La determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio

Corte di Cassazione, sezione seconda civile,
Ordinanza 12 maggio 2020, n. 8779.

La massima estrapolata:

La determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma 2 dell’art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell’accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all’utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà – resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse – va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo; il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Ordinanza 12 maggio 2020, n. 8779

Data udienza 11 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Diritti reali – Servitù di passaggio – Interclusione di fondo – Costituzione di servitù ex art. 2051 cc – Principio del minimo mezzo – Censure di merito inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19999/16) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso l’avv. (OMISSIS) ( (OMISSIS)), in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11 dicembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria depositata nell’interesse dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..

RILEVATO IN FATTO

1. Con citazione del novembre 2005 i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano, dinanzi al Tribunale di Bari, i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentir dichiarare l’inesistenza di servitu’ di passaggio a carico del fondo rustico di loro proprieta’ sito in (OMISSIS), in catasto al foglio (OMISSIS), particolo (OMISSIS) ed a vantaggio del fondo agricolo sito “in loco”, in catasto al foglio (OMISSIS), particolo (OMISSIS), di proprieta’ del (OMISSIS), con conseguente ordine ai suddetti convenuti di cessare da ogni turbativa dannosa per l’immobile di essi attori.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione attiva della (OMISSIS) ed invocare il rigetto della domanda, proponevano domanda riconvenzionale diretta ad ottenere sentenza di costituzione coattiva di servitu’, stante l’interclusione del loro fondo, con conseguente determinazione dell’indennita’ dovuta in favore dei titolari del fondo servente.
Con sentenza n. 3307/2011, l’adito Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale, condannava i convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli attori per l’illegittimo esercizio della servitu’ in difetto di idoneo titolog dichiarava la sussistenza dei presupposti per l’invocata costituzione coattiva di servitu’, quantificando in Euro 1.575,00 l’indennita’ spettante agli attori.
2. Interposto appello da parte degli originari attori, cui resistevano gli appellati, la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 87/2016 (depositata il 1 febbraio 2016), rigettava il gravame e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
A fondamento dell’adottata decisione la Corte pugliese riconfermava la statuizione del giudice di prime cure circa l’accertata interclusione del fondo degli appellati e l’individuazione del percorso piu’ breve e meno dannoso per la costituita servitu’, ravvisando anche la congruita’ dell’indennita’ come gia’ determinata con la sentenza impugnata.
3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, (OMISSIS) e (OMISSIS). Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1051 e 1032 c.c., contestando l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti le condizioni per la configurazione dell’interclusione del fondo degli appellati, sull’asserito presupposto che una parte di esso aveva mantenuto un collegamento con la pubblica via.
2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto – sempre in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – un’ulteriore violazione dell’articolo 1051 c.c., rappresentando che la Corte barese non aveva considerato che la particella (OMISSIS) su cui insisteva la proprieta’ degli appellati presentava due distinti percorsi che consentivano la possibilita’ di avere accesso alla strada pubblica.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno prospettato – sempre con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli articoli 1053 e 1051 c.c., deducendo l’illegittimita’ dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva determinato in appena Euro 3,00 a mq. l’indennita’ dovuta in loro favore per effetto della costituita servitu’ coattiva di passaggio.
4. Con la quarta ed ultima doglianza i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla necessaria valutazione dei requisiti dell’interclusione del fondo degli appellati e a quelli della brevita’ e del minor danno.
5. Ritiene il collegio che il primo, secondo e quarto motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente siccome tra loro all’evidenza connessi, riguardando – nel loro complesso – la contestazione della sentenza impugnata nella parte in cui con la stessa e’ stata ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni per l’accertata interclusione del fondo di proprieta’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) al fine dell’accoglimento della loro domanda di costituzione coattiva della invocata servitu’ di passaggio.
In particolare, osserva il collegio, che con le prime due censure, al di la’ della formale deduzione di violazioni di legge, i ricorrenti sollecitano una rivalutazione di merito sulla sussistenza o meno dell’interclusione del fondo degli appellati che la Corte di appello ha, sulla base di una motivazione sufficiente e fondata sulle risultanze della c.t.u. (con la quale era stata data risposta anche alle osservazioni degli appellanti), ritenuta ricorrente nella fattispecie, individuando legittimamente il percorso per la costituzione coattiva della servitu’ nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1051 c.c., comma 2. Trattasi di valutazioni di merito insindacabili in questa sede e, quindi, le relative doglianze sono da ritenersi inammissibili.
A tal riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 10327/1998 e Cass. n. 21255/2009) e’ univoca nell’affermare che la determinazione del luogo di esercizio di una servitu’ di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dell’articolo 1051 c.c., comma 2, costituiti dalla maggiore brevita’ dell’accesso alla via pubblica, sempreche’ la libera esplicazione della servitu’ venga garantita con riguardo all’utilita’ del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprieta’ (resa necessaria da esigenze cui non e’ estraneo il pubblico interesse), va applicato, in modo ancora piu’ accentuato di quanto avviene per le servitu’ volontarie, il principio del minimo mezzo. Il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimita’ se congruamente e logicamente motivato (come verificatosi nel caso di specie).
Con riferimento al quarto motivo – che e’ chiaramente collegato ai primi due va sottolineato che, proprio in considerazione dell’evidenziato percorso logico-giuridico seguito dalla Corte di appello, non puo’ dirsi affatto che sia stato omesso l’esame del fatto indicato con il motivo stesso, proprio perche’ vertente sulla valutazione delle condizioni per addivenire alla costituzione coattiva della servitu’ di passaggio, rimanendo, ovviamente, demandata al giudice di merito ogni valutazione sulla necessita’ o meno di disporre una nuova c.t.u., alla quale, nel caso di specie, non e’ stata legittimamente dato corso, avendo il nominato c.t.u. risposto anche ai rilievi mossi dagli odierni ricorrenti.
6. Il terzo motivo – che ricopre una propria autonomia, siccome concernente la contestazione dell’importo dell’indennita’ liquidata ai sensi dell’articolo 1053 c.c. – e’ da ritenersi inammissibile perche’, in ossequio al principio di necessaria specificita’, con esso non risulta riprodotto il contenuto del correlato motivo di appello con il quale era stata censurata la determinazione dell’indennita’ stessa, poiche’ lo svolgimento della censura e’ incentrato solo sulla contestazione di siffatta determinazione come operata dal giudice di secondo grado (di condivisione di quella effettuata dal giudice di prime cure), senza, tuttavia, rapportarla alle critiche che essi ricorrenti – quali appellanti – avevano inteso muovere avverso la decisione di primo grado (onde consentire a questa Corte di valutare la possibile fondatezza o meno del relativo motivo dedotto in questa sede).
In ogni caso, non va trascurato che la relativa valutazione investe, comunque, una valutazione di merito, che sfugge al sindacato di questa Corte di legittimita’.
7. In definitiva, per le ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza che si debba adottare alcuna pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Infine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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