La disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28151.

La massima estrapolata:

In base alla formulazione letterale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d’opera professionale tra il professionista e l’ente pubblico territoriale. La spettanza degli interessi moratori, tuttavia, non è automatica, poiché ai fini del relativo riconoscimento il giudice deve verificare, come prescritto dall’art. 3 del menzionato d.lgs., che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.

Ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28151

Data udienza 5 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16088-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
REGIONE CALABRIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 213/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2019 dal Presidente LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

RILEVATO

Che:
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale liquido’ il compenso variabile loro spettante per lo svolgimento dell’incarico professionale eseguito in favore della Regione Calabria (avente ad oggetto la verifica della situazione debitoria del Consorzio di (OMISSIS) e della (OMISSIS) e il tentativo di addivenire alla definizione transattiva delle pendenze debitorie), negando tuttavia il riconoscimento degli interessi moratori;
– la Regione Calabria, ritualmente intimata, non ha svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO

Che:
– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, col quale si lamenta la violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto la non spettanza degli interessi moratori) e’ manifestamente fondato;
– invero, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, articolo 2 (“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”), costituiscono “”transazioni commerciali”, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”, dovendosi intendere per “imprenditore, ogni soggetto esercente un’attivita’ economica organizzata o una libera professione”;
– a sua volta, l’articolo 3 dello stesso decreto stabilisce che “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e’ stato determinato dall’impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”;
– come gia’ ritenuto da questa Suprema Corte, alla stregua della formulazione letterale del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, articoli 1 e 2, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d’opera professionale tra il professionista e l’ente pubblico territoriale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 13858 del 2013, in motivazione);
– cio’ non vuol dire, tuttavia, che la spettanza degli interessi moratori sia automatica, dovendo il giudice, al fine di poter riconoscere tali interessi, verificare – come prescritto dall’articolo 3 del richiamato decreto – che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilita’ della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore;
– la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che decidera’ in conformita’ al principio di diritto sopra enunciato;
– il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *