La facoltà riconosciuta al detenuto di presentare impugnazioni

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 14 dicembre 2018, n. 56417.

La massima estrapolata:

La facoltà riconosciuta al detenuto di presentare impugnazioni (nonché dichiarazioni e richieste) direttamente all’amministrazione penitenziaria, secondo la disciplina contenuta nell’art. 123 c.p.p., non preclude la possibilità di ricorrere alle forme ordinarie di proposizione delle impugnazioni di cui all’art. 582 c.p.p., dovendosi pertanto sottolineare il carattere integrativo e non sostitutivo della norma di cui all’art. 123 c.p.p. rispetto alle forme ordinarie di cui al libro IX del codice di rito.

Sentenza 14 dicembre 2018, n. 56417

Data udienza 12 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/01/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG, Antonietta Picardi, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa in data 11 – 12 gennaio 2018, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato irricevibile il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso il provvedimento emesso il 28 novembre 2017 dal Magistrato di sorveglianza di Palermo nella parte in cui, con esso, era stata respinta l’istanza da lui avanzata per la concessione della liberazione anticipata relativamente ai semestri dal 17 dicembre 2015 al 17 dicembre 2016, mentre l’istanza era stata accolta con riguardo al semestre dal 17 dicembre 2016 al 17 maggio 2017.
Il Tribunale ha ritenuto la non ricevibilita’ del reclamo, con disposizione di trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per quanto di competenza.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS) chiedendone l’annullamento e adducendo un unico motivo con cui lamenta inosservanza degli articoli 122 e 123 c.p.p., in relazione all’articolo 37 disp. att. c.p.p. e all’articolo 96 c.p.p., e articolo 655 c.p.p., comma 5, nonche’ illogicita’ della motivazione.
L’ordinanza impugnata i violato le disposizioni in materia di nomina di C difensore, posto che, sulla base dell’articolo 123 c.p.p., il detenuto aveva facolta’ di presentare, fra gli altri atti, le impugnazioni con atto ricevuto dal direttore, norma da non interpretarsi nel senso che escludesse allo stesso soggetto di ricorrere alle forme ordinarie di cui all’articolo 582 c.p.p., forme seguite da (OMISSIS) nel caso di specie.
Inoltre, il Tribunale di sorveglianza, esprimendo dubbi sulla veridicita’ della sottoscrizione del reclamante, oltre a offendere la poliennale Ci attivita’ professionale del difensore, non teneva conto del disposto dell’articolo 655 c.p.p., in relazione al quale il difensore stesso (avv. (OMISSIS)) risultava nominato dal ricorrente: e comunque avrebbe potuto gia’ di per se’, senza nomina specifica, provvedere a impugnare il provvedimento di diniego della liberazione anticipata, sicche’ non avrebbe avuto senso munirsi di una nomina poi considerata apocrifa; cio’, a parte il disposto dell’articolo 37 disp. att. c.p.p., che consentiva il rilascio di procura speciale, anche in via preventiva, per l’eventualita’ della successiva verificazione dei presupposti per il compimento dell’atto a cui la procura si riferiva.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale di sorveglianza affinche’ procedesse alla trattazione de merito del reclamo, posto che fra le censure avanzate dal ricorrente meritava accoglimento quella relativa alla interpretazione dell’articolo 123 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e va accolto nei sensi che seguono.
2. Il Tribunale di sorveglianza, a giustificazione della soluzione suindicata, ha osservato che l’atto che conteneva il reclamo constava di un dattiloscritto definito come apparentemente sottoscritto dall’interessato con firma autenticata dal difensore (avv. (OMISSIS)) il quale, avvalendosi di un delegato, aveva poi provveduto al relativo deposito in cancelleria; non era dato pero’ comprendere come il suddetto difensore fosse venuto in possesso dell’atto, stante la situazione detentiva di (OMISSIS), recluso nella Casa circondariale di (OMISSIS), rispetto a cui era da registrare la sostanziale elusione dell’articolo 123 c.p.p., norma che disciplinava la presentazione delle impugnazioni e delle altre richieste e dichiarazioni da parte del detenuto prevedendo che tali atti andavano ricevuti dal direttore del carcere.
I giudici di sorveglianza hanno, in secondo luogo, rilevato che la sottoscrizione di (OMISSIS), a un primo esame, sembrava non essere compatibile con quella apposta dallo stesso soggetto in calce all’istanza di liberazione anticipata, che era stata regolarmente inoltrata attraverso l’ufficio matricola del carcere, e hanno ritenuto che, in questa situazione, difettassero elementi idonei per ricostruire le modalita’ di presentazione del reclamo e la riferibilita’ dell’atto al condannato, in tal senso considerando assenti i presupposti per l’utile esame dell’impugnazione.
3. La prima parte del ragionamento svolto dai giudici di merito si basa su un’interpretazione dell’articolo 123 c.p.p., non conforme a diritto.
3.1. Tale norma, al comma 1, stabilisce che l’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza ha facolta’ di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore, le quali sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all’autorita’ competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorita’ giudiziaria.
Essa riguarda non soltanto l’imputato in quanto tale, ma (come conferma anche il comma 3 della disposizione) il soggetto in stato di restrizione personale carceraria, sicche’ il riferimento contenuto dalla medesima alla disciplina delle impugnazioni, integrandone lo statuto normativo, corrobora il convincimento della sua inerenza anche alla situazione soggettiva del detenuto in espiazione della pena che si trovi a impugnare provvedimenti ai sensi degli articoli 35 e ss. Ord. pen. (sugli effetti dell’applicazione dell’articolo 123 c.p.p., combinato con il disposto dell’articolo 44 disp. att. c.p.p., anche al detenuto che eserciti i suoi diritti nell’ambito del procedimento di sorveglianza v., per tutte, Sez. 1, n. 53530 del 10/12/2014, Conte, Rv. 261810).
3.2. Tanto premesso, tuttavia, va immediatamente precisato che la norma, per vero, non limita, ma amplia le facolta’ del soggetto detenuto rispetto alla formulazione di impugnazioni, dichiarazioni e richieste nel senso che essa soddisfa lo scopo di impedire che lo status detentionis possa tradursi in una menomazione processuale per il ristretto, in relazione alle difficolta’ ad esercitare i suoi diritti nelle forme ordinarie: a tal fine gli conferisce la facolta’ di presentazione degli atti direttamente all’Amministrazione penitenziaria.
Cio’, pero’, fermo restando che si tratta di modalita’ ulteriore, senza esclusione della possibilita’ da parte sua di utilizzare il canale ordinario di proposizione, per quanto qui rileva, delle impugnazioni, in tal senso dovendo sottolinearsi il carattere integrativo, non sostitutivo, della norma rispetto alle forme ordinarie di cui al libro IX del codice di rito penale.
Deve, pertanto, riaffermarsi il principio di diritto secondo cui la facolta’ concessa al detenuto di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore dell’Istituto, prevista dall’articolo 123 c.p.p., non preclude le possibilita’ di ricorrere alle forme ordinarie previste dall’articolo 582 c.p.p. (Sez. 7, n. 3201 del 02/12/2009, dep. 2010, Hodorevich, n. m.; Sez. 1, n. 4312 del 01/08/1995, Calabro’, Rv. 202456; sulla portata della disposizione Sez. U, n. 2 del 26/03/1997, Procopio, Rv. 208268; Sez. 3, n. 3147 del 12/12/2013, dep. 2014, Di Mauro, Rv. 258383).
Il diverso convincimento espresso dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame si e’ fondato sull’erronea interpretazione dell’articolo 123 c.p.p., e ha, di conseguenza, viziato decisivamente il provvedimento impugnato.
4. Per cio’ che concerne la seconda argomentazione svolta dal Tribunale di sorveglianza per ritenere irricevibile la proposizione del reclamo, essa attiene alle perplessita’ espresse nel provvedimento in ordine all’autografia della firma di (OMISSIS) in calce al reclamo (Ndr: testo originale non comprensibile) da parte del difensore indicato in parte narrativa: ragione per la quale i giudici di merito hanno anche trasmesso gli atti al P.m. onde verificare la fondatezza del sospetto.
Fermo quanto precede, in carenza di alcun concreto e conclusivo accertamento idoneo a spiegare effetti sull’atto esaminato, il Tribunale, che ha inteso decidere immediatamente, avrebbe dovuto prendere atto che il reclamo era stato proposto dal detenuto con sottoscrizione autenticata dal difensore.
In relazione a tale atto, doveva e deve valere, fra l’altro, il principio secondo cui il potere di autenticazione della sottoscrizione della parte privata attribuito al difensore si presume, fino a prova contraria, essere stato esercitato dallo stesso alla presenza dell’interessato al momento dell’apposizione della firma (Sez. 4, n. 35309 del 04/06/2008, Schou, Rv. 240562).
In corrispondenza del munus affidato al difensore, se per un verso va considerato che integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessita’, ivi incluso l’avvocato, la falsa attestazione dell’autenticita’ della sottoscrizione della procura ad litem (Sez. 5, n. 15556 del 09/03/2011, Bruzzese, Rv. 250181), non puo’, per altro verso, non rilevarsi che, in carenza di un siffatto approdo, l’autenticazione da parte del difensore della sottoscrizione della procura speciale rilasciatagli dal proprio assistito, se effettuata nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’articolo 2703 c.c., puo’ essere oggetto di verifica soltanto qualora sia stata proposta querela di falso da parte di uno dei soggetti interessati (Sez. 4, n. 26419 del 20/04/2007, Samlali, Rv. 237047).
Nel caso in esame, i giudici di merito, a fronte dell’autenticazione della firma dell’interessato da parte del difensore, avrebbero dovuto, pertanto, muovere dal principio secondo cui doveva presumersi che l’apposizione della firma era avvenuta da parte di (OMISSIS), sicche’, se ritenevano – come hanno ritenuto essere emersi sospetti circa il carattere apocrifo della sottoscrizione con cui era stato perfezionato l’atto, avrebbero dovuto far luogo agli atti necessari per la verifica, se del caso nella sede competente, dell’autenticita’ o meno della sottoscrizione, pero’ senza dichiarare, prima di tale verifica, irricevibile l’impugnazione: cosi’ facendo, infatti, essi hanno dato per gia’ assodato cio’ che era ed e’ ancora da accertarsi.
Sotto tale specifico profilo la motivazione del provvedimento appare parimenti viziata.
5. In definitiva, l’ordinanza impugnata – avendo precluso in radice l’accesso dell’impugnazione all’esame degli altri presupposti processuali e, se del caso, dei profili di merito – deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo affinche’ proceda all’ulteriore corso prescritto dal rito per il vaglio del reclamo, uniformandosi ai principi teste’ esposti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo per l’ulteriore corso.

Avv. Renato D’Isa

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