La domanda tesa ad ottenere l’accesso ai documenti

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 27 agosto 2020, n. 5252.

La massima estrapolata:

La domanda tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente sia dalla sorte del processo principale all’interno del quale venga fatta valere l’anzidetta situazione soggettiva, sia dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale.

Sentenza 27 agosto 2020, n. 5252

Data udienza 25 giugno 2020

Tag – parola chiave: Accesso ai documenti amministrativi – Lavoro – Revoca dell’incarico – Istanza di accesso agli atti – Diniego – Illegittimità – Interesse qualificato del dipendente in relazione al procedimento disciplinare e revoca dell’incarico dirigenziale – Documenti oggetto di accesso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9889 del 2018, proposto dal Ge. de. Se. En. (GS.) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ar. Po., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il signor Fa. To., rappresentato e difeso dagli avvocati Fa. Se. e Fe. Te., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza ter, n. 10428 del 2018, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso agli atti relativi alla revoca dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Fa. To.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020, svoltasi in video conferenza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, il consigliere Nicola D’Angelo ed udito l’avvocato Ar. Po., ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Fa. To. ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, la nota prot. GS./P20180049285 del 7 giugno 2018, di diniego di accesso agli atti richiesti al Ge. de. Se. En. (di seguito GS.) con istanza del 9 maggio 2018.
1.1. In particolare, il signor To. ha chiesto copia dei seguenti documenti:
“a) ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione del GS. tenutosi in data 15 marzo 2018;
b) verbale del Consiglio di Amministrazione del GS. tenutosi in data 15 marzo 2018;
c) ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione del GS. tenutosi in data 11 aprile 2018;
d) verbale del Consiglio di Amministrazione del GS. tenutosi in data 11 aprile 2018;
e) ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione del GS. tenutosi in data 23 aprile 2018
f) verbale del Consiglio di Amministrazione del GS. tenutosi in data 23 aprile 2018;
g) verbale di audizione giustificativa del Dott. To. del 23 aprile 2018;
h) ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione del GS. tenutosi in data 3 maggio 2018;
i) verbale del Consiglio di Amministrazione del GS. tenutosi in data 3 maggio 2018;
j) eventuale nota di trasmissione da parte del GS. all’Autorità Nazionale Anticorruzione del provvedimento di revoca dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza comprensiva di tutti gli allegati, come si evince dalla lettera a firma del dott. Fr. Sp. n. prot. AD/20180000034 del 7 maggio 2018 avente ad oggetto atto di revoca dall’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
k) ogni ulteriore atto annesso e connesso”.
1.2. La suddetta richiesta di accesso è stata presentata a seguito della revoca dall’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza comunicata al ricorrente con nota prot. n. AD/20180000034 del 7 maggio 2018. Per questa ragione il 9 maggio 2018 il signor To. inoltrava al GS. la relativa istanza, ai sensi della legge n. 241del 1990, al fine di prendere visione ed estrarre copia, per esigenze di difesa, dei predetti atti, tutti relativi alla revoca dell’incarico.
1.3. In riscontro all’istanza, con nota prot. n. GS./P20180049285 del 7 giugno 2018, il GS. comunicava il rigetto della richiesta di accesso, rilevando che: “gli atti presupposti, connessi e comunque collegati al provvedimento con cui è stata disposta la revoca dall’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), lungi dal configurarsi quale espressione di un potere autoritativo di natura pubblicistica soggetto all’applicazione delle regole e dei principi contenuti nella L. n. 241/90, costituiscono espressione delle capacità e dei poteri che il privato datore di lavoro è tenuto ad esercitare in conformità alle disposizioni di cui al Capo I, titolo II, del libro V del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa” – “norme che non riconoscono al lavoratore il diritto di accesso connotato dell’intensità e dell’estensione che contraddistinguono l’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90” – “Per completezza si rappresenta che il documento indicato alla lett. g) “Verbale di audizione giustificativa del dott. To. del 23 aprile 2018″ risulta essere stato già consegnato, in originale, all’istante, in occasione della sottoscrizione del medesimo”.
2. Il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per l’accesso ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. In particolare, lo stesso Tribunale ha rilevato che: “nella fattispecie qui in esame il diritto di accesso ai documenti richiesti deve essere riconosciuto in capo al dipendente che vanta un interesse qualificato (personale, attuale e concreto) in relazione al procedimento disciplinare concluso ed in relazione alla disposta revoca dell’incarico dirigenziale, ai fini di consentirgli la possibilità di reagire in sede giurisdizionale (amministrativa o ordinaria) ovvero procedimentale interna; inoltre, il rapporto di impiego che lega l’interessato al gestore di pubblico servizio (GS.) ha sicuramente natura e rilevanza pubblicistica a mente delle disposizioni su richiamate per come costantemente interpretate dalla giurisprudenza che attrae alla disciplina del diritto di accesso qualunque documento, anche di natura privatistica, che sia funzionalizzato all’esercizio di poteri latu sensu amministrativi”.
2.1. Il T.a.r. ha quindi ordinato al GS. di provvedere all’ostensione degli atti richiesti, annullando il diniego di cui alla nota del GS. del 7 giugno 2018 e compensando le spese di lite.
3. Il GS. ha quindi impugnato la predetta sentenza sulla base di un unico ed articolato motivo di gravame.
3.1. Secondo l’appellante la decisione del Tar sarebbe erronea per quattro differenti profili:
– la legge 241 non consentirebbe l’acceso ad atti privatistici inerenti la fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze di una società per azioni, sebbene a totale partecipazione pubblica;
– non potrebbe ammettersi accesso ai verbali del consiglio di amministrazione della s.p.a. non potendo essere considerati gli stessi documenti amministrativi;
– vi sarebbe una carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto sia il provvedimento di revoca che la sanzione disciplinare non sono stati successivamente contestati in sede giudiziaria;
– la sentenza ha anche ordinato l’esibizione di atti già in possesso dell’interessato o di cui comunque lo stesso ha avuto piena contezza (sub lettere g) e j) della istanza di accesso).
4. Il signor Fa. To. si è costituito in giudizio il 7 marzo 2019, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato ulteriori memorie rispettivamente il 24 marzo 2020 e il 6 aprile 2020 (in quest’ultima ha rinunciato alla discussione orale rimettendosi agli scritti).
5. Il GS. ha depositato una memoria il 9 giugno 2020 e note di udienza il 24 giugno 2020 con richiesta di passaggio in decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020.
6. La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, nella camera di consiglio tenutasi in video conferenza il 25 giugno 2020.
8. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come normalmente la giurisdizione sulle controversie relative ad un accesso, in via immediata e diretta riferibile ad un rapporto di lavoro interamente disciplinato dal diritto privato anche se intrattenuto con un ente pubblico o una pubblica aministrazione, siano appannaggio del giudice ordinario e non di quello amministrativo (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2397 del 2014).
Tuttavia, nel caso di specie, non è stato proposto un pertinente motivo di appello ex art. 9 c.p.a.
8.1. E’ altrettanto vero che, in linea generale, le regole dettate in tema di trasparenza della p.a. e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico e che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, tanto in sede cognitoria quanto in sede esecutiva, qualunque pretesa in tema di accesso fatta valere nei confronti di un soggetto privato operante nel pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2005 e sez. IV, n. 1420 del 2010).
9. Ciò premesso, l’appello è infondato.
10. I primi tre profili evocati nel ricorso non possono essere condivisi. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2019 ha infatti chiarito che il GS., pur essendo persona giuridica di diritto privato, è società “in mano pubblica” (partecipazione totalitaria del Ministero dell’economia e delle finanze) che esercita funzioni di natura pubblicistica.
10.1. Inoltre, alla luce della precedente Adunanza plenaria n. 16 del 2016, i dipendenti di società pubbliche possono accedere agli atti inerenti il proprio rapporto lavoro se sono significativamente connessi con interessi pubblici.
Nella specie il nesso, come detto, è evidente a cagione della natura dell’incarico e del livello dirigenziale del richiedente l’accesso, finalizzato non tanto a profili inerenti ad un rapporto di lavoro contrattualizzato, ma alla conoscenza delle cause che hanno determinato la revoca di un incarico, quale quello di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, caratterizzato da una forte valenza istituzionale ed esterna (cfr. l. n. 190 del 2010 e d.lgs. n. 33 del 2013).
10.2. Quanto all’accessibilità ai verbali dei consigli amministrazione vale richiamare la citata Adunanza plenaria n. 5 del 2005, mentre sulla consistenza dell’interesse ad agire, può essere rilevato che l’interesse all’accesso deve essere valutato in astratto, essendo escluso ogni apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso.
Ne discende pertanto:
a) che la legittimazione all’accesso non può essere valutata alla stessa stregua della legittimazione alla pretesa sostanziale, con l’ovvio limite che il diritto di accesso non può essere indiscriminatamente esteso ad atti e documenti del tutto indifferenti rispetto alle esigenze di garanzia della tutela;
b) che la domanda tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente sia dalla sorte del processo principale all’interno del quale venga fatta valere l’anzidetta situazione soggettiva, sia dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale;
c) che è irrilevante che sia il giudice, nell’ambito del processo nel quale si vuole fare uso dei documenti oggetto di accesso, a poterli richiedere all’amministrazione (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 1470 del 2010 cit.; 10 aprile 2009, n. 2243; sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1896; sez. V, 7 aprile 2003, n. 1837).
11. Relativamente ai documenti già conosciuti dall’appellato (sub g) e j) dell’istanza di accesso), non essendo stato contestato da quest’ultimo il relativo profilo di appello, gli stessi possono essere esclusi dal novero di quelli che il GS. dovrà mettere a disposizione di quest’ultimo.
12. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata con la precisazione che i predetti documenti sub g) e j) devono esser esclusi dall’elenco di quelli da ostendere.
13. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto lo respinge con le precisazioni di cui in motivazione.
Condanna il GS. al pagamento delle spese del presenta grado di giudizio in favore dell’appellato nella misura di euro 3.000,00(tremila/00), oltre agli altri oneri di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020, svoltasi da remoto in audio conferenza ex art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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