La distanza minima di dieci metri e le pareti fronteggiantisi finestrate

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 aprile 2022| n. 11048.

La distanza minima di dieci metri e le pareti fronteggiantisi finestrate.

In materia di distanze tra fabbricati, l’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 va interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente, per l’applicazione di detta distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, benché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto della distanza minima è dovuto pure per i tratti di parete parzialmente privi di finestre.
Al fine di verificare se siano rispettati i vincoli di altezza fissati dai regolamenti edilizi quando l’entità del distacco tra fabbricati sia stabilita in rapporto all’altezza delle costruzioni che si fronteggiano, l’altezza da prendere in considerazione è quella dei prospetti che delimitano il distacco e deve essere misurata avendo riguardo al livello del suolo (anche con riferimento a quello di eventuali piani interrati) dei prospetti medesimi, dovendosi, in caso di fabbricati con prospetti su più fronti a quote diverse, aver riguardo, in particolare, all’altezza di ciascun prospetto.

Sentenza|5 aprile 2022| n. 11048. La distanza minima di dieci metri e le pareti fronteggiantisi finestrate

Data udienza 10 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 11696/’17) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce-sez. dist. di Taranto n. 182/2016 (pubblicata il 7 aprile 2016);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore Dott. Ceniccola Aldo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso e l’assorbimento dei restanti;
lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.

La distanza minima di dieci metri e le pareti fronteggiantisi finestrate

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione del 19 giugno 2003, (OMISSIS) e (OMISSIS) esponevano che erano proprietari di due fondi siti in (OMISSIS) confinanti con altro di proprieta’ della s.r.l. (OMISSIS), la quale stava realizzando un intervento edificatorio a confine con la strada provinciale, realizzando un vasto scavo a cielo aperto, appropriandosi di parte del suolo di proprieta’ di esso (OMISSIS) e costruendo il manufatto a distanza illegale dai confini. Sulla base di questa premessa, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto-sez. dist. di Martina Franca, la citata societa’ (OMISSIS), chiedendone, tra l’altro, la condanna al rispetto delle distanze legali, con rilascio delle porzioni di suolo di essi attori risultanti abusivamente occupate, alla riduzione dell’altezza del fabbricato e al risarcimento di tutti i danni prodotti.
Si costituiva in giudizio la citata convenuta, la quale instava per il rigetto della domanda e, a sua volta, formulava domanda riconvenzionale per l’ottenimento del risarcimento dei danni subiti a causa della trascrizione dell’avversa domanda, nonche’ ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.
Con sentenza n. 141/2012, l’adito Tribunale, all’esito dell’assunzione di prova testimoniale e sulla base dell’espletata c.t.u., rigettava le domande attoree, sul rilievo che la convenuta non aveva posto in essere alcuno sconfinamento, aveva rispettato le distanze legali in relazione al confine tra gli immobili e all’altezza del fabbricato, ravvisando, altresi’, l’insussistenza di qualsiasi danno riconducibile alle operazioni di scavo preliminari all’edificazione. Con la stessa sentenza il citato Tribunale respingeva anche la domanda riconvenzionale della convenuta, compensando le spese nella misura di un terzo e ponendo i residui due terzi a carico degli attori.

 

La distanza minima di dieci metri e le pareti fronteggiantisi finestrate

 

2. Decidendo sull’appello proposto da (OMISSIS) e nella costituzione dell’appellata s.r.l. (OMISSIS), nel mentre l’altro appellato (OMISSIS) rimaneva contumace, la Corte di appello di Lecce – sez. dist. di Taranto, con sentenza n. 182/2016 (pubblicata il 7 aprile 2016), accoglieva il gravame per quanto di ragione e, confermandola nel resto, la riformava parzialmente con la sola condanna della societa’ (OMISSIS) al pagamento, in favore del (OMISSIS), della somma di Euro 222,00, oltre interessi al tasso medio dal 19 giugno 2003, dichiarando, altresi’, compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, pur accollando l’onere del pagamento delle spese occorse per la c.t.u. a totale carico di (OMISSIS) e (OMISSIS).
A fondamento dell’adottata decisione, la Corte tarantina rilevava, innanzitutto, che – malgrado la rituale richiesta da parte della cancelleria – non era stato acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado, ragion per cui non era possibile prendere in esame le risultanze dell’attivita’ istruttoria espletata in tale grado, onde la decisione si sarebbe dovuta fondare sulla sola documentazione offerta dalle parti e, in particolare, sulle copie della “prima relazione di c.t.u.” (del (OMISSIS)) di quella finale (che appariva depositata il (OMISSIS)), prodotte dalla societa’ appellata con il suo fascicolo depositato in appello.
Cio’ premesso e disattesa l’eccezione di inammissibilita’ per asserita violazione dell’articolo 342 c.p.c. formulata dall’appellata, passando all’esame dei motivi di gravame il giudice di secondo grado ravvisava, innanzitutto, l’infondatezza del primo circa la mancata considerazione dell’altezza del fabbricato della societa’ (OMISSIS) ai fini del computo delle distanze legali, non prescrivendo il R.E.C. alcuna disposizione specifica al riguardo.
Rilevava, poi, la Corte territoriale la carenza di interesse in ordine all’allegata maggiore cubatura realizzata, attenendo l’eventuale violazione di quanto autorizzato solo al rapporto tra la societa’ e la P.A., ne’ era emersa la prova che una non meglio identificata scala era stata chiusa con vetrate dalla citata societa’.

 

La distanza minima di dieci metri e le pareti fronteggiantisi finestrate

 

