Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 febbraio 2024| n. 4658.
La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis
La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, va commisurata all’invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all’invalidità permanente, anziché all’invalidità temporanea).
Ordinanza|21 febbraio 2024| n. 4658. La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis
Data udienza 9 febbraio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Invalidita’ personale – In genere danno biologico in caso di morte non immediata del danneggiato – Risarcimento – Liquidazione – Criteri – Commisurazione all’invalidità temporanea – Fondamento – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere – Rel.
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 566/2023 R.G. proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (Omissis) che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
Gi.Fa., Gi.So., elettivamente domiciliato in ROMA (…), presso lo studio dell’avvocato IE. AN. (Omissis)
rappresentato e difeso dall’avvocato CO. IV. (Omissis)
– controricorrenti –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 380/2022 depositata il 25/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024 dal consigliere ENRICO SCODITTI.
La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis
Rilevato che:
Gi.Fa. e Gi.So. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Caltanisetta il Ministero della Salute chiedendo la condanna al risarcimento del danno, iure proprio e iure hereditatis, per la morte della propria madre Li.Lo. il giorno (Omissis) per cirrosi epatica HCV (diagnosticata il (Omissis)) a causa dell’infezione contratta per via di emotrasfusione subita nel 1972. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la parte attrice. Con sentenza di data 25 ottobre 2022 la Corte d’appello di Caltanisetta accolse l’appello, condannando l’Amministrazione appellata al pagamento: “in favore di Gi.Fa. e Gi.So., della complessiva somma di Euro 511.259,80 a titolo di risarcimento del danno jure successionis, oltre interessi legali dalla data della (…) sentenza e sino al saldo; in favore di Gi.Fa. e Gi.So., della somma di Euro 318.332,81 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno jure proprio, oltre interessi legali dalla data della (…) sentenza e sino al saldo”.
Per quanto qui rileva, osservò la corte territoriale, con riferimento al danno iure hereditatis, condividendo il giudizio del CTU di impossibilità di definizione in termini certi o di rilevante probabilità dell’invalidità temporanea alla luce della aspecifica sintomatologia della malattia per lunghi anni dopo il contagio, che liquidabile, con decorrenza dal giorno della prima diagnosi (27 maggio 2008), era soltanto l’invalidità permanente e che dalla medesima data decorrevano gli interessi relativi al danno da perdita del rapporto parentale, cagionato dalla morte della congiunta.
Ha proposto ricorso per cassazione sulla base il Ministero della Salute di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 2057 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, ove alle lesioni colpose consegua la morte, il danno suscettibile di liquidazione è quello corrispondente all’inabilità temporanea, e non quello relativo all’invalidità permanente, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico “iure hereditatis”, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell’integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all’inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l’esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n. 17577 del 2019). Soggiace a tale conclusione la distinzione fra le due forme di invalidità: l’invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell’organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l’adattamento dell’organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev’essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022).
Il giudice del merito dovrà fare applicazione di tale principio di diritto in sede di rinvio, non potendo ostare all’osservanza del diritto l’apprezzamento contenuto nella CTU di cui si fa menzione nella decisione impugnata.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 2057 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente, in relazione al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, la decisione impugnata fa decorrere gli interessi dal giorno della diagnosi della malattia, anziché dal giorno della morte della congiunta.
Il motivo è fondato. In relazione al danno iure proprio liquidato, la corte territoriale ha identificato l’evento di danno nella morte della madre degli appellanti, corrispondendo a tale evento la perdita del rapporto parentale. Nonostante che l’evento di danno, che ha perfezionato il fatto illecito, corrisponda alla morte, la decorrenza degli interessi, nella liquidazione del danno conseguenza, è stata retrocessa al giorno della diagnosi della malattia, che ha poi cagionato la morte. Si tratta di retrocessione illegittima perché il fatto illecito si perfeziona con il danno, e non con il compimento della mera condotta scissa dall’evento dannoso, ed in relazione al danno in questione (la perdita del rapporto parentale) il danno evento è rappresentato dalla morte.
La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis
P.Q.M.
Accoglie i due motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Caltanisetta in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2024.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2024.
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