ Cass., 13/5/2011, n. 10527).
Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento.
In tema di responsabilita’ civile da circolazione stradale, il Decreto Legislativo n. 209 del 2005, ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidita’ c.d. micropermanenti.
In assenza di tabelle normativamente determinate, ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi come nella specie diverse da quelle oggetto del suindicato D.Lgs., il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (per l’affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. “notorio locale” v. in particolare Cass., 1/6/2010, n. 13431), la cui utilizzazione e’ stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell’avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine “di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equita’ valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) -al di la’ delle diversita’ delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparita’ di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell’articolo 3 Cost., comma 2, questa Corte e’ pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entita’ (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402).
Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, costituiscono dunque strumento senz’altro idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all’articolo 1226 c.c. (v. Cass., 19/5/1999, n. 4852).

 

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio

Come questa Corte ha gia’ avuto modo di porre in rilievo, si e’ al riguardo per lungo tempo esclusa la necessita’ per il giudice di motivare in ordine all’applicazione delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario, essendo esse fondate sulla media dei precedenti del medesimo, e avendo la relativa adozione la finalita’ di uniformare, quantomeno nell’ambito territoriale, i criteri di liquidazione del danno (v. Cass., 2/3/2004, n. 418), dovendo per converso adeguatamente motivarsi la scelta di avvalersi di tabelle in uso presso altri uffici (v. Cass., 21/10/2009, n. 22287; Cass., 1/6/2006, n. 13130; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 3/8/2005, n. 16237).
Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresi’ che l’attivita’ di quantificazione del danno fosse di per se’ soggetta a controllo in sede di legittimita’, se non sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorieta’ delle argomentazioni (cfr. Cass., 19/5/2010, n. 12918; Cass., 26/1/2010, n. 1529).
In particolare laddove la liquidazione del danno si palesasse manifestamente fittizia o irrisoria o simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura e all’entita’ del danno dal medesimo giudice accertate (v. Cass., 16/9/2008, n. 23725; Cass., 2/3/2004, n. 4186; Cass., 2/3/1998, n. 2272; Cass., 21/5/1996, n. 4671).
La Corte Suprema di Cassazione e’ peraltro successivamente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento.
La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorita’ giudiziaria cui il giudicante appartiene, si e’ ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408, e, da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8508), peraltro precisandosi che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402. E, conformemente, Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 19/10/2016, n. 21059).
Avuto in particolare riferimento al sistema delle tabelle, si e’ da questa Corte ulteriormente precisato che, al fine di consentire il controllo di relativa logicita’, coerenza e congruita’, e di evitare che la valutazione risulti sostanzialmente arbitraria non potendo al riguardo invero valorizzarsi tutto generiche ed apodittiche indicazioni, il giudice di merito deve dare adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all’adottata liquidazione, indicando il parametro standard adottato; come sia stato esso individuato; quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalita’ di calcolo; quale sia l’incidenza al riguardo assegnata ai parametri considerati; le ragioni della mancata considerazione di altri parametri, a fortiori in caso di discostamento in diminuzione dal dato esibito dalle Tabelle di Milano (cfr. Cass., 4/2/2016, n. 2167), ovvero di omessa adozione di queste ultime, i cui parametri devono essere presi a riferimento dal giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo il medesimo indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle (v., da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8508).
Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che nella specie “la morte intrauterina del feto” e’ “avvenuta… a causa della condotta negligente ed imperita dei sanitari della Azienda in quanto non si erano avveduti della sofferenza fetale e non erano tempestivamente intervenuti con taglio cesareo che avrebbe evitato il tragico epilogo, attendendo invece il parto naturale e causando cosi’ la morte del feto per ipossia cerebrale ischemica”, come accertato dalla espletata CTU, ove risulta altresi’ evidenziato che la morte del feto avrebbe potuto “essere evitata o quanto meno resa meno grave da un tempestivo intervento con parto cesareo”, laddove “i medici non sono intervenuti tempestivamente nonostante i segnali di grave sofferenza fetale segnalati dal monitoraggio, segnali ritenuti di sospetto dalle prime ore del mattino, e non sono emerse controindicazioni al parto cesareo”.
Atteso che – per quanto ancora d’interesse in questa sede – non vi e’ (piu’) controversia in ordine all’an del danno evento, per quanto concerne la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale sofferto in particolare dalla madre e dalla sorella nell’impugnata sentenza la corte di merito, sulla base della premessa che le “pronunce di merito nell’ipotesi del feto venuto a mancare solo al termine della gravidanza… sono orientate su una valutazione equitativa del danno avendo quale riferimento l’importo minimo della forbice prevista dalle predette tabelle per poi operare una personalizzazione in ragione della situazione peculiare”, ha ritenuto che il giudice di prime cure abbia nella specie fatto corretta applicazione dei “parametri” indicati dalle delle “tabelle di Milano per la perdita del figlio, apportando le riduzioni ed i correttivi in relazione alla peculiarita’ del caso concreto” in considerazione della “sofferenza per la perdita del figlio da parte di ciascuno dei genitori e la diversa sfera di percezione, emergente anche in via presuntiva, della sorella”.
Nell’ulteriormente sottolineare che “ai fini della personalizzazione
spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso in esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie gia’ previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni delle tabelle”, e in particolare le “circostanze legate alla esperienza di vita individuale dei soggetti, alle dinamiche emotive della vita interiore, all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per se’ tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento”; e che il danno deve liquidarsi in via equitativa “tenendo conto del momento in cui e’ avvenuta la cessazione della gravidanza, dell’intensita’ del vincolo familiare che si sarebbe venuto a creare con il nascituro, della consistenza piu’ o meno ampia del nucleo familiare residui, dell’eta’ dei genitori”, la corte di merito e’ quindi pervenuta a ritenere “equa” la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure al riguardo.
Orbene, a fronte della doglianza mossa dalle allora appellanti (ed odierne ricorrenti) sig. (OMISSIS) e sua figlia (OMISSIS) avverso la sentenza del giudice di 1 grado avverso la “mancata ammissione dei capitoli di prova per testi formulata ai fini della personalizzazione del danno e della dimostrazione delle conseguenze del caso concreto per la necessaria valutazione”, in spregio del sopra richiamato principio la corte di merito ha invero del tutto genericamente e apoditticamente affermato che “i capitoli di prova formulati non aggiungono nulla a quanto gia’ considerato dal giudice ne’ sono diretti a dimostrare particolari e definitivi sconvolgimenti nella vita dei soggetti che non fossero gia’ stati oggetto di considerazione dal giudice alla luce dei criteri presuntivi adottati”.

 

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio

A parte il rilievo che non risulta dalla corte di merito precisato quali aspetti siano stati al riguardo nella specie dal giudice di prime cure in concreto valutati con specifico riferimento alle suddette congiunte per addivenire all’effettuata quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale dalle medesime rispettivamente subito, la sopra riportata del tutto generica ed apodittica motivazione dell’impugnata sentenza si appalesa invero come meramente apparente, e pertanto inesistente, al riguardo, oltre che violativa del piu’ sopra evocato principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ non risultando a tale stregua dal giudice del gravame dato adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all’adottata liquidazione; del parametro standard adottato; delle modalita’ di calcolo; dell’incidenza assegnata ai parametri considerati; delle ragioni della mancata considerazione di altri e diversi parametri.
Per altro verso, il rigetto della domanda di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla madre della neonata e dalla sorella (OMISSIS) all’esito della “mancata ammissione dei capitoli di prova per testi formulata” e volta a provare “le sofferenze patite in conseguenza del lutto” (in particolare, avuto riguardo ai capitoli di prova dai ricorrenti in ossequio al disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, debitamente riportati nel ricorso: “-) le quotidiane visite al cimitero da parte di (OMISSIS); -) gli incubi notturni di (OMISSIS); -) le crisi di panico di (OMISSIS); -) l’astensione dalle frequentazioni amicali di (OMISSIS); -) la paura della piccola (OMISSIS) di perdere anche il secondo fratello”), la
cui formulazione fa riferimento ad elementi e circostanze relative alla rispettiva elaborazione del lutto al fine di delineare un quadro proprio nei termini dalla corte di merito ravvisato nella specie viceversa difettare e posto a base del rigetto (sulla base altresi’ dell’apodittica ed erronea – in quanto per tabulas smentita – affermazione secondo cui “gli stessi risultano valutativi”) in argomento, integra invero violazione anche del suindicato principio in base al quale la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se come nella specie il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere sancito all’articolo 2697 c.c., benche’ la parte abbia offerto di adempierlo (v. Cass., 8/2/2021, n. 2904; Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 3019/2019, n. 24205; Cass., 21/4/2005, n. 8357; Cass., 21/10/1992, n. 11491; Cass., 9/11/1981, n. 5915; Cass., 21/3/1979. n. 1627; Cass., 19/7/1975, n. 2867; Cass., 2/3/1963, n. 789).
Senza infine sottacersi che nell’impugnata sentenza risulta dalla corte di merito ulteriormente affermato che il “motivo di non ammissione limitato ad un solo teste, va considerato alla luce degli altri aspetti di inammissibilita’ dei capitoli di prova emersi e delle circostanze che si (in)tendeva provare, che non sono state supportate da altri elementi o circostanze”, formulazione che non consente invero di apprezzare l’iter logico-giuridico che la governa.

 

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio

Attesa la fondatezza nei suindicati termini dei motivi di ricorso, dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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