Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 16 marzo 2020, n. 10187
Massima estrapolata:
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l’ordinanza che aveva ritenuto inammissibile l’istanza di riparazione priva di sottoscrizione della parte o del soggetto munito di procura speciale la quale, peraltro, recante una data di molto antecedente a quella del deposito in cancelleria dell’istanza, risultava separatamente formata e priva dell’indicazione del soggetto depositante).
Sentenza 16 marzo 2020, n. 10187
Data udienza 19 dicembre 2019
Tag – Parola chiave: Ingiusta detenzione – Istanza di riparazione – Presupposti – Articoli 315 e 645 cpp – Proponibilità della domanda – Articolo 122 cpp – Criteri – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 8 del 1999 cpp
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. BRUNO Maria R. – rel. Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/04/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIAROSARIA BRUNO;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 18/4/2019, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata dall’Avv. (OMISSIS) in qualita’ di difensore e procuratore speciale di (OMISSIS).
Si evidenzia nella ordinanza che l’istanza risulta priva di sottoscrizione e che il timbro di cancelleria attestante la data del deposito non reca alcuna indicazione circa l’identita’ del presentatore, motivi per i quali la Corte di appello ha ritenuto di dichiararne la inammissibilita’, mettendo in rilievo che difetta il requisito della riferibilita’ della domanda alla persona dell’istante.
2. Propone impugnazione l’interessato, a mezzo del difensore, che critica le argomentazioni espresse dalla Corte di appello nella ordinanza impugnata, deducendo violazione di legge.
L’atto, sebbene privo di sottoscrizione, e’ certamente riferibile alla persona che ne appare l’autore: laddove fosse stato depositato da un delegato, sarebbe stata annotata la delega al deposito ed il controllo del cancelliere della corrispondenza fra colui che deposita l’atto ed il soggetto delegato. L’omissione dell’incaricato di cancelleria non puo’ riverberarsi negativamente sulla validita’ della procedura, atteso che appare logico ritenere che la mancata annotazione di colui che effettuo’ il deposito sia dipesa dal fatto che l’atto venne depositato proprio dal procuratore speciale.
Il vizio del ragionamento sostenuto dalla Corte territoriale risulterebbe evidente nella parte in cui si afferma che la tesi difensiva sarebbe stata valida ove la procura speciale allegata all’istanza fosse stata sottoscritta lo stesso giorno del deposito. Si tratterebbe, si legge nel ricorso, di una circostanza irrilevante, atteso che la procura speciale e’ presupposto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione. La circostanza che la procura sia stata allegata all’atto principale rende manifesta la sua provenienza. D’altro canto, il Presidente della Corte di Appello non ha dichiarato de plano l’inammissibilita’ dell’istanza, ma, riconoscendone la provenienza, ha notificato l’avviso di fissazione dell’udienza al difensore.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
2. Deve rilevarsi come l’articolo 315 c.p.p., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, richiami le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario e, pertanto, l’articolo 645 c.p.p., dove e’ previsto che l’istanza debba essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che: “La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta. Pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volonta’ della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio puo’ avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale, nominato nelle forme previste dall’articolo 122 c.p.p., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l’autenticita’ dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volonta’ dell’interessato; mentre alla presentazione della domanda puo’ provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati” (Sez. U. Sentenza n. 8 del 12/03/1999, dep. 10/06/1999, Sciamanna, Rv. 213508).
In ossequio a tale principio, si e’ ribadito in tempi piu’ recenti che: “La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta, puo’ essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall’articolo 122 c.p.p., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio” (cosi’ Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Rv. 259319 – 01 che, nella fattispecie concreta, ha escluso la legittimazione del difensore, nominato con un mandato a margine del ricorso che non conteneva uno specifico riferimento alla volonta’ della parte di trasferire il potere di esercitare l’azione riparatoria).
con particolare riferimento alla istanza di riparazione per ingiusta detenzione, proponibile solo dall’interessato o da un suo procuratore speciale ex articolo 122 c.p.p., costituisce requisito imprescindibile di ammissibilita’ la riferibilita’ certa dell’atto alla persona dell’interessato, desumibile da elementi oggettivi, inequivocabilmente apprezzabili e sussistenti sin dalla sua presentazione. In difetto della sottoscrizione, tale certa riferibilita’ puo’ eventualmente trarsi dalla procura speciale ritualmente sottoscritta e contenuta nell’atto stesso come un corpo unico, o, ancora, dalla attestazione di diretto deposito dell’istanza da parte del soggetto proponente (cfr. Sez. 3, 8/4/2016, Tagliasco; Sez. 4, 17/4/1996, Comito).
3. Nel caso in esame difettano tali requisiti, poiche’, alla mancanza di sottoscrizione dell’istanza di riparazione’ si aggiunge l’assenza di ogni elemento di certa riferibilita’ dell’atto all’interessato, posto che la procura speciale, recante peraltro una data di molto antecedente a quella del deposito in cancelleria dell’istanza, risulta separatamente formata e che il timbro di deposito dell’istanza presso la cancelleria non reca alcuna indicazione del soggetto depositante, come ha correttamente argomentato la Corte territoriale.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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