Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 ottobre 2021| n. 30777.
La giustificazione motivazionale della sentenza standard.
La giustificazione motivazionale della sentenza è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. A tale ipotesi, deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese, sia pure in via mediata o indiretta, la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto (Nel caso di specie, relativo ad giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo reclamato per l’esecuzione di lavori edili, la Suprema Corte, ha ritenuto nulla la sentenza impugnata, in quanto sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si era illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione; quest’ultima, osserva il giudice di legittimità, s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice medesimo il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 maggio 2019, n. 13977; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21257; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).
Ordinanza|29 ottobre 2021| n. 30777. La giustificazione motivazionale della sentenza standard
Data udienza 15 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Sentenza – Motivazione – Apparente – Configurabilità – Presupposti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17109-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 42/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
La giustificazione motivazionale della sentenza standard
RITENUTO
che la vicenda giudiziale qui al vaglio puo’ sintetizzarsi nei termini seguenti:
– il Tribunale di Pordenone ingiunse alla s.r.l. (OMISSIS) il pagamento della somma di Euro 49.630,83, oltre accessori, in favore di (OMISSIS), costituente corrispettivo per la esecuzione di lavori edili;
– il predetto Tribunale rigetto’ successivamente l’opposizione proposta dall’ingiunta, la quale lamentava che l’opera presentasse vizi;
– la Corte d’appello di Trieste, parzialmente accogliendo l’impugnazione della (OMISSIS), determino’ il credito del (OMISSIS) nella minor misura di Euro 37.745,55;
– il Giudice di secondo grado, distinguendosi sul punto da quello di primo grado, afferma che, anche a volere qualificare il contratto d’opera e non d’appalto, il lavoratore autonomo avrebbe dovuto “consegnare un manufatto conforme alle regole dell’arte e rifiutarsi di fornire un bene viziato, anche a fronte di esplicito ordine del Direttore dei lavori. In ogni caso il (OMISSIS), solo in questo grado di giudizio, si proclama nudus minister senza avere mai allegato tale assunto, anzi invocando, nel ricorso monitorio, quale fonte del suo credito un contratto “forniture e servizi”, senza alcun cenno a un rapporto di lavoro subordinato o a termine”;
ritenuto che l’appellato ricorre avverso la sentenza di secondo grado sulla base di due motivi e che l’intimata societa’ resiste con controricorso;
ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1675 c.c. e ss., articoli 1667, 1176 c.c., articoli 112 e 345 c.p.c., assumendo che:
– il vizio dell’opera riscontrato era dipeso esclusivamente dalle direttive impartite dal direttore dei lavori (sul punto era stata assunta testimonianza);
– la sentenza di primo grado aveva riconosciuto al ricorrente la qualita’ di “nudus minister”;
– con motivazione apparente la Corte locale aveva sostenuto che il (OMISSIS) solo in appello aveva indicato una tale qualita’, invece cio’ aveva sostenuto nella comparsa conclusionale di primo grado e il Tribunale aveva reso motivazione pertinente;
– il “rifiuto di fornire un bene iniziato (n.d.r. viziato)” costituiva “argomento nuovo”;
– la “riduzione del prezzo” era stata tardivamente richiesta dalla controparte solo in appello;
– la sentenza impugnata aveva confuso la figura del “nudus minister” con quella del lavoratore subordinato.
La giustificazione motivazionale della sentenza standard
CONSIDERATO
che il motivo non e’ fondato, dovendosi osservare quanto segue:
– la societa’ appellante si era doluta con il secondo motivo d’appello del fatto che il Tribunale avesse qualificato il (OMISSIS) lavoratore dipendente, qualifica, questa smentita dalla Corte locale con motivazione incensurabile;
– per un verso, la prospettazione del “nudus minister” appare nuova e certamente non giova al (OMISSIS) averla sostenuta ben tardivamente nella comparsa conclusionale di primo grado, per altro verso che sia stato affermato un tale ruolo dalla sentenza di primo grado costituisce un mero asserto aspecifico del ricorrente;
– questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare la responsabilita’ del prestatore d’opera che non rifiuti di fornire “opus” non corrispondente alla regola dell’arte, stante che costui per adempiere esattamente l’obbligo assunto, deve eseguire l'”opus” a regola d’arte e secondo gli accordi intervenuti, ma, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell’attivita’ da svolgere, egli deve anche compiere tutte quelle attivita’ ed opere che secondo il principio di buonafede e l’ordinaria diligenza dell'”homo eiusdem condicionis ac professionis” sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto; pertanto, se il contratto d’opera ha ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore e’ tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacita’ tecniche che egli deve possedere al fine di renderla funzionante non in modo precario; ne’ a limitare l’oggetto delle sue prestazioni puo’ valere la richiesta del committente di “voler risparmiare” (Sez. 2, n. 21421, 11/11/2004, Rv. 578007);
– le ragioni addotte dal ricorrente non integrano la prospettata violazione dell’articolo 112 c.p.c.:
– l’obbligazione principale del prestatore d’opera consiste nel fornire un “opus” a regola d’arte e proprio un tale risultato l’appellante risulta aver contestato sin dall’inizio; di talche’ il rifiuto di fornire un’opera viziata costituisce conseguente doverosa condotta di costui; di talche’ non sussiste l’evocata novita’ della questione;
– la riduzione del prezzo, poi, deriva dalla qualita’ viziata dell’opera;
ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente deduce nullita’ della sentenza per assenza di motivazione, articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, poiche’ essa non spiegava in alcun modo sulla base di quali computi fosse giunta a ridurre la somma ingiunta di Euro 49.630,54 di Euro 11.884,99, cosi’ giungendo al minor importo di Euro 37.745,55;
considerato che la doglianza e’ fondata dovendosi osservare che:
– la giustificazione motivazionale e’ di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma gia’ S.U. n. 22232/2016);
– a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilita’ al caso concreto preso in esame, di talche’ appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioe’ un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto;
– siccome ha gia’ avuto modo questa Corte di piu’ volte chiarire, la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, con la conseguenza che e’ pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914);
– la sentenza impugnata sul punto si e’ limitata a scrivere: “il decreto opposto va revocato per la parte di credito portato in compensazione dall’opponente e il debitore appellante va condannato al pagamento della minor somma capitale di Euro 37.745,55 (49.630,54 meno 11.884,99, importo comprensivo dell’IVA di legge al 2010)”;
– alla luce dei richiamati principi la sentenza della Corte di Trieste deve essere dichiarata nulla, poiche’ sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si e’ illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilita’ del percorso argomentativo, che non puo’ ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020);
considerato che, pertanto, la sentenza deve essere sul punto cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.
La giustificazione motivazionale della sentenza standard
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Trieste, altra composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply