La legge n. 24 del 2017 non ha effetti retroattivi

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|29 gennaio 2021| n. 2143.

La legge n. 24 del 2017 non ha effetti retroattivi e trova applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; di conseguenza, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. e non quella dettata dall’art. 72 quater l.f. rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all’analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretitiva a una applicazione retroattiva della legge n. 124 del 2017.

Sentenza|29 gennaio 2021| n. 2143

Data udienza 1 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di leasing – Leasing finanziario – Applicazione della Legge n. 124/2017 se i presuppsoti per la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore non si sono verificati al momento della sua entrata in vigore – Esclusione degli effetti retroattivi della Legge n. 124/2017 – Fallimento dell’utilizzatore solo dopo la risoluzione – Distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo – Applicazione dell’art. 1526 cc e non dell’art. 72 quater l.f. – Onere del concedente di formulare domanda di insinuazione al passivo con l’indicazione della clausola penale stipulata in suo favore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f.

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez.

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11272-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona della mandataria e procuratrice speciale (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO (r.g. n. 152/2015), depositato il 06/03/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS) e Mario Pecoraro per delega orale.

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto del 6 marzo 2018, rigettava l’opposizione della (OMISSIS) S.p.A., in amministrazione straordinaria, allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., al quale non erano stati ammessi i crediti vantati dalla societa’ opponente per l’importo relativo ai canoni insoluti di taluni contratti di leasing stipulati con la (OMISSIS) s.r.l. in bonis e risolti in data 10 aprile 2014, precedente al fallimento (dichiarato l’ (OMISSIS)), a seguito della volonta’ della concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa in conseguenza dell’inadempimento della utilizzatrice.
A sostegno della decisione, il Collegio osservava che: a) essendosi i contratti di leasing, aventi natura traslativa (per essere il valore del bene oggetto del contratto ben superiore all’importo convenuto per l’esercizio del diritto d’opzione), risolti prima della dichiarazione di fallimento della societa’ utilizzatrice, doveva trovare applicazione l’articolo 1526 c.c. e non gia’ il Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 72-quater (di seguito: L. Fall.); b) non poteva, dunque, trovare ingresso la domanda di pagamento dei canoni insoluti, avendo la concedente diritto, oltre alla restituzione del bene, solo ad un equo compenso, che, tuttavia, non era stato fatto oggetto di alcuna richiesta, ne’ poteva reputarsi compreso nella domanda svolta; c) peraltro, la clausola (articolo 21 dei contratti di leasing) che, nel disciplinare gli effetti della risoluzione, consentiva al concedente di trattenere i canoni riscossi e il pagamento di quelli insoluti, era da ritenersi “iniqua ai sensi dell’articolo 1526 c.c., comma 2, e dovrebbe, dunque, essere equitativamente ridotta”.
2. – Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso la (OMISSIS) S.p.A., quale mandataria e procuratrice speciale della (OMISSIS) S.p.A., a sua volta cessionaria di Nuova Banca delle Marche S.p.A. con riferimento alla res litigiosa di cui era originariamente titolare (OMISSIS) S.p.A. in amministrazione straordinaria, affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi.
Ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, il Fallimento (OMISSIS) s.r.l..
La causa, gia’ fissata per la trattazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. dinanzi alla Sezione Sesta-1, con ordinanza interlocutoria n. 28459 del 5 novembre 2019, e’ stata rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile necessitando ulteriori approfondimenti, alla luce dei rilievi svolti nella memoria di parte controricorrente, in riferimento alla questione di diritto proposta con il primo motivo di ricorso, vertente sui rapporti tra articolo 1526 c.c. e la disciplina successivamente introdotta dalla L. n. 124 del 2017 in materia di leasing finanziario.
Prima della celebrazione dell’udienza pubblica, depositate conclusioni da parte del pubblico ministero (anticipatorie delle conclusioni orali ai sensi dell’articolo 379 c.p.c.), il Primo Presidente ha ritenuto di assegnare tale ricorso a queste Sezioni unite, per identita’ di questione rispetto a quelle esaminate dalle ordinanze interlocutorie n. 5022 e n. 7933 del 2020.
In prossimita’ dell’udienza pubblica hanno depositato memoria entrambe le parti private, nonche’ il pubblico ministero le proprie conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, l’eccezione di parte controricorrente sul difetto di legittimazione ad impugnare della (OMISSIS) S.p.A. va disattesa alla luce del principio per cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso e’ legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell’atto nell’intestazione dell’impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (tra le altre, Cass., 11 aprile 2017, n. 9250, Cass., 15 maggio 2020, n. 8975).
Nella specie, la (OMISSIS) S.p.A. (e per essa la mandataria (OMISSIS) S.p.A.) ha allegato (in premessa del ricorso: pp. 1-6) di essere cessionaria della res litigiosa in forza di specifico provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (prodotto, unitamente ad altri richiamati in detta premessa, unitamente al deposito del ricorso), mentre l’eccezione della controricorrente risulta affatto generica e, dunque, inidonea a scalfire allegazione e prova fornite dalla ricorrente.
2. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 72-quater e articolo 1526 c.c., per aver il Tribunale erroneamente escluso l’applicazione di detta prima disposizione (e applicato la seconda), senza tener conto che la stessa avrebbe dovuto trovare applicazione analogica a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, articolo 1, commi 136-140, quale intervento normativo che “anche per l’epoca pregressa ed anche per l’ambito extrafallimentare”, si palesa come “ineludibile chiave interpretativa, che pone al centro il carattere locativo e finanziario del contratto di leasing, privilegiando una regolazione unitaria dell’istituto che priva di fondamento le distinzioni operate da parte della dottrina e dalla stessa giurisprudenza”, confermando l’inapplicabilita’ dell’articolo 1526 c.c.”.
Ne consegue, secondo la ricorrente, che, “ogni qual volta vi sia uno scioglimento del contratto, anche prima della dichiarazione di fallimento, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e’ tenuto a versare al fallimento successivamente dichiarato l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al totale dei canoni scaduti e a scadere”.
2.1. – Il motivo introduce il tema oggetto del contrasto di giurisprudenza che ha determinato la rimessione anche del presente ricorso all’esame di queste Sezioni Unite, in quanto gia’ investite della decisione di analoghe questioni, a seguito – come detto – delle ordinanze interlocutorie della Terza Sezione civile n. 5022 e n. 7933 del 2020.
Tale contrasto muove dalla premessa dell’esistenza di un diritto vivente formatosi sulla distinzione, in seno al contratto di leasing finanziario (o locazione finanziaria), tra leasing di godimento (in cui il rapporto ha essenzialmente una funzione di finanziamento a scopo, per l’appunto, di godimento e, quindi, con una previsione dei canoni su base eminentemente corrispettiva di tale scopo, essendo marginale ed accessoria la pattuizione relativa al trasferimento del bene alla scadenza dietro pagamento del prezzo d’opzione) e leasing traslativo (in cui il rapporto e’ indirizzato anche al trasferimento del bene, in ragione di un apprezzabile valore residuo di esso al momento della scadenza contrattuale, notevolmente superiore al prezzo d’opzione, mostrando i canoni anche la consistenza di corrispettivo del trasferimento medesimo) e della affermata diversita’ di regole applicabili all’una o all’altra fattispecie negoziale, avendo la giurisprudenza di questa Corte ribadito, per circa un trentennio, in modo affatto costante e coeso (a partire dalle coeve decisioni del 13 dicembre 1989, n. 5569, n. 5571, n. 5573 e n. 5574; con l’avallo poi della sentenza n. 65 del 7 gennaio 1993 di queste Sezioni Unite), che gli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing traslativo sono regolati per analogia dall’articolo 1526 c.c.
Orientamento, questo, che non e’ mutato anche a seguito dell’introduzione, ad opera del Decreto Legislativo n. 5 del 2006, dell’articolo 72-quater L. Fall., ascrivendosi la disciplina di tale norma non gia’ al profilo della risoluzione del contratto di leasing, bensi’ del suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell’utilizzatore (tra le altre, Cass., 29 aprile 2015, n. 8687; Cass., 9 febbraio 2016, n. 2538).
Invero, la fermezza dell’indirizzo in esame si rinviene anche in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, la quale, ai commi da 136 a 140 dell’articolo 1, ha dettato una disciplina organica ed unitaria del leasing, superando la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, sebbene le decisioni in tal senso non prendano posizione sulla portata e sugli effetti di detta legge (Cass., 19 febbraio 2018, n. 3945; Cass., 18 giugno 2018, n. 15975; Cass., 12 febbraio 2019, n. 3965).
Un siffatto diritto vivente – come detto, costante e coeso per circa un trentennio – e’ stato invece contrastato da una serie di pronunce di questa Corte (a partire da Cass., 29 marzo 2019, n. 8980, seguita poi da: Cass., 20 agosto 2019, n. 18545; Cass., 30 settembre 2019, n. 24438; Cass., 28 ottobre 2019, n. 27545), inclini a valorizzare, in via interpretativa, proprio la novella legislativa del 2017, giungendo alla conclusione che, in ragione dell’innovazione del quadro normativo di riferimento (gia’ inciso dal citato articolo 72-quater L. Fall., ma anche da ulteriori settoriali interventi legislativi), l’articolo 1526 c.c. non possa trovare applicazione nel caso di risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing, traslativi o di godimento che fossero, in quanto e’ stata superata, per l’appunto, la tradizionale distinzione, di origine pretoria, tra leasing traslativo e di godimento, quale figure ora accomunate in una regolamentazione unitaria e a vocazione generale anche quanto ai stabiliti effetti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore.
Secondo tale piu’ recente indirizzo, gli effetti delle novita’ normative si “riverberano… anche sui contratti cui esse non sarebbero applicabili ratione temporis: non gia’ per effetto di una non consentita applicazione retroattiva, ma per effetto di una “interpretazione storico-evolutiva, secondo cui una determinata fattispecie negoziale (…) non puo’ che essere valutata sulla base dell’ordinamento vigente, posto che l’attivita’ ermeneutica non puo’ dispiegarsi “ora per allora, ma all’attualita’””; e cio’ sul presupposto che, sino al definitivo accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, non si siano esauriti i relativi effetti.
Di qui, il principio per cui le conseguenze della risoluzione dei contratti di leasing, antecedente al fallimento dell’utilizzatore e sottratti ratione temporis all’efficacia diretta della L. n. 124 del 2017, debbano essere disciplinate in via analogica dalla L. Fall., articolo 72-quater, che esibisce la medesima regolamentazione di quella poi fatta propria dalla novella piu’ recente.
L’interrogativo sulla tenuta di quest’ultimo orientamento (che anche le ordinanze interlocutorie sopra richiamate sollevano) impone, quindi, di indagare sulla perdurante applicabilita’ dell’articolo 1526 c.c. ai contratti di leasing risolti prima dell’entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 e, in estrema sintesi, sulla possibilita’, o meno, di predicare il ricorso al procedimento analogico attraverso (l’interpretazione “evolutiva” di) una norma sopravvenuta rispetto alla fattispecie concreta che dovrebbe disciplinare.
2.2. – Ritengono queste Sezioni Unite che non possa darsi seguito all’orientamento giurisprudenziale piu’ recente, inaugurato dalla sentenza n. 8980 del 2019, e che, dunque, debba assicurarsi continuita’ al diritto vivente di risalente formazione (ma, come detto, ribadito anche da pronunce successive a quella portatrice di overruling), che ha costantemente tratto dall’articolo 1526 c.c., in forza di interpretazione analogica, la disciplina atta a regolare gli effetti della risoluzione per inadempimento di contratto di leasing (traslativo) verificatasi prima dell’entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 e del fallimento dell’utilizzatore resosi inadempiente.
Queste le ragioni che convincono di dover risolvere nei termini appena evidenziati l’ingeneratosi contrasto di giurisprudenza, conseguendone, quindi, l’infondatezza del motivo di ricorso in esame.
2.3. – Giova precisare sin d’ora, in termini piu’ generali (o di sistema) che, ai fini dell’approdo nomofilattico che si ritiene di privilegiare, non e’ affatto in discussione la forza propulsiva dell’attivita’ interpretativa rimessa al giudice, anche nella sua declinazione di ermeneutica c.d. evolutiva (o storico-evolutiva), affinche’ l’ordinamento giuridico risponda, in ogni momento, alle esigenze cangianti della realta’ socio-economica di riferimento, nei confronti della quale l’interprete deve sempre tendere lo sguardo attento a cogliere l’emersione di nuove ed effettive esigenze meritevoli di tutela.
E l’anzidetto canone interpretativo – che si coordina con gli altri (letterale, teleologico, sistematico) per guidare lo svolgimento dell’interpretazione giuridica, cosi’ da costituire un complesso di criteri filtranti la “lettura” delle norme, le quali, in quanto modelli deontici di condotta, necessitano di trovare concreta attuazione e, quindi, di essere immerse nella realta’ viva e mutevole dell’ordinamento – puo’ ben esplicare la propria modalita’ operativa anche nutrendosi del diritto positivo di piu’ recente conio, successivo, dunque, all’assetto regolatorio pertinente alla disciplina da interpretare, gettando su di essa un luce retrospettiva capace di disvelarne senso e orientamento anche differenti da quelli sino ad allora affermati, ove rispondenti alle predette esigenze.
Ne’ l’interpretazione giuridica cosi’ dinamicamente modulata si rende disarmonica con il disegno legislativo degli ultimi tre lustri volto – attraverso le varie riforme del processo civile di legittimita’ (da cui le disposizioni, introdotte o novellate, dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, articolo 363 c.p.c., articolo 374 c.p.c., comma 3, e articolo 384 c.p.c., comma 1) – ad implementare lo spazio vitale della funzione nomofilattica della Corte di cassazione sempre piu’ nell’ottica valoriale della certezza del diritto e della sicurezza giuridica, a presidio di un trattamento uniforme dei cittadini dinanzi al giudice, quale precipitato immediato del principio di eguaglianza, cosi’ da accreditare il “precedente” come regola “forte” di decisione di casi a venire e, dunque, elevandolo a criterio e misura della prevedibilita’ e calcolabilita’ riguardo alla decisione di controversie future.
Al “precedente”, infatti, e’ affidato quel grado di stabilita’ che il dinamismo propulsivo dell’ordinamento giuridico, alimentato dal mutamento dei fattori ambientali (socio-economici) regolati, rende, comunque, solo tendenziale e che l’evoluzione giurisprudenziale sa, per l’appunto, cogliere in un incessante riequilibrio delle condizioni atte a garantire tutela ai beni/interessi che, come detto, a buon ragione la reclamino in termini di effettivita’ proprio attraverso lo jus dicere.
Tuttavia, non puo’ l’attivita’ di interpretazione delle norme, come tale, superare quei limiti che si impongono nel suo svolgimento e che danno la misura della distinzione di piani sui quali operano, rispettivamente, il legislatore e il giudice, tanto da non potersi collocare il “precedente” stesso, seppure proveniente dal giudice di vertice del plesso giurisdizionale (e, dunque, anche se integrativo del parametro legale: articolo 360 bis c.p.c., n. 1), allo stesso livello della cogenza che esprime, per statuto, la fonte legale (cfr. anche Corte Cost., sent. n. 230 del 2012), alla quale il giudice e’ (soltanto) soggetto (articolo 101 Cost., comma 2).
Il legislatore, infatti, “introduce nell’ordinamento un quid novi che rende obbligatorio per tutti un precetto o una regola di comportamento”; il giudice, come detto, “applica al caso concreto la legge intesa secondo le comuni regole dell’ermeneutica (Corte Cost. n. 155 del 1990) e in tal modo ne disvela il significato corretto, pur sempre insito nella stessa, in un dato momento storico, quale espressione di un determinato contesto sociale e culturale” (Cass., S.U., n. 4135/2019).
E’ in tal senso, pertanto, che la funzione assolta dalla giurisprudenza e’ di natura “dichiarativa”, giacche’ riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale e’ volta a riconoscere l’esistenza e l’effettiva portata, “con esclusione formale di un’efficacia direttamente creativa” (Cass., 25 febbraio 2011, n. 4687; Cass., S.U., 24 aprile 2004, n. 21095).
2.3.1. – Sicche’, l’attivita’ interpretativa giudiziale, sia pure a vocazione, per l’appunto, “evolutiva”, e’ segnata, anzitutto, dal limite di tolleranza ed elasticita’ dell’enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell’inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa (Cass., S.U., 11 luglio 2011, n. 15144; Cass., S.U., 22 giugno 2018, n. 16957 Cass. SU n. 27755/2018).
Cio’ consente di affermare, anzitutto, che, al fine di poter colmare l’eventuale lacuna che l’ordinamento esibisca rispetto alla disciplina di un caso concreto, il procedimento analogico (o interpretazione/integrazione analogica) esige (articolo 12 preleggi, comma 2) che la disposizione (analogia legis) o lo stesso “principio generale dell’ordinamento” (analogia iuris), che a quel caso forniranno la regula iuris in quanto si possa ravvisare la “eadem ratio” – ossia la medesima ragione giustificativa che legittima il ricorso al procedimento stesso, cio’ implicando il riconoscimento a monte di un rapporto di similitudine fondato sulla comunanza di elementi (giuridici o fattuali), strutturali e/o funzionali, rilevanti devono essere presenti all’interno dell’ordinamento (quali norme frutto dell’attivita’ interpretativa svolta) nel momento in cui il giudice si trova a doverli applicare, non potendo egli fare opera creativa nei termini appena evidenziati.
2.3.2. – Inoltre, non puo’ l’interpretazione delle norme da parte del giudice “interferire sul terreno della vigenza della legge che e’ connessa alla sua entrata in vigore come dalla stessa predeterminata con regole generali (articoli 10, 11, 14 e 15 disp. gen.) o specifiche vincolanti per l’interprete” (cosi’ la citata Cass., S.U., n. 4135/2019).
Ai fini del presente scrutinio viene in rilievo la regola dettata dal citato articolo 11 delle “preleggi” (“la legge non dispone che per l’avvenire”), in forza della quale, ove non sia il legislatore stesso a disporre in via retroattiva – e cio’ puo’ avvenire espressamente (anche tramite norma di interpretazione autentica) ovvero implicitamente (la retroattivita’ essendo anche desumibile, se inequivocabile, in via interpretativa dalla disposizione interessata) -, un tale potere non e’ esercitabile dal giudice, neppure per il tramite del procedimento analogico, essendo l’efficacia temporale della fonte disponibile solo per il legislatore e pure per esso in termini tali da non poterne fare uso arbitrario (tra le molte, Corte Cost., sentenze n. 104 e n. 194 del 2018; Cass., S.U., 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass., S.U., 7 maggio 2020, n. 8631).
L’efficacia retroattiva di una norma e’, infatti, attributo eccezionale di essa, che deroga, per l’appunto, alla regola posta dal richiamato articolo 11, la quale, sebbene non assistita da garanzia costituzionale (giacche’ a tale livello l’irretroattivita’ della legge trova presidio immediato soltanto nella materia penale: articolo 25 Cost.), fonda pur sempre un vincolo tendenziale nell’attivita’ dello stesso legislatore, che non puo’ debordare (Cass., S.U., 7 maggio 2020, n. 8631) da quei limiti (seppure non assoluti, ma bilanciabili con altri principi costituzionali) che il Giudice delle leggi ha inteso come “valori di civilta’ giuridica”, tra cui, eminentemente, “il rispetto del principio di ragionevolezza”, “la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto”, “la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico”, “il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (tra le molte, sentenze n. 397 del 1994, n. 209 del 2010, n. 308 del 2013, n. 69 del 2014).
Limiti, o almeno alcuni dei quali (la certezza del diritto e la tutela dell’affidamento), che sono ritenuti cogenti (e non solo per legislatore, ma anche per il formante giurisprudenziale) pure in ambito di diritto sovranazionale, sia eurounitario (come, in particolar modo, messo in risalto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: tra le altre, sentenza del 14 aprile 1970, in causa C-68/69; sentenza del 7 luglio 1976, in causa C-7/76; sentenza del 16 giugno 1998, in causa C-162/96), che convenzionale.
Ambito, quest’ultimo, nel quale, peraltro, si rende maggiormente aderente al thema decidendum la tutela somministrata, piu’ che dall’articolo 6 CEDU (giacche’ rilevante essenzialmente allorquando la legge retroattiva venga ad influenzare indebitamente controversie nelle quali e’ parte lo Stato o, comunque, ad alterare il principio di parita’ delle armi), dall’articolo 1 del Protocollo addizionale alla stessa Convenzione, nella lata accezione che la stessa Corte EDU fornisce della protezione della proprieta’ (attraverso la nozione di “bene” inteso come diritto patrimoniale: tra le altre, Corte EDU, sentenza del 7 giugno 2012, Centro Europa s.r.l. c. Italia), per l’incidenza pregiudizievole della norma retroattiva sul legittimo affidamento di rilevanza economica che il privato possa aver maturato in virtu’ della (interpretazione giurisprudenziale, nella specie, della) legislazione previgente.
2.3.2.1. – Tuttavia, proprio in riferimento alla tutela del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica e della certezza del diritto (che, nei termini sopra precisati, sono anche parte dello statuto del precedente nomofilattico), la garanzia costituzionale cessa con l’entrata in vigore della legge, non potendosi estendere sino a coprire modificazioni pro futuro dell’assetto normativo vigente.
Cio’ che, del resto, e’ affermazione di principio che si rinviene anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che sovente ha ritenuto che il principio del legittimo affidamento “non puo’ essere esteso fino a impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore” (sentenza 29 giugno 1999, in C-60/98; sentenza 3 settembre 2015, A2A, C-89/14; sentenza 26 maggio 2016, in C-260/14 e C-261/14).
Con l’avvento della nuova legge si pone, dunque, un problema di effetti intertemporali rispetto alla disciplina previgente, che, se non regolati quest’ultimi direttamente dal legislatore tramite disposizioni che modulano la transizione dalla vecchia disciplina alla nuova (e, dunque, intervengono sui profili di eventuale ultrattivita’ della prima o retroattivita’ della seconda), sono da risolversi in base alla teoria del c.d. “fatto compiuto”, che questa Corte da tempo risalente ha inteso seguire in modo costante (tra le altre, Cass., S.U., 12 dicembre 1967, n. 2926, Cass., 20 marzo 1969, n. 858, Cass., 11 luglio 1975, n. 2743, Cass., 29 aprile 1982, n. 2705; Cass., 28 aprile 1998, n. 4327, Cass., 28 settembre 2002, n. 14073, Cass., 3 luglio 2013, n. 16620, Cass., 2 agosto 2016, n. 16039, Cass., 13 ottobre 2016, n. 20680, Cass., 14 ottobre 2019, n. 25826, Cass., S.U., n. 29459 del 2019, citata).
La retroattivita’ normativa, infatti, e’ da apprezzarsi come sussistente allorquando una disposizione di legge introduca, sulla base di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti gia’ assoggettati all’imperio di una legge precedente, una nuova disciplina degli effetti che si sono gia’ esauriti sotto la legge precedente, ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell’entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione, pur essendo possibile separare ontologicamente gli uni dagli altri e non sussistendo tra i medesimi un rapporto di inerenza o dipendenza.
Non e’ dato, invece, ravvisare la retroattivita’ di una norma allorche’ essa disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo lato sensu effetti di un pregresso fatto generatore (previsti e considerati nel quadro di una diversa normazione), siano distinti ontologicamente e funzionalmente (indipendentemente dal loro collegamento con detto fatto generatore), in quanto suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l’esercizio di poteri e facolta’ non consumati sotto la precedente disciplina.
E tanto si verifica mediante la sopravvenuta introduzione di nuovi presupposti, condizioni e facolta’ per il riconoscimento di diritti e obblighi inerenti al pregresso fatto generatore, ovvero mediante la sopravvenuta soppressione o limitazione dei presupposti, condizioni e facolta’ per il riconoscimento suddetto, se ancora non avvenuto definitivamente.
2.4. – Sulla scorta di tali piu’ generali premesse occorre, quindi, considerare che, sino al momento dell’entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124 (e, segnatamente, del suo articolo 1, commi 136-140), il leasing e’ rimasto sostanzialmente un contratto soltanto socialmente tipico, articolato in distinte forme e strutture dalla pratica commerciale, unificate dall’operazione di finanziamento volta a consentire ad un soggetto (il c.d. utilizzatore o lessee) il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all’apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il c.d. concedente o lessor) il quale, con proprie risorse finanziarie, consente all’utilizzatore di soddisfare un interesse che, altrimenti, non avrebbe avuto la possibilita’ o l’utilita’ di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene e, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l’anticipazione del capitale (cosi’ Cass., S.U., 5 ottobre 2015, n. 19785).
In questo contesto, pertanto, e’ sorta e si e’ sviluppata la distinzione tra leasing traslativo e di godimento (come innanzi ricordata), che porta come conseguenza rilevante quella della diversificazione delle rispettive discipline in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore.
Nel leasing di godimento, la risoluzione non si estende alle prestazioni gia’ eseguite, secondo quanto disposto dall’articolo 1458 c.c., comma 1, secondo periodo, in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, riscontrandosi piena sinallagmaticita’ tra le reciproche prestazioni; sicche’, l’utilizzatore e’ tenuto a restituire il bene, mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse, oltre al risarcimento del danno per l’inadempimento verificatosi.
Nel leasing traslativo, la risoluzione resta soggetta all’applicazione in via analogica delle disposizioni di cui all’articolo 1526 c.c., con riguardo alla vendita con riserva della proprieta’, per cui l’utilizzatore e’ obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo, pero’, diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d’uso, oltre al risarcimento del danno.
La ragione di questa distinzione nella disciplina degli effetti risolutori tra le due figure di leasing e’ quella di far fronte, nel caso di leasing traslativo, all’esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell’autonomia privata la’ dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l’acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) piu’ di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell’utilizzatore stesso (tra le molte, Cass., 4 luglio 1997, n. 6034).
Ed e’ questa l’esigenza che, del pari, costituisce la ragione giustificativa della complessiva disciplina recata dall’articolo 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprieta’, come del resto si evince gia’ dalla Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile del 1942, ivi declinandosi chiaramente l’intento di ovviare, nella fase patologica del rapporto, agli abusi della prassi commerciale nei confronti della posizione del compratore e, al tempo stesso, a fornire equilibrata tutela pure al venditore, attraverso la previsione dell’equo compenso e del risarcimento del danno, anche in quest’ultimo caso, pero’, avendo di mira, attraverso la previsione dell’istituto della riduzione della penale eccessiva, l’equita’ contrattuale e il contrasto ad ogni indebita locupletazione ingenerata dall’autonomia privata.
2.5. – La legge del 2017 e’ stata preceduta, comunque, da taluni interventi legislativi, ma di portata eminentemente settoriale, volti a regolare aspetti o modelli peculiari del leasing finanziario, come gli effetti dello scioglimento del contratto a seguito del fallimento dell’utilizzatore (L. Fall., articolo 72-quater, introdotto dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006 (dal 1 settembre 2021, Decreto Legislativo n. 14 del 2019, articolo 177, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155”) ovvero gli effetti dello scioglimento del medesimo contratto nell’ambito del concordato preventivo (L. Fall., articolo 169-bis, comma 5, come introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 132 del 2015), nonche’ la disciplina di una specifica tipologia di leasing, quello di immobile da adibire ad abitazione principale (L. n. 208 del 2015, articolo 1, commi 74-80).
La L. n. 124 del 2017, articolo 1, commi 136-140, superando, quindi, la logica della regolamentazione specifica e settoriale, ha fornito una tipizzazione legale del contratto di leasing finanziario in termini di fattispecie generale e unitaria (facendo convergere in un unico tipo il leasing di godimento e quello traslativo: segnatamente in tal senso il comma 136), mutuandone morfologia e funzione da un radicato substrato economico-sociale, cosi’ da plasmare in disciplina positiva l’esperienza lungamente maturata nel
contesto regolatorio dell’autonomia privata, alimentato,
costantemente, anche dall’attivita’ ermeneutica della giurisprudenza.
La regolamentazione tipica si sofferma, anzitutto, sul profilo dell’inadempimento dell’utilizzatore, stabilendo (comma 137) che “(c)ostituisce grave inadempimento… il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.
Le conseguenze dell’inadempimento dell’utilizzatore “ai sensi del comma 137”, in termini di risoluzione del contratto sono dettate dal comma 138, che (allineandosi, nella sostanza anche se con talune differenze, ai pregressi assetti regolatori specifici e settoriali), prevede che “il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e’ tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonche’ le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e’ inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente”.
Il successivo comma 139 regola una specifica procedura per la vendita o la riallocazione del bene concesso in godimento, nel rispetto dei valori di mercato e in base a “criteri di celerita’, trasparenza e pubblicita’ adottando modalita’ tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell’utilizzatore”.
Infine, il comma 140 fa salva la disciplina settoriale, sia quella dettata dalla L. Fall., articolo 72-quater, sia quella del leasing immobiliare per abitazione principale, di cui alla L. n. 208 del 2015.
2.5.1. – La disciplina recata dalla L. n. 124 del 2017 non ha, pero’, carattere retroattivo, essendo essa priva degli indici che consentono di riconoscerle efficacia regolativa per il passato, non avendo in tal senso disposto lo stesso legislatore, ne’ proponendosi la novella di operare una interpretazione autentica di un assetto legale precedente, in quanto essa interviene, in modo innovativo, a colmare una lacuna ordinamentale circa la disciplina del contratto di locazione finanziaria, cui soltanto il formante giurisprudenziale aveva posto rimedio attraverso l’integrazione analogica di cui si e’ gia’ detto.
L’efficacia della legge del 2017 e’, dunque, pro-futuro, senza che il legislatore si sia, pero’, preoccupato di dettare una disciplina intertemporale, avuto riguardo ai rapporti contrattuali in corso di svolgimento al momento della sua entrata in vigore. Disciplina che, pertanto, occorre individuare in forza del gia’ ricordato principio (o teoria) del c.d. “fatto compiuto”, che, come detto, questa Corte ha enunciato come regolatore delle interferenze dello jus superveniens sui rapporti giuridici suscettibili di esservi incisi e, tra questi, quelli di durata, tra cui, per l’appunto, il contratto di leasing.
2.5.1.1. – Deve ritenersi che l’applicazione della nuova legge e’ consentita, nei confronti di contratto di leasing finanziario concluso antecedentemente alla sua entrata in vigore (e che sia sussumibile nella fattispecie delineata dal comma 136; la’ dove, di norma, tale riscontro e’ positivo, giacche’ detta fattispecie negoziale mutua morfologia e funzione del tipo dalla realta’ socio-economica), allorche’, ancora in corso di rapporto, non si siano ancora verificati i presupposti (legali o convenzionali) della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore: ossia non si sia verificato, prima dell’entrata in vigore di detta legge, il fatto generatore degli effetti giuridici derivanti dalla applicazione del diritto previgente.
La nuova regolamentazione (e, segnatamente, quella dettata dai commi 137 e 138) incide, sul piano funzionale, sullo svolgimento del rapporto negoziale, ma non anche, sul piano genetico, sulla fattispecie che lo origina (ossia, investe il contratto non come “fatto storico”, quanto come regolamento programmatico di interessi), disciplinandone il profilo patologico dell’inadempimento dell’obbligazione fondamentale gravante sull’utilizzatore, quella del pagamento dei canoni (c.d. inadempimento finanziario), tipizzando rigidamente la misura della gravita’ della condotta idonea a determinare la risoluzione del contratto di leasing e sottraendo al giudice quella valutazione che l’articolo 1455 c.c., quale norma generale, declina in termini elastici. Valutazione, quest’ultima, che, pero’, rimane necessaria (non solo per l’inadempimento che concerne il lato del concedente, ma anche) per inadempimenti dell’utilizzatore diversi da quello scolpito dal comma 137, riguardanti, ad esempio, il lato gestionale (utilizzo, manutenzione, conservazione, etc.) del bene concesso in leasing.
In altri termini, il “fatto compiuto” e’, nella specie, quello che genera la responsabilita’ del debitore (l’utilizzatore) ai sensi dell’articolo 1218 c.c. e cioe’ l’inadempimento – quale evento attinente al rapporto – che e’ idoneo a legittimare, come effetto, la risoluzione del contratto; inadempimento che la L. n. 124 del 2017 tipizza (plasmandolo come presupposto settoriale) in guisa tale da determinare il discrimine tra il “prima” e il “dopo” ai fini dell’applicazione della novella.
E il comma 137 – al pari del successivo comma 138, che disciplina gli effetti della risoluzione contrattuale in modo indefettibilmente collegato (per dettato normativo) all’inadempimento declinato dal comma 137 – e’ norma imperativa, non avendo altrimenti ragione d’essere la tipizzazione ex lege della gravita’ dell’inadempimento (ancorata al mancato pagamento di un certo numero di canoni mensili o trimestrali) a fronte di possibili deroghe pattizie (del resto, quasi sempre presenti nella prassi commerciale), che attribuiscono al concedente il potere risolutivo per il mancato pagamento di un solo canone o, comunque, di inadempimenti di carattere finanziario ben meno gravi di quello contemplato dalla norma anzidetta.
Questo, peraltro, comporta l’inefficacia ex nunc della clausola risolutiva espressa (articolo 1456 c.c.), apposta a contratto di leasing in corso che non abbia ancora maturato i presupposti della risoluzione ai sensi del citato comma 137, ove calibrata in termini diversi e meno favorevoli per l’utilizzatore di quanto previsto dalla legge con norma imperativa per l’inadempimento di tipo finanziario.
La novella legislativa, dunque, viene a condizionare la stessa autonomia contrattuale delle parti nel senso di impedire alla clausola contraria alla sopravvenuta norma non derogabile (in pejus, in quanto stabilita a tutela dell’utilizzatore stesso) di operare dal momento di entrata in vigore di quest’ultima, ossia di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano gia’ prodotti.
Ne’, del resto, la stessa clausola risolutiva espressa, in contrasto con lo jus superveniens a carattere imperativo, sarebbe, come tale, in grado di poter determinare quelle peculiari conseguenze della risoluzione disciplinate dal menzionato comma 138, in quanto queste, come detto, sono dalla legge correlate allo specifico fatto-inadempimento previsto dal comma 137.
2.6. – Non puo’, dunque, la L. n. 124 del 2017 trovare applicazione per il passato, ossia per i contratti di leasing finanziario in cui si siano gia’ verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex articolo 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori non potranno essere, per detti contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell’articolo 1 della medesima legge (ai quali si correla, poi, il procedimento di vendita o riallocazione del bene regolato dal successivo comma 139).
2.6.1. – Ne’ e’ predicabile l’esito – fatto proprio dall’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla citata Cass. n. 8980 del 2019 – di una applicazione analogica della disciplina dettata dalla L. Fall., articolo 72-quater, in caso di scioglimento di contratto di leasing ad opera del curatore nell’ambito di procedura fallimentare, siccome assunta in guisa di principio generale proprio alla luce, retrospettiva, della novella legislativa del 2017 e in forza del comune denominatore, tra le due fattispecie, rappresentato dalla attribuzione al concedente del diritto alla restituzione del bene concesso in godimento e all’utilizzatore o alla curatela del ricavato della vendita o di altra allocazione del bene medesimo, detratto l’ammontare del credito residuo (nella portata specificamente stabilita per ciascuna fattispecie interessata).
E’ jus receptum (tra le altre, Cass., 9 febbraio 2016, n. 2538, Cass., 13 febbraio 2017, n. 3750, Cass., 7 settembre 2017, n. 20890, Cass., 15 settembre 2017, n. 21476, Cass., 12 giugno 2018, n. 15202, Cass., 18 giugno 2018, n. 15975, Cass., 17 aprile 2019, n. 10733, Cass., 24 gennaio 2020, n. 1581) che l’articolo 72-quater L. Fall., introdotto dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006 – sebbene quanto agli effetti da essa regolati ha superato la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, assumendo a proprio fondamento una disciplina unitaria del leasing improntata alla causa del contratto di finanziamento – e’ norma, di natura eccezionale, a valenza e portata endoconcorsuale, presupponendo lo scioglimento, per volonta’ del curatore e quale conseguenza del fallimento, del contratto ancora pendente a quel momento.
Sicche’, la norma fallimentare mantiene salda la distinzione strutturale esistente tra la nozione di risoluzione contrattuale e quella di scioglimento del contratto, quale facolta’ riconosciuta ad una pluralita’ di rapporti pendenti tra il contraente ed il fallito, tra i quali, per l’appunto, anche il leasing, che rientra nel novero dei contratti che – al momento dell’apertura del concorso – restano sospesi secondo la regola generale di cui alla L. Fall., articolo 72, comma 1.
Del resto, proprio nell’ambito di detta distinzione, si apprezza la diversita’ di tutela somministrata dai due istituti, quello dello scioglimento contrattuale volto a riconoscere tendenzialmente solo una tutela restitutoria e non anche risarcitoria (secondo quanto si evince anche dalla L. Fall., articolo 72, comma 4), come invece accorda il rimedio generale della risoluzione per inadempimento, la cui azione potra’ essere coltivata nei confronti della procedura ove promossa prima della dichiarazione di fallimento, dovendo il contraente far valere le conseguenti pretese restitutorie e di risarcimento del danno ai sensi della L. Fall., articoli 92 e ss., come stabilito dal comma 5 del citato articolo 72.
Ed e’ proprio in ragione di tutte le evidenze appena elencate che il “diritto vivente” ha escluso – in assenza di una eadem ratio e di simili elementi, strutturali e/o funzionali, rilevanti – che la disciplina dettata dalla L. Fall., articolo 72-quater potesse trovare applicazione analogica in caso di contratto di leasing finanziario risolto, per inadempimento dell’utilizzatore, prima del fallimento di quest’ultimo, avendo invece rinvenuto la disposizione idonea a colmare la lacuna ordinamentale, in coerenza con i criteri di cui all’articolo 12 preleggi, in quella generale codicistica dell’articolo 1526 c.c., in ipotesi di leasing traslativo.
Ma tale giuridica configurazione della L. Fall., articolo 72-quater non ha subito una trasmutazione con l’avvento della disciplina di cui alla L. n. 124 del 2017, articolo 1, comma 136-140, la quale, anzi, al citato comma 140 ha stabilito che “(r)estano ferme le previsioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 72-quater (…)”, con cio’ ribadendo la specialita’ della norma fallimentare e la sua portata circoscritta all’ambito di specifica pertinenza.
L’assunto, quindi, che la L. Fall., articolo 72-quater possa costituire la disposizione applicabile analogicamente ad un contratto di leasing finanziario risolto prima dell’entrata in vigore dell’articolo 1, commi 136-140, della L. n. 124 del 2017 (ma pur sempre nella vigenza della stessa norma fallimentare, altrimenti si avrebbe, secondo quanto innanzi detto, una illegittima attivazione del procedimento analogico, in quanto fondata su disposizione non presente nell’ordinamento) trova sostegno – come, peraltro, diffusamente argomentato dal pubblico ministero con le proprie conclusioni scritte – non gia’ in una interpretazione (storico) evolutiva delle norme implicate, bensi’ in una operazione disallineata rispetto ai criteri posti dall’articolo 12 preleggi e avente carattere di dissimulata applicazione retroattiva della stessa L. n. 124 del 2017, quale esito che, stante l’efficacia pro futuro di essa, e’ inibito al formante giurisprudenziale per le ragioni dianzi esposte.
Per i contratti di leasing traslativo, che non siano soggetti, ratione temporis, alla regolamentazione della legge anzidetta, resta, dunque, valida la soluzione adottata dal diritto vivente di individuare, per analogia legis, nella disposizione dell’articolo 1526 c.c. la disciplina della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, essendo comunque sorretta da una ratio giustificativa rispondente all’esigenza di dare equilibrato assetto alle posizioni delle parti di un contratto atipico, forgiato da una risalente prassi commerciale e al quale il formante giurisprudenziale ha fornito stabilita’ di assetto e certezza applicativa (fattori che quella stessa prassi richiede per un suo ordinato sviluppo), rimasto tale sino all’entrata in vigore della novella legislativa del 2017, che ha tipizzato legalmente (nei termini sopra precisati) la figura, unitaria, della locazione finanziaria.
2.7. – Ne’ la giurisprudenza di questa Corte che, da circa un trentennio, ha rinvenuto nell’applicazione analogica dell’articolo 1526 c.c. la norma parametro di regolamentazione del leasing traslativo, quale traducente il regolamento pattizio social-tipico, e’ rimasta sorda a talune critiche provenienti dalla dottrina e a certe sollecitazioni dei giudici di merito, rivolte, in particolare, a dare, per contro, significativo rilievo alla causa di finanziamento che sostanzia (effettivamente, anche se non in modo del tutto assorbente) l’operazione commerciale in esame e, con cio’, a vitalizzare la sintesi degli interessi delle parti in una causa concreta che quell’orientamento consolidato verrebbe a mortificare.
Nello stesso “diritto vivente” si coglie, infatti, la maturata consapevolezza di quale sia la declinazione di quella causa in concreto e, quindi, dell’interesse del concedente di ottenere, nel caso di risoluzione contrattuale per inadempimento dell’utilizzatore, “l’integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell’operazione; non quello di ottenere la restituzione dell’immobile, che normalmente non rientrava fra i beni di sua proprieta’ alla data della conclusione del contratto, ne’ costituiva oggetto della sua attivita’ commerciale” (Cass., 17 gennaio 2014, n. 888).
Di qui, anzitutto il rilievo per cui l’equo compenso, ai sensi dell’articolo 1526 c.c., comma 1, comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilita’ come nuovo e il logoramento per l’uso, ma non include il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione (Cass., 24 giugno 2002, n. 9162, Cass., 2 marzo 2007, n. 4969, Cass., 8 gennaio 2010, n. 73, Cass., 24 gennaio 2020, n. 1581) e, secondo la sua ordinaria configurazione di danno emergente e di lucro cessante (articolo 1223 c.c., che impone che il danno patrimoniale sia integralmente ristorato, in applicazione del principio di indifferenza), tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto (Cass. n. 888 del 2014 – che, tra l’altro, evoca al riguardo, sebbene soltanto in guisa di utile supporto ermeneutico e non gia’ come diritto positivo applicabile alla fattispecie, la Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale stipulata ad Ottawa il 28 maggio 1988 e ratificata dalla L. n. 259 del 1993 – e Cass. n. 15202 del 2018, citate).
2.7.1. – Il risarcimento del danno del concedente puo’, pero’, essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell’articolo 1382 c.c. e in questo senso si e’, del resto, dispiegata l’autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo “contratto di leasing”, come risulta dalla stessa casistica oggetto di cognizione giudiziale, anche da parte di questa Corte di legittimita’.
In tale contesto, quindi, si e’ fatta applicazione del comma 2 dell’articolo 1526 c.c. e del principio, gia’ contemplato dall’articolo 1384 c.c. (di cui la prima disposizione e’ un portato specifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, della penale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, cosi’ da ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento integrale (Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128).
Ecco, dunque, che la complessiva operazione – originatasi in seno all’autonomia privata e sussunta, attraverso l’analogia, nell’articolo 1526 c.c. – trova la sua compiuta regolamentazione attraverso la peculiare rilevanza che viene ad assumere il comma 2 dello stesso articolo 1526 c.c., ossia la norma che disciplina la clausola penale (c.d. clausola di confisca) e, quindi, il risarcimento del danno spettante in base ad essa al concedente in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore.
Ed e’ attraverso lo spettro filtrante di detta disposizione che la giurisprudenza di questa Corte ha potuto selezionare quali delle clausole standardizzate dall’autonomia privata fosse o meno meritevole di tutela alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente e rispondente, quindi, ad un equilibrato assetto delle posizioni delle parti contrattuali.
Pertanto, si e’ ritenuto manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedente la proprieta’ del bene, gli consente di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, cio’ comportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene (tra le molte, Cass., 27 settembre 2011, n. 19732, nonche’ la citata Cass. n. 1581 del 2020).
E’ stata, invece, reputata coerente con la previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l’acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonche’ Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031).
Trattasi, dunque, di patto che, quale espressione di una razionalita’ propria della realta’ socio-economica, ha trovato origine e sviluppo nell’ambito dell’autonomia privata, il cui regolamento e’ stato, per un verso, assunto dal legislatore a parametro di una disciplina dapprima solo settoriale e specifica (tra cui quella dettata dalla L. Fall., articolo 72-quater) e poi, da un dato momento in avanti, generale (con la L. n. 124 del 2017) e, per altro verso, dalla giurisprudenza a metro di rispondenza alla ratio della disciplina applicata analogicamente al contratto di leasing traslativo.
2.7.2. – In tale prospettiva va allora considerato che, ove la vendita o altra allocazione sul mercato del bene concesso in leasing non avvenga, non vi puo’ essere (come precisato da Cass. n. 15202 del 2018, citata) “in concreto una locupletazione che eluda il limite… ai vantaggi perseguiti e legittimamente conseguibili dal concedente in forza del contratto”.
Per cui resta fermo il diritto dell’utilizzatore “di ripetere l’eventuale maggior valore che dalla vendita del bene (a prezzo di mercato)” ricavi il concedente, “rispetto alle utilita’ che (quest’ultimo)… avrebbe tratto dal contratto qualora finalizzato con il riscatto del bene” (quale tutela gia’ settorialmente tipizzata legalmente, come detto, dalla stessa L. Fall., articolo 72-quater). Con l’ulteriore puntualizzazione che, nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa “dovra’ esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex articolo 1375 c.c.” (cosi’ ancora Cass. n. 15202 del 2018).
Se, invece, il contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva (acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprieta’ del bene: c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell’articolo 1526 c.c., comma 2, andra’ ridotta dal giudice, anche d’ufficio (ove, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione – in senso stretto – nel rispetto delle preclusioni di rito: Cass., 12 settembre 2014, n. 19272), nell’esercizio del potere correttivo della volonta’ delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass., S.U., n. 18128 del 2005, citata) e, quindi, nella specie dovendo operare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (tra le altre, Cass. n. 4969 del 2007, citata, e Cass., 21 agosto 2018, n. 20840).
A tal riguardo, tenuto conto delle circostanze concrete del caso oggetto di sua cognizione, occorrera’ che il giudice privilegi la soluzione innanzi evidenziata, e, quindi, ferma restando l’irripetibilita’ dei canoni gia’ riscossi, provveda ad una stima del bene ai valori di mercato al momento della restituzione dello stesso (se il bene non sia stato venduto o altrimenti allocato e, dunque, in tale evenienza costituendosi a parametro i valori rispettivamente conseguiti) e, quindi, detragga il valore stimato dalle somme dovute al concedente, con eventuale residuo da attribuire – in fattispecie (come quella in esame) di fallimento dell’utilizzatore successivo alla intervenuta risoluzione contrattuale – alla curatela.
In siffatto contesto, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere di formulare una domanda di insinuazione al passivo, L. Fall., ex articolo 93, in seno alla quale, invocando l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, offra al giudice delegato la possibilita’ di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva; e per consentire siffatta valutazione da parte del giudice delegato, e’ chiaro onere dell’istante quello di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa.
2.8. – Il motivo di ricorso in esame e’, dunque, infondato e, alla luce delle argomentazioni che precedono, vanno enunciati i seguenti principi di diritto:
“A) La L. n. 124 del 2017 (articolo 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicche’, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’articolo 1526 c.c. e non quella dettata dalla L. Fall., articolo 72-quater, rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all’analogia legis, ne’ essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della L. n. 124 del 2017.
B) In base alla disciplina dettata dall’articolo 1526 c.c., in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, L. Fall., ex articolo 93, in seno alla quale, invocando ai fini del risarcimento del danno l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovra’ offrire al giudice delegato la possibilita’ di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l’onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa”.
3. – Con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per aver il Tribunale, nonostante la ritenuta inapplicabilita’ della L. Fall., articolo 72-quater in riferimento alla domanda di insinuazione al passivo della concedente, evidenziato la “astratta pretendibilita’” da parte di quest’ultima delle penali contrattuali e affermatone “una pretesa iniquita’”, senza che, pero’, potesse pronunciarsi sulla eventuale loro eccessivita’, ex articolo 1384 c.c., in quanto non fatte oggetto della domanda di insinuazione al passivo fallimentare.
3.1. – Il motivo e’ inammissibile.
Lo e’, anzitutto, nella prospettiva in cui viene veicolata la censura, poiche’ essa si appunta su un passaggio motivazionale del decreto impugnato che assume natura di obiter dictum, in quanto privo di valenza effettuale rispetto alla decisione adottata, limitatasi al rigetto dell’opposizione e non affatto statuente sulla riduzione equitativa della clausola penale.
Lo e’ (inammissibile), comunque, giacche’ il decreto impugnato da’ atto che l’articolo 21 dei contratti di leasing stipulati tra la societa’ concedente e quella utilizzatrice in bonis – disciplinante la c.d. clausola di confisca, in forza della quale, alla risoluzione del contratto, la “Banca”, tra l’altro, ha diritto alla “acquisizione… di ogni somma gia’ pagata dal cliente”, nonche’ diritto “di ottenere il pagamento di tutte le somme che risultano maturate a carico del cliente” – e’ stato “invocato (dall’opponente)”.
Cio’ posto, parte ricorrente muove una censura affatto generica, assumendo, in contrasto con quanto emerge puntualmente dalla decisione impugnata, un vizio di ultrapetizione che avrebbe dovuto, invece, contrastare con l’indicazione specifica del contenuto degli atti processuali, nonche’ con la loro localizzazione processuale (ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), dai quali far emergere che la richiesta applicazione della clausola contrattuale anzidetta in realta’ non vi era stata in sede di opposizione L. Fall., ex articolo 99.
Non solo la ricorrente manca di assolvere a detto onere (tra le altre, Cass., 4 marzo 2013, n. 5344), ma nel proposto motivo neppure deduce, congruamente, di non aver mai richiesto che, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, fosse applicato l’articolo 21 degli stipulati contratti di leasing, limitandosi a dedurre che non aveva previamente chiesto di insinuare nel passivo fallimentare il credito nascente da detta clausola contrattuale.
Cio’ che, semmai, avrebbe comportato un errore del giudice dell’opposizione privo di rilevanza ai fini della presente impugnazione, giacche’ il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare comunque inammissibile la domanda nuova fondata sulla c.d. clausola di confisca, essendo quindi il rigetto dell’opposizione (nel suo complesso) decisione non suscettibile di cassazione ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c..
4. – Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese del giudizio di legittimita’ interamente compensate in ragione della particolare rilevanza delle questioni trattate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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