Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 3 giugno 2019, n. 3689.
La massima estrapolata:
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o, come nella presente fattispecie, di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice.
Sentenza 3 giugno 2019, n. 3689
Data udienza 16 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8928 del 2011, proposto da
Istat – Istituto Nazionale di Statistica, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
contro
Fe. It. Ti. e Vo., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Sa. e Ma. Ra., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Sa. in Roma, viale (…);
nei confronti
CONI-Comitato Olimpico Nazionale Italiano non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 6211/2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Fe. It. Ti. e Vo.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2019 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Pi. Ga. dell’Avvocatura Generale dello Stato e Ma. Sa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La Federazione sportiva appellata aveva impugnato l’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010.
2 – Con la sentenza impugnata, il T.A.R. per il Lazio aveva accolto il ricorso e per l’effetto annullato nei limiti di interesse l’impugnato elenco ISTAT.
3 – Con l’appello in esame, l’ISTAT ha dedotto, in via preliminare, la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L.29 dicembre 2010 n. 225, convertito con l’art. 1, L. 29 dicembre 2010, n. 10.
3.1 – A tal fine ha ricordato che la Federazione sportiva appellata, nel proprio ricorso, ha lamentato la diretta applicabilità alla medesima, a seguito dell’inclusione nell’elenco, delle disposizioni di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010; norma questa che prescrive, al fine della riduzione dei costi degli apparati amministrativi, rigorose limitazioni alle spese pubbliche riguardanti, tra l’altro, gli incarichi di studio e consulenza, le relazioni pubbliche, le mostre, la pubblicità, la rappresentanza e le sponsorizzazioni, le missioni, le attività di formazione, l’utilizzo di autovetture, l’acquisito di buoni taxi. Tuttavia, durante lo svolgimento del precedente grado di giudizio, è intervenuto, per tutte le Federazioni sportive iscritte al CONI, ivi inclusa l’appellata, un radicale mutamento del quadro giuridico, atteso che l’art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dall’art. 1 L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha differito, al 1° gennaio 2012, l’applicazione del citato art. 6 D.L. n. 78/2010.
4 – Il motivo di appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l’interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione (ex multis Cons. Stato Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549). E’ altrettanto noto che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o, come nella presente fattispecie, di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (ex plurimis Cons. St., Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402).
4.1 – Tanto premesso, giova precisare che l’elenco ISTAT formato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 196 del 2009 costituisce anche l’ambito di riferimento delle misure economico-finanziarie stabilite dalla L. finanziaria di ciascun anno (e da altri atti legislativi) volte a raggiungere gli obiettivi della armonizzazione e del coordinamento della finanza pubblica, nonché del contenimento della spesa pubblica.
Più precisamente, nel caso oggetto di causa, l’inclusione nell’elenco comportava l’applicazione alla Federazione appellata delle misure di contenimento della spesa di cui all’art. 6 D.L. n. 78/2010, da cui l’originaria sussistenza in capo alla stessa Federazione di un interesse concreto ed attuale a contestare l’inclusione in detto elenco.
4.2 – Come correttamente rilevato da parte appellante, alla luce del sopravvenuto disposto normativo rappresentato dall’art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, nelle more dello svolgimento del giudizio di primo grado, ed il conseguente differimento dell’applicazione al 1° gennaio 2012 della disciplina pregiudizievole per la Federazione, è venuta meno la lesione concreta e attuale della sfera giuridica della ricorrente derivante dall’inclusione nell’elenco nei termini prospettati al momento del deposito del ricorso, da cui l’inutilità di una eventuale pronuncia al riguardo.
Al proposito, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. n. 196 del 2009, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche ha una cadenza annuale, dovendo essere “operata annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre”, e che la ricognizione di ciascun anno ha effetto per l’intero anno successivo, come chiaramente si desume dalla stessa circostanza che l’elenco debba essere compilato “annualmente”. In altre parole, ciascun elenco esplica i propri effetti solo rispetto all’anno a cui si riferisce. Ne deriva che, con il differimento al 1° gennaio 2012 dell’applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui all’art. 6 D.L. n. 78/2010, radicanti in origine l’interesse a ricorrere della Federazione, questo è venuto meno, posto che nessuna altra conseguenza pregiudizievole, per quale che consta dagli atti di causa, deriva dall’inclusione nell’elenco impugnato nel presente giudizio.
5 – Il Collegio non può pertanto che dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse della Federazione originariamente ricorrente ad ottenere qualsivoglia pronunciamento in merito alla legittimità, o meno, dell’elenco delle Amministrazioni pubbliche impugnato con il ricorso introduttivo e la conseguente improcedibilità di quest’ultimo, in tal senso riformando l’appellata sentenza del T.A.R. per il Lazio.
5.1 – Le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate avuto riguardo alla complessità delle valutazioni sottese alla formazione dell’elenco impugnato nonché al complessivo comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore
Leave a Reply