Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9653.
La massima estrapolata:
La disdetta dal contratto di affitto di fondi rustici, intimata ai sensi dell’art. 4 della l. n. 203 del 1982, costituisce atto negoziale unilaterale di volontà di una parte del rapporto contrattuale, diretta all’altra, non soggetta a forme rigorose, salvo quella di essere formulata per iscritto, e tale da esprimere, sotto il profilo contenutistico, la volontà inequivoca del concedente di avvalersi del relativo diritto teso all’ottenimento del rilascio del fondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che la lettera raccomandata con la quale il proprietario di un fondo rustico aveva intimato il rilascio del fondo stesso per insussistenza di un contratto di affitto esprimesse comunque la chiara volontà del proprietario medesimo – in quanto finalizzata ad impedire la prosecuzione del rapporto agrario – di intimare la disdetta per la successiva scadenza legale).
Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9653
Data udienza 28 novembre 2019
Tag – parola chiave: Contratto agrario – Mancanza di disdetta contrattuale – Rinnovazione tacita del contratto – Art. 4 legge n. 203/82
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11394-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 308/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Reggio Emilia, Sezione specializzata agraria, (OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS), chiedendo che fosse dichiarata l’inesistenza di un contratto agrario tra le parti o, in subordine, la cessazione degli effetti del contratto, in entrambi i casi con ordine al convenuto di rilasciare i terreni di proprieta’ dell’attore e conseguente condanna al risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda espose di aver affidato alla convenuta, affinche’ li custodisse, alcuni terreni di sua proprieta’, con espressa pattuizione che la consegna fosse precaria e revocabile in qualsiasi momento. Rientrato in possesso dei terreni a seguito di riconsegna da parte della convenuta, egli dichiarava di averli affittati a terzi, aggiungendo che la societa’ convenuta aveva commesso atti di intrusione, sostenendo che fosse stato stipulato con esso attore un contratto di affitto, in forma orale, in data 11 novembre 2000.
Si costitui’ in giudizio la societa’ convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigetto’ la domanda e condanno’ l’attore al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia e’ stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Bologna, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 7 febbraio 2018, ha accolto il gravame ed ha condannato la societa’ appellata al rilascio dei terreni al termine dell’annata agraria corrente ed al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Ha osservato la Corte territoriale che l’appellante aveva prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado nella parte in cui essa aveva ritenuto dimostrata l’esistenza di un contratto di affitto di fondo rustico con decorrenza 10 novembre 2000, destinato a scadere in data 10 novembre 2015; per cui il compito del giudice di appello era solo quello di stabilire se le lettere inviate dal (OMISSIS) alla (OMISSIS) fossero o meno rappresentative della volonta’ del primo di esercitare il diritto al rilascio del fondo. Ed ha ritenuto la Corte di merito – andando di contrario avviso rispetto al Tribunale – che la lettera raccomandata del 27 ottobre 2014, la quale riprendeva il contenuto della precedente lettera del 10 dicembre 2012, negando in modo espresso l’esistenza di un contratto di affitto di fondo rustico, fosse di per se’ indice della “volonta’ di escludere la ricorrenza di qualsivoglia diritto in capo a controparte a disporre dei terreni litigiosi”. D’altra parte, ha rilevato la Corte, poiche’ l’assunto dell’appellante era che non vi fosse alcun contratto, non aveva senso esigere da lui anche l’espressa negazione del consenso alla rinnovazione di un rapporto asseritamente inesistente.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre la (OMISSIS) con atto affidato ad un motivo.
Resiste (OMISSIS) con controricorso.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e la societa’ ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, articoli 1 e 4.
Sostiene la societa’ ricorrente che l’accertamento dell’esistenza di un contratto agrario, da ritenere ormai passato in giudicato, comporterebbe la necessita’ di una manifestazione di volonta’, chiara e non equivoca, indirizzata dal proprietario all’affittuario per impedire la rinnovazione di tale contratto, restando irrilevanti i diversi comportamenti delle parti interessate.
1.1. Il motivo non e’ fondato.
La L. n. 203 del 1982, articolo 4 dispone che, in mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato e che la disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dalla Corte d’appello, ha interpretato tale norma nel senso che la disdetta dal contratto di affitto di fondi rustici, intimata ai sensi della L. n. 203 del 1982, articolo 4, costituisce atto negoziale unilaterale di volonta’ di una parte del rapporto contrattuale, diretta all’altra, non soggetta a forme rigorose, salvo quella di essere formulata per iscritto, e tale da esprimere, sotto il profilo contenutistico, la volonta’ inequivoca del concedente di avvalersi del relativo diritto teso all’ottenimento del rilascio del fondo (sentenza 18 ottobre 2005, n. 20145).
La Corte di merito, interpretando gli atti processuali alla luce di questo principio, ha rilevato che il comportamento tenuto dal proprietario (OMISSIS) era nel senso di negare affatto l’esistenza di un qualsivoglia contratto di affitto di fondo rustico; per cui l’intimazione che aveva avuto luogo con la lettera raccomandata del 27 ottobre 2014, pur non contenendo un’espressa volonta’ di intimare la cessazione del contratto (in quanto considerato inesistente), era comunque indice della chiara volonta’ di intimare la disdetta per la successiva scadenza legale. E l’acquiescenza prestata in ordine alla parte della sentenza di primo grado che riconosceva l’esistenza del contratto non andava ad inficiare la volonta’ di cessazione.
Tale ragionamento appare pienamente coerente; e comunque, posto che l’interpretazione degli atti processuali e la valenza dei comportamenti assunti dalle parti sono rimesse alla valutazione del giudice di merito, e’ chiaro che il giudizio della Corte d’appello non puo’ essere sovvertito in questa sede.
1.2. La parte ricorrente ha insistito nella memoria sul fatto che il ricorso non tende al riesame del merito, quanto piuttosto a sindacare se sia o meno corretta la tesi della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la contestazione dell’esistenza del diritto altrui sia sufficiente ad integrare una manifestazione di volonta’ negoziale recettizia volta ad impedire la successiva rinnovazione del contratto. Osserva pero’ il Collegio, integrando in tal modo la motivazione della sentenza impugnata, che il vizio di sussunzione rappresentato nella memoria non sussiste; pacifico essendo, infatti, che il (OMISSIS) invio’ la lettera di cui parla la sentenza in esame e che il reingresso dell’affittuario fosse, nella prospettazione del concedente, abusivo, ne deriva che l’interpretazione fatta propria dalla Corte d’appello appare conforme al principio di buona fede, trattandosi della interpretazione di una volonta’ comunque finalizzata ad impedire la prosecuzione del rapporto agrario.
2. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
In considerazione della particolarita’ della vicenda e degli esiti alterni dei due giudizi di merito, ritiene la Corte di dover compensare per intero le spese del giudizio di cassazione.
Non sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, trattandosi di causa esente per legge (sentenza 31 marzo 2016, n. 6227, e ordinanza 22 maggio 2018, n. 12577).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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