La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 23 giugno 2020, n. 12252.

La massima estrapolata:

La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un’attività svolta nell’esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto “ex tunc”, anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l’inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice.

Ordinanza 23 giugno 2020, n. 12252

Data udienza 26 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Fallimento – Curatore – Attività processuale – Autorizzazione del giudice delegato – Difetto – E’ suscettibile di sanatoria – Art. 31 co 2 l. fall. – Spese di giudizio – Compensazione – Presupposti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17908-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona dei rispettivi curatori pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento n. R.G. 14441/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 17/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

CHE:
1. – (OMISSIS) e (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ricorrono per cinque mezzi, nei confronti di Fallimento (OMISSIS) S.p.A., Fallimento (OMISSIS) S.p.A., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.p.A., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.p.A., contro il decreto del 17 maggio 2018 con cui il Tribunale di Roma, provvedendo su un reclamo spiegato dagli odierni ricorrenti ai sensi della L. Fall., articolo 26, nei confronti degli indicati fallimenti, nonche’ di altri soggetti coinvolti in un accordo transattivo concluso dai Fallimenti medesimi, nel dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 306 c.p.c., per rinuncia agli atti da parte dei reclamanti, li ha condannati a rifondere ai Fallimenti le spese di lite liquidate in complessivi 59.883,60, oltre spese generali, Iva e cpa.
2. – I Fallimenti resistono con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:
3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 83 c.p.c., in combinato disposto con l’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione del principio della regolare costituzione della parte resistente, la quale si sarebbe costituita in mancanza dell’autorizzazione del giudice delegato.
Il motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., l’articolo 360 c.p.c., commi 3 e 4, in combinato disposto con l’articolo 112 c.p.c., per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, censurando il decreto impugnato sul rilievo che i Fallimenti, dopo la dichiarazione di rinuncia agli atti da parte degli allora reclamanti, non avrebbero tempestivamente effettuato la richiesta delle spese di lite, non contenuta nell’originaria comparsa di costituzione.
Il terzo motivo denuncia violazione ed errata applicazione delle norme in materia di decadenze e preclusioni in cui sarebbero incorse le resistenti per aver spiegato la domanda di condanna alle spese di lite soltanto in sede di udienza, ed inoltre dopo che la materia del contendere la gia’ cessata per effetto della rinuncia.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., cosi’ come rielaborato a seguito dalla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, assumendo che nella specie ricorressero “tutti i validi motivi per compensare le spese di lite attesa la rinuncia del giudizio fatta dagli odierni ricorrenti prima della udienza camerale e considerato, altresi’, che controparte nulla aveva richiesto per le spese legali nonche’ per la circostanza che alcuna attivita’ istruttoria e’ stata compiuta”.
Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. nn. 3 e 4, censurando il decreto impugnato per la illegittima quantificazione operata nel dispositivo.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso e’ manifestamente infondato.
4.1. – Quanto al primo motivo e’ agevole osservare che, al di la’ del rilievo che la L. Fall., articolo 31, comma 2, esclude la necessita’ dell’autorizzazione del giudice delegato nei procedimenti promossi per impugnare atti del medesimo, sta di fatto che, secondo quanto documentato dai Fallimenti, l’autorizzazione era stata richiesta ed e’ stata rilasciata, sebbene in un momento successivo alla pronuncia del provvedimento impugnato.
Di guisa che trova applicazione il principio secondo cui la mancanza iniziale di autorizzazione, da parte del giudice delegato, al curatore, perche’ svolga attivita’ processuale, essendo attinente all’efficacia di attivita’ processuale svolta nell’esclusivo interesse del fallimento procedente, e’ suscettibile di sanatoria, con effetto ex tuffi.; anche mediante successiva autorizzazione in corso di giudizio, sempre – pero’ – che l’inefficacia degli atti non sia stata, nel frattempo, gia’ accertata e sanzionata dal giudice (Cass. 29 settembre 2004, n. 19528), cosa nella specie non avvenuta.
4.2. – Quanto al secondo motivo e’ sufficiente ricordare che, per ottenere la condanna del soccombente al pagamento delle spese non occorre alcuna specifica domanda della parte interessata, essendo detta condanna la conseguenza prevista dalla legge, in tema di spese giudiziali, che la parte soccombente e’ tenuta a sopportare (Cass. 17 aprile 1962, n. 735; Cass. 9 ottobre 1964, n. 2552; Cass. 10 ottobre 1967, n. 2368; Cass. 6 aprile 1971, n. 1002; Cass. 28 dicembre 1972, n. 3670; Cass. 29 ottobre 1973, n. 2819; Cass. 1 febbraio 1974, n. 288; Cass. 23 gennaio 1975, n. 267; Cass. 27 maggio 1975, n. 2146; Cass. 21 maggio 1979, n. 2940; Cass., 10 marzo 1980, n. 1592; Cass. 22 ottobre 1981, n. 5557; Cass. 13 marzo 1982, n. 1659; Cass. 23 luglio 1983, n. 5085; Cass. 21 dicembre 1983, n. 7532; Cass. 14 dicembre 1985, n. 6333; Cass., Sez. Un., 18 novembre 1988, n. 6242; Cass. 10 giugno 1997, n. 5174; Cass., Sez. Un., 10 ottobre 1997, n. 9859; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1938; Cass. 16 maggio 2003, n. 7639; Cass. 29 settembre 2006, n. 21244).
Va da se’ che nulla rileva l’iniziale mancanza della domanda di condanna alle spese nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata dai Fallimenti in data 23 aprile 2018 in vista dell’udienza camerale del 2 maggio 2018, sicche’ essi non potevano manifestare se non in udienza le proprie determinazioni in ordine alla rinuncia agli atti del giudizio depositata dai reclamanti poche decine di minuti prima dell’udienza fissata per le ore 12:30, per i fini dell’applicazione dell’articolo 306 c.p.c., u.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo tra loro.
4.3. – Quanto al terzo motivo valgono parimenti le considerazioni appena svolte, con l’ulteriore precisazione che la censura e’ palesemente fuori bersaglio laddove afferma che la condanna alle spese sarebbe stata pronunciata in “un momento successivo alla cessazione della materia del contendere”, a dire dei ricorrenti determinata dalla notificazione della rinuncia, versandosi in ipotesi di rinuncia intervenuta dopo la costituzione dei Fallimenti, tale da richiedere la pronuncia dichiarativa dell’estinzione prevista dal citato articolo 306 c.p.c., il quale contempla l’accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
4.4. – Con riguardo al quarto motivo e’ sufficiente richiamare il principio secondo cui, in tema di spese processuali, la facolta’ di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e’ tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facolta’, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualita’ di una compensazione, non puo’ essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (da ult. Cass. 26 aprile 2019, n. 11329).
4.5. – Il quinto motivo e’ inammissibile giacche’ muove da una premessa, quella della mancata indicazione dei criteri adottati per determinare la somma liquidata, che prescinde totalmente dal contenuto del provvedimento impugnato nel quale il Tribunale ha effettuato la liquidazione tenuto conto dell’ammontare dei compensi dell’avvocato previsti dal Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza alle quali deve aggiungersi una somma ulteriore per aumento percentuale, ex articolo 4 comma 2, per ciascuno dei resistenti oltre il primo costituitosi in giudizio con il medesimo avvocato ed avente la medesima posizione processuale.
5. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto anche in questo caso, ai sensi del citato D.M., articolo 4, comma 2, che lo stesso avvocato ha assistito piu’ soggetti aventi la stessa posizione processuale. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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