La c.d. limitazione di responsabilità previsto dall’art. 275 cod. nav.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 30 novembre 2018, n. 30978.

La massima estrapolata:

L’istituto della c.d. limitazione di responsabilità previsto dall’art. 275 cod. nav. non può venire in rilievo qualora, a seguito del naufragio del natante, l’armatore, dovendo ottemperare all’ordine dell’autorità amministrativa di provvedere alla rimozione del relitto ed alla bonifica delle acque in cui si è verificato il naufragio, stipuli con un terzo un contratto di appalto per le relative operazioni, atteso che in tal caso il naufragio, sebbene da considerarsi come momento, sia pure terminale, del viaggio, non rappresenta il fatto determinativo dell’insorgenza dell’obbligazione di pagamento del relativo corrispettivo.

Ordinanza 30 novembre 2018, n. 30978

Data udienza 21 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16482-2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del Presidente del c.d.a. sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL (OMISSIS) SNC, (OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 549/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

RILEVATO

che:
1. La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la (OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS), ora (OMISSIS) s.p.a., e contro la (OMISSIS) (OMISSIS). s.n.c., ora (OMISSIS) s.r.l., avverso la sentenza dell’U marzo 2016, con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Distaccata di Adria, che nell’agosto del 2009, aveva accolto l’opposizione ai sensi dell’articolo 627 cod. nav. proposta dalle due societa’ intimate nel dicembre del 2005 avverso la sentenza dello stesso tribunale che aveva accolto in sede di reclamo collegiale contro il provvedimento negativo del giudice monocratico la richiesta della qui ricorrente di apertura di un procedimento di limitazione del debito ai sensi dell’articolo 275 quel codice. Detta richiesta era stata presentata dalla ricorrente stessa a seguito di due ingiunzioni di pagamento emesse dal Tribunale di La Spezia nei suoi confronti su ricorsi delle due societa’, rispettivamente per il pagamento del corrispettivo dell’appalto alla (OMISSIS) del recupero della draga “(OMISSIS)” e del motopontone “(OMISSIS)” e dell’appalto alla (OMISSIS) dei lavori di bonifica dagli idrocarburi riversati. Dette imbarcazioni, impegnate in lavori dell’arenile del Comune di (OMISSIS), erano affondate per le avverse condizioni del mare nella notte fra il (OMISSIS), mentre erano ormeggiate di fonte alla scogliera.
2. Al ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, hanno resistito con congiunto controricorso le due societa’ intimate.
3. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c. e non sono state depositate conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, mentre hanno depositato memoria entrambe le parti, ma quella ricorrente in ritardo e, dunque, inammissibilmente.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 275 c.n.”.
Vi si censura la sentenza impugnata quanto all’esegesi data da essa della norma dell’articolo 275 cod. nav.
1.2. Lo si fa in primo luogo adducendo – per quello che evidenzia la prospettazione – che nel procedervi la corte territoriale sarebbe incorsa in un errore logico, la’ dove a pagina 5, all’inizio dell’ultimo capoverso, avrebbe parlato “delle obbligazioni delle creditrici”, mentre, in relazione ai contratti di appalto per la rimozione dei relitti e la bonifica, l’obbligazione oggetto dell’istituto di cui all’articolo 275 citato sarebbe stata della ricorrente. Detto errore avrebbe inficiato la successiva affermazione che “a quelle obbligazioni l’armatore ha prestato consapevole adesione”.
1.3. L’assunto e’ innanzitutto volto a censurare una motivazione che la corte territoriale ha enunciato dopo avere formulato quella preliminare circa l’esegesi dell’articolo 275 cod. nav. E, quindi, in via di mera ulteriore conferma e spiegazione di essa. Sicche’, il preteso errore logico sarebbe rimasto del tutto irrilevante, se fosse stato sussistente.
A di la’ di tale rilievo l’errore e’ del tutto insussistente, giacche’ con il riferimento alle obbligazioni delle creditrici e’ di tutta evidenza che la corte lagunare ha voluto riferirsi alle obbligazioni assunte nell’economia dei contratti di appalto dalle societa’ resistenti quali appaltatrici e non invece all’obbligazione di pagamento del corrispettivo che la ricorrente doveva pagare, quale obbligazione corrispettiva nella prospettazione della medesima soggetta all’applicazione dell’articolo 275 citato.