Il giudice di seconda istanza riteneva, inoltre, che non era nemmeno desumibile alcuna prova sul fatto che la parete del fabbricato dell’appellata societa’ fronteggiante i vani dell’immobile del (OMISSIS) fosse finestrata, con conseguente impossibilita’ di applicazione del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, comma 2.
Quanto al vano tecnico riguardante la costruzione eretta dalla societa’ (OMISSIS) asseritamente realizzato in difformita’ delle distanze legali, il giudice di appello evidenziava che esso era stata posizionato sotto il piano di campagna, donde l’insussistenza dell’obbligo del rispetto di tali distanze.
Il giudice di seconde cure ravvisava, altresi’, il difetto di prova sull’illegittima appropriazione, da parte dell’appellata societa’, di una porzione della proprieta’ (OMISSIS) (peraltro, in ipotesi, riguardante solo una superficie minima di mq. 1,36).
La Corte di appello riteneva, poi, che, ancorche’ il giudice di primo grado, non si fosse pronunciato sulla violazione della distanza da ricondurre all’articolo 891 c.c. con riferimento allo scavo operato dalla societa’ appellata, era risultato che esso era servito solo per realizzare una rampa di accesso al piano interrato dell’edificio.
La Corte tarantina rilevava, infine, la parziale fondatezza del motivo circa la risarcibilita’ del danno prodotto da alcune fessurazioni createsi nel muro di confine con l’immobile della stessa societa’ appellata, quantificandolo nella misura di Euro 222,00 (in considerazione delle modeste opere occorrenti per eliminarle), rigettando ogni altra istanza risarcitoria.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a dieci motivi, il (OMISSIS), resistito con controricorso dall’intimata (OMISSIS) s.r.l. Il ricorso non risulta essere stato notificato all’appellato, rimasto contumace, (OMISSIS).
Il P.G. ha chiesto, nelle sue conclusioni scritte, l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento di tutti gli altri.
I difensori di entrambe le parti costituite hanno anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione del principio del contraddittorio di cui all’articolo 111 Cost., comma 2, e articolo 101 c.p.c., comma 2, nonche’ la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 347 c.p.c., oltre che dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, e articolo 116 c.p.c., comma 1, per non aver la Corte di appello, pur essendo stata gia’ avanzata a suo tempo una richiesta di trasmissione del fascicolo di primo grado al Tribunale di Taranto, rimasta senza esito, proceduto – dopo essersi riservata per la decisione – a rimettere la causa sul ruolo per rinnovare la richiesta ai sensi dell’articolo 347 c.p.c., dovendo, in caso di esito negativo della seconda richiesta sollecitare le parti a provvedere alla ricostruzione del contenuto essenziale del fascicolo d’ufficio mancante, eventualmente utilizzando le copie degli atti processuali in loro possesso. Cio’ – secondo il ricorrente veniva particolarmente in rilievo nel caso di specie essendo rimasto impossibile avere una completa cognizione della c.t.u., delle contestazioni mosse avverso la stessa (che avrebbe potuto comportarne una rinnovazione), della documentazione fotografica alla medesima allegata, oltre che delle risultanze delle prove orali espletate.
2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 872 c.c., comma 2, e dell’articolo 26-ter del R.E.C., nonche’ dell’articolo 22 delle N. T.A. del P.R.G. del Comune di Martina Franca, non avendo tenuto conto la Corte di appello delle prescrizioni di tali disposizioni avuto riguardo alla parte dei lavori del fabbricato limitrofo, di proprieta’ della (OMISSIS), eseguita completamente fuori terra, con specifico riguardo al lato a valle, laddove la linea di terra da cui partire per il computo dell’altezza corrispondeva al piazzale di ingresso al piano interrato (e tal proposito era stata contestata l’idoneita’ dei dati posti a fondamento della c.t.u., senza che fossero state prese in considerazione le indicate prescrizioni urbanistiche locali e senza che lo stato dei luoghi fosse stato ricostruito sulla base delle fotografie allegate alla c.t.u., non potute considerare per la mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado).
3. Con la terza doglianza il ricorrente ha prospettato – sempre in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 872 c.c., comma 2, e dell’articolo 26-ter del R.E.C. del P.R.G. del citato Comune, in ordine alla ritenuta legittimita’ dei volumi realizzati dalla (OMISSIS) in occasione della costruzione per cui era stata instaurata la controversia poiche’ tali volumi, ove considerati illegittimi, avrebbero potuto produrre un danno anche per la sua proprieta’ a causa del deprezzamento commerciale conseguente alla diminuzione della visuale, di luce, aria ed amenita’, in generale, per il suo immobile. Ha aggiunto il ricorrente che i volumi eseguiti riguardavano tutta la parte della costruzione della societa’ (OMISSIS) fuoriuscente dal terreno sistemato e la loro illegittimita’ derivava dal fatto che l’ampliamento realizzato superava il volume massimo consentito sull’area di intervento.
4. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato – ancora in ordine all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c., non potendo affermarsi che, nel caso in esame, mancasse la prova in merito alla illegittima chiusura del vano scalo.
5. Con la quinta censura il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omessa valutazione di un fatto rilevante ai fini del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla mancata rilevazione della circostanza, per come si sarebbe potuto evincere dalle fotografie allegate all’originale della relazione del c.t.u., che lungo la facciata sud prospiciente il confine di esso ricorrente la costruzione realizzata dalla (OMISSIS) presentava ampi ingressi carrabili e finestrature per tutta la sua lunghezza, da cui sarebbe dovuta derivare l’applicabilita’ del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, invece esclusa dall’impugnata sentenza di appello.
6. Con il sesto mezzo il ricorrente ha dedotto – avuto riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione dell’articolo 26-ter R.E.C. nn. 15-16) e dei limiti di zona previsti dall’articolo 22 delle N. T.A., nonche’ l’omessa valutazione di un fatto rilevante per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, prospettando l’erroneita’ dell’impugnata sentenza nella parte in cui non aveva considerato che il vano tecnico rispetto a cui era stata lamentato il mancato rispetto delle norme in materia di distanze era ben individuato ed identificabile attraverso le foto richiamate nell’atto di appello e che erano state allegate alla relazione finale del c.t.u., emergendo che detto vano non risultava affatto interrato ma era solo sottoposto rispetto alla quota del fondo della proprieta’ di esso ricorrente, con la necessita’ che si sarebbero dovuti osservare i limiti di zona quanto al distacco dai confini, come previsto dal citato articolo 22 delle N. T.A..
Riassumendo, quindi, con le doglianze di cui agli esposti primi sei motivi, il ricorrente ha chiesto la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice per l’ottenimento della condanna della societa’ (OMISSIS) ad arretrare l’edificio di sua proprieta’ fino a rispettare la distanza di mt. 5 dal confine della sua proprieta’ e di mt. 10 dai preesistenti corpi di fabbrica eseguiti da esso ricorrente a ridosso del muro di cinta in di particolare con abbattimento dell’ulteriore vano costruito in attacco al nuovo muro di confine con la sua proprieta’, con ulteriore condanna di detta societa’ alla riduzione dell’altezza del fabbricato a non piu’ di 12 mt dal piano di calpestio attuale e ricavato a seguito dello scavo, con demolizione delle opere eventualmente risultanti in esubero.
7. Con il settimo motivo, poi, il ricorrente ha prospettato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, e articolo 116 c.p.c., comma 1, nonche’ l’omessa valutazione su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, non avendo il giudice di appello considerato, ai fini della soluzione da adottare, le coerenti e plurime risultanze della prova testimoniale relativamente all’esistenza di una fascia di terreno di sua proprieta’ lungo tutto il confine con la proprieta’ contigua della societa’ (OMISSIS), posposta rispetto al muro di cinta, realizzato tutto all’interno della proprieta’ di esso (OMISSIS), con l’appropriazione, da parte della menzionata societa’, di una superficie di tale proprieta’ di mq 11,75 (come, peraltro, accertato dal c.t.u.) e non di soli mq 1,36.

 

La distanza minima di dieci metri e le pareti fronteggiantisi finestrate

 

8. Con l’ottava doglianza il ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 891 c.c., non avendo la Corte di appello ritenuto trasgredite le distanze legali previste da tale norma per effetto dello scavo effettuato dalla societa’ (OMISSIS) lungo tutto il perimetro della particella oggetto dell’intervento, che si sarebbe dovuto, percio’, considerare illegittimo anche per la sua idoneita’ a determinare problemi di infiltrazioni e di franamento, oltre ad incidere sulla stabilita’ dei muri di confine.
9. Con la nona censura il ricorrente ha denunciato – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., avuto riguardo alla mancata valutazione da parte della Corte territoriale della prova testimoniale assunta per effetto della quale si sarebbe dovuta ritenere dimostrata la responsabilita’ della predetta societa’ anche in ordine ai danni da fessurazione verificatesi lungo il muro di cinta in seguito alle vibrazioni e sollecitazioni subite in occasione dei lavori di scavo.
10. Con il decimo ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’articolo 872 c.c. per effetto del mancato riconoscimento, nell’impugnata sentenza, del suo diritto al risarcimento dei danni prodotti dalle violazioni edilizie ed urbanistiche poste in essere dalla societa’ (OMISSIS), e, in particolare, a causa della illegittimita’ della maggiore altezza e dei maggiori volumi realizzati, dalla quale era conseguita una diminuzione della luminosita’ ed amenita’ del suo immobile, oltre a determinare un maggior carico urbanistico, in modo disomogeneo rispetto a quanto previsto dal P.R.G

 

La distanza minima di dieci metri e le pareti fronteggiantisi finestrate

 

