La dichiarazione dello stato di adottabilità e litisconsorzio dei genitori

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 luglio 2021| n. 20243.

La dichiarazione dello stato di adottabilità e litisconsorzio dei genitori.

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono litisconsorti necessari e godono di una legittimazione autonoma, connessa ad un’intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, sicché, ove il giudizio sia celebrato senza la partecipazione di uno di essi e né il giudice di primo grado né quello dell’impugnazione rilevino vizio del contraddittorio, l’intero processo risulta viziato e il giudice di legittimità è tenuto a rilevare anche d’ufficio l’invalidità del provvedimento impugnato, procedendo al suo annullamento e rinviando la causa al primo giudice a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.

Ordinanza|15 luglio 2021| n. 20243. La dichiarazione dello stato di adottabilità e litisconsorzio dei genitori

Data udienza 15 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Stato di adottabilità – Procedimento – Genitore del minore – Legittimazione autonoma – Parte necessaria e formale – Litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello anche se non costituiti in primo grado – Integrazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 26596/2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dal Curatore, Avv. (OMISSIS);
Sindaco del Comune di Ardea, nella qualita’ di tutore provvisorio del minore;
Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA n. 4516/2019 pubblicata il 4 luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna;

La dichiarazione dello stato di adottabilità e litisconsorzio dei genitori

RILEVATO

CHE:
1. Con sentenza del 4 luglio 2019, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 314/2018 del 5 dicembre 2018, del Tribunale per i Minorenni di Roma, che aveva dichiarato lo stato di adottabilita’ di (OMISSIS), nato a (OMISSIS), vietando ogni contatto con la madre e i familiari e aveva confermato la nomina del Sindaco del Comune di Ardea quale tutore provvisorio, disponendo il collocamento a scopo adottivo.
2. La Corte di appello di Roma, a sostegno della decisione impugnata, ha evidenziato che il Tribunale di Velletri aveva segnalato alla Procura competente che, all’atto dell’arresto di (OMISSIS) e della coimputata (OMISSIS), era stato accertato che nello stesso camper abitavano tre adulti e vari minori, pur in assenza di situazioni di indigenza, stante che veniva trovata nelle disponibilita’ delle imputate la somma di Euro 40.000,00; che la (OMISSIS) aveva indicato quale dimora stabile un indirizzo corrispondente ad un immobile abusivo sito in un terreno gia’ sottoposto a sequestro, in condizioni fatiscenti, oltre che priva di servizi igienici, acqua, luce e scarichi fogniari; che la donna, posta agli arresti domiciliari presso l’abitazione sita in (OMISSIS), sembrava abitare solo con il figlio minore, mentre non era noto a chi fossero stati affidati gli altri figli minori, (OMISSIS) nato a Roma il (OMISSIS); (OMISSIS) nato a (OMISSIS); (OMISSIS) nato a (OMISSIS), (OMISSIS) nato a (OMISSIS); (OMISSIS) nata a (OMISSIS), tutti figli naturali di (OMISSIS) e non riconosciuti dal presunto padre biologico (OMISSIS); con decreto del Tribunale per i minorenni di Roma dell’8 aprile 2016 era stata disposta la sospensione della responsabilita’ genitoriale della madre e successivamente il Servizio Sociale del Comune di Ardea dava atto di non avere potuto espletare alcun tipo di attivita’ perche’ non era stato possibile rintracciare il nucleo familiare, ne’ i minori avevano la residenza nel territorio comunale di competenza; all’udienza istruttoria del 26 settembre 2016, il difensore della madre dava atto che la donna si era allontanata dall’Italia per recarsi all’estero, portando con se’ i propri figli minori; in data (OMISSIS), l’Ospedale (OMISSIS) aveva segnalato che il minore (OMISSIS) si trovava ricoverato in detto ospedale con una diagnosi di “politrauma e fratture scomposte del bacino” dopo che, stando a quanto riferito dai nonni, era caduto accidentalmente dal finestrino di un furgone, a circa due metri di altezza, ove si trovava in compagnia del nonno e che la madre aveva assistito il minore in ospedale fino a quando era stata tratta in arresto; all’esito della dimissioni del minore, con una diagnosi di “lussazione dell’articolazione sacro-iliaca bilaterale, frattura ala iliaca e frattura branca ileo-schio pubica, era stato collocato il (OMISSIS) in casa famiglia; con decreto del 18 luglio 2017, il P.M. aveva chiesto l’apertura del procedimento per accertamento dello stato di abbandono del minore, dopo avere rilevato che nonostante le iniziative prese dal Servizio Sociale la madre aveva mostrato totale inadeguatezza nelle funzioni genitoriali non volendo aderire al percorso che, nel frattempo, le era stato proposto e ponendosi in modo ostile e reticente; con decreto del 19 settembre 2017 il Tribunale per i minorenni di Roma aveva dichiarato la madre decaduta dalla responsabilita’ genitoriale nei confronti di tutti i figli, ad accezione di (OMISSIS) a seguito della richiesta del P.M.M. della L. n. 184 del 1983, ex articolo 8 e con altro provvedimento era stata disposta l’apertura del procedimento per l’accertamento dello stato di abbandono e, all’udienza dell’8 gennaio 2018, era disposto un percorso di valutazione genitoriale.

 

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3. I giudici di secondo grado non hanno ritenute fondate le censure di carente acquisizione ed errata valutazione delle risultanze processuali formulata dalla madre appellante e hanno, per converso, affermato che dall’istruttoria era emersa una sempre piu’ grave sofferenza di fondo del minore, che con i suoi atteggiamenti aveva dimostrato la necessita’ che figure adulte di riferimento di dedicassero a lui in via esclusiva; che gli elementi probatori richiamati avevano fatto emergere la persistente censurabile condotta della (OMISSIS), resistente ad ogni iniziativa volta a farle cambiare un sistema di vita inaccettabile per la ansa crescita e formazione del minore e che la stessa con la sentenza del 24 ottobre 2016 della Corte di appello di Roma, pur essendo stata assolta dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, era stata condannata per il reato di procurata inosservanza di pena in favore di (OMISSIS) e che la stessa era gravata da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio; che la madre aveva lasciato il figlio minore presso i genitori dell’ (OMISSIS) e si era allontanata dal reparto dell’ospedale dove era ricoverato il figlio minore il (OMISSIS), era stata assente durante e dopo l’intervento chirurgico subito dal bambino di rimozione dei mezzi di sintesi delle fratture; era stata altamente negativa la condotta posta in essere dalla madre di allontanarsi dall’Italia con gli altri figli per recarsi in Spagna, senza preavvertire i servizi sociali e senza fornire alcuna indicazione sul recapito; vi era nella sostanza (âEuroËœindisponibilita’ della madre a seguire un progetto educativo e l’incapacita’ della stessa di garantire continuita’ e stabilita’ di cure ai figli.
4. La Corte ha, dunque, concluso per la dichiarazione dello stato di adottabilita’ del minore (OMISSIS), alla luce della condizione della madre non idonea ad assicurare un minimo di cure materiali e di calore affettivo, oltre che di aiuto psicologico, che aveva continuato a tenere condotte irresponsabili e pregiudizievoli per la crescita del figlio, provocando gravi effetti sul figlio, e permanendo tuttora nell’incapacita’ di percepire gli aspetti disfunzionali della propria genitorialita’ e della mancanza di una figura paterna stante la continua opposizione da parte della stessa al riconoscimento dei figli e la mancanza di una prospettiva di rientro del padre, ne’ rilevava la presenza di altri congiunti interessati alla crescita e all’educazione del minore.
5. (OMISSIS), avverso la detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
6. (OMISSIS), rappresentato e difeso dal Curatore, Avv. (OMISSIS) e il Sindaco del Comune di Ardea, nella qualita’ di tutore provvisorio del minore non hanno svolto difese.

 

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CONSIDERATO

CHE:
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e articolo 112 c.p.c., in relazione all’omessa valutazione e motivazione circa i motivi di doglianza esposti nell’atto di appello e la nullita’ della sentenza e del procedimento ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, articolo 8, commi 4 e 10, e dell’articolo 336 c.p.c., comma 4, e per il mancato rispetto del principio del contraddittorio e del correlato diritto di difesa.
Si duole la ricorrente che ogni istanza difensiva volta all’esperimento di una consulenza psicologica sulla sua capacita’ era stata disattesa e che la Corte di appello si era limitata ad una analisi parziale delle vicende nel merito, analizzando unicamente le relazioni degli assistenti sociali e riportandone una sintesi in sentenza; inoltre tutta l’attivita’ istruttoria svolta all’udienza del 26 novembre 2018 era avvenuta in assenza di un reale contraddittorio, essendo stata respinta la richiesta di un termine per analizzare la documentazione prodotta dagli assistenti sociali e dagli operatori della casa famiglia.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in rapporto alla lamentata violazione del diritto all’unita’ familiare e violazione della L. n. 184 del 1983, articoli 1, 10 e 111; la insufficiente motivazione della Corte di appello sulla sua inadeguatezza genitoriale e sulla non transitorieta’ di tale condizione, essendo l’affido ai nonni paterni solo occasionale e temporaneo; ne’ l’allontanamento dall’ospedale poteva essere attribuito alla sua volonta’, atteso che era stata ristretta a Rebibbia in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura emessa dalla Corte di appello, terza sezione penale; mentre la stessa circostanza doveva essere valutata come prova della volonta’ di essere presente e di non abbandonare il figlio, pur sapendo di potere essere arrestata; sul punto la Corte di appello si era limitata a richiamare la motivazione del giudice di primo grado, ritenendola fondata senza analizzare in alcun modo le censure difensive.
2.1 Tanto premesso, sussiste nel caso in esame la violazione del principio del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado, d’appello e di legittimita’ del padre del figlio minore.

 

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2.2 Ed infatti, in tema di procedimento per lo stato di adottabilita’, il titolo II della L. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla L. n. 149 del 2001, che riflette anche principi sovranazionali (articoli 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con le L. n. 176 del 1991; articoli 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la L. n. 77 del 2003; articolo 24 della Carta di Nizza), attribuisce ai genitori del minore una legittimazione autonoma, connessa ad un’intensa serie di poteri, facolta’ e diritti processuali atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie e formali dell’intero procedimento di adottabilita’ e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti, con conseguente necessita’ di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame; a tal fine non e’ sufficiente la sola notificazione, attuata d’ufficio, del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello, posto che tale iniziativa officiosa non consente anche la conoscenza del contenuto dell’altrui ricorso ed il compiuto esercizio del loro diritto di difesa (Cass., 20 luglio 2018, n. 18148).
Dalla lettura complessiva delle richiamate disposizioni, infatti, emerge che il procedimento deve svolgersi sin dall’inizio con la presenza dei genitori, i quali devono essere avvertiti dell’apertura della procedura, essere invitati a nominare un difensore, essere informati della nomina di un difensore d’ufficio per il caso che non vi provvedano, ed ancora che gli stessi, assistiti dal difensore, possono partecipare in primo grado a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale e debbono essere sentiti e ricevere la comunicazione dei provvedimenti adottati, nonche’ possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice, e devono ricevere la notificazione per esteso della sentenza, con contestuale avviso del loro diritto di proporre impugnazione.
La novellata normativa attribuendo, dunque, ai genitori del minore una legittimazione autonoma connessa ad un’intensa serie di poteri, facolta’ e diritti processuali, e’ atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie e formali dell’intero procedimento di adottabilita’ e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio d’appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti, con conseguente necessita’ di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame (Cass., 4 luglio 2011, n. 14554; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24482; Cass., 22 luglio 2015, n. 15369; Cass., 20 luglio 2018, n. 18148, citata).
2.3 Nel caso in esame, e’ emerso che la ricorrente ha riferito che (OMISSIS) e’ il padre naturale del minore (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e di (OMISSIS), tutti figli naturali di (OMISSIS) e non riconosciuti dal presunto padre biologico (OMISSIS); che, con sentenza del 24 ottobre 2016 della Corte di appello di Roma, (OMISSIS) e’ stata condannata per il reato di procurata inosservanza di pena in favore di (OMISSIS) Sabatino e che la stessa si era allontanata lasciando il figlio minore (OMISSIS) presso i genitori dell’ (OMISSIS).
2.4 Deve, quindi, affermarsi che il padre naturale (OMISSIS) e’ litisconsorte necessario nel procedimento di adottabilita’ del figlio minore (OMISSIS).
Cio’ posto, trova applicazione, nel caso in esame, il principio secondo cui la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata ne’ dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, ne’ da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., comma 1, comporta che resta viziato l’intero processo; pertanto s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado, a norma dell’articolo 383 c.p.c., comma 3, (Cass., 26 luglio 2013, n. 18127; Cass., Sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3678; Cass., 13 aprile 2007, n. 8825).
3. Consegue la cassazione della sentenza impugnata per difetto del contraddittorio, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullita’ del giudizio di primo e di secondo grado per la mancata partecipazione del litisconsorte necessario padre naturale (OMISSIS); cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale per i Minorenni di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’. Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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