1.4. Dopo la descritta censura si critica l’esegesi della sentenza impugnata a proposito dell’articolo 275, la’ dove si e’ cosi’ espressa:
decreto del 09.06.2005, questa stessa Corte ha ritenuto che lo stazionamento della chiatta all’ormeggio in un tratto di mare aperto antistante il litorale, non faccia venire meno l’ambito concettuale del termine “viaggio” usato dal legislatore, almeno finche’ il natante non abbia raggiunto il porto d’approdo. Con la sentenza n. 85/2009 il tribunale ha rilevato che, per quanto ampia possa essere la comprensione del termine “viaggio”, con l’affondamento del natante il viaggio deve ritenersi certamente finito. Tale affermazione va senz’altro condivisa. Infatti la norma prevede la limitazione del debito dell’armatore in due ipotesi. La prima riguarda le obbligazioni assunte in vista ed in occasione del viaggio e la seconda riguarda le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio. Occorre nel caso di specie avere riguardo alla seconda ipotesi, cioe’ alle obbligazioni sorte da atti o fatti compiuti durante il viaggio. La norma ha riguardo al momento genetico dell’obbligazione e lo colloca in un tempo, “durante il viaggio”, che da’ conto del perche’ di un tale beneficio a favore dell’armatore; esso e’ simmetrico al pericolo che il natante e il suo carico corrono durante i viaggi per mare, che sono notoriamente rischiosi. Tant’e’ che ha cura di precisare che dette obbligazioni non devono essere state contratte con dolo o colpa grave. Le obbligazioni delle odierne creditrici derivano da contratti stipulati in epoca ben successiva alla fine del “viaggio”, cioe’ a quando l’incertezza degli eventi possibili legati al viaggio non sussisteva piu’, e sono state assunte in piena consapevolezza della situazione, a viaggio terminato. Pertanto non possono rientrare nella procedura di limitazione del debito, proprio a causa del fatto che a quelle obbligazioni l’armatore ha prestato consapevole adesione. Diversamente opinando si avrebbe una giustificazione preventiva ad ogni premeditato inadempimento di obbligazioni che fosse da porre in relazione, anche in via mediata, con il “viaggio”. Nemmeno appare condivisibile la tesi dell’appellante, secondo la quale gli appaltatori dovevano ottenere la preventiva rinuncia della (OMISSIS) alla procedura di limitazione del debito, prima di sottoscrivere con lei i contratti di appalto. La tesi propone la medesima implausibile lettura della norma perche’ presuppone la non cogenza della controprestazione che 1″armatore va a pattuire con gli appaltatori, per essere il “viaggio” gia’ terminato e ogni evento possibile gia’ accaduto e noto all’armatore. L’intento non e’ compatibile con la ratio della norma che mira a proteggere soggetti che, in quanto colpiti da evento dannoso inaspettato e incolpevole, appaiono meritevoli di tutela rispetto alle obbligazioni assunte in epoca precedente all’evento.”.
1.5. Questa motivazione viene criticata sostenendo che:
“L’articolo 275 c.n., nella parte in cui afferma che il diritto alla limitazione sorge anche con riguardo (al)le obbligazioni perfezionatesi durante il viaggio, non dice affatto che la limitazione spetti solo per le obbligazioni perfezionatesi durante ovvero nel corso del viaggio, bensi’ anche a tutte quelle sorte da fatti o atti compiuti durante un viaggio, ancorche’ le obbligazioni che da tali fatti derivino si siano perfezionate in un momento successivo. Il naufragio, che nella motivazione della sentenza e’ il fatto che pone fine al viaggio, per necessita’ logica non puo’ che intendersi come accaduto nel corso del viaggio stesso, dato che solo dopo che si e’ consumato il viaggio e’ finito. Pertanto le obbligazioni dell’armatore, che nel caso di specie sono quelle di pagare i corrispettivi dei servizi di rimozione del relitto e di prevenzione dell’inquinamento e sorgono percio’ dal naufragio, non possono che ritenersi sorte da fatti compiuti durante il viaggio. La limitazione del debito dell’armatore in riguardo ad esse non puo’ percio’ essere esclusa.”.
1.6. La critica, che si risolve in buona sostanza nell’imputare alla sentenza impugnata di non avere sussunto la fattispecie concreta sotto la norma dell’articolo 275 cod. nav., e’ priva di fondamento.
Detta norma, com’e’ noto, nella versione originaria del suo primo comma, applicabile ratione temporis alla presente controversia (e modificata dal Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 111, articolo 12, comma 1, che ha circoscritto la facolta’ di limitazione del debito soltanto in favore dell’armatore “di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate”), prevedeva che per “le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l’armatore puo’ limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio”.
Il contenuto della norma va certamente individuato tenendo conto della norma precedente, l’articolo 274, ma il contenuto di quest’ultima non lo esaurisce. Infatti, posto che l’articolo 274 stabilisce nel suo comma 1 che “l’armatore e’ responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione” (con l’eccezione stabilita poi dal comma 2 per i fatti di c.d. salvataggio), risulta di tutta evidenza che nell’articolo 275, comma 1 il legislatore del codice ha inteso riferirsi certamente alla responsabilita’ dell’armatore indicata nell’articolo 274, comma 1 con la formula relativa alle “obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante”. Tale formulazione e’ idonea a comprendere la fattispecie indicata dall’articolo 274, comma 1 ma e’ piu’ ampia comprendendo anche “i fatti e gli atti compiuti durante il viaggio” direttamente dall’armatore con propri comportamenti.
La prima parte dell’articolo 275, invece, concerne, al contrario della seconda che evoca comunque obbligazioni insorte durante il viaggio, obbligazioni contratte dall’armatore prima ed in vista del viaggio.
1.7. Cio’ premesso, le obbligazioni di pagamento del corrispettivo assunte dalla ricorrente verso le resistenti come corrispettivo dell’appalto dei lavori di recupero dei relitti, anzi parrebbe, del relitto della “(OMISSIS)”, e dei lavori di bonifica e prevenzione dell’inquinamento, non rientrano certamente fra quelle cui allude la prima parte dell’articolo 275 e cio’ per l’assorbente ragione che si tratta di obbligazioni la cui causa costitutiva non si e’ collocata in un momento anteriore all’inizio del viaggio che porto’ le due imbarcazioni ad operare nel luogo in cui andarono perdute due mezzi. Per completezza, se la ricorrente, con evidenti fini di prevenzione, avesse stipulato con le due resistenti contratti di appalto per un’eventuale futura prestazione di recupero e di bonifica, qualora si fosse avverata la condizione dell’affondamento e detta prestazione fosse stata imposta, com’e’ accaduto nel caso di specie, dall’autorita’ amministrativa (la capitaneria di Porto di (OMISSIS)), sarebbe stato da escludere che, verificatasi la condizione, il corrispettivo pattuito potesse ritenersi soggetto all’istituto di cui all’articolo 275.
E’ sufficiente osservare che le obbligazioni condizionali in questione si sarebbero potute definire obbligazioni contratte “in occasione del viaggio”, ma non si sarebbero potute definire contratte “per i bisogni del viaggio stesso”, richiamando tale concetto una funzionalizzazione dell’obbligazione allo svolgimento del viaggio, mentre l’obbligazione sarebbe stata assunta per far fronte alle conseguenze di un evento, la perdita dell’imbarcazione, estranea ad esso, in quanto l’affondamento segnava la fine del viaggio.
Ferme tali considerazioni, e’ certo – come del resto ha fatto la corte veneziana – che l’aspirazione della ricorrente a collocare le dette obbligazioni sotto l’ambito dell’articolo 275 implica il verificare se possano essere ricondotte alla seconda ipotesi di cui al comma 1 norma cit., cioe’ quella delle “obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave”.
La risposta e’ negativa e bene e’ stata data in tal senso dalla corte territoriale. Essa ha valorizzato la circostanza che la stipulazione dei contrati di appalto e’ avvenuta dopo la conclusione del viaggio, che si doveva ravvisare necessariamente con l’affondamento delle imbarcazioni.
Ora la motivazione della sentenza impugnata, la’ dove mostra di valorizzare l’elemento temporale della insorgenza delle obbligazioni a viaggio terminato, si presta solo ad una correzione integrativa, che necessita per superare la critica svolta dalla ricorrente, la quale, come s’e’ veduto, sottolinea che le dette obbligazioni sarebbero state contratte comunque in ragione del naufragio, cioe’ per far fronte ad un’esigenza – quella di rimozione e bonifica – cagionata dal naufragio, evento che deve ritenersi parte, sebbene conclusiva, del viaggio dell’imbarcazione.
In pratica, l’esegesi proposta dalla ricorrente e’ che l’articolo 275, comma 1 comprenda, in relazione al verificarsi del naufragio dell’imbarcazione da considerarsi come momento terminale e dunque parte del “viaggio”, anche le obbligazioni che sorgono a caro dell’armatore non direttamente da tale momento terminale e, dunque, come suo automatico effetto, bensi’ a causa ed in dipendenza del suo verificarsi, ma sulla base del verificarsi di un’ulteriore accadimento.
1.8. L’esegesi prospettata dalla ricorrente non e’ corretta.
L’espressione “fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio” certamente e’ idonea a comprendere nell’ambito dei “fatti” l’evento del naufragio dell’imbarcazione, ma la previsione della operativita’ della limitazione puo’ riguardare le obbligazioni che nascono appunto da esso, come “fatto” accaduto durante il viaggio, dunque, quelle che lo abbiano come fatto costitutivo e siano da esso determinate. In altri termini l’evento del naufragio come momento sebbene terminale del viaggio deve essere esso stesso determinativo dell’insorgenza dell’obbligazione.