11. Rileva il collegio che occorre, in via pregiudiziale, porsi d’ufficio una questione processuale sulla eventuale valutazione della necessita’ o meno dell’integrita’ del contraddittorio nella presente fase di legittimita’ con riferimento alla posizione del (OMISSIS).
Bisogna premettere che l’azione a tutela dell’asserita violazione di distanze legali era stata originariamente esperita in primo grado da (OMISSIS) e (OMISSIS), quali proprietari di fondi contigui, ma distinti, a quello della (OMISSIS) e che l’appello risulta poi proposto dal solo (OMISSIS) nei confronti sia del (OMISSIS) (rimasto contumace) che della (OMISSIS) (costituitasi).
Emerge, inoltre, che il ricorso per cassazione e’ stato formulato soltanto dal (OMISSIS) nei soli riguardi della citata societa’, non indicando come controparte del ricorso, ne’ notificandoglielo, il (OMISSIS), nei cui confronti, quindi, il contraddittorio non e’ stato instaurato.
Dall’impostazione dell’unica domanda iniziale – come gia’ sottolineato – si desume, tuttavia, che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano agito si’ congiuntamente, ma per la tutela di due loro separate ed autonome proprieta’, deducendo la violazione di distanze legali nei confronti della stessa societa’ convenuta (OMISSIS), oltre a richiedere il risarcimento dei danni.
La domanda era stata totalmente rigettata con la sentenza di primo grado sulla base dell’accertata insussistenza della denunciata violazione delle distanze legali e dell’infondatezza dell’ulteriore azione di rivendicazione proposta dal solo (OMISSIS).
Lo stesso (OMISSIS) ha formulato appello avverso la sentenza di prime cure, notificandolo ad entrambe le parti, compreso (OMISSIS), rimasto tuttavia contumace. L’appello e’ stato quasi integralmente respinto, salvo che per la rilevata fondatezza della richiesta condannatoria, in favore del solo (OMISSIS), al risarcimento dei danni, accolta nella misura di Euro 222,00.
Quindi, e’ indubbio che, dal lato attivo, i due attori avevano proposto due autonome domande (pur se contenute in unico atto introduttivo) per tutelare i loro distinti diritti di proprieta’ sui propri rispettivi immobili, senza, percio’, far valere un rapporto sostanziale unico tale da determinare una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Sulla base di tale rappresentazione si evince, percio’, che si versa nell’ipotesi di una domanda implicante “ab origine” la tutela di un due situazioni sostanziali scindibili, con conseguente applicabilita’, in sede di impugnazione, dell’articolo 332 c.p.c. Da tanto consegue che si deve ritenere ormai precluso l’esercizio del diritto di impugnazione da parte del (OMISSIS), essendo decorso nei suoi confronti il termine di cui all’articolo 327 c.p.c. per proporre autonomo ricorso per cassazione, considerato che la sentenza della Corte di appello e’ stata pubblicata il 7 aprile 2016 (e non notificata).

 

La distanza minima di dieci metri e le pareti fronteggiantisi finestrate

 

Deve, quindi, trovare al riguardo applicazione il principio secondo cui, in caso di cause scindibili, la norma contenuta nell’articolo 332 c.p.c., la quale dispone che l’impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti solo di alcuna di esse deve essere notificata anche alle altre parti, nei cui riguardi l’impugnazione stessa non e’ esclusa o preclusa, ha la finalita’ di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi d’impugnazione, per cui la notificazione dell’impugnazione non contiene una vocatio in ius, ma ha il valore di semplice litis denuntiatio e serve a consentire che le parti alle quali e’ stata indirizzata, propongano, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. Da cio’ consegue che non occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio, nell’ipotesi di cause scindibili, nei confronti della parte in relazione alla quale il termine di impugnazione sia decorso, senza che rilevi in proposito che la stessa abbia o meno partecipato al precedente grado di giudizio (cfr., ad es., Cass. n. 24482/2016 e Cass. n. 11835/2018).
12. Passando all’esame dei formulati motivi, ritiene il collegio che il primo e’ infondato e va, pertanto, rigettato.
Si osserva, innanzitutto, che nella stessa sentenza della Corte di appello qui impugnata viene dato atto che – nonostante la tempestiva richiesta della cancelleria – non era stato possibile acquisire il fascicolo d’ufficio di primo grado, onde si era reso impossibile l’esame delle risultanze della intera attivita’ istruttoria compiuta in detto grado e che la decisione – ha rilevato la stessa Corte territoriale – sarebbe stata assunta sulla scorta della sola documentazione offerta dalle parti, ovvero, in modo specifico, sulla base delle copie della prima relazione di c.t.u. (datata (OMISSIS)) e di quella finale (depositata il (OMISSIS)), risultanti dalla produzione nel fascicolo depositato in secondo grado dalla parte appellata (OMISSIS), dalle quali – ad avviso della stessa Corte tarantina – era desumibile un sufficiente quadro probatorio idoneo per la risoluzione nel merito del gravame.
A tal proposito il collegio rileva che non sussiste propriamente un obbligo di rimessione sul ruolo da parte del giudice di appello per consentire la ricostruzione del fascicolo di primo grado (andato smarrito o che non sia stato comunque possibile acquisire, malgrado l’emanazione dell’apposito ordine da parte del giudice di appello, come verificatosi nel caso di specie) ad opera delle parti, qualora non lo ritenga necessario, occorrendo evidenziare che e’, invece, onere della parte interessata richiedere un termine per la ricostruzione del fascicolo d’ufficio di primo grado andato disperso, motivando, gia’ nella stessa sede del giudizio di appello, le ragioni dell’indispensabilita’ di tale acquisizione, attivita’ propulsiva che non risulta essere stata specificamente posta in essere dal (OMISSIS). Oltretutto, le parti interessate, in mancanza di siffatta acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado e dell’esperimento della possibilita’ di ricostruirlo con il loro contributo mediante le produzioni documentali rimaste nella loro disponibilita’, avrebbero potuto applicandosi nella specie “ratione temporis” la precedente versione dell’articolo 345 c.p.c., richiedere al giudice di secondo grado di disporre l’ammissione di prove ritenute indispensabili ai fini della decisione oltre ad instare per la rinnovazione della c.t.u., ove la relazione del c.t.u. di primo grado non fosse stata ritenuta adeguata per la risoluzione della controversia (eventualita’, questa, che – alla stregua dell’esercizio del potere valutativo discrezionale rimesso al giudice di merito – la Corte di appello tarantina non ha ritenuto sussistente, avendo considerato che la causa era comunque definibile sulla base delle due relazioni del c.t.u. depositate in primo grado).
Va al riguardo ricordato che, con riferimento all’applicabilita’ del precedente testo dell’articolo 345 c.p.c., le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 10790/2017 – hanno fissato il principio secondo il quale nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi per l’appunto dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
13. Ritiene il collegio che e’, invece, fondato il secondo motivo.
Deve, infatti, ritenersi che ha errato la Corte di appello nel presupporre, con l’impugnata sentenza, che il R.E.C. non prevedeva alcuna specifica disposizione con riferimento al calcolo dell’altezza di un manufatto che si articolasse anche in un piano completamente interrato, come nel caso di specie.
Diversamente, in applicazione della specifica prescrizione di cui all’invocato conferente articolo 26/ter del R.E.C. (riprodotto puntualmente nella formulata censura), da correlare all’articolo 22 della N. T.A. del P.R.G., la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se si fosse dovuta applicare, nel caso concreto, la prescrizione sull’altezza prevista da detta disposizione anche in presenza di opere di sistemazione esterna – percio’ fuoriuscenti dal piano di campagna – dell’edificio della societa’ (OMISSIS), presenti sul lato a valle (a confine con la proprieta’ del (OMISSIS)), e non limitarsi solo alla verifica della corrispondenza, sul lato a monte, della linea di terra alla quota di v. Massafra (emergenze dello stato dei luoghi che sarebbero state rilevabili anche dalle foto allegate alla relazione della c.t.u. e non potute visionare in assenza dell’acquisizione del fascicolo di primo grado, essendo stata allegata al fascicolo di appello della citata societa’ solo copia di detta relazione).
Va, infatti, affermato che, al fine di verificare se siano rispettati i vincoli di altezza fissati dai regolamenti edilizi quando l’entita’ del distacco tra fabbricati sia stabilita in rapporto all’altezza delle costruzioni che si fronteggiano, l’altezza da prendere in considerazione e’ quella dei prospetti che delimitano il distacco e deve essere misurata avendo riguardo al livello del suolo (anche con riferimento a quello di eventuali piani interrati) dei prospetti medesimi, dovendosi, in caso di fabbricati con prospetti su piu’ fronti a quote diverse, aver riguardo, in particolare, all’altezza di ciascun prospetto (cfr. Cass. n. 106/2016).
14. Anche il terzo motivo e’ meritevole di accoglimento, risultando errata, in punto di diritto, la statuizione adottata con l’impugnata sentenza sull’irrilevanza nei confronti del proprietario limitrofo della eventuale illegittimita’ dei volumi edificati dalla proprietaria confinante (OMISSIS), siccome ritenuta rilevante solo nei confronti della P.A.
E’ infatti principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la realizzazione di un edificio di volumetria superiore a quella consentita (accertamento comunque non operato nel caso di specie), in violazione di norme in tema di urbanistica, puo’ comportare per il vicino una diminuzione di luce ed aria (con una connessa possibile diminuzione del valore del proprio edificio) superiori a quelle altrimenti legittime, dando cosi’ luogo alla configurabilita’ di una eventuale responsabilita’ per danni (v., tra le tante, Cass. n. 3340/2002 e Cass. n. 13230/2010).

 

La distanza minima di dieci metri e le pareti fronteggiantisi finestrate

 

15. Per la stessa ragione va ravvisata la fondatezza del quarto motivo, dal momento che anche l’edificazione di una scala chiusa con vetrate non a distanza legale puo’ comportare la violazione dell’articolo 872 c.c. in termini di aumento di una volumetria con rilevanza edilizia e, come tale, tutelabile dal privato proprietario confinante.
16. Pure la quinta censura e’ da ritenere fondata.
Occorre, infatti, rilevare che, con riferimento alla questione con la stessa posta, la sentenza della Corte di appello si basa sull’assunto che la parete dell’edificio della societa’ appellata non fosse finestrata nella parte frontistante i vani di proprieta’ del (OMISSIS) (ancorche’ abusivi ma in attesa di essere condonati), senza, pero’, spiegare da quale fonte probatoria avesse ricavato tale risultanza; invero, la stessa Corte tarantina (v. pag. 6 della motivazione) afferma che gli immobili sono solo apparentemente identificabili, in mancanza di pertinenti indicazioni, in quelli di cui a pag. 5 dell’elaborato del c.t.u. del (OMISSIS), senza tuttavia poter fare riferimento – in mancanza dell’acquisizione del fascicolo di primo grado e delle complete relazioni del c.t.u., comprensive di allegati – ad altri elementi oggettivamente riscontranti lo stato dei luoghi delle frontistanti pareti, quali le foto riproduttive dello stesso o di altro tipo e senza, quindi, nemmeno procedere ad alcun ulteriore accertamento – che sarebbe stato desumibile anche da una c.t.u. da poter disporre in secondo grado – per eliminare ogni dubbio al riguardo e, quindi, valutare in modo definitivo la fondatezza meno della critica operata dal (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado con l’atto di appello su tale aspetto.
Sul piano giuridico, e’ pacifico che, in materia di distanze tra fabbricati, il Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9 va interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri e’ richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che e’ indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente, per l’applicazione di detta distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, benche’ solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto della distanza minima e dovuto pure per i tratti di parete parzialmente privi di finestre.
17. Anche la sesta doglianza coglie nel segno e merita di essere accolta.
Va, in proposito, rilevato che, malgrado la specifica deduzione del ricorrente gia’ nella qualita’ di appellante, la Corte di appello ha affermato di non aver potuto apprezzare l’esistenza del vano tecnico realizzato in corrispondenza del confine con la proprieta’ del (OMISSIS) ne’ fotograficamente ne’ in planimetria (ancora una volta, quindi, senza poter verificare la documentazione allegata alla relazione della c.t.u., non acquisita) e, in modo contraddittorio, ha poi asserito che comunque “appare” realizzato al di sotto del piano di campagna, senza spiegare ancora una volta – la fonte probatoria di attingimento di tale riscontro fattuale. Diversamente, a fronte di tale deficitario accertamento, il ricorrente ha dedotto che – sempre sulla scorta delle foto che erano state allegate alla relazione del c.t.u. – il vano in questione (di mt 4 x 8,80 di pianta) non avrebbe dovuto considerarsi interrato ma solo sottoposto rispetto alla quota del fondo di proprieta’ di esso ricorrente, ragion per cui sarebbe stato necessario – in presenza di tale stato dei luoghi ed in dipendenza della struttura di detto vano (non qualificabile, se dotato delle suddette dimensioni, come mero volume tecnico) – verificare l’osservanza del prescritto distacco minimo di 5 mt. dal confine, come individuato nell’articolo 22 delle N. T.A., di cui pure non si fa alcuna menzione nella motivazione dell’impugnata sentenza.

 

La distanza minima di dieci metri e le pareti fronteggiantisi finestrate

 

18. E’ fondato anche il settimo motivo perche’ la ricostruzione della Corte di appello – riferita alla denunciata apprensione e trasformazione di una striscia della proprieta’ (OMISSIS) – e’ basata su inesplicati accertamenti fattuali, rilevandosi, in ogni caso, la sussistenza dell’illegittimita’ dell’impugnata sentenza, poiche’, pur essendo stato comunque ritenuto emergente uno sconfinamento di una minima porzione del fondo del (OMISSIS), non ha riconosciuto allo stesso alcuna tutela ne’ in termini restitutori ne’ a titolo risarcitorio.
19. Ritiene, invece, il collegio che l’ottavo motivo e’ privo di fondamento giuridico e deve, percio’, essere respinto dal momento che la Corte di appello – con un adeguato, per tale aspetto, accertamento fattuale scaturente dall’esame dei fotogrammi rinvenuti nel fascicolo dello stesso appellante – ha affermato che il denunciato scavo era stato effettuato solo per realizzare una rampa di accesso al piano interrato dell’edificio della societa’ appellata, con conseguente inapplicabilita’ dell’articolo 891 c.c., il quale – nel prescrivere una distanza minima dal confine per canali e fossi – postula la realizzazione di uno scavo, non meramente temporaneo, che presenti un fondo piu’ basso per ambedue i fianchi rispetto al piano di campagna, come tale suscettibile, anche se a cio’ non destinato, di raccogliere e convogliare le acque, di per se’, dotate di capacita’ erosiva ed infiltratrice e, percio’, fonte di pericolo per le proprieta’ vicine.
Pertanto, sulla base della predetta ricostruzione sul piano concreto, deve trovare conferma il principio gia’ affermato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale non sono soggette alla prescrizione delle distanze di cui al citato articolo 891 c.c., quelle modificazioni dello stato dei luoghi, anche se comportanti l’abbassamento del livello del terreno, in cui non siano ravvisabili le connotazioni appena indicate, come – per l’appunto – nell’ipotesi di una escavazione effettuata dal vicino per sistemare una rampa di accesso al fabbricato, che abbia creato un dislivello rispetto al piano di campagna soltanto da un lato del manufatto (cfr. Cass. n. 870/1965 e Cass. n. 5687/1993).
20. Pure la nona doglianza non e’ meritevole di accoglimento essendo fondata la pronuncia di appello su un apposito accertamento di merito adeguatamente motivato – sulla scorta della relazione del c.t.u. prodotta in copia dall’appellata, da ritenersi sufficiente al riguardo – circa l’esclusione della circostanza che le fessurazioni fossero causalmente riconducibili all’operato della societa’ appellata, potendosi, invero, solo riconoscere il danno ricollegabile allo sfondamento provocato al blocchetto di cls (pure emergente da apposito fotogramma) ed in concreto liquidato con la condanna della (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 220,00, oltre interessi nella misura dovuta.
21. Il decimo ed ultimo motivo e’ da dichiarare assorbito perche’ la decisione sulle invocate richieste risarcitorie e’ dipendente dagli accertmenti delle eventuali dedotte violazioni delle distanze legali riconducibili alle illegittimita’ per maggiore altezza e per maggior volume venutesi a configurare per effetto della edificazione delle opere edilizie da parte della (OMISSIS), che costituiranno l’ambito di indagine del giudizio di rinvio.
22. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessive svolte, vanno accolti i motivi del ricorso dal secondo al settimo, mentre devono essere respinti il primo, l’ottavo e il nono, con assorbimento del decimo. Da cio’ consegue la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione ai motivi ritenuti fondanti ed il rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Lecce.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi del ricorso dal secondo al settimo, rigetta il primo, ottavo e nono e dichiara assorbito il decimo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Lecce.

 

La distanza minima di dieci metri e le pareti fronteggiantisi finestrate

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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