La liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 aprile 2021| n. 10367.

La liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, ove l’accertamento richiesto dal giudice sia unico, benché implicante attività interdipendenti tra loro, deve essere unitaria, e non per sommatoria di più voci tariffarie, presupponendo, viceversa, quest’ultima una pluralità di accertamenti. (La S.C. ha fatto applicazione di tale principio in relazione alla liquidazione del compenso per un incarico peritale riguardante la predisposizione di un piano millesimale di un condominio che implicava lo svolgimento di attività tra loro connesse, quali la misurazione dei vani e l’elaborazione matematica delle proporzioni ai fini dell’individuazione dei millesimi da assegnare ai singoli partecipanti alla comunione).

Ordinanza|20 aprile 2021| n. 10367

Data udienza 11 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: PROCEDIMENTO CIVILE – AUSILIARI DEL GIUDICE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21229/2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, e (OMISSIS);
– intimati –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 23/02/2016, R.G.n. 15/3146;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/01/2021 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) propose opposizione, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze, adottato dal Giudice presso il Tribunale di Grosseto in dipendenza dello svolgimento dell’opera, quale consulente tecnico, svolta nel procedimento civile, afferente la predisposizione di nuove tabelle millesimali condominiali in corso tra (OMISSIS), (OMISSIS) srl e (OMISSIS), ritenendo errata la tassazione del suo compenso siccome liquidata dal Giudice del giudizio di merito.
Il Giudice designato presso il Tribunale di Grosseto, nel contraddittorio con i soggetti interessati alla lite civile, ebbe a rigettare l’opposizione, osservando come correttamente fu liquidato il compenso in applicazione congiunta dei criteri Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, ex articoli 12 e 16 e come non poteva trovare applicazione il criterio residuale, indicato dal ricorrente, per giunta con tassazione del preteso in misura abnorme rispetto all’entita’ del lavoro svolto in concreto.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) articolando tre motivi.
(OMISSIS) s’e’ costituito a resistere con controricorso, che ha pure illustrato con nota difensiva, mentre la srl (OMISSIS) ed il (OMISSIS) sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal (OMISSIS) e’ fondato nei limiti di motivazione.
Con la prima ragione di doglianza il ricorrente deduce nullita’ dell’ordinanza impugnata poiche’ pronunziata da Giudice diverso dal Presidente del Tribunale o suo sostituto, cui per legge e’ assegnata funzionalmente la cognizione sulla questione de qua.
Il ricorrente osserva come, invece, il procedimento risulta esser stato assegnato a Giudice diverso dal sostituto del Presidente del Tribunale – deceduto – con dunque violazione delle disposizioni afferenti la stabilita competenza funzionale.
La censura appare inammissibile ex articolo 360 bis c.p.c. – siccome la norma e’ stata ricostruita ex Cass. su n. 7155/17 – posto che si pone in dissonanza con il consolidato insegnamento reso sul punto da questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n. 9879/12, Cass. sez. 1 n. 22292/20, Cass. SU n. 8366/07 -.
Difatti all’interno del medesimo Ufficio giudiziario non puo’ sorgere questione di competenza, bensi’ di mera irregolarita’ nella distribuzione degli affari secondo le tabelle organizzative approvate dal Consiglio Superiore, sicche’ la questione prospettata nel motivo di censura non assume rilevanza alcuna.
Con il secondo messo di impugnazione il (OMISSIS) lamenta violazione del disposto del Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, ex articoli 12 e 16, a disciplina del compenso spettante agli ausiliari del Giudice, in specie i consulenti tecnici, posto che l’incarico a lui affidato non risulta inquadrabile nelle previsioni di dette due norme.
Con la terza ragione di doglianza il ricorrente deduce nullita’ per difetto di motivazione o manifesta illogicita’ della pronunzia impugnata, posto che il Giudice grossetano ha malamente valutato l’opera professionale da lui espletata e malamente applicata la disciplina afferente la liquidazione del compenso a vacazioni.
La seconda censura coglie la testa del chiodo e comporta l’assorbimento della questione agitata nel terzo motivo di ricorso, che attiene specificatamente alla modalita’ di liquidazione del compenso con il criterio postulato dal ricorrente.
Il (OMISSIS) osserva come l’opera professionale assegnatagli con l’incarico affidato dal Giudice del procedimento di merito era in effetti complessa poiche’ richiedeva la formulazione di una nuova tabella millesimale del condominio e, non gia’, solo la verifica della correttezza di quello esistente.
Di talche’ egli dovette procedere a misurazione dei vari spazi necessari all’uopo e quindi procedere alla ripartizione ex novo dei millesimi di comproprieta’ dei beni comuni tra i titolari degli enti esclusivi.
In effetti con relazione a detta questione l’ordinanza impugnata non porta motivazione, posto che il Giudice designato s’e’ limitato a ritenere corretto quanto fatto dal Giudice del giudizio di merito, senza illustrare alcunche’ a sostegno di tale sua statuizione.
Dall’ordinanza impugnata tuttavia si ricava che il compenso risulta liquidato in forza dell’applicazione di due distinte disposizioni portate nel Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, ossia l’articolo 12 – afferente indagini in materia di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto ed altro – e l’articolo 16 – afferente indagini in materia di funzioni contabili amministrative di case, beni rustici ed altro -.
In tal modo la liquidazione risulta effettuata sulla scorta di due voci distinte della tariffa ministeriale come se in concreto gli accertamenti demandati al consulente fossero stati due e, non gia’, uno solo – Cass. sez. 2 n. 15306/20, Cass. sez. 2 n. 14292/18 -.
In realta’, nella specie, appare dato pacifico che al geom. (OMISSIS) fu richiesto di predisporre nuovo piano millesimale del condominio in signoria alle parti della causa di merito, eppertanto l’accertamento richiesto appare unico, anche se implica lo svolgimento di attivita’ d’accertamento interdipendenti tra loro – la misurazione dei vani interessati e l’elaborazione matematica delle proporzioni ai fini dell’individuazione dei millesimi da assegnare ai singoli enti in signoria esclusiva -.
Di conseguenza e’ insegnamento, dianzi ricordato di questa Corte Suprema, che anche la liquidazione dell’onorario deve esser unitaria poiche’ unitario era l’accertamento demandato dal Giudice con il quesito formulato.
In tale ipotesi la liquidazione va effettuata in percentuale se l’attivita’ svolta risulta inquadrabile in una delle specifiche fattispecie disciplinate dalla tariffa ministeriale ex Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, ovvero se lo sia riconducibile logicamente per estensione analogica – Cass. sez. 2 n. 23418/19, Cass. sez. 2 n. 17685/10 -, ma sempre con riferimento ad una specifica voce tariffaria e, non gia’, cumulativamente a due.
Difatti se l’attivita’ unitaria, per esser adeguatamente inquadrata ai fini della liquidazione del compenso nella tariffa ministeriale deve operarsi richiamo a distinte voci tariffarie, un tanto logicamente dimostra come la concreta attivita’ professionale svolta, in esecuzione dell’incarico affidato dal Giudice, sfugge all’inquadramento analogico in voce specifica della tariffa e quindi deve essere tassato mediante il criterio residuale delle vacazioni.
Di conseguenza l’ordinanza impugnata va cassata e la questione rimessa al Tribunale di Grosseto, in persona di altro Magistrato, il quale sulla scorta del principio di diritto dianzi enunciato provvedera’ a nuovo esame della questione ed anche provvedera’ a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimita’, ex articolo 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Grosseto, altro Magistrato, che anche provvedera’ a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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