Ebbene nel caso di specie il naufragio, con riferimento all’operazione di recupero dell’imbarcazione e di bonifica, assume diretta efficacia determinativa solo di un’obbligazione di natura amministrativa, quella discendente dal doveroso provvedimento dell’autorita’ amministrativa, adottato dalla Capitaneria di Porto di (OMISSIS).
Essendo palese che tale obbligazione per la sua natura amministrativa e’ estranea alla limitazione della responsabilita’ di cui all’articolo 275, che concerne la responsabilita’ rilevante sul piano del diritto civile, si deve rilevare che, di fronte all’ingiunzione dell’autorita’ l’avere scelto la ricorrente di avvalersi dell’opera di societa’ terze stipulando con esse un appalto, anziche’ provvedere direttamente, lascia l’insorgenza delle obbligazioni inerenti il contratto di appalto del tutto al di fuori del determinismo causale del naufragio, che assume solo il valore di occasione che ha determinato l’insorgenza dell’obbligazione di intervenire. E’ tale insorgenza – per effetto della scelta, peraltro, effettuata in via alternativa al provvedere in proprio – che ha determinato la stipulazione degli appalti ed ha, dunque, giuocato come fatto causativo dell’obbligazione di pagamento dei corrispettivi.
Il naufragio, cioe’ il “fatto” riconducibile al viaggio, non ha determinato alcuna diretta efficacia causativa dell’insorgenza dell’obbligazione.
1.9. Corretta in tal modo ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c., cioe’ con l’espunzione dell’idea – per la verita’ solo adombrata e non espressa chiaramente – che il naufragio collocasse la vicenda al di fuori della fattispecie astratta dell’articolo 275, il primo motivo si deve ritenere infondato.
Lo e’ sulla base del seguente principio di diritto, che si enuncia non constando precedenti in termini: “L’istituto della c.d. limitazione di responsabilita’ previsto dall’articolo 275 cod. nav. non puo’ venire in rilievo qualora, a seguito del naufragio del natante, l’armatore, dovendo ottemperare all’ordine dell’autorita’ amministrativa di provvedere alla rimozione del relitto ed alla bonifica delle acque in cui si e’ verificato il naufragio, stipuli con un terzo un contratto di appalto per le relative operazioni, atteso che in tal caso il naufragio, sebbene da considerarsi come momento, sia pure terminale, del viaggio, non rappresenta il fatto determinativo dell’insorgenza dell’obbligazione di pagamento del relativo corrispettivo.”.
1.10. Le svolte considerazioni assorbono ogni altro profilo del primo motivo.
2. Con il secondo motivo e’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, “error in procedendo per aver la sentenza pronunciato su di un motivo di appello non tempestivamente formulato dalla parte”.
Il motivo concerne la valutazione con cui la corte territoriale ha scrutinato quella che ha definito seconda difesa svolta dalle appellate qui resistenti, relativamente alla sussistenza della colpa grave dell’armatore, cui allude l’articolo 275, comma 1 come causa ostativa all’applicazione della limitazione.
La tesi della ricorrente e’ che sul punto si era pronunciato il primo giudice reputando la colpa lieve e le resistenti non avevano riproposto la questione ai sensi dell’articolo 346 c.p.c..
Il motivo, se ne fosse possibile l’esame, sarebbe stato fondato per una ragione in iure rilevabile al dita’ della sua mancata invocazione, cioe’ quella che sarebbe stato necessario in realta’ l’appello incidentale (si vedano Cass., Sez. Un., nn. 7700 del 2016 e 11799 del 2017).
Senonche’, una volta consolidatasi la motivazione di esclusione in radice dell’applicabilita’ dell’articolo 275, il secondo motivo risulta assorbito.
3. Il terzo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in rel. agli articoli 275 cn e L. n. 472 del 1999, articolo 25”.
Anche di tale motivo, riguardo al quale le resistenti avevano non infondatamente eccepito che poneva una questione nuova non rilevante solo in iure, ma in facto (afferente al soggetto riguardo al quale doveva considerarsi la colpa grave), e dunque inammissibile, si deve rilevare l’assorbimento, una volta rigettato il primo motivo, atteso che detta questione supponeva cio’ che scrutinando il primo motivo si e’ escluso, cioe’ che l’articolo 275 fosse applicabile.
8. Il ricorso e’ rigettato.
9. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alle parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seimiladuecento, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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