La falsificazione non grossolana della patente di guida

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 giugno 2021| n. 24227.

La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese.

Sentenza|21 giugno 2021| n. 24227. La falsificazione non grossolana della patente di guida

Data udienza 28 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Contraffazione patente di guida – Falso – Patente di guida grossolanamente falsificata – Falso innocuo – Documento non idoneo a identificazione della persona e ad autorizzarne la guida

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/10/2019 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le richieste del difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 26 marzo 2019 che ha affermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per il delitto di cui agli articoli 477 e 482 c.p. per avere contraffatto una patente di guida pakistana a lui apparentemente intestata.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di un unico motivo con il quale, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), lamenta la violazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 135 e 136, in relazione agli articoli 477 e 482 c.p..
In particolare, sostiene che la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero puo’ costituire reato, a norma degli articoli 477 e 482 c.p., qualora sussistano le condizioni di validita’ di tale documento, fissate dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 135 e 136, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, invocando a tal fine un orientamento giurisprudenziale di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, dep. 2015, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180) contrastante con il principio affermato da altra sentenza di questa Corte di cassazione invocata dalla sentenza impugnata in questa sede, secondo il quale la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero puo’ costituire reato, a norma degli articoli 477 e 482 c.p., anche qualora non sussistano le condizioni di validita’ di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche in Italia, come fissate del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 135 e 136 (Sez. 5, n. 57004 del 27/09/2018, B., Rv. 274172).
Nel caso di specie, il ricorrente, residente da piu’ di un anno in Italia, avrebbe dovuto essere assolto dall’imputazione a lui ascritta per insussistenza del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
Sussiste, come segnalato dal ricorrente, un contrasto nella giurisprudenza di questa sezione in ordine alle condizioni necessarie per la sussistenza del delitto di falsificazione di patente di guida rilasciata da uno Stato estero.
1.1. Secondo un orientamento piu’ risalente, la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero puo’ costituire reato qualora sussistano le condizioni di validita’ di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 135 e 136 (Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, dep. 2015, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180).
Tale orientamento si fonda sulla considerazione che la falsificazione non integra il reato contestato laddove il documento non abbia alcuna validita’ nel territorio italiano, ne’ sotto il profilo della legittimazione alla guida di autovettura, ne’ sotto il profilo della identificazione della persona, poiche’ in tale ipotesi essa non costituisce autorizzazione o certificazione ai fini di cui all’articolo 477 c.p..
Solo laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli sopra citati la patente, abilitando il suo titolare alla guida anche in Italia, ha il valore di un’autorizzazione amministrativa.
1.2. Secondo altro piu’ recente orientamento, la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero puo’ costituire reato, a norma degli articoli 477 e 482 c.p., anche qualora non sussistano le condizioni di validita’ di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche in Italia, come fissate dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 135 e 136 (Sez. 5, n. 10304 del 15/02/2021, Abdellatif, Rv. 280847; Sez. 5, n. 57004 del 27/09/2018, B., Rv. 274172).
Tale orientamento poggia sul rilievo che non puo’ ritenersi in concreto sussistente la fattispecie del c.d. falso innocuo sol perche’ il documento di guida rinvenuto nella disponibilita’ dell’imputato sarebbe stato privo delle condizioni di validita’ nel territorio italiano, a norma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 135 e 136, in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, sussiste il “falso innocuo” quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuita’ deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneita’ dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica e l’affidamento dei terzi (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812; Sez. 5, n. 8200 del 15/01/2018, Franco, Rv. 272419).
1.3. Questo Collegio ritiene di dover aderire al primo degli orientamenti sopra descritti.
La questione relativa al falso innocuo presuppone il positivo accertamento della sussumibilita’ del fatto in una delle fattispecie di reato previste dagli articoli 476 c.p. e segg. e quindi l’appartenenza dell’atto falsificato ad una delle categorie previste da tali disposizioni. Nel caso di specie, venendo in rilievo gli articoli 477 e 482 c.p., l’atto falsificato deve innanzitutto integrare una autorizzazione o una certificazione amministrativa.
Il falso innocuo si ha, invece, quando la “falsificazione”, pur cadendo su uno degli atti previsti dalle norme incriminatrici, sia irrilevante ai fini del significato dell’atto e non esplichi effetti sulla sua funzione documentale.
Nel caso di specie, la patente emessa da uno Stato estero, laddove non sia ancora scaduto il termine della sua validita’, puo’ direttamente abilitare alla guida di autoveicoli in Italia, e quindi integrare una autorizzazione amministrativa ai fini di cui all’articolo 477 c.p., solo se ricorre il presupposto previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 135, comma 1.
A tale presupposto e’ subordinato il valore della patente di guida estera quale autorizzazione amministrativa nel nostro ordinamento ed in sua mancanza la falsificazione della patente, non cadendo su un atto qualificabile come autorizzazione o certificazione amministrativa, non integra il delitto di cui agli articoli 477 e 482 c.p..
1.4. Nel caso di specie la Corte di appello di Milano uniformandosi all’orientamento che afferma che la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero puo’ costituire reato, a norma degli articoli 477 e 482 c.p., anche qualora non sussistano le condizioni di validita’ di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche in Italia, ha ritenuto superfluo accertare se l’imputato fosse o meno residente da piu’ di un anno nel nostro Paese, mentre tale accertamento, per quanto sopra esposto, e’ indispensabile ai fini dell’affermazione della penale responsabilita’.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *