La facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto non del tutto eseguito presuppone che questo sia ancora pendente alla data di dichiarazione del fallimento

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 6 settembre 2018, n. 21695.

La massima estrapolata:

La facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto non del tutto eseguito presuppone che questo sia ancora pendente alla data di dichiarazione del fallimento. Questo in quanto, se a seguito dell’accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto in un momento antecedente alla dichiarazione di fallimento viene sancita la risoluzione di diritto del rapporto obbligatorio, il curatore perde la propria legittimazione.

Ordinanza 6 settembre 2018, n. 21695

Data udienza 10 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18215-2016 proposto da:
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di RIETI, depositato il 22/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

FATTO E DIRITTO

La Corte:
rilevato che FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. impugna il decreto Trib. Rieti 22.06.2016, n. 1/2016, che, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo svolta da (OMISSIS) s.r.l. (IMMOBILIARE) avverso il decreto 14.10.2014 del giudice delegato del fallimento che negava alla medesima la restituzione di beni immobili, rivendicati con la domanda, ha: a) dichiarato intervenuta in data antecedente alla pronuncia di fallimento la risoluzione del rapporto contrattuale insorto tra le due societa’; b) ordinato alla curatela la restituzione, in favore della Immobiliare, dell’immobile sito in Rieti e rivendicato; c) accertato l’obbligo dell’opponente Immobiliare di restituire alla curatela la somma di Euro 38.141,89 oltre interessi dalla domanda e il suo diritto al risarcimento del danno per Euro 155.684,64 fino al 31.12.2015, oltre ad una mensilita’ a decorrere per il prosieguo secondo il valore locativo rapportato al periodo; d) disposto la compensazione parziale tra i rispettivi debiti e ammesso la Immobiliare al passivo per la differenza; e) condannato l’odierna ricorrente al pagamento in favore della (OMISSIS) s.r.l. delle spese del procedimento;
che il tribunale ha osservato: a) che le parti avevano stipulato, in data 30 luglio 1998, un contratto preliminare di compravendita a seguito del quale (OMISSIS) s.r.l. era stata immessa nel possesso anticipato del bene; poiche’ (OMISSIS), successivamente, aveva provveduto a pagare soltanto in parte il residuo prezzo, pur protraendosi in capo alla stessa la disponibilita’ dell’immobile, tra le parti era insorto contenzioso; dapprima, definito con pronuncia della Corte di appello di Roma (con la quale erano state respinte tanto le domande di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento quanto le domande proposte dalla (OMISSIS) di riduzione del prezzo e di esecuzione in forma specifica) e, in seguito, con sentenza (poi passata in giudicato) del Tribunale di Rieti n. 459/2012 con la quale si trasferiva ex articolo 2932 c.c. a favore della societa’ promissaria acquirente la proprieta’ dell’immobile, condizionando, pero’, l’effetto traslativo della sentenza al pagamento da parte di (OMISSIS) del residuo prezzo di Euro 6.273,14; b) che sebbene l’Immobiliare, intendendo dare esecuzione alla sentenza, avesse inviato alla controparte la diffida ad adempiere ex articolo 1454 c.c., con versamento della somma dovuta entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, (OMISSIS) non aveva corrisposto il residuo prezzo nel termine intimatole (30 maggio 2013), ne’ successivamente, ed era stata poi, il (OMISSIS), dichiarata fallita; c) che le eccezioni di inammissibilita’ e di improcedibilita’ della domanda sollevate dal Fallimento, sul presupposto dell’omesso deposito da parte dell’opponente della copia autentica del provvedimento impugnato, dovevano essere respinte, in quanto l’atto era prodotto dall’Immobiliare in copia autentica nel corso dell’udienza di comparizione; d) che inconferente era l’eccezione di giudicato in ordine alla scarsa rilevanza dell’inadempimento, per come sollevata dalla curatela e invocata in relazione alla precedente inadempienza della (OMISSIS) al pagamento del residuo prezzo, poiche’, ai fini della rilevanza dell’inadempimento, il Tribunale di Rieti aveva avuto riguardo all’equilibrio sinallagmatico del rapporto insorto con il contratto preliminare del quale si era chiesta la risoluzione, mentre la domanda di accertamento della risoluzione gia’ intervenuta in momento antecedente alla dichiarazione di fallimento si basava sul nuovo inadempimento dell’obbligazione di pagamento del residuo prezzo, derivante dalla stessa pronuncia costitutiva degli effetti del contratto di trasferimento non concluso; e) che tale domanda, conseguente al decorso del termine assegnato con diffida ad adempiere, era ammissibile in conformita’ con la L. Fall., articolo 72, comma 5, e fondata, essendo positivamente riscontrabili i presupposti (gravita’ dell’inadempimento e congruita’ del termine concesso dalla creditrice alla debitrice per il pagamento della somma) per il suo accoglimento; f) che il debito della (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. non era estinto per compensazione con il maggior debito di quest’ultima a titolo di spese legali (al versamento delle quali la (OMISSIS) s.r.l. era stata condannata con la sentenza n. 459/2012), poiche’ erano stati dimostrati dalla (OMISSIS), a seguito della sollevata eccezione di compensazione, sia l’intervenuta correzione della pronuncia nella parte in cui, per mero errore materiale, era stata omessa la distrazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario ex articolo 93 c.p.c., sia il successivo effettivo pagamento in favore dello stesso; g) che dall’accertata risoluzione del vincolo negoziale conseguiva il sorgere dei reciproci diritti alle restituzioni (bene immobile; parte di prezzo gia’ corrisposta alla promittente venditrice); h) che la domanda risarcitoria avanzata congiuntamente a quella di restituzione ad opera della (OMISSIS) s.r.l., non solo era ammissibile, non essendovi alcuna disposizione normativa ostativa alla duplice proponibilita’, ma anche fondata, essendo circostanza pacifica che l’odierna societa’ fallita aveva avuto la piena e continuativa disponibilita’ dell’immobile, senza titolo giustificativo;
considerato che con il ricorso, in tre motivi, la ricorrente contesta la decisione denunciando: violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 99, comma 2, n. 4, per mancato tempestivo deposito dell’ordinanza di correzione e della prova del relativo pagamento del procuratore dichiaratosi antistatario; violazione del principio di soccombenza; nonche’ inammissibilita’ ed improcedibilita’ della domanda poiche’ non diretta ad ottenere la restituzione di un bene quanto volta ad una pronuncia di risoluzione sulla base del pregresso inadempimento del fallito;
che la intimata (OMISSIS) non ha svolto difese;
ritenuto che il primo motivo di ricorso e’ infondato poiche’, per la prova del credito vantato dalla (OMISSIS) s.r.l., risultava decisiva gia’ la produzione della sentenza n. 495/2012 (in effetti tempestivamente depositata), cioe’ del titolo principale che segnava la condanna alle spese, dovendosi rinvenire nella stessa la nuova disciplina specifica del rapporto oggetto della decisione e, pertanto, la fonte del preteso diritto; la produzione, invece, dell’ordinanza di correzione di errore materiale della stessa pronuncia, resasi necessaria esclusivamente in virtu’ dell’omessa distrazione originaria delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex articolo 93 c.p.c., nonche’ la prova del successivo effettivo pagamento delle stesse in favore di quest’ultimo, non rientrano tra i documenti indispensabili per la prova del diritto di credito, cioe’ del mancato assolvimento della societa’ poi fallita all’obbligo di pagamento previsto nella citata sentenza e, conseguentemente, del perdurante diritto alla restituzione del bene immobile, essendo la loro allegazione divenuta necessaria solo a seguito della eccezione di compensazione sollevata dal fallimento nella memoria di costituzione;
che, se e’ vero che “la mancata indicazione nell’atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari, a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare, a provare il fondamento della domanda dell’opponente comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, non potendosi, in particolare, concedere il termine di cui all’articolo 183, comma 6, n. 2, previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l’onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte.” (Cass. 24792/2013), nel caso di specie, tuttavia, risulta che i documenti idonei alla prova della fondatezza della pretesa siano stati depositati con tempestivita’ mentre, nel corso dell’udienza di trattazione, si e’ avuta la produzione solo di materiale probatorio necessario a contrastare l’eccezione di compensazione avanzata dalla controparte, apprezzata di novita’ dal tribunale ed in effetti cosi’ qualificata in relazione alla genericita’ dell’originario rilievo della non ammissione al passivo della pretesa insinuata, non includente alcun chiaro esercizio della facolta’ di avvalersi della descritta causa estintiva;
che, in tal senso, “questa Corte ha gia’ affermato che nel giudizio d’impugnazione proposto contro il decreto di esecutivita’ dello stato passivo del fallimento (..) il curatore e’ ammesso a proporre, a norma della L. Fall., articolo 99, comma 7, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, anche nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica dello stato passivo, rimanendo affidato al tribunale del reclamo il compito di garantire il diritto di difesa del reclamante, nelle forme compatibili con il rito camerale (Cass. 7918/12; Cass. 8929/12)” (Cass. 24792/2013), come avvenuto nel caso in esame; d’altronde, anche nel precedente cui ha riguardo il ricorso in esame si svolge una considerazione attinente al medesimo principio, ossia che se e’ escluso che “i documenti posti a fondamento dell’opposizione possano essere prodotti in data successiva al deposito del ricorso in opposizione” peraltro si dovrebbe far “salvo che non ricorrano ipotesi di rimessioni in termini o che la produzione di nuovi mezzi di prova sia resa necessaria per contrastare le eccezioni di controparte” (Cass. 25850/2015);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile, tenuto conto, da un lato, del fatto che, diversamente dal caso cui si riferisce il precedente richiamato dalla parte ricorrente, il fallimento si e’ chiaramente opposto al riconoscimento circa la fondatezza della domanda avanzata da (OMISSIS) s.r.l. resistendo in giudizio; dall’altro, del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ secondo cui “in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e’ pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass. 19613/2017);
ritenuto che il terzo, e ultimo, motivo di ricorso e’ infondato poiche’, come correttamente rilevato dal tribunale, (OMISSIS) s.r.l. non ha chiesto una pronuncia costitutiva dell’effetto risolutorio del rapporto (a questa si’ ostando il disposto della L. Fall., articolo 72, comma 5), quanto l’accertamento della risoluzione dello stesso gia’ compiutamente verificatasi in un momento antecedente alla dichiarazione di fallimento, in virtu’ dell’inutile decorso del termine assegnato dalla creditrice con diffida ad adempiere ex articolo 1454 c.c., previo apprezzamento circa la congruita’ della scadenza assegnata e della rilevanza della pretesa monetaria non onorata rispetto al lunghissimo tempo di permanenza della debitrice nell’immobile senza titolo perfezionato;
che invero questa corte ha rilevato che il “tenore strettamente letterale della norma di cui all’articolo 1454 collega alla inutile scadenza del termine contenuto in diffida un effetto automatico, verificandosi la risoluzione al momento stesso dello spirare del dies ad quem indicato dal diffidante…., perseguendo la non discutibile funzione di bilanciamento di interessi contrapposti, a tutela anche della parte che, allo spirare del termine, abbia posto un affidamento legittimo nell’avvenuta cessazione degli effetti del negozio” (Cass. S.U. 553/2009); ne’ l’istituto appare incompatibile con l’evoluzione concorsuale dello status di una delle parti, avendo questa Corte – per converso ritenuto ammissibile che il convenuto non fallito possa invocare il “fatto impeditivo delle avverse domande ed estintivo della descritta obbligazione di restituzione, e quindi al solo fine di conseguirne il loro rigetto, la proposizione dell’eccezione tesa all’accertamento, “incidenter tantum”, della gia’ avvenuta risoluzione del predetto preliminare, in via automatica ed anteriormente al fallimento del promittente acquirente, per non avere quest’ultimo rispettato un termine essenziale previsto nel contratto ne’ adempiuto ad una successiva diffida intimatagli ex articolo 1454 c.c.” (Cass. 5298/2013);
che del resto le facolta’ invocate dal curatore ai sensi della L. Fall., articolo 72, anche in chiave di ostacolo all’ammissibilita’ della domanda di rivendica del bene immobile esperita dal terzo, sono coerenti con il principio per cui “la facolta’ del curatore di sciogliersi dal contratto non compiutamente eseguito, prevista dalla L. Fall., articolo 72, presuppone che il contratto medesimo sia ancora pendente alla data di dichiarazione del fallimento” (Cass. 5523/2015); si’ che il giudice di merito e’ chiamato esclusivamente a verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti necessari a ritenere che, prima della domanda di insinuazione al passivo e prima ancora della dichiarazione di fallimento, si fosse gia’ realizzata la risoluzione di diritto del rapporto obbligatorio insorto tra le parti a seguito della pronuncia costitutiva della sentenza n. 459/2012, che a sua volta aveva sostituito la fattispecie della mancata volontaria prestazione di consenso e conguagli del prezzo ad opera delle parti del contratto preliminare; tale accertamento, nel caso di specie e come detto, attenendo ad un rapporto in cui diversi erano i doveri esecutivi ricadenti sulle parti, risulta essere stato compiutamente effettuato dal tribunale e adeguatamente motivato in ogni elemento suo costitutivo;
che pertanto il rigetto del ricorso si impone, senza provvedere sulle spese di lite stante l’assenza di difesa dell’intimata societa’.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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