La fattispecie lottizzatoria

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 4 novembre 2019, n. 7530.

La massima estrapolata:

La fattispecie lottizzatoria può manifestarsi innanzitutto nella veste “materiale”, attraverso l’avvio non autorizzato di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata in violazione della disciplina a quest’ultima impartita dalla legislazione e dagli strumenti pianificatori; siffatti interventi devono risultare globalmente apprezzabili in termini di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, di aggravio del relativo carico insediativo e, soprattutto, di pregiudizio per la potestà programmatoria attribuita all’amministrazione; devono, cioè, valutarsi alla luce della ratio del citato art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, il cui bene giuridico tutelato risiede nella necessità di salvaguardare detta potestà programmatoria, nonché la connessa funzione di controllo, posta a garanzia dell’ordinata pianificazione urbanistica, del corretto uso del territorio e della sostenibilità dell’espansione abitativa in rapporto agli standards apprestabili.
L’illecito assume invece le sembianze della. lottizzazione “cartolare”, quando tale trasformazione viene predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio
Ai fini dell’accertamento della sussistenza di una lottizzazione abusiva cartolare non è peraltro sufficiente il mero riscontro del frazionamento del terreno collegato a plurime vendite, ma è richiesta anche l’acquisizione di un sufficiente quadro indiziario dal quale sia oggettivamente possibile desumere, in maniera non equivoca, la destinazione a scopo di edificazione perseguito mediante gli atti posti in essere dalle parti.
Per configurare la lottizzazione si può prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti, giacché l’illecito si fonda sul dato oggettivo dell’intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fatta salva la tutela in sede civile nei confronti dei propri danti causa.
Tale tipologia di illecito urbanistico-edilizio è soggettivamente trasferibile propter rem e sanzionabile in capo a tutti coloro che siano divenuti titolari dei terreni abusivamente lottizzati e che abbiano goduto di costruzioni eseguite sine titulo su tali terreni, così concorrendo attivamente alla prosecuzione della fattispecie

Sentenza 4 novembre 2019, n. 7530

Data udienza 24 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3719 del 2013, proposto da
PA. CA., nella qualità di erede di SA. CA., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Le., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Va. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
KA. AN., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. n. 9773 del 2012;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2019 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Gi. Le. e Va. Mo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
Rilevato in fatto che:
– con il ricorso in primo grado, i signori Ca. Sa. e Ka. An. impugnavano l’ordinanza n. 6/U.T. del 2007, con la quale il Comune di (omissis), sulla base dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, aveva contestato loro l’avvenuta lottizzazione abusiva del terreno sito in via (omissis) (censito in catasto al foglio (omissis), particella (omissis), del catasto);
– il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 9773 del 2012, respingeva il ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite;
– avverso la predetta sentenza ha proposto appello PA. CA., nella qualità di erede di SA. CA., chiedendone l’integrale riforma;
– l’appellante – premesso di volere fugare ogni sospetto di responsabilità a carico del proprio genitore “anche al fine di non incorrere a sua volta in eventuali responsabilità di natura risarcitoria o ripristinatoria” – sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erronea in quanto:
i) ricostruisce i fatti in maniera unilaterale, erronea e contraddittoria, sulla scorta di elementi che l’Amministrazione non ha utilizzato nella motivazione del provvedimento impugnato e che non sono stati messi a disposizione dei ricorrenti o che addirittura non sono presenti nella documentazione in atti;
ii) invade il merito amministrativo, sviluppando considerazioni riservate alla Pubblica amministrazione;
iii) individua forme di responsabilità inesistenti in capo all’appellante, superando le valutazioni effettuate dall’Amministrazione relativamente sia all’interesse e alla volontà dei ricorrenti sia soprattutto in relazione alla presunta ed insussistente responsabilità di questi ultimi quali autori materiali della lottizzazione abusiva, ai medesimi invece (erroneamente) contestata dal Comune alla stregua di “proprietari” degli immobili;
iv) poggia sull’erroneo presupposto che l’appellante SA. CA. (nella cui posizione è subentrato il figlio Pa. a seguito del decesso del padre) fosse proprietario delle aree sulle quali sarebbe stata eseguita una lottizzazione abusiva proprietario (al momento della contestazione e persino al momento dell’esecuzione delle opere);
– si è costituito in giudizio in Comune di (omissis), eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’atto di appello, sia per carenza di interesse (il ricorso non risulterebbe finalizzato alla tutela di un interesse direttamente inciso dalla azione repressiva del Comune di (omissis), bensì sarebbe basato sull’asserita ed eventuale responsabilità del genitore nei confronti di non identificati terzi), sia per mancata notifica alla residenza del controinteressato (An. Ka.); nel merito, insiste per il rigetto del gravame;
Ritenuto in diritto che:
– la sentenza di primo grado deve essere confermata;
– § in termini generali, l’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, in applicazione del quale è stata adottata l’ordinanza impugnata, prevedono che si abbia “lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”;
– a partire da tale disposizione si è soliti identificare due distinte fattispecie di lottizzazione;
– la fattispecie lottizzatoria può manifestarsi innanzitutto nella veste “materiale”, attraverso l’avvio non autorizzato di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata in violazione della disciplina a quest’ultima impartita dalla legislazione e dagli strumenti pianificatori; siffatti interventi devono risultare globalmente apprezzabili in termini di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, di aggravio del relativo carico insediativo e, soprattutto, di pregiudizio per la potestà programmatoria attribuita all’amministrazione; devono, cioè, valutarsi alla luce della ratio del citato art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, il cui bene giuridico tutelato risiede nella necessità di salvaguardare detta potestà programmatoria, nonché la connessa funzione di controllo, posta a garanzia dell’ordinata pianificazione urbanistica, del corretto uso del territorio e della sostenibilità dell’espansione abitativa in rapporto agli standards apprestabili (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3416);
– l’illecito assume invece le sembianze della. lottizzazione “cartolare”, quando tale trasformazione viene predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (Consiglio di Stato Sez. II, 20 maggio 2019, n. 3215); ai fini dell’accertamento della sussistenza di una lottizzazione abusiva cartolare non è peraltro sufficiente il mero riscontro del frazionamento del terreno collegato a plurime vendite, ma è richiesta anche l’acquisizione di un sufficiente quadro indiziario dal quale sia oggettivamente possibile desumere, in maniera non equivoca, la destinazione a scopo di edificazione perseguito mediante gli atti posti in essere dalle parti. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5108);
– va pure precisato che, sempre secondo la giurisprudenza, per configurare la lottizzazione si può prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti, giacché l’illecito si fonda sul dato oggettivo dell’intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fatta salva la tutela in sede civile nei confronti dei propri danti causa (Consiglio Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016 n. 26);
– è, altresì, consolidata l’opinione che ritiene la natura permanente dell’illecito con la conseguenza che tale tipologia di illecito urbanistico-edilizio è soggettivamente trasferibile propter rem e sanzionabile in capo a tutti coloro che siano divenuti titolari dei terreni abusivamente lottizzati e che abbiano goduto di costruzioni eseguite sine titulo su tali terreni, così concorrendo attivamente alla prosecuzione della fattispecie (Consiglio di Stato Sez. II, 17 maggio 2019, n. 3196);
– § applicando le coordinate ermeneutiche appena passate in rassegna, nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie della lottizzazione abusiva materiale in relazione alle circostanze di fatto, desumibili da tutti gli accertamenti effettuati, e segnatamente: il numero dei fabbricati; il frazionamento della gran parte di essi in separate unità immobiliari; l’insistenza in loco di due locali a vocazione commerciale;
– tali elementi, letti unitariamente, dimostrano la trasformazione del terreno a fini residenziali, in contrasto con la normativa urbanistica;
– § l’imputabilità della suddetta lottizzazione materiale realizzata in via (omissis) in capo al Ca. è stata poi correttamente desunta dalla seguenti evidenze:
i) in primo luogo il signor Ca. Sa. risultava sempre presente nel terreno oggetto dell’intervento edilizio (quando in data 23 aprile 2007 operanti di P.G. accertavano l’esecuzione di opere edilizie tali da determinare la trasformazione urbanistica del terreno a fini residenziali; quando in data 18 maggio 2007, alla presenza del Ca., si svolgeva un sopralluogo, all’esito del quale emergeva la presenza, in totale, di 11 fabbricati, ospitanti 29 alloggi e 2 locali commerciali, analiticamente descritti);
ii) il sig. Ca. Sa. risultava altresì destinatario di ogni atto per la sospensione dei lavori emesse dal Comune di (omissis) già a partire dal 1995;
iii) le richieste del titolo abilitativo in sanatoria del 25 marzo 2005, 9 settembre 2004 e del 10 dicembre 2004 risultano sempre presentate dal Sig. Ca. Sa. e dalla Sig.ra An. Ka.;
– a confermare il diretto coinvolgimento quale autore del Sig. Ca. Sa. nell’abusiva attività edilizia sanzionata è poi dirimente la circostanza che il giorno 18 maggio lo stesso – titolare fin dal 2003 di procura irrevocabile a vendere avente ad oggetto il terreno, rilasciatagli dai proprietari Ce. e Ma. – lo alienava, in nome e per conto di questi ultimi, alla s.r.l. con unico socio Società agricola forestale La Ti. de. Ma., anch’essa costituita quello stesso giorno dall’A., che interveniva nell’atto quale rappresentante legale dell’acquirente;
– § sotto altro profilo, essendo stato il signor Ca. identificato anche quale responsabile materiale degli abusi in questione (come tale autonomamente soggetto all’ordine di sospensione dei lavori), non coglie nel segno il motivo di impugnazione incentrato sulla mancata notificazione dell’ordinanza ai proprietari Ce. e Ma.;
– l’ulteriore obiezione relativa alla mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione è anch’essa priva di fondamento, giacché la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione non vale ad elidere l’illecito contestato;
– § quanto poi all’invocata esistenza di condoni edilizi riguardanti singoli immobili facenti parte della urbanizzazione, va innanzitutto precisato che l’accertamento della lottizzazione abusiva – fattispecie posta a tutela del potere comunale di pianificazione in funzione dell’ordinato assetto del territorio – costituisce un procedimento autonomo e distinto dall’eventuale rilascio anche postumo del titolo edilizio, pertanto alcun rilievo sanante può rivestire il rilascio di una eventuale concessione edilizia, sia ex ante, in presenza di concessioni edilizie già rilasciate, sia successivamente, in presenza di concessioni rilasciate in via di sanatoria (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3115);
– su queste basi, non è possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, non potendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell’area abusivamente lottizzata essere valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3381; Consiglio di Stato sez. II, 7 agosto 2019, n. 5607);
– a ciò si aggiunge che, come già affermato dal giudice di prime cure, la censura è stata dedotta genericamente in quanto non accompagnata dall’identificazione degli immobili che sarebbero stati “sanati”;
– § per le ragioni che precedono, l’appello è infondato e va respinto;
– le spese del secondo grado di lite vanno compensate, in considerazione del carattere risalente della controversia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 3719 del 2013, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata. Compensa interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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