La giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 marzo 2021| n. 8564.

La giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la valutazione o l’accertamento della natura ed estensione del diritto di uso civico – cioè, la “qualitas soli” – si pongono come antecedente logico-giuridico della decisione; pertanto, in caso di impugnazione di atto amministrativo, la giurisdizione spetta al g.a. soltanto se le questioni dedotte sono dirette a censurare l’iter procedimentale, antecedentemente rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale collettiva dei terreni.

Ordinanza|26 marzo 2021| n. 8564

Data udienza 22 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Regolamento di giurisdizione – Accertamento della qualità di terreni demaniali di uso civico – Competenza del Commissario Regionale degli usi civici ex art. 29 legge n. 1766/27

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f.

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez.

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16278-2019 proposto da:
UNIVERSITA’ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la sede dell’Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5342/2019 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, il quale conclude chiedendo dichiararsi il difetto relativo di giurisdizione del TAR Lazio, sussistendo la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana, in relazione all’accertamento della sussistenza o meno della qualitas soli dei terreni, tema involto dagli specifici motivi del ricorso al TAR Lazio.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso notificato il 3 maggio 2019 l’Universita’ Agraria di Civitavecchia proponeva regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio introdotto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio1 nel quale chiedevano l’annullamento della determinazione dirigenziale Regione Lazio n. G01938 del 21.02.2019, successivamente rettificata con DD n. G02632 dell’8.03.2019, con la quale l’Amministrazione disponeva, in esecuzione della sentenza n. 19/1990 del 24.02.1990 del Commissario Usi civici di Roma, passata in giudicato, che dalla pubblicazione degli elaborati tecnici predisposti da perito demaniale decorrevano 30 giorni per prenderne visione, con facolta’ nei successivi trenta giorni di presentare osservazioni e/o opposizioni da parte dei soggetti interessati, precisando che quelle eventualmente riguardanti la qualitas soli delle terre avrebbero dovuto essere formalizzate innanzi al Commissario agli Usi Civici di Roma; trascorsi i termini l’Universita’ Agraria di Civitavecchia avrebbe dovuto trasmettere l’intera documentazione specificata nella stessa “determina” inerente la procedura sopra descritta, assumendo che del giudizio definito dal Commissario nel 1990 non era stata data alcuna pubblicita’ o comunicazione ad alcun soggetto, fatta esclusione alle parti stesse del procedimento, e che anche la Regione Lazio era venuta a conoscenza della predetta sentenza solo quando l’Universita’ Agraria con note n. 165 del 05.03.2012 e n. 353 del 05.06.2013 aveva trasmesso una ricognizione delle terre interessate dal provvedimento commissariale, denominata “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” redatta dall’arch. (OMISSIS), ricognizione che era stata oggetto di pubblicazione dall’11 al 14 aprile del 2010 all’Albo Pretorio della Associazione Agraria e in ordine alla quale la Regione Lazio aveva provveduto con Det. n. A07844 del 30.09.2013 a prendere atto delle risultanze della ricognizione, dalla quale i terreni in loro possesso, posti nelle immediate adiacenze della tenuta “delle Mortelle”, non risultavano gravati da usi civici. Evidenziavano, inoltre, i ricorrenti che successivamente erano stati instaurati contenziosi, con ricorsi al Commissario Usi Civici, in opposizione alle conclusioni della perizia dell’arch. (OMISSIS), giudizi nel corso dei quali – deceduta l’arch. (OMISSIS) e nominato dall’Universita’ Agraria di Civitavecchia il Dott. agr. (OMISSIS) – veniva disposto nuovo accertamento in ordine ai territori da ricomprendere nella sentenza n. 19/1990, che dava luogo alla nuova determinazione regionale impugnata dinanzi al TAR Lazio. L’Universita’ Agraria di Civitavecchia, con il ricorso per regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte di dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione del T.A.R. adito ed affermare la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici.
I (OMISSIS)- (OMISSIS)- (OMISSIS) hanno contestato, con controricorso, la fondatezza di tale richiesta. Di converso, la Regione Lazio con controricorso, definito anche quale ricorso incidentale, ha condiviso le conclusioni della ricorrente Universita’.
Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La tesi del difetto di giurisdizione del T.A.R. in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici, sostenuta dall’Universita’ Agraria di Civitavecchia e condivisa dalla Regione Lazio, si basa sul rilievo che tutti i motivi nei quali si articola il ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) tendono ad accertare la natura dei suoli in loro possesso, i quali a loro avviso erroneamente sarebbero stati ricompresi nella ricognizione denominata “(OMISSIS)”, secondo il progetto redatto dal perito (OMISSIS), per cui sarebbero da escludere dal riconoscimento come soggetti a uso civico, come da Det. Dirig. Regione Lazio n. G01938 del 21.02.2019, con la quale l’Amministrazione aveva disposto la loro individuazione, in esecuzione della sentenza n. 19/1990 del 24.02.1990 del Commissario Usi civici di Roma, passata in giudicato.
L’assunto va condiviso.
Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte e’ univocamente orientata nel senso che rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi della L. n. 1766 del 1927, articolo 29 le controversie concernenti l’accertamento della esistenza, della natura e dell’estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualita’ demaniale del suolo, puntualizzandosi che la questione della demanialita’ deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresi’ porre la questione relativa alla qualitas del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione (Cass., Sez. Un., n. 605 del 2015; Cass., Sez. Un., n. 26816 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 7429 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 16268 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 5621 del 1996; Cass., Sez. Un., n. 6689 del 1995; Cass., Sez. Un., n. 11255 del 1994). Con la conseguenza, per quanto qui di interesse, che in ipotesi di impugnazione di atto amministrativo la giurisdizione del g.a. deve essere esclusa ogni qualvolta le questioni prospettate siano relative si’ a vizi dell’atto, ma attengano direttamente alla valutazione della qualitas soli o comunque richiedano un previo accertamento di detta qualitas; diversamente sussistera’ la giurisdizione del g.a. adito tutte le volte che le questioni dedotte siano dirette a censure l’inter procedimentale dell’atto impugnato, ponendosi a monte di ogni indagine sulla predetta qualitas.
Tanto chiarito, passando all’esame del contenuto del ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Lazio, osserva il Collegio che con il primo motivo i ricorrenti compendiano, nella sostanza, una pluralita’ di temi e tra essi quelli diretti alla individuazione dei presupposti per poter procedere alla revoca o all’annullamento di ufficio di un atto amministrativo; segnatamente richiedono un’indagine, sollecitata sotto il profilo della sufficienza motivazionale del provvedimento, sul maggiore o minore credito da accordare alle risultanze peritali (perito (OMISSIS)) scaturite dall’iniziative dell’Universita’ Agraria, di cui alla Delib. Giunta esecutiva della medesima amministrazione 6 agosto 2018, n. 31 rispetto alle parziali difformi conclusioni rassegnate dal precedente ausiliario tecnico, arch. (OMISSIS), e fatte proprie dalla Regione con Determinazione dirigenziale del 30.09.2013, per cui finiscono per sindacare la qualitas dei fondi in loro possesso. Ugualmente nel quarto motivo, pur rilevando un intreccio di temi, nella sostanza – accanto alla violazione di generali cadenze procedimentali (quale la mancata comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento) – si propongono la questione relativa alla maggiore o minore inattendibilita’ dell’ausiliare Dott. (OMISSIS) e alla prevalenza delle conclusioni rassegnate dal precedente perito, con cio’ rifluendo sulla valutazione della sussistenza o meno della qualitas soli dei loro terreni, profilo riservato alla esclusiva giurisdizione commissariale.
Del pari le questioni poste con il secondo e con il terzo motivo di ricorso dinanzi al TAR Lazio attengono ai presupposti per addivenire alla revoca o all’annullamento in autotutela della determinazione regionale impugnata con riferimento alle conclusioni peritali del Dott. (OMISSIS) rispetto a quelle rassegnate dal precedente ausiliare sempre in ragione della dedotta incompatibilita’ degli accertamenti quanto ai terreni da ricomprendere nella previsione di cui alla sentenza n. 19/1990 del 24.02.1990 del Commissario Usi civici di Roma.
Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli osi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla qualita’ demaniale collettiva delle terre in contestazione. Ad esso vanno rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese di questo procedimento.
In materia di regolamento preventivo non v’e’ luogo per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del Commissario per gli Usi civici, al quale rimette gli atti e che provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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