Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 dicembre 2021| n. 41733.
La disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira; ne consegue che, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell’appellante all’udienza di cui all’art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’appello.
Ordinanza|28 dicembre 2021| n. 41733. La disciplina dell’inattività delle parti
Data udienza 28 ottobre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: APPELLO CIVILE – IMPROCEDIBILITA’
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29937-2017 proposto da:
CITTA’ METROPOLITANA MESSINA, gia’ PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato AURORA (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 460/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 08/06/2017 R.G.N. 1102/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
La disciplina dell’inattività delle parti
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Messina ha dichiarato improcedibile l’impugnazione della Provincia Regionale di Messina proposta nei confronti della sentenza di primo grado che in accoglimento della domanda di (OMISSIS) aveva accertato il diritto dello stesso alla somma di Euro 214.734, 34 oltre accessori;
2. la statuizione di improcedibilita’ e’ stata fondata sulla mancata comparizione dell’appellante sia alla udienza fissata originariamente per la discussione sia a quella alla quale la causa era stata rinviata ai sensi dell’articolo 348 c.p.c., rinvio del quale l’appellante aveva avuto rituale avviso;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Citta’ Metropolitana di Messina (gia’ Provincia Regionale di Messina) sulla base di cinque motivi; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) hanno resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria.
La disciplina dell’inattività delle parti
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 348 c.p.c., comma 2, censurando la statuizione di improcedibilita’ del gravame sulla base della considerazione che l’articolo 437 c.p.c., a differenza di quanto stabilisce l’articolo 420 c.p.c. per il primo grado, non richiede in seconde cure la comparizione personale ed il libero interrogatorio delle parti;
2. con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 348 c.p.c., comma 2, dei principi regolatori del giusto processo e degli articoli 24 e 111 Cost.; premesso che all’udienza originariamente fissata per la discussione il Collegio di appello aveva dichiarato la assenza della parte appellante alle ore 9.00 – in coincidenza con l’orario indicato di apertura dell’udienza fissando quale data di rinvio l’udienza del 14 marzo 2014, ore 9,00, udienza rinviata d’ufficio al 28 marzo 2017, senza specificazione dell’orario di inizio, che a quest’ultima udienza, alle ore 9.00, era stata dichiarata l’assenza della parte appellante, osservato che la Corte di appello nel sito istituzionale curato dal Ministero della Giustizia aveva dato formale comunicazione che le udienze celebrate nei giorni di martedi’ e sabato iniziavano alle ore 9,.30, censura la decisione per avere verificato, sia alla udienza originariamente fissata per la discussione che a quella di rinvio, la comparizione o meno dell’appellante alle ore 9.00; assume violazione del Protocollo sottoscritto tra l’Ordine degli Avvocati di Messina e il locale Tribunale e la violazione del leale comportamento del procuratore di controparte;
3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 348 c.p.c., comma 2, violazione dei principi regolatori del giusto processo e degli articoli 24 e 111 Cost., omesso esame di circostanze di fatto decisive rappresentate dall’attivita’ difensiva, dalla richiesta di sospensione, dal valore economico della causa, elementi questi che deponevano per l’interesse dell’appellante alla decisione del merito della causa;
4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 348 c.p.c., comma 2, e dell’articolo 437 c.p.c. dei principi regolatori del giusto processo, degli articoli 24 e 111 Cost., dell’articolo 59 disp. att. c.p.c. in tema di declaratoria di contumacia della parte non costituita da effettuare quando e’ decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza richiamando la giurisprudenza di legittimita’ sul dovere di differimento dell’udienza di almeno mezz’ora in caso di assenza della parte costituita;
5. con il quinto motivo deduce nullita’ della sentenza e violazione degli articoli 132, 161, 429, 431 e 438 c.p.c. per essere il dispositivo privo della sottoscrizione del giudice relatore in quanto sottoscritto solo dal presidente del collegio;
La disciplina dell’inattività delle parti
6. il quinto motivo di ricorso, esaminato con priorita’ per il carattere dirimente collegato al suo eventuale accoglimento, deve essere respinto; la nullita’ dedotta da parte ricorrente e’ fondata sul difetto di sottoscrizione del dispositivo da parte dell’estensore; tale adempimento non e’ tuttavia previsto dal codice di rito in quanto l’articolo 132, richiamato dall’articolo 161 c.p.c. in tema di nullita’ della sentenza, al comma 3, in ipotesi di giudice collegiale, riferisce la necessita’ della sottoscrizione (anche) dell’estensore alla sola “sentenza”, vale a dire al provvedimento completo della parte dispositiva e dalla relativa motivazione; in particolare nei giudizi soggetti al rito del lavoro la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che la ha emanata e la cui mancanza comporta nullita’ insanabile deve essere verificata con riferimento alla “sentenza”, completa di motivazione e di dispositivo, sicche’ e’ irrilevante la sussistenza o meno della sottoscrizione sul dispositivo letto in udienza, ritualmente inserito in un verbale di cui il segretario d’udienza abbia attestato la regolarita’ formale (Cass. 1271/2019);
7. il primo motivo di ricorso e’ infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la disciplina dell’inattivita’ delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialita’ del rito da questa introdotto, ne’ i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell’articolo 348 c.p.c., comma 1, anche in tali controversie, la mancata comparizione dell’appellante all’udienza di cui all’articolo 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilita’ dell’appello (v. tra le altre, Cass. 2816/2015, 5238/2011, 12358/2003);
8. il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili per la dirimente considerazione che parte ricorrente, in violazione del disposto dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (cfr., tra le altre, Cass. n. 342/2021, Cass. Sez. Un. 24369/2019, Cass. n. 22792/29013), omette la trascrizione degli atti e documenti alla base delle censure articolate (in particolare manca la trascrizione dei verbali di udienza, dei provvedimenti di rinvio, delle informazioni tratte dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia ecc.) risultando in tale modo preclusa la verifica della relativa fondatezza dalla sola lettura del ricorso per cassazione senza necessita’ di ricorrere a fonti integrative (Cass. n. 4840/2006, Cass. n. 16360/2004, Cass. Sez. Un. 2602/2003, Cass. n. 4743/2001);
9. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;
10. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’ente ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
La disciplina dell’inattività delle parti
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply