La lesione di diritti inviolabili della persona

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 15 settembre 2020, n. 5455.

La lesione di diritti inviolabili della persona, come l’onore e la reputazione, garantiti dall’art. 2 della Costituzione, che fa sorgere, ex se, in capo all’offeso il diritto al risarcimento del danno morale ai sensi dell’art. 2059 c.c., costituisce un’ipotesi che deve essere oggetto di allegazione e prova.

Sentenza 15 settembre 2020, n. 5455

Data udienza 11 giugno 2020

Tag – parola chiave: Carabinieri – Reato di minaccia e ingiuria – Sentenza penale di condanna generica – Accertamento del fatto di reato – Valore

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8801 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Ri., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Mi. Ro., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione prima bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il risarcimento del danno biologico e morale patito per fatto illecito commesso da un superiore gerarchico condannato in sede penale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2020, svoltasi in video conferenza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, il consigliere Nicola D’Angelo;
Udito per l’appellante, che ha chiesto il passaggio in decisione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020, l’avvocato Antonio Rizzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-, carabiniere scelto, ha prestato servizio presso la Caserma dell’Arma di -OMISSIS- dal 28 settembre 2000 all’ottobre 2001. Nello stesso periodo egli ha sostenuto di essere stato oggetto di comportamenti aggressivi e ingiuriosi da parte del Comandante della stessa Caserma (l’intimato maresciallo -OMISSIS-) per i quali quest’ultimo è stato poi condannato per il reato di “minaccia e ingiuria continuata ad inferiore” (art. 81 c.p. e 196, commi 1 e 2, c.p.m.p.), nonché al risarcimento del danno dal Tribunale militare di Roma, con sentenza n. 34 del 18 maggio 2006.
1.2. A seguito della sentenza del Tribunale militare, per ottenere il disposto risarcimento del danno, il signor -OMISSIS- ha quindi proposto azione davanti al Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, che con sentenza n. 20608 del 17 dicembre 2008 ha declinato la propria giurisdizione, ritenendo la controversia rientrante tra quelle attribuite al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva sul rapporto di impiego dei militari.
1.3. Il signor -OMISSIS- ha quindi riassunto la causa dinanzi al Tar per il Lazio, chiedendo che l’Amministrazione della Difesa fosse condannata, in virtù del nesso di immedesimazione organica con il sottufficiale condannato, al pagamento di euro 16.003, a titolo di danno biologico, di euro 8.001, a titolo di danno morale ex art. 2059 c.c. derivante dalla pregiudizialità penale del pubblico dipendente accertata dal Tribunale militare di Roma con la sentenza soprarichiamata, e di euro 8.001,50, a titolo di danno morale conseguente alla lesione di valori costituzionalmente garantiti.
1.4. Il Tar per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, in quanto relativa al risarcimento del danno all’integrità psicofisica subito dal dipendente in conseguenza della violazione dei doveri in cui si articola il rapporto di lavoro: “Ed appunto con riguardo alla causa petendi, va osservato che il ricorrente reclama il risarcimento ai sensi dell’art. 2087 c.c. in quanto addebita all’amministrazione, quale datore di lavoro, specifiche violazioni di oneri e doveri di tutela facenti capo alla medesima, allegando fatti che sono strettamente pertinenti al rapporto lavorativo ed al dovere di vigilanza e oneri di protezione propri del datore di lavoro (pag. 7 del ricorso), la violazione del principio di buona fede e del dovere di correttezza incombente sui contraenti, che si estende anche ai rapporti di lavoro in ambito militare di cui costituiscono espressione diverse previsioni della normativa in materia (art. 3 del Regolamento di disciplina militare; art. 3 co. 2 e 4 co 3 e 21 della legge n. 328/87, art. 21 DPR 545/1986), oltre che la violazione dei principi sanciti dagli artt. 2 e 28 della Costituzione.
Peraltro nel caso in esame è evidente la “colpa d’apparato” consistente nella “carenza di sorveglianza” da parte dell’Amministrazione di appartenenza sull’operato dei propri funzionari: gli abusi perpetrati dal Capo Stazione sono stati possibili proprio grazie alla copertura del suo superiore gerarchico – copertura di cui lo stesso si vantava – e quindi proprio grazie al mancato svolgimento dell’attività di vigilanza e repressiva che l’Amministrazione aveva l’obbligo di esercitare. Tale attività avrebbe dovuto essere svolta correttamente e tempestivamente a difesa sia per assicurare il buon funzionamento e dell’immagine dell’istituzione sia per garantire ai dipendenti che in essa prestavano servizio un ambiente lavorativo sereno e adatto, prevenendo occasioni atte a compromettere l’integrità psico-fisica dei lavoratori. Ed appunto l’omissione di tale attività ha reso possibile il verificarsi degli episodi descritti dal ricorrente, che si sono verificati anche nei confronti di altri dipendenti, ed anche in passato, anche se sono stati denunciati solo in quest’occasione, e solo in parte, dal ricorrente, proprio per il timore di ritorsioni da parte degli interessati e per la convinzione dell’inutilità della denuncia di fatti che essi ritenevano che sarebbero stati “coperti” dai superiori. Anche sotto tale profilo va ribadita la responsabilità dell’Amministrazione per fatti del dipendente commessi in occasione dello svolgimento delle mansioni assegnate” e rientranti “all’interno della sfera di sorveglianza dell’Amministrazione” (Cass. III, 28.8.2007 n. 18184)”.
1.5. Lo stesso Tribunale ha tuttavia rilevato che, seppure l’Amministrazione non potesse invocare l’interruzione del rapporto di immedesimazione organica con il sottufficiale poi condannato, non risultava fondata la prospettazione del ricorrente sulla automatica rilevanza del giudicato penale formatosi nei confronti del Comandante della Caserma anche in ordine alla determinazione dei diversi profili di danno richiesti.
In particolare, nel caso di specie, il giudizio penale si sarebbe concluso con una condanna generica al risarcimento, senza una pronuncia specifica sul quantum.
1.6. Il Tar ha quindi rilevato che non fosse provato il danno non patrimoniale subito, escludendo al contempo la sussistenza del nesso causale tra il danno biologico lamentato (aggravamento della patologia -OMISSIS-) e la condotta illecita tenuta dal superiore gerarchico, ed ha di conseguenza respinto la domanda tesa alla definizione del quantum del risarcimento del danno biologico e morale, già accertato nell’an (nei rapporti con l’imputato) in sede di giudizio penale militare, nel quale l’esponente si era costituito parte civile.
1.7. Il giudice di primo grado ha ritenuto altresì applicabile l’art. 1227 c.c., rilevando che, “Se il comportamento scorretto del superiore gerarchico fosse stato immediatamente rappresentato ai superiori, questi sarebbero stati messi in grado di esercitare il potere di vigilanza e l’azione repressiva-correttiva ed in tal modo si sarebbe evitato il prodursi del danno lamentato. Invece il ricorrente ha atteso mesi prima di segnalare al Comandante di Compagnia (solo) alcuni degli atteggiamenti prevaricatori del superiore (le “corvé e” ingiustificatamente pretese quali il ripulire il garage dagli escrementi dei cani di proprietà dello stesso), senza menzionare le ulteriori richieste non attinenti al servizio (quali la pretesa di andargli a prendere il figlio a scuola o portagli cibarie e bevande all’ora di pranzo, etc.) ed anzi coprendo diversi abusi dallo stesso commessi (uso privato del telefono di ufficio, falso in atti d’ufficio, uso di elettrodomestici privati nell’archivio etc). Ed ha ulteriormente atteso prima di segnalare il comportamento “pilatesco” del Comandante di Compagnia ai livelli gerarchici superiori: solo a seguito dell’escalation dell’ostilità da parte del Maresciallo (evidentemente irritato per il coinvolgimento del superiore della cui complicità egli tanto si vantava) il ricorrente si è deciso ad investire della questione il Comandante del Gruppo, il quale ha finalmente risolto la situazione con un trasferimento del ricorrente. Solo successivamente nel luglio 2004 ha inviato un esposto anonimo da cui è scaturito il processo penale conclusosi con la sentenza in questione.
Ne consegue che, anche a ritenere che nel caso in esame sia configurabile un danno in re ipsa per effetto degli insulti e delle minacce subite dal predetto Maresciallo (cfr., nel senso del danno in re ipsa per il caso di ingiurie, Trib. Trento, Sent., 22-09-2014; Trib. Taranto Sez. II, Sent., 30-09-2014), il risarcimento del danno stesso va comunque escluso in applicazione dell’art. 1227 c.c. in quanto avrebbe potuto essere evitato e se il ricorrente avesse per tempo rappresentato la incresciosa situazione sovradescritta ai superiori richiedendo di conferire per le vie gerarchiche”.
2. Contro la parte della predetta sentenza che non ha riconosciuto i danni richiesti, il signor -OMISSIS- ha proposto appello sulla base dei seguenti profili di censura di seguito sinteticamente riportati.
2.1. Secondo l’appellante, il Tar, pur ritenendo pacificamente accertati i fatti in sede penale, avrebbe contraddittoriamente affermato che il giudice non avrebbe acquisito prove sufficienti sull’esistenza del danno biologico (aggravamento della patologia -OMISSIS-). Il giudizio penale ha invece accertato l’an, rinviando al giudice civile solo la quantificazione del danno sulla base della documentazione prodotta.
2.2. Quanto al danno morale, sussistendo il reato, il Tar non avrebbe potuto concludere per l’assenza di prova, tenuto conto che quest’ultimo poteva fondarsi anche su presunzioni.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 30 novembre 2015, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato una memoria il 31 agosto 2018.
4. L’intimato signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio il 2 giugno 2020, chiedendo anch’esso il rigetto del ricorso.
5. L’appellante ha depositato ulteriori documenti e memorie, per ultimo delle note d’udienza, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, l’8 giugno 2020, con le quali ha anche chiesto il passaggio in decisione della causa.
6. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, questa Sezione ha disposto un incombente istruttorio, per acquisire dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri la seguente documentazione:
“1. una documentata relazione circa le iniziative eventualmente assunte dall’appellante o dai suoi colleghi o comunque da altri carabinieri, anche in epoca precedente, per segnalare ai superiori le condotte vessatorie del comandante di stazione;
2. copia conforme di tutte le domande di trasferimento presentate dall’appellante nel periodo di permanenza presso la medesima stazione dove le condotte vessatorie sarebbero state poste in essere;
3. copia conforme di tutte le richieste inoltrate dall’appellante alla linea gerarchica al fine di poter conferire, nel periodo in questione, con il comandante di Compagnia, con quello del Gruppo o comunque con altro ufficiale superiore rispetto al comandante di stazione;
4. copia conforme di tutte le comunicazioni pervenute ad uffici dell’Arma dei Carabinieri, anche se in forma anonima, aventi per oggetto la segnalazione delle condotte illecite poste in essere dal comandante della stazione;
5. ogni altro documento idoneo a segnalare alla linea gerarchica le condotte del comandante della stazione”.
6.1. L’incombente istruttorio è stato adempiuto dall’Arma dei Carabinieri mediante il deposito degli atti richiesti effettuato il 22 luglio 2019.
7. La causa è stata quindi trattenuta per la definitiva decisione, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, nell’udienza tenutasi in video conferenza l’11 giugno 2020.
8. Preliminarmente, il Collegio rileva che la costituzione in giudizio dell’intimato maresciallo -OMISSIS-, contrariamente a quanto indicato nella schermatura riepilogativa NSIGA, non è priva della sottoscrizione digitale del difensore e della procura asseverata (cfr. deposito del 3 giugno 2006 e modulo deposito atti e documenti annesso).
9. Ciò premesso, l’appello non è fondato.
10. Va in primo luogo rilevato che – dalla documentazione depositata in esito all’istruttoria disposta con la citata ordinanza n. -OMISSIS-(cfr. relazione esplicativa della Legione Carabinieri Lazio, Gruppo -OMISSIS-, del 16 luglio 2019) – si evince che l’appellante fin dal suo arrivo presso la sede di servizio di -OMISSIS- ha palesato difficoltà di inserimento, tanto da presentare istanza di trasferimento per la stazione di -OMISSIS-, non accolta dal Comando di Corpo per esigenze di organico e di servizio.
Una successiva richiesta di trasferimento nel dicembre del 2001, motivata da incompatibilità caratteriale con il proprio comandante di Stazione, veniva respinta per le stesse regioni, mentre nel 2003 il ricorrente non accettava il trasferimento proposto dal Comando presso la Stazione di -OMISSIS-.
Dalla stessa documentazione è inoltre emerso che, sebbene ascoltato dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, egli non ha poi recepito i consigli di quest’ultimo, tesi a ripristinare un clima di serenità con il Comandante della Stazione e gli altri colleghi, restando di fatto isolato e non intraprendendo specifiche iniziative verso il comportamento vessatorio del superiore.
Quanto alle infermità sofferte, la documentazione depositata in esisto all’istruttoria indica che dal 2000 al 2001 il ricorrente ha sofferto di -OMISSIS-ed ha anche accusato un disturbo -OMISSIS-.
11. Va poi sottolineato che la sentenza del Tribunale militare di Roma all’origine della vicenda, pur condannando l’intimato maresciallo -OMISSIS- al risarcimento del danno in favore del ricorrente, costituitosi parte civile, non ha stabilito l’ammontare dello stesso, in assenza di una istanza provvisionale fornita di prove sull’esatta dimensione dello stesso.
In questo quadro dunque il giudice, che deve apprezzare la sussistenza e la determinazione del danno, non può prescindere dall’esame del contenuto probatorio prospettato, non potendo il solo accertamento dell’an ritenersi sufficienti per disporre il risarcimento richiesto.
12. Nel primo motivo di appello il ricorrente sostiene che – pur non avendo mai negato la preesistenza della patologia “-OMISSIS-I grado sec. -OMISSIS–” – gli eventi dannosi verificatisi durante la permanenza alla stazione di -OMISSIS- (settembre 2000-ottobre 2001) avrebbero aggravato la stessa patologia.
12.1. Tuttavia, il solo accertamento della condotta e la sua qualificazione in termini di illecito non possono ritenersi sufficienti, come detto, alla condanna dell’autore del reato al risarcimento dei danni conseguenti, essendo invece necessario che l’interessato dia prova sia dell’esistenza del danno risarcibile, sia del nesso causale tra questo ed il fatto illecito (il ricorrente quanto all’esistenza del danno biologico ha depositato un referto del 26 giugno 2003 in cui si attesta la patologia “-OMISSIS-“. La prova dell’esistenza del nesso causale con gli eventi oggetto della sentenza del Tribunale militare sarebbe poi costituita dalla relazione del suo consulente medico del 21 maggio 2008).
12.2. L’Amministrazione correttamente ha invece sostenuto che il ricorrente era già affetto dai medesimi disturbi prima di assumere servizio presso la sede in questione ed ha quindi contestato l’esistenza del nesso di causalità (peraltro, lo stesso appellante ha presentato istanza di riconoscimento della causa di servizio in data 30 marzo 2000 per “-OMISSIS–“, istanza poi respinta sulla base del parere del Comitato di verifica).
12.3. In sostanza, la patologia rappresentata risultava essere preesistente al suo arrivo nella Stazione di -OMISSIS- e quindi non è stata né causata, né aggravata dalla condotta del superiore gerarchico (dall’istruttoria è anche emersa l’esistenza nell’agosto 2001 di uno stato di preoccupazione legato alla gravidanza difficile della moglie – cfr. osservazioni sulla proposta di trasferimento della Compagnia di -OMISSIS- del 13 settembre 2003).
13. Con il secondo motivo di appello, il ricorrente sostiene che per il Tar sarebbero stato sufficiente richiamare, per dichiarare la sussistenza del danno morale, le risultanze dell’istruttoria dibattimentale e le sommarie informazioni raccolte in sede penale, dai quali è emerso lo stato di vessazione psicologica subito.
13.1. La tesi non può essere condivisa. L’efficacia della sentenza di condanna di cui all’art. 651 c.p.p. nel presente giudizio ha rilievo solo con riferimento all’accertamento del fatto reato, ma non su gli altri elementi emersi nel corso del procedimento penale.
In pratica le informazioni emerse in quella sede non possono essere ritenute, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c. in ordine alla sussistenza del danno morale.
13.2. Nei reati di danno, inoltre, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l’accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un’ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (cfr. Cass. civile, Sez. III, n. 8477/2020).
13.3. D’altra parte, la lamentata lesione di diritti inviolabili della persona, come l’onore e la reputazione, garantiti dall’art. 2 della Costituzione, che fa sorgere, ex se, in capo all’offeso il diritto al risarcimento del danno morale ai sensi dell’art. 2059 c.c., costituisce pur sempre un’ipotesi che deve essere oggetto di allegazione e prova (cfr. ex multis, Cass. civile, Sez. VI, n. 10596/2020).
14. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e per l’effetto va confermata la sentenza impugnata.
15. Sussistono giusti motivi, anche connessi alla vicenda penale, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello (n. 4197/2015), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute o comunque le vicende relative alle parti comunque ivi citate.
Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020, svoltasi da remoto in audio conferenza ex art